Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1975, n. 745
Articolo 5Articolo 7
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23 gennaio 1976
Art. 6. Organizzazione

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281 . Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281 .
Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un di rettore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1976