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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1141/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1141/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI NICOLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casteggio (PV), Via Roma n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Varzi (PV), in data 26/10/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzi alla Parte
II, Serie A, n. 10, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita Varzi, Ponte dei Sospiri n. 4, di proprietà della moglie, sarà assegnata al marito, a cui sarà riconosciuto altresì il diritto di usufrutto generale vitalizio, il quale continuerà ad abitarla con la figlia minore , con quanto ivi Per_1 contenuto, arredi e complementi di arredo compresi, mentre la signora Pt_1 trasferirà altrove la propria residenza entro fine settembre 2025;
pag. 1 di 3 3) il sig. facendo seguito a quanto già in atto da anni, si farà carico in via CP_1 esclusiva del pagamento della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
4) la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'immobile alla figlia, senza Pt_1 alcun corrispettivo, quando questa avrà raggiunto la maggior età, fatto salvo in ogni caso il diritto di usufrutto generale vitalizio riconosciuto in favore del sig. il quale CP_1 resterà comunque unico obbligato al pagamento, fino all'estinzione, del mutuo gravante sull'immobile;
5) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i coniugi in via condivisa Per_1 affinché essi partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa e le prestino cure ed assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale, consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza prevalente presso
l'abitazione coniugale assieme al padre.
I coniugi concordano che , ormai sedicenne, potrà stare con ciascun genitore Per_1 secondo le proprie esigenze e desideri;
in considerazione di ciò i coniugi convengono che provvederanno direttamente ai bisogni quotidiani della figlia, salvo successivi mutamenti economici degli stessi;
5) il sig. terrà a proprio carico il 75 % delle spese extra assegno relative ai figli CP_1 secondo il Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, mentre il restante 25% sarà corrisposto dalla sig.ra Pt_1
6) Il conto corrente acceso presso Banca Intesa, Filiale di Varzi, cointestato fra i coniugi,
e le consistenze patrimoniali presso , anche quelle intestate al solo marito, CP_2 saranno divisi al 50% tra i coniugi;
i buoni postali saranno divisi sempre secondo la medesima percentuale alla loro scadenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Varzi (PV), in data 26/10/2002, il cui atto è
[...] stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzi alla Parte II,
Serie A, n. 10, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1141/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1141/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI NICOLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casteggio (PV), Via Roma n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Varzi (PV), in data 26/10/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzi alla Parte
II, Serie A, n. 10, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita Varzi, Ponte dei Sospiri n. 4, di proprietà della moglie, sarà assegnata al marito, a cui sarà riconosciuto altresì il diritto di usufrutto generale vitalizio, il quale continuerà ad abitarla con la figlia minore , con quanto ivi Per_1 contenuto, arredi e complementi di arredo compresi, mentre la signora Pt_1 trasferirà altrove la propria residenza entro fine settembre 2025;
pag. 1 di 3 3) il sig. facendo seguito a quanto già in atto da anni, si farà carico in via CP_1 esclusiva del pagamento della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
4) la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'immobile alla figlia, senza Pt_1 alcun corrispettivo, quando questa avrà raggiunto la maggior età, fatto salvo in ogni caso il diritto di usufrutto generale vitalizio riconosciuto in favore del sig. il quale CP_1 resterà comunque unico obbligato al pagamento, fino all'estinzione, del mutuo gravante sull'immobile;
5) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i coniugi in via condivisa Per_1 affinché essi partecipino attivamente alla vita, alla formazione affettiva e culturale della stessa e le prestino cure ed assistenza in piena condivisione della responsabilità genitoriale, consultandosi per ogni decisione di carattere straordinario e di particolare importanza, disponendo che la minore mantenga residenza prevalente presso
l'abitazione coniugale assieme al padre.
I coniugi concordano che , ormai sedicenne, potrà stare con ciascun genitore Per_1 secondo le proprie esigenze e desideri;
in considerazione di ciò i coniugi convengono che provvederanno direttamente ai bisogni quotidiani della figlia, salvo successivi mutamenti economici degli stessi;
5) il sig. terrà a proprio carico il 75 % delle spese extra assegno relative ai figli CP_1 secondo il Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, mentre il restante 25% sarà corrisposto dalla sig.ra Pt_1
6) Il conto corrente acceso presso Banca Intesa, Filiale di Varzi, cointestato fra i coniugi,
e le consistenze patrimoniali presso , anche quelle intestate al solo marito, CP_2 saranno divisi al 50% tra i coniugi;
i buoni postali saranno divisi sempre secondo la medesima percentuale alla loro scadenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Varzi (PV), in data 26/10/2002, il cui atto è
[...] stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzi alla Parte II,
Serie A, n. 10, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3