CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 09/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13.03.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.06.1983, c.f. , nata a C.F._2 Parte_3
Piazza Armerina il 22.01.1986, c.f. , residenti in C.F._3
Piazza Armerina in via V. Alfieri n. 17, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Dio, che le rappresenta e difende per mandato a margine all'atto di citazione, APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Enna in Via Controparte_1 P.IVA_1
S.Agata n. 65/71 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvia Fazzi, presso il cui studio in Enna,
P.zza Tremoglie n.5 elegge domicilio per procura già in atti del primo grado
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… in riforma della impugnata sentenza n. 324/2021
Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n.
454/2013 Reg. Gen., tra , , e Parte_1 Parte_2 [...]
, contro , in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in data 23/05/2021. depositata il
03/06/2021, mai notificata, accogliere la domanda attrice di cui all'atto di citazione del 27.03.2013 per i motivi di impugnazione: -dire e dichiarare che i danni riportati dalle appellanti sono da ricondurre al fatto lesivo lamentato nell'atto introduttivo e imputabile all'appellata e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, materiali e non, in favore di , e così Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 2/11 come richiesti nell'atto di citazione o a quell'altra somma, ritenuta più giusta ed equa in relazione al fatto lamentato. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo. -con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.…”.
Per parte appellata: “...Si precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione con richiesta di conferma della sentenza di primo grado , Si chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c ., in ragione alla rito applicabile ratione temporis…..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2013, le attrici convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Enna, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale Ente Gestore delle condotte idriche e fognarie, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, materiali e non, nella misura complessiva di €. 15.000,00 di cui €. 9.655,68 per danni documentati, ed €. 5.344,32 per i successivi danni materiali e non, anche da stress e cambiamento delle condizioni di vita quali descritti in narrativa, direttamente, e in ogni caso, sicuramente riconducibili al fatto dannoso imputabile alla convenuta, o a quell'altra somma che il Tribunale riterrà dovuta. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo;
Con spese, compensi ed onorario di difesa. La domanda risarcitoria era proposta per danni riferiti come risalenti all'anno 2011 - marzo 2011- ad un - vano garage - ubicato nel comune di Piazza Armerina adiacente alla Via V.Alfieri n.17 ed è un locale seminterrato all'altezza del civico n.15 e derivanti a dire dell'attore
pag. 3/11 dalla rottura di una rete gestita dalla ON .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società
deducendo la tardività della iscrizione della causa sul Controparte_1
ruolo in quanto effettuata oltre il termine di gg 10 dalla notifica, e contestando la richiesta di parte attrice. Deduceva altresì la violazione dell'art. 163 c.3 e c. 4 c.p.c e la nullità dell'atto di citazione, in relazione all'art. 164 c.p.c mancando nello stesso la indicazione esatta della data in cui l'evento si è verificato ed il luogo esatto il cui il fatto si è accertato,
Eccepiva infine la genericità della domanda che rendeva impossibile il corretto esercizio del diritto di difesa, nonché l'assenza del fatto posto a base della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 324/2021, pubblicata il 03/06/2021, nel procedimento n.
454/2013, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando, rigettava le domande di , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
condannandole in solido tra loro alle spese di lite del grado che liquidava in € 4.835,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , Parte_1 Parte_3
e hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni
[...] Parte_2
dell'atto: “in riforma della impugnata sentenza n. 324/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n. 454/2013
Reg. Gen., tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contro , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_1
pro tempore, in data 23/05/2021, depositata il 03/06/2021, mai notificata, accogliere la domanda attrice di cui all'atto di citazione del 27.03.2013 per pag. 4/11 i motivi sopra dedotti: “dire e dichiarare che i danni riportati dalle appellanti sono da ricondurre al fatto lesivo lamentato nell'atto introduttivo e imputabile all'appellata e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni, materiali e non, in favore di
[...]
, e così come richiesti Parte_1 Parte_2 Parte_3
nell'atto di citazione o a quell'altra somma, ritenuta più giusta ed equa in relazione al fatto lamentato. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo. -con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio …...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “...Si CP_1
chiede il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado . In subordine l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1227 e 2054 cod civ sul provato e ritenuto . Con vittoria di spese e compensi di lite ...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza per avere il giudice di prime cure dichiarato la infondatezza delle domande attrici – Difetto e/o illogicità della motivazione.
Deducono gli appellanti che il Tribunale ritiene che le attrici in primo grado non abbiano provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio, nonché gli asseriti danni derivanti da una perdita a seguito di rottura della conduttura idrica gestita da Il Tribunale sempre a CP_1
dire degli appellanti, benchè dalla relazione di parte e dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, abbia ritenuto provate pag. 5/11 circostanze di cui alla domanda e precisamente la esistenza delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice e la effettuazione di sopralluoghi da parte del personale di non ha ritenuto di converso provata CP_1
e quindi sfornita di conforto probatorio l'allegazione in merito alla riconducibilità causale delle dette infiltrazioni alla condotta idrica sita all'incrocio tra via Alfieri e via D'annunzio e gestita da CP_2
Motivazione di rigetto a dire delle appellanti medesimi, illogica e disancorata dalle risultanze processuali considerando inattendibili le testimonianze del e . Tes_1 Testimone_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il Tribunale di Enna ha correttamente applicato il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale impone a parte attrice di dimostrare non solo l'esistenza e la custodia della cosa fonte di danno, ma anche il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato.
Nel caso di specie, la prova acquisita, sia documentale (consulenza tecnica di parte), che testimoniale, hanno accertato in modo inequivocabile solo ed esclusivamente la esistenza delle infiltrazioni, ma non invece la riconducibilità diretta delle lamentate infiltrazioni alla condotta idrica gestita da CP_1
Le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_3 Testimone_2
escussi alla udienza del 24/09/2015, sono risultate alquanto generiche e prive di specificità, soprattutto riguardo alla causa delle infiltrazioni e ai lavori successivamente svolti da In particolare il primo teste CP_1
riferisce sulla esistenza delle infiltrazioni, ma non sulla loro reale provenienza limitandosi solo a dire che la “perdita proveniva dall'angolo pag. 6/11 dell'Hotel Selene…”. La seconda teste riferisce sulla circostanza che cercava il guasto avendolo appreso da , che CP_1 Parte_3
c'erano gli scavi all'altezza dell'Hotel Selene e che dalla apertura effettuata tra via Alfieri e Via D'Annunzio fuoriusciva dell'acqua e che la avrebbe detto alla teste che non c'erano più le infiltrazioni e che Pt_2
una volta ripristinato l'Hotel, sarebbe stato possibile ospitare. Trattasi nella fattispecie di circostanze apprese de relato. Da dette testimonianze infatti non emerge quali fossero i dettagli sugli interventi e se ve ne siano stati;
La conoscenza dei fatti si basa infatti come risulta ben evidente su informazioni riferite da altri o da circostanze indirette, senza prova diretta delle attività tecniche di riparazione o ricerca del guasto attribuibile alla convenuta. Tali deposizioni sono state a loro volta contrastate dalla testimonianza di , responsabile tecnico di Testimone_4 CP_1
resa alla udienza del 26/11/2015, il quale ha fornito una ricostruzione precisa e coerente, escludendo l'esistenza di condotte fognarie pubbliche in via Vittorio Alfieri e la impossibilità di intervento della società su strutture (fogna) che non siano di natura pubblica, nella zona interessata.
In particolare il teste riferisce che “..in via Vittorio Alfieri non vi sono fognature pubbliche per cui non era possibile l'intervento. non CP_1
interviene né può intervenire in strutture -fogna che non siano di proprietà pubblica….”. Il Giudice di prime cure ha pertanto fondatamente ritenuto tale deposizione attendibile e credibile, trattandosi di responsabile tecnico della rete idrica e fognaria del Controparte_3
, per conto di
[...] CP_1
pag. 7/11 Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulla prova del danno, patrimoniale e non subito dalle appellanti. Difetto
e/o illogicità della motivazione. Deducono le appellanti che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la sussistenza dei danni in quanto le stesse a mezzo della documentazione prodotta in atti e con la escussione dei testi hanno ampiamente dimostrato la sussistenza dei danni subiti a causa ed in conseguenza del fatto lamentato. Infatti a loro dire sarebbe stato provato che all'inizio del mese di marzo 2011 nell'immobile delle attrici, sito a Piazza Armerina in via V. Alfieri all'altezza del civico n. 15, composto da un vano di circa 18 mq interamente rifinito e adibito a B&B
(pavimentazione in marmittoni di cemento, rivestimenti alle pareti con pannelli di cartongesso, intonaci, infissi, impianto elettrico e idrico sottotraccia, etc ), si sono verificate ingenti infiltrazioni di acqua (bianca) provenienti dalla parte adiacente la via V. Alfieri. A causa e in dipendenza di tale fatto, il detto immobile ha subito vistosi danni alle pareti, ai pavimenti e al soffitto (come risultante dalla Relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , e dalle deposizioni dei testi Persona_1
e udienza del 24.09.2015). Testimone_3 Testimone_2
Tale situazione avrebbe costretto le attrici a non potere usufruire dell'unità immobiliare di loro proprietà dal mese di marzo 2011 . Per di più le stesse sempre a loro dire avrebbero anche dimostrato, temendo per la l'incolumità della propria famiglia per grave pericolo di dissesto statico dei fabbricati, di avere chiesto l'immediato intervento di “ , quale CP_1
gestore delle condotte idriche e fognarie, per eliminare le cause che pag. 8/11 determinavano le copiose infiltrazioni d'acqua nei locali interessati e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'evento segnalato
(come da nota del 29.03.2011 rimessa alla società Controparte_1
all'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza Armerina e al Comando del
Carabinieri). Avrebbero altresì a loro dire provato che, a proprie cura e spese, sarebbero state costrette a rivolgersi ad un'impresa edile di Piazza
Armerina al fine di ricercare la causa delle infiltrazioni. Per cui avrebbe errato il Tribunale a non riconoscere la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle attrici, a causa e in conseguenza del fatto lesivo imputabile alla convenuta, condannandola , al risarcimento dei danni tutti patiti.
La censura è infondata .
Osserva la Corte oltre a quanto già ampiamente esposto nel motivo precedente, che il Tribunale pur riconoscendo la presenza delle infiltrazioni, ha rilevato la mancanza di prova non solo della provenienza delle infiltrazioni medesime, ma anche delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi e dell'effettivo danno patrimoniale subito.
Infatti parte attrice non ha prodotto così come avrebbe dovuto, documentazione tale da fugare ogni e qualsivoglia dubbio sugli interventi e sulle spese effettuate (preventivi, fatture o altro relativi alla tipologia e quantificazione dei danni lamentati).
Parimenti infondata si è rivelata anche la richiesta di danno non patrimoniale, in quanto priva di allegazioni specifiche e di prova di una lesione seria e apprezzabile dei diritti inviolabili della persona (art. 2 e 32
pag. 9/11 Cost.), considerato che il disagio, lo stress e il fastidio non oltrepassano la soglia minima di offensività richiesta affinché sorga un danno risarcibile.
Con il terzo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza nella parte della condanna alle spese di giudizio, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria effettuata.
La è infondata . CP_4
Osserva la Corte che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, correttamente liquidata secondo i parametri normativi (D.M. 55/2014), proporzionalmente al valore della controversia e all'attività istruttoria svolta.
L'appello va pertanto rigettato, apparendo la sentenza di primo grado giuridicamente corretta e motivata sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
pag. 10/11 Condanna parte appellante in solido tra loro al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessive €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale ), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge .
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 09/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13.03.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.06.1983, c.f. , nata a C.F._2 Parte_3
Piazza Armerina il 22.01.1986, c.f. , residenti in C.F._3
Piazza Armerina in via V. Alfieri n. 17, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Dio, che le rappresenta e difende per mandato a margine all'atto di citazione, APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Enna in Via Controparte_1 P.IVA_1
S.Agata n. 65/71 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvia Fazzi, presso il cui studio in Enna,
P.zza Tremoglie n.5 elegge domicilio per procura già in atti del primo grado
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… in riforma della impugnata sentenza n. 324/2021
Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n.
454/2013 Reg. Gen., tra , , e Parte_1 Parte_2 [...]
, contro , in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in data 23/05/2021. depositata il
03/06/2021, mai notificata, accogliere la domanda attrice di cui all'atto di citazione del 27.03.2013 per i motivi di impugnazione: -dire e dichiarare che i danni riportati dalle appellanti sono da ricondurre al fatto lesivo lamentato nell'atto introduttivo e imputabile all'appellata e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, materiali e non, in favore di , e così Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 2/11 come richiesti nell'atto di citazione o a quell'altra somma, ritenuta più giusta ed equa in relazione al fatto lamentato. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo. -con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.…”.
Per parte appellata: “...Si precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione con richiesta di conferma della sentenza di primo grado , Si chiede che la causa sia posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c ., in ragione alla rito applicabile ratione temporis…..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2013, le attrici convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Enna, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale Ente Gestore delle condotte idriche e fognarie, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, materiali e non, nella misura complessiva di €. 15.000,00 di cui €. 9.655,68 per danni documentati, ed €. 5.344,32 per i successivi danni materiali e non, anche da stress e cambiamento delle condizioni di vita quali descritti in narrativa, direttamente, e in ogni caso, sicuramente riconducibili al fatto dannoso imputabile alla convenuta, o a quell'altra somma che il Tribunale riterrà dovuta. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo;
Con spese, compensi ed onorario di difesa. La domanda risarcitoria era proposta per danni riferiti come risalenti all'anno 2011 - marzo 2011- ad un - vano garage - ubicato nel comune di Piazza Armerina adiacente alla Via V.Alfieri n.17 ed è un locale seminterrato all'altezza del civico n.15 e derivanti a dire dell'attore
pag. 3/11 dalla rottura di una rete gestita dalla ON .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società
deducendo la tardività della iscrizione della causa sul Controparte_1
ruolo in quanto effettuata oltre il termine di gg 10 dalla notifica, e contestando la richiesta di parte attrice. Deduceva altresì la violazione dell'art. 163 c.3 e c. 4 c.p.c e la nullità dell'atto di citazione, in relazione all'art. 164 c.p.c mancando nello stesso la indicazione esatta della data in cui l'evento si è verificato ed il luogo esatto il cui il fatto si è accertato,
Eccepiva infine la genericità della domanda che rendeva impossibile il corretto esercizio del diritto di difesa, nonché l'assenza del fatto posto a base della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 324/2021, pubblicata il 03/06/2021, nel procedimento n.
454/2013, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando, rigettava le domande di , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
condannandole in solido tra loro alle spese di lite del grado che liquidava in € 4.835,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , Parte_1 Parte_3
e hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni
[...] Parte_2
dell'atto: “in riforma della impugnata sentenza n. 324/2021 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n. 454/2013
Reg. Gen., tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contro , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_1
pro tempore, in data 23/05/2021, depositata il 03/06/2021, mai notificata, accogliere la domanda attrice di cui all'atto di citazione del 27.03.2013 per pag. 4/11 i motivi sopra dedotti: “dire e dichiarare che i danni riportati dalle appellanti sono da ricondurre al fatto lesivo lamentato nell'atto introduttivo e imputabile all'appellata e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni, materiali e non, in favore di
[...]
, e così come richiesti Parte_1 Parte_2 Parte_3
nell'atto di citazione o a quell'altra somma, ritenuta più giusta ed equa in relazione al fatto lamentato. Con interessi legali e svalutazione monetaria dal momento del fatto al soddisfo. -con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio …...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “...Si CP_1
chiede il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado . In subordine l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1227 e 2054 cod civ sul provato e ritenuto . Con vittoria di spese e compensi di lite ...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza per avere il giudice di prime cure dichiarato la infondatezza delle domande attrici – Difetto e/o illogicità della motivazione.
Deducono gli appellanti che il Tribunale ritiene che le attrici in primo grado non abbiano provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio, nonché gli asseriti danni derivanti da una perdita a seguito di rottura della conduttura idrica gestita da Il Tribunale sempre a CP_1
dire degli appellanti, benchè dalla relazione di parte e dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, abbia ritenuto provate pag. 5/11 circostanze di cui alla domanda e precisamente la esistenza delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice e la effettuazione di sopralluoghi da parte del personale di non ha ritenuto di converso provata CP_1
e quindi sfornita di conforto probatorio l'allegazione in merito alla riconducibilità causale delle dette infiltrazioni alla condotta idrica sita all'incrocio tra via Alfieri e via D'annunzio e gestita da CP_2
Motivazione di rigetto a dire delle appellanti medesimi, illogica e disancorata dalle risultanze processuali considerando inattendibili le testimonianze del e . Tes_1 Testimone_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il Tribunale di Enna ha correttamente applicato il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale impone a parte attrice di dimostrare non solo l'esistenza e la custodia della cosa fonte di danno, ma anche il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato.
Nel caso di specie, la prova acquisita, sia documentale (consulenza tecnica di parte), che testimoniale, hanno accertato in modo inequivocabile solo ed esclusivamente la esistenza delle infiltrazioni, ma non invece la riconducibilità diretta delle lamentate infiltrazioni alla condotta idrica gestita da CP_1
Le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_3 Testimone_2
escussi alla udienza del 24/09/2015, sono risultate alquanto generiche e prive di specificità, soprattutto riguardo alla causa delle infiltrazioni e ai lavori successivamente svolti da In particolare il primo teste CP_1
riferisce sulla esistenza delle infiltrazioni, ma non sulla loro reale provenienza limitandosi solo a dire che la “perdita proveniva dall'angolo pag. 6/11 dell'Hotel Selene…”. La seconda teste riferisce sulla circostanza che cercava il guasto avendolo appreso da , che CP_1 Parte_3
c'erano gli scavi all'altezza dell'Hotel Selene e che dalla apertura effettuata tra via Alfieri e Via D'Annunzio fuoriusciva dell'acqua e che la avrebbe detto alla teste che non c'erano più le infiltrazioni e che Pt_2
una volta ripristinato l'Hotel, sarebbe stato possibile ospitare. Trattasi nella fattispecie di circostanze apprese de relato. Da dette testimonianze infatti non emerge quali fossero i dettagli sugli interventi e se ve ne siano stati;
La conoscenza dei fatti si basa infatti come risulta ben evidente su informazioni riferite da altri o da circostanze indirette, senza prova diretta delle attività tecniche di riparazione o ricerca del guasto attribuibile alla convenuta. Tali deposizioni sono state a loro volta contrastate dalla testimonianza di , responsabile tecnico di Testimone_4 CP_1
resa alla udienza del 26/11/2015, il quale ha fornito una ricostruzione precisa e coerente, escludendo l'esistenza di condotte fognarie pubbliche in via Vittorio Alfieri e la impossibilità di intervento della società su strutture (fogna) che non siano di natura pubblica, nella zona interessata.
In particolare il teste riferisce che “..in via Vittorio Alfieri non vi sono fognature pubbliche per cui non era possibile l'intervento. non CP_1
interviene né può intervenire in strutture -fogna che non siano di proprietà pubblica….”. Il Giudice di prime cure ha pertanto fondatamente ritenuto tale deposizione attendibile e credibile, trattandosi di responsabile tecnico della rete idrica e fognaria del Controparte_3
, per conto di
[...] CP_1
pag. 7/11 Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulla prova del danno, patrimoniale e non subito dalle appellanti. Difetto
e/o illogicità della motivazione. Deducono le appellanti che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la sussistenza dei danni in quanto le stesse a mezzo della documentazione prodotta in atti e con la escussione dei testi hanno ampiamente dimostrato la sussistenza dei danni subiti a causa ed in conseguenza del fatto lamentato. Infatti a loro dire sarebbe stato provato che all'inizio del mese di marzo 2011 nell'immobile delle attrici, sito a Piazza Armerina in via V. Alfieri all'altezza del civico n. 15, composto da un vano di circa 18 mq interamente rifinito e adibito a B&B
(pavimentazione in marmittoni di cemento, rivestimenti alle pareti con pannelli di cartongesso, intonaci, infissi, impianto elettrico e idrico sottotraccia, etc ), si sono verificate ingenti infiltrazioni di acqua (bianca) provenienti dalla parte adiacente la via V. Alfieri. A causa e in dipendenza di tale fatto, il detto immobile ha subito vistosi danni alle pareti, ai pavimenti e al soffitto (come risultante dalla Relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , e dalle deposizioni dei testi Persona_1
e udienza del 24.09.2015). Testimone_3 Testimone_2
Tale situazione avrebbe costretto le attrici a non potere usufruire dell'unità immobiliare di loro proprietà dal mese di marzo 2011 . Per di più le stesse sempre a loro dire avrebbero anche dimostrato, temendo per la l'incolumità della propria famiglia per grave pericolo di dissesto statico dei fabbricati, di avere chiesto l'immediato intervento di “ , quale CP_1
gestore delle condotte idriche e fognarie, per eliminare le cause che pag. 8/11 determinavano le copiose infiltrazioni d'acqua nei locali interessati e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'evento segnalato
(come da nota del 29.03.2011 rimessa alla società Controparte_1
all'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza Armerina e al Comando del
Carabinieri). Avrebbero altresì a loro dire provato che, a proprie cura e spese, sarebbero state costrette a rivolgersi ad un'impresa edile di Piazza
Armerina al fine di ricercare la causa delle infiltrazioni. Per cui avrebbe errato il Tribunale a non riconoscere la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle attrici, a causa e in conseguenza del fatto lesivo imputabile alla convenuta, condannandola , al risarcimento dei danni tutti patiti.
La censura è infondata .
Osserva la Corte oltre a quanto già ampiamente esposto nel motivo precedente, che il Tribunale pur riconoscendo la presenza delle infiltrazioni, ha rilevato la mancanza di prova non solo della provenienza delle infiltrazioni medesime, ma anche delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi e dell'effettivo danno patrimoniale subito.
Infatti parte attrice non ha prodotto così come avrebbe dovuto, documentazione tale da fugare ogni e qualsivoglia dubbio sugli interventi e sulle spese effettuate (preventivi, fatture o altro relativi alla tipologia e quantificazione dei danni lamentati).
Parimenti infondata si è rivelata anche la richiesta di danno non patrimoniale, in quanto priva di allegazioni specifiche e di prova di una lesione seria e apprezzabile dei diritti inviolabili della persona (art. 2 e 32
pag. 9/11 Cost.), considerato che il disagio, lo stress e il fastidio non oltrepassano la soglia minima di offensività richiesta affinché sorga un danno risarcibile.
Con il terzo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza nella parte della condanna alle spese di giudizio, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria effettuata.
La è infondata . CP_4
Osserva la Corte che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, correttamente liquidata secondo i parametri normativi (D.M. 55/2014), proporzionalmente al valore della controversia e all'attività istruttoria svolta.
L'appello va pertanto rigettato, apparendo la sentenza di primo grado giuridicamente corretta e motivata sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
pag. 10/11 Condanna parte appellante in solido tra loro al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessive €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale ), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge .
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 11/11