Decreto cautelare 1 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del Progetto ABA formulato dall’A.S.L. di Avellino in data -OMISSIS-con il quale sono state prescritte 10 ore di trattamento ABA (comprensive di supervisione e parent training ), negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA con 40 ore settimanali (di fatto erogate 30) riconosciuto necessario dal Tribunale di -OMISSIS- con ordinanza del -OMISSIS-;
- del diniego implicito dell’A.S.L. di Avellino di prosecuzione del trattamento ABA intensivo a favore del minore presso il domicilio e nei contesti di vita come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e, per quanto di ragione, la -OMISSIS-, il -OMISSIS- approvato con -OMISSIS-, in quanto lesivi degli interessi del minore;
nonché per l’accertamento del diritto del minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. intensivo in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 - 30 ore settimanali o nella misura che sarà ritenuta di giustizia fino al compimento del diciottesimo anno di vita, ovvero per il periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per tre ore mensili e del parent training con frequenza monosettimanale;
e per la condanna dell’A.S.L. di Avellino al ripristino, in via diretta o mediante rimborso spese, dell’intervento cognitivo comportamentale ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25-30 ore settimanali o nella misura che sarà ritenuta di giustizia fino al compimento del diciottesimo anno di vita, ovvero per il periodo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. Marcello Polimeno, preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione formulate dall’A.S.L. e dalla Regione e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a -OMISSIS- in data -OMISSIS-), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a continuare ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'A.S.L., in via diretta o mediante rimborso spese, l'erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA per almeno 25-30 ore settimanali in regime domiciliare e nei principali ambienti di vita, fino al compimento del diciottesimo anno di vita, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per un’ora settimanale;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. ad erogare il trattamento ABA con le tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- l’avvenuto diniego da parte dell’A.S.L. per mezzo del PRI impugnato delle ore di trattamento già praticate, giusta ordinanza cautelare del -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-;
- il riconoscimento da parte di tale PRI di sole 10 ore settimanali di trattamento ABA (comprensive di supervisione e parent training );
- la storia clinica e l’attuale situazione del minore;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità del PRI impugnato in ragione: dell’intervenuta drastica riduzione del numero di ore di trattamento praticate portandole da 40 settimanali a 10 settimanali, senza tenere conto dell’oggettiva gravità del quadro clinico del minore; della mancanza degli imprescindibili atti propedeutici; del fatto che la prescrizione dell’A.S.L. sarebbe dovuta promanare dall’apposita equipe territoriale; della mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata disposta la riduzione delle ore, nonché dell’assenza di previe valutazioni di ordine sanitario sullo stato di salute del minore, con la conseguenza che, in sostanza, la motivazione del provvedimento impugnato si risolverebbe nella necessità di rispetto della delibera e dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica;
- l’illegittimità dell’impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare;
- l’illegittimità della -OMISSIS- anche all’esito dell’intervenuta modifica del -OMISSIS- da parte della -OMISSIS- in ragione della necessità che il Nucleo operativo fornisca adeguata motivazione in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, con conseguente riemersione di limiti orari.
2. Proposta domanda cautelare, con decreto pubblicato in data -OMISSIS- il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ordinando all’A.S.L. “ di riattivare tempestivamente il trattamento ABA con la frequenza di almeno 25 ore settimanali e di garantire all’interessato di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA e del parent training ”.
3. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto in via preliminare di disporre C.T.U. medico – legale e nel merito la reiezione del proposto ricorso.
L’A.S.L. ha sostenuto di aver predisposto un P.R.I. conforme alle linee guida ed alla delibera n. -OMISSIS- dell’A.S.L. resistente e tale da garantire al minore le ore di trattamento a lui necessarie.
4. Si è poi costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
L’ente ha concentrato le proprie difese sull’avvenuta impugnazione della -OMISSIS-. In particolare, tale amministrazione ha sostenuto in difesa della predetta delibera che:
- la delibera sarebbe conforme alla linea guida n. 21 e che non sarebbero disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale da erogare settimanalmente;
- in base alla linea guida predetta solo per i bambini di età 2-5 anni vi sarebbe una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale dei risultati raggiunti; invece, per i bambini di età maggiore (7-12 anni) l’incremento dell’intensità del trattamento non determinerebbe un incremento dei risultati raggiunti;
- quindi, per minori quali il minore ricorrente alla luce della sua concreta età la somministrazione di un numero elevato di ore potrebbe rivelarsi dannoso;
- inoltre, nel numero di ore da computare dovrebbero essere ricomprese non solo quelle sanitarie, bensì anche quelle sociali, educative e didattiche; computando anche queste ultime categorie nel monte ore lo stesso sarebbe adeguato;
- del resto, vi sarebbero altri enti oltre all’A.S.L. che avrebbero la responsabilità di garantire personale formato per attuare interventi efficaci ed anche figure non sanitarie (come ad esempio insegnanti, assistenti educativi e caregiver ) sarebbero altrettanto efficaci nel relativo intervento;
- tale approccio risulterebbe conforme anche alle linee guida del 2017 dell’Associazione dei tecnici ABA;
- ancora, con la crescita del minore gli interventi di carattere sanitario in favore dello stesso dovrebbero trasformarsi in sociosanitari e sociali;
- l’ABA non sarebbe quindi la terapia decisiva per l’autismo;
- quanto sostenuto sarebbe conforme anche alla linea guida della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia;
- del resto, con la -OMISSIS- la Regione Campania sarebbe intervenuta sul -OMISSIS- allegato alla -OMISSIS-, apportando la seguente modifica: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione”;
- in definitiva, la delibera suddetta sarebbe conforme alla letteratura scientifica in materia e consentirebbe il giusto bilanciamento tra diritto alla salute del minore ed esigenze di finanza pubblica, assicurando l’individuazione (da parte dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) del miglior piano terapeutico per il singolo soggetto.
5. Celebratasi la camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, con ordinanza cautelare pubblicata in data -OMISSIS- questa Sezione: ha accolto la domanda cautelare proposta (nel senso di ordinare all’A.S.L. di continuare ad erogare il trattamento ABA con frequenza di almeno 25 ore settimanali e di garantire al minore di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA e del parent training con le medesime modalità in precedenza assicurate sino alla definizione del giudizio in sede di merito); ha compensato le spese della fase cautelare; ha disposto C.T.U. ai fini della decisione; ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica dell’-OMISSIS-.
Depositata la relazione scritta di C.T.U., in vista dell’udienza per la trattazione del merito la sola parte ricorrente ha depositato memoria, mentre l’A.S.L. e la Regione si sono limitate a formulare istanza di passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza pubblica dell’-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. -OMISSIS-) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei EA, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei EA ”.
7. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la -OMISSIS- (ed il -OMISSIS- alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la -OMISSIS- ha approvato la seguente modifica del -OMISSIS- allegato alla -OMISSIS- “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23 ”:
“ 1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente” .
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del -OMISSIS- allegato alla -OMISSIS- (per come modificata nel gennaio 2024), bensì sulla base del mero richiamo all’impugnata delibera aziendale.
8. Sgombrato il campo da tale questione, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. Così, il ricorso proposto risulta fondato con riferimento all’impugnazione della delibera dell’A.S.L. intimata n. -OMISSIS- e nella parte in cui tale delibera ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età.
In effetti, come affermato a più riprese da questa Sezione, per quanto tale delibera sia antecedente alla -OMISSIS- essa risente degli stessi vizi evidenziati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel momento in cui sancisce monti ore massimi per fasce d’età (v. le sentenze nn. -OMISSIS- del Consiglio di Stato).
Ne consegue la necessità di annullare in parte qua la delibera n. -OMISSIS- dell’A.S.L. di Avellino.
10. Si arriva quindi al PRI impugnato.
Il ricorso risulta fondato anche nella misura in cui è stato chiesto l’annullamento di tale atto.
10.1. In primo luogo, colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 10 ore settimanali, con sostanziale appiattimento sulle ore massime di trattamento già fissate nella summenzionata e più volte annullata da questa Sezione delibera dell’A.S.L..
In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore, dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, delle ore di trattamento in precedenza praticate giusta l’ordinanza cautelare del Tribunale di -OMISSIS-, degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento, di quelli ancora da raggiungere e della concreta opportunità di mantenere ferme / ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza poter fare mera applicazione dell’automatismo contenuto nell’impugnata delibera dell’A.S.L..
10.2. Inoltre, il ricorso risulta pure fondato con riferimento alle doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento ABA rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato “ la presenza di un quadro di Disturbo di spettro dell’autismo 299.00 (ICD10 F84.0) di livello moderato-grave (livello 2-3) in cui è necessario un supporto molto significativo per la comunicazione sociale e un supporto significativo per i comportamenti ristretti e ripetitivi con un profilo cognitivo fortemente disomogeneo, globalmente ascrivibile alla disabilità intellettiva lieve-moderata 317.00 (ICD10 F70.0), ma con competenze di ragionamento fluido nella norma. Si evidenzia una compromissione del linguaggio sia in comprensione sia sul versante espressivo. Si apprezza comorbidità con disturbo da deficit d’attenzione e iperattività di tipo combinato 314.00 (ICD10 F90.2) di entità moderata. Tale condizione non appare associata a condizione media o genetica nota.
…
Nonostante i progressi documentati attraverso il test VB-MAPP somministrato nel mese di marzo 2024 (punteggio omogeneo collocato al livello 3 di 141/170) rispetto al test VB-MAPP somministrato nel marzo 2021 (punteggio 65.5) è chiaro dalla valutazione peritale, nonostante i test abbiano un costrutto concettuale differente, che il bambino presenti ancora importanti difficoltà a livello comunicativo-linguistico che necessitano di intervento costante e intensivo ” (v. pagg. 11 e 12 della relazione);
- ha ritenuto l’inefficacia e l’insufficienza all’attualità del trattamento di 10 ore settimanali indicato dal PRI impugnato;
- ha concluso, all’esito delle osservazioni svolte dai ricorrenti in sede di contraddittorio tecnico, nel senso di riconoscere la necessità “ di strutturare un intervento A.B.A. individualizzato come di seguito con un numero di ore settimanali totali pari a 24 ore:
- 10 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare
- 10 ore settimanali di intervento diretto in ambito scolastico
- 1 ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto
- 3 ore di supervisione mensile effettuato da BCBA ” (v. pag. 16 della relazione).
In sede di memoria depositata in data -OMISSIS- i ricorrenti hanno criticato le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in riferimento alle ore di trattamento riconosciute rispetto al recepimento soltanto parziale delle osservazioni dei ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che: il C.T.U. avrebbe trascurato l’importanza della figura del terapista ABA in ambito scolastico; le valutazioni del C.T.U. sarebbero state basate soltanto su quanto risultante dalla letteratura e non già sulle specifiche necessità del minore; vi sarebbe un errore nelle conclusioni del C.T.U. nella misura in cui dovrebbe ritenersi che le ore riconosciute al minore siano 24 ore settimanali, più un’ora di parent training settimanale, più 3 ore di supervisione mensile.
Questo Collegio ritiene che le critiche svolte dai ricorrenti non siano meritevoli di recepimento, mentre vanno condivise e fatte proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato, delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale e delle repliche svolte dal C.T.U. alle osservazioni sollevate dai ricorrenti in sede di contraddittorio tecnico (si fa rinvio alla diretta lettura dell’elaborato peritale per ragioni di snellezza motivazionale).
Per la verità le osservazioni dei ricorrenti non colgono nel segno, poiché: il C.T.U. ha specificamente motivato sulle ragioni per cui non ha ritenuto che vada riconosciuto un maggior numero di ore in ambito scolastico, evidenziando come ciò comporterebbe il rischio per il minore di generare “ poca capacità di generalizzare in assenza delle figure prevalenti di riferimento ” ed in ottica contraria alla naturale manifestazione dei comportamenti appressi all’interno dell’ambito scolastico; non corrisponde in alcun modo al vero che il C.T.U. non abbia tenuto conto della specifica situazione del minore, avendo l’ausiliario ampiamente dato conto della stessa anche sulla scorta dei test somministrati al minore e non potendo il consulente prescindere dalla letteratura scientifica propria della materia in un campo tecnico come il presente; infine, non è ravvisabile l’errore lamentato dai ricorrenti, in quanto al di là dell’indicazione generica relativa alle 24 ore settimanali prevale l’articolazione specifica contenuta nelle conclusioni dell’elaborato peritale nel senso: delle 10 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare; delle 10 ore settimanali di intervento diretto in ambito scolastico; dell’ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto; delle 3 ore di supervisione mensile effettuata dal BCBA.
10.3. La mancata somministrazione del trattamento ABA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento ABA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
10.4. Peraltro, il C.T.U. ha evidenziato la necessità di una rivalutazione del profilo funzionale (tenuto conto che lo stesso muta nel tempo) dopo un anno di trattamento intensivo, ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento.
Questo Collegio ritiene di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento ABA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. (in linea con la verifica degli esiti del profilo funzionale ogni 6 mesi prescritta dal -OMISSIS- vigente in ambito regionale) non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
10.5. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA come da C.T.U. nella misura di: 10 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare; 10 ore settimanali di intervento diretto in ambito scolastico; un’ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto; 3 ore di supervisione mensile effettuato dal BCBA.
Quanto alla durata del predetto trattamento ABA la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di un anno l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Peraltro, come più volte affermato da questa Sezione, va precisato al riguardo che all’esito di tale rivalutazione l’A.S.L. non potrà più applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età di cui alla delibera n. -OMISSIS-, in quanto in parte qua tale delibera è stata annullata da questo T.A.R..
Più nel dettaglio, ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del piano riabilitativo individuale l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento ABA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
11. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullata in parte qua la delibera dell’A.S.L. intimata n. -OMISSIS-, con salvezza degli ulteriori atti di tale amministrazione;
- va annullato il PRI impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 10 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare; 10 ore settimanali di intervento diretto in ambito scolastico; un’ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto; 3 ore di supervisione mensile effettuata dal BCBA.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania.
Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa Valentina De Clemente per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 1.000,00, detratto l’acconto se corrisposto, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo;
C) Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania;
D) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.