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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1651/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PICCINELLI ANDREA Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO GIOVANNI Controparte_1 e dell'avv. CALDANA PIERGIUSEPPE
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BRESCIANI CORRADO
con il patrocinio dell'avv. BRESCIANI CORRADO CP_2
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la conclusione del contratto di CP_1 assicurazione sulla vita tra il sig. e la Parte_1 Controparte_3
, oggi con versamento del premio di € 70.000,00 e
[...] Controparte_1
1 per l'effetto condannare ex art. 118 D.lgs 209/2005 a corrispondere all'attore la somma CP_1 di € 70.000,00 oltre interessi a termini di polizza dalla domanda al saldo.
, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
(di seguito ed i sig.ri e Controparte_2 Controparte_2 CP_2 [...]
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata nella denegata CP_4 ipotesi in cui dovesse essere ritenuta in qualche modo responsabile nei confronti del CP_1 sig. accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Parte_1 Controparte_2 in solido con i sigg.ri e a rimborsare alla tutte le CP_2 Controparte_4 CP_1 somme che per sorte, interessi e spese quest'ultima fosse condannata a pagare in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano in giudizio il sig. e CP_2 [...] contestando le domande di parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse così CP_2 come la domanda della chiamante. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_4 contestando le domande di parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse così come la domanda della chiamante.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni.
In data 2.9.2022 veniva interrotto il processo stante il decesso del sig. , Controparte_4
Con “Ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del procedimento interrotto” depositato in data
29.9.2022 procedeva a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del sig. CP_1
e delle altre parti e sig. CP_4 Controparte_2 CP_2
Con memorie del 8.11.2022 si costituivano nel giudizio riassunto ed il sig. Controparte_2
il sig. si costituiva nel giudizio riassunto con memora del 9.12.2022. Gli eredi CP_2 Parte_1 del sig. non si costituivano. CP_4
In data 20.2.2023 venuta a conoscenza del fatto che, con dichiarazione resa in data CP_1
6.12.2022 innanzi il Cancelliere del Tribunale di Brescia, Ufficio Volontaria Giurisdizione, cron.
1025/2022, nel procedimento RG 20746/2022, gli eredi del sig. avevano rinunciato CP_4 all'eredità, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei soli confronti di tali eredi (sigg.ri
, e ) e chiedeva che Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 fosse dichiarata l'estinzione del giudizio nei riguardi dei detti soggetti e disposta la prosecuzione del giudizio nei riguardi delle altre parti.
2 All'esito della detta rinuncia, con provvedimento del 21.2.2023 veniva dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti dei sig.ri , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti costituite. Controparte_8
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
*
Parte attrice ha avviato il presente giudizio sostenendo di aver sottoscritto con nel CP_1
2007, una proposta di assicurazione sulla vita a premio unico della durata di cinque anni e di aver ricevuto dall'agente della AN SS.ni (oggi copia della polizza sottoscritta dallo CP_1 stesso agente e di aver pagato il premio di euro 70.000.
1. Mancanza di prova della conclusione del contratto
La “proposta di assicurazione sulla vita” che l'attore sostiene di aver sottoscritto non costituisce un contratto assicurativo.
Il documento 1 prodotto dall'attore e sul quale si fonda la domanda attorea manca dei requisiti necessari a costituire un valido contratto assicurativo per le seguenti ragioni. Innanzi tutto il documento in questione è denominato “proposta di assicurazione sulla vita”; manca di numerazione (come invece previsto in tutte le polizze regolarmente emesse) e soprattutto di alcuna firma del legale rappresentante della IA;
è privo di data;
la firma riferibile all'agente non è leggibile ma è costituita da un “segno” manoscritto. Sul punto si precisa che il supposto contratto assicurativo, già carente sotto il profilo formale, sarebbe affetto da insanabile nullità non essendoci stato alcun accordo tra le parti (IA e contraente) in quanto manca nel doc. 1 la firma riconducibile alla IA. Lo stesso soggetto asseritamente firmatario del documento, ad oggi ignoto, non riveste alcun potere rappresentativo della IA. I terzi chiamati hanno dichiarato che il documento manca della firma della trattandosi, Controparte_2 quella apposta sul documento, di uno “scarabocchio”. Parte attrice si è limitata a controbattere che: “L'attore sottoscriveva la polizza presso gli uffici dell'agenzia assicurativa e la polizza veniva sottoscritta dall'agente titolare in quel momento della stessa agenzia”; senza fornirne la prova.
A confermare l'assenza di conclusione di un valido contratto di assicurazione con si CP_9 pongono numerosi ulteriori elementi. L'attore afferma genericamente di aver sottoscritto il documento “nell'anno 2007”; l'assunto è rimasto privo di conferma ed è anche inverosimile posto che nel 2007 la (di cui è presente il timbro sul doc.1) non era nemmeno agente CP_2 della AN SS.ni (doc. n. 5), la quale, peraltro, nell'anno 2007 nemmeno aveva la sede legale, come si legge sul frontespizio del doc. n.1, in SSago ma in AN, Via Senigallia (doc. n. 7).
Inoltre, il documento è compilato a penna, ovvero una modalità del tutto inusuale, e contiene delle formule gergali (“idem come sopra” cfr. prima facciata) incompatibili con il testo di un
3 contratto assicurativo. Sul punto si osserva che la convenuta ha depositato in giudizio n. 7 polizze di assicurazione sulla vita contratte dallo stesso sig. con la AN SS.ni negli anni Parte_1
2005-2012 nelle quali sono agevolmente evincibili le differenze (sostanziali e formali) rispetto al documento allegato dall'attore a fondamento della domanda (docc. 8a-8g). Parte attrice ha anche sostenuto che “Il sig. aveva già in passato sottoscritto analoghe polizze Parte_1 presso la medesima agenzia con le medesime modalità e pertanto si affidava alla professionalità ed alla buona fede dell'agente che in quel momento spendeva il nome della compagnia assicurativa”. Proprio l'assenza di alcuna analogia tra la supposta polizza per cui è causa e quelle effettivamente stipulate depone in senso contrario alla tesi attorea. Infatti, si evince letteralmente che le polizze comparativamente allegate:
- recano tutte in epigrafe la titolazione “Polizza di assicurazione sulla vita”;
- recano tutte un numero di polizza ed una data di stipulazione;
- sono tutte composte da una scheda di polizza, una proposta di assicurazione (a sua volta numerata), un questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, una sezione specifica sulla tariffa di polizza;
- recano tutte in calce alla quarta facciata la firma del legale rappresentante ed il logo della
CP_10
- recano tutte sulla quarta facciata una specifica dichiarazione dell'agente (dal medesimo sottoscritta con timbro e firma) di perfezionamento del contratto, incasso del premio (con data di avvenuto incasso) e certificazione della firma apposta dal contraente (docc. 8a-8g).
Tutti i predetti elementi mancano e non sono individuabili nel documento allegato da parte attrice.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza di un contratto assicurativo tra l'attore e la convenuta si rileva l'assenza di alcun estratto conto annuale da parte della IA al supposto contraente per informarlo sull'andamento della polizza e, soprattutto, l'anomala circostanza per cui l'attore, che afferma in questa sede di aver chiesto la liquidazione della polizza allo scadere del suo quinquennio di durata (ovvero 2012, secondo la prospettazione attorea), non ha mai inviato alcuna richiesta di liquidazione alla IA e solo nel 2016 (doc. 2 attore: “Mi riferisce altresì il mio patrocinato che da una verifica effettuata di recente non vi sarebbe traccia della polizza sulla vita sopra indicata”) si rivolgeva tramite legale ad CP_1
Non vi sono, quindi, prove della conclusione di un valido contratto assicurativo con la
IA non essendo stato lo stesso mai sottoscritto e perfezionato nelle forme dovute.
2. Mancanza di prova del versamento del premio a AN SS.ni
Il pagamento del premio in favore della IA è stato espressamente contestato sia dalla convenuta sia dai terzi chiamati e non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento in favore della IA. In tal senso, innanzi tutto, non può ritenersi probante il doc. n. 1 attoreo che
4 contiene solo una frase, manoscritta a stampatello (quindi del tutto inusuale), che attesterebbe l'avvenuto ricevimento della somma da parte dell'agente. Frase, tra l'altro, apposta su una facciata del documento diversa da quella ove è riportata la (supposta) firma ed il (supposto) Co timbro dell'agente Il documento n. 1, tra l'altro, non fa menzione delle modalità con le quali sarebbe stato versato l'ingente importo di euro 70.000 e parte attrice non ha depositato nulla a riprova di tale pagamento (ricevuta di bonifico bancario, assegno, etc.). D'altra parte appare inverosimile che lo stesso sia avvenuto in contanti, in ragione della rilevanza dell'importo, ma soprattutto in quanto ciò sarebbe avvenuto in violazione del D.Lgs. n. 231/2007 che (al tempo) stabiliva la soglia massima di euro 5.000,00 per i pagamenti in contanti, nonché in violazione della normativa antiriciclaggio (L. n. 197/1991) che vietava l'uso del contante per operazioni superiori ad Euro 12.500,00 e non da ultimo in violazione dell'art. 47 del Regolamento ISVAP
(ora IVASS) n. 5/2006 che vieta il pagamento in contanti dei premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita.
Stando alla tesi attorea il pagamento sarebbe avvenuto nelle mani del titolare dell'agenzia, la quale ha tuttavia negato di aver ricevuto il pagamento del premio e tanto più di averlo rimesso alla IA. Parte attrice ha sostenuto che “In merito al pagamento del premio si ribadisce che esso era versato dall'attore in assoluta buona fede in contanti ed incassato come indicato nella polizza sottoscritta e controfirmata dall'agente; si rileva che il pagamento in contanti di cifre consistenti era effettuato anche nella sottoscrizione di polizze già in passato stipulate senza che alcuno avesse nulla da contestare”. La predetta affermazione non risulta corroborata da elementi probatori, anche alla luce del fatto che nessuna delle altre polizze contratte dal sig. aveva un premio di simile ammontare (70.000 euro) e, comunque, non è provato che i Parte_1 premi delle precedenti polizze siano stati versati in contanti;
modalità espressamente negata nelle polizze (nella sezione riservata alle “Modalità di pagamento del premio” tutte le polizze riportano la dicitura “Non è possibile incassare il premio su proposta” docc.8a-8g). Peraltro la consegna di ingenti somme di danaro in contanti - e quindi in violazione di legge - al promotore finanziario (fattispecie che, nella medesima sentenza, viene definita “in tutto e per tutto assimilabile a quella della responsabilità ex art. 2049 cod.civ. della compagnia assicurativa per il fatto illecito dell'Agente”) “costituisce indice sintomatico della ricorrenza di una condotta anomala, per di più traducentesi nella violazione norme giuridiche contenenti specifici obblighi
(quale il divieto consegnare al consulente finanziario denaro contante), che può interrompere il nesso di occasionalità necessaria o almeno essere presa in considerazione come concausa del danno idonea a determinare l'applicazione dell'art. 1227 cod.civ. ai fini della riduzione del risarcimento dovuto dall'intermediario” (Cass. n. 29890/2024 che richiama sul punto Cass.
16/11/2023, n.31894; Cass. 11/06/2024, n. 16258).
Da respingere anche l'ultima argomentazione difensiva dell'attore secondo la quale la domanda sarebbe fondata sull'art. 118 del Codice SS. Private (testualmente “l'attore ha agito nel presente
5 giudizio ex art. art. 118 del Dlgs 209/2005, codice delle assicurazioni private, coinvolgendo quindi la sola compagnia assicurativa che ha invece ritenuto di coinvolgere due altre parti processuali per essere da loro garantita e manlevata”). Sul punto si rileva infatti che l'art. 118
CAP (“Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”) è inapplicabile al caso in Co esame perché: non c'è prova alcuna del pagamento del premio (negato espressamente dalla e, soprattutto è pacifico che, nel 2007 non c'era alcun rapporto di intermediazione tra la
[...]
e la IA1. Pertanto, tale norma non attribuisce alcun diritto al sig. CP_2 Parte_1 verso la IA, mancando i due fondamentali requisiti per la sua applicazione.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale considerato il valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 1371,30 per spese generali oltre iva e cpa.
Le spese di lite dei terzi chiamati e sig. unitamente considerate data Controparte_2 CP_2
l'univoca difesa, vanno poste a carico di parte attrice in virtù del principio di causazione che, insieme a quello di soccombenza, governa il riparto delle spese processuali. “Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore, se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi propugnate dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo;
invece, il rimborso è posto a carico del chiamante o della parte che ha fatto chiamare in causa il terzo ove l'iniziativa della parte che ha chiamato in causa -rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria- configuri un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Corte d'Appello, Torino n. 640 del 12.7.2024).
Nel caso di specie sussistono i requisiti sopra indicati per porre le spese di lite in capo all'attore.
Invero la chiamata è stata resa necessaria dalla stessa prospettazione attorea secondo cui la
[...]
(ora Controparte_11 Controparte_2
sarebbe stato il soggetto che avrebbe sottoscritto il contratto di assicurazione
[...]
6 ed incassato il premio di euro 70.000 senza mai rimetterlo ad La violazione degli CP_9 obblighi agenziali tra cui il mancato versamento alla IA di premi assicurativi costituisce inadempimento gravissimo considerato che, attraverso il meccanismo di incasso dei premi assicurativi da parte dell'agente, i premi vengono fiduciariamente affidati dalla IA - che ne è la proprietaria - all'agente - che ne è il semplice depositario. Nel mandato agenziale inizialmente conferito al sig. e transitato senza soluzione di continuità alla LP (cfr. CP_4 doc. n. 5) è espressamente previsto (art. 6) che “è compito dell'Agente provvedere alla riscossione dei premi dovuti dagli SSicurati alle relative scadenze, attenendosi tassativamente per le conseguenti registrazioni e comunicazioni alle disposizioni contabili della Società.
L'Agente è, a tutti gli effetti ed in ogni caso, un semplice depositario degli importi incassati a qualunque titolo per conto della Società, che ne conserva la proprietà. A tale effetto l'Agente dovrà tenere separati e distinti i fondi dell'Agenzia da qualsiasi movimento di cassa estraneo alla gestione ed è sempre e comunque tenuto ad effettuare il versamento di detti importi nelle date stabilite, restando espressamente convenuto che non potrà opporre la sua liberazione dal relativo obbligo nemmeno per ragioni o fatti a lui non imputabili, riconoscendosi al riguardo in ogni caso pienamente responsabile. L'Agente risponde in proprio delle conseguenze che la
Società dovesse subire verso terzi per causa di qualsiasi riscossione effettuata anche da parte dei
Collaboratori dell'Agente ma che, per non essere ancora stata regolarmente registrata nel Conto
Cassa o per essere stata registrata in ritardo, non potesse ritenersi versata alla Società” (cfr. doc. n. 4). Ne deriva che il mancato versamento dei premi incassati dal titolare dell'agenzia
- sulla base della ricostruzione di parte attrice - avrebbe costituito una grave manifestazione di una condotta illecita per cui la domanda di manleva anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili2 non si prospetta palesemente infondata. Sul punto si osserva anche che l'affermazione secondo cui è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Controparte_2 assicurativi solo dal 1.8.2008, come osservato dalla IA, assume sicuro rilievo al fine di dimostrare l'inesistenza del supposto contratto assicurativo ma non potrebbe assumere rilievo alcuno ai fini della domanda in garanzia di in quanto tale (presunto e contestato) CP_1 Co contratto assicurativo riporterebbe il timbro della che, tra l'altro, non ha “disconosciuto” tale timbro. In conclusione, laddove fosse accertata la esistenza di un valido contratto assicurativo e/o Co la corresponsione di un premio da parte dell'attore, il coinvolgimento della ne costituirebbe il Co necessario presupposto, con conseguente responsabilità della (e dei suoi soci illimitatamente
7 responsabili) verso la IA avendo tra i terzi chiamati sostenuto in ogni caso di non aver mai rimesso il premio alla IA (in quanto, in tesi, mai nemmeno incassato).
Conclusivamente non si può affermare la pretestuosità della chiamata di terzo resa necessaria dalle tesi sostenute dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e ai terzi chiamati le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 1.10.1989 la IA Ausonia AIRD SSicurazioni conferiva mandato agenziale al Sig.
[...]
agenzia generale di Boario Terme (cfr. doc. n. 4). In data 31.7.2008 il detto rapporto di agenzia (nel CP_4 frattempo transitato alla Div. ) veniva volturato su richiesta del Sig. con CP_10 CP_3 CP_4 Co effetto 1.8.2008, alla e (di seguito solo “ ), tramite Controparte_2 Controparte_4 CP_2 apposita “Appendice alla lettera di incarico agenziale” sottoscritta dai Sigg.ri e anche per conto CP_2 CP_4Co della (cfr. doc. n. 5). Come previsto in tale Appendice la LP si impegnava “al rispetto degli obblighi tutti derivanti dalla lettera di nomina di cui all'oggetto e degli allegati ed appendici della medesima, dichiarando di conoscere ed accettarne il contenuto da intendersi qui espressamente richiamati”. 2 Cfr. orientamento giurisprudenziale secondo cui, nonostante il disposto dell'art. 2304 c.c. (richiamato in tema di s.a.s. dall'art. 2315 c.c.), va riconosciuta la facoltà per il creditore sociale di procurarsi un titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile contestualmente all'azione di cognizione nei confronti della società e, pertanto, anche preventivamente all'escussione del patrimonio societario (cfr. Cass. n. 6048/2003, Cass. n. 15700/2002, Cass. n. 13183/1999, Cass. n. 5434/1998, etc.). L'avvenuta rinuncia agli atti di nei confronti degli eredi del Sig. CP_1 Co implica che tale diritto rimaneva azionabile nei soli confronti della e del Sig. CP_4 CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PICCINELLI ANDREA Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO GIOVANNI Controparte_1 e dell'avv. CALDANA PIERGIUSEPPE
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BRESCIANI CORRADO
con il patrocinio dell'avv. BRESCIANI CORRADO CP_2
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la conclusione del contratto di CP_1 assicurazione sulla vita tra il sig. e la Parte_1 Controparte_3
, oggi con versamento del premio di € 70.000,00 e
[...] Controparte_1
1 per l'effetto condannare ex art. 118 D.lgs 209/2005 a corrispondere all'attore la somma CP_1 di € 70.000,00 oltre interessi a termini di polizza dalla domanda al saldo.
, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
(di seguito ed i sig.ri e Controparte_2 Controparte_2 CP_2 [...]
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata nella denegata CP_4 ipotesi in cui dovesse essere ritenuta in qualche modo responsabile nei confronti del CP_1 sig. accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Parte_1 Controparte_2 in solido con i sigg.ri e a rimborsare alla tutte le CP_2 Controparte_4 CP_1 somme che per sorte, interessi e spese quest'ultima fosse condannata a pagare in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano in giudizio il sig. e CP_2 [...] contestando le domande di parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse così CP_2 come la domanda della chiamante. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_4 contestando le domande di parte attrice e chiedendo il rigetto delle stesse così come la domanda della chiamante.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni.
In data 2.9.2022 veniva interrotto il processo stante il decesso del sig. , Controparte_4
Con “Ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del procedimento interrotto” depositato in data
29.9.2022 procedeva a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del sig. CP_1
e delle altre parti e sig. CP_4 Controparte_2 CP_2
Con memorie del 8.11.2022 si costituivano nel giudizio riassunto ed il sig. Controparte_2
il sig. si costituiva nel giudizio riassunto con memora del 9.12.2022. Gli eredi CP_2 Parte_1 del sig. non si costituivano. CP_4
In data 20.2.2023 venuta a conoscenza del fatto che, con dichiarazione resa in data CP_1
6.12.2022 innanzi il Cancelliere del Tribunale di Brescia, Ufficio Volontaria Giurisdizione, cron.
1025/2022, nel procedimento RG 20746/2022, gli eredi del sig. avevano rinunciato CP_4 all'eredità, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei soli confronti di tali eredi (sigg.ri
, e ) e chiedeva che Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 fosse dichiarata l'estinzione del giudizio nei riguardi dei detti soggetti e disposta la prosecuzione del giudizio nei riguardi delle altre parti.
2 All'esito della detta rinuncia, con provvedimento del 21.2.2023 veniva dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti dei sig.ri , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti costituite. Controparte_8
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
*
Parte attrice ha avviato il presente giudizio sostenendo di aver sottoscritto con nel CP_1
2007, una proposta di assicurazione sulla vita a premio unico della durata di cinque anni e di aver ricevuto dall'agente della AN SS.ni (oggi copia della polizza sottoscritta dallo CP_1 stesso agente e di aver pagato il premio di euro 70.000.
1. Mancanza di prova della conclusione del contratto
La “proposta di assicurazione sulla vita” che l'attore sostiene di aver sottoscritto non costituisce un contratto assicurativo.
Il documento 1 prodotto dall'attore e sul quale si fonda la domanda attorea manca dei requisiti necessari a costituire un valido contratto assicurativo per le seguenti ragioni. Innanzi tutto il documento in questione è denominato “proposta di assicurazione sulla vita”; manca di numerazione (come invece previsto in tutte le polizze regolarmente emesse) e soprattutto di alcuna firma del legale rappresentante della IA;
è privo di data;
la firma riferibile all'agente non è leggibile ma è costituita da un “segno” manoscritto. Sul punto si precisa che il supposto contratto assicurativo, già carente sotto il profilo formale, sarebbe affetto da insanabile nullità non essendoci stato alcun accordo tra le parti (IA e contraente) in quanto manca nel doc. 1 la firma riconducibile alla IA. Lo stesso soggetto asseritamente firmatario del documento, ad oggi ignoto, non riveste alcun potere rappresentativo della IA. I terzi chiamati hanno dichiarato che il documento manca della firma della trattandosi, Controparte_2 quella apposta sul documento, di uno “scarabocchio”. Parte attrice si è limitata a controbattere che: “L'attore sottoscriveva la polizza presso gli uffici dell'agenzia assicurativa e la polizza veniva sottoscritta dall'agente titolare in quel momento della stessa agenzia”; senza fornirne la prova.
A confermare l'assenza di conclusione di un valido contratto di assicurazione con si CP_9 pongono numerosi ulteriori elementi. L'attore afferma genericamente di aver sottoscritto il documento “nell'anno 2007”; l'assunto è rimasto privo di conferma ed è anche inverosimile posto che nel 2007 la (di cui è presente il timbro sul doc.1) non era nemmeno agente CP_2 della AN SS.ni (doc. n. 5), la quale, peraltro, nell'anno 2007 nemmeno aveva la sede legale, come si legge sul frontespizio del doc. n.1, in SSago ma in AN, Via Senigallia (doc. n. 7).
Inoltre, il documento è compilato a penna, ovvero una modalità del tutto inusuale, e contiene delle formule gergali (“idem come sopra” cfr. prima facciata) incompatibili con il testo di un
3 contratto assicurativo. Sul punto si osserva che la convenuta ha depositato in giudizio n. 7 polizze di assicurazione sulla vita contratte dallo stesso sig. con la AN SS.ni negli anni Parte_1
2005-2012 nelle quali sono agevolmente evincibili le differenze (sostanziali e formali) rispetto al documento allegato dall'attore a fondamento della domanda (docc. 8a-8g). Parte attrice ha anche sostenuto che “Il sig. aveva già in passato sottoscritto analoghe polizze Parte_1 presso la medesima agenzia con le medesime modalità e pertanto si affidava alla professionalità ed alla buona fede dell'agente che in quel momento spendeva il nome della compagnia assicurativa”. Proprio l'assenza di alcuna analogia tra la supposta polizza per cui è causa e quelle effettivamente stipulate depone in senso contrario alla tesi attorea. Infatti, si evince letteralmente che le polizze comparativamente allegate:
- recano tutte in epigrafe la titolazione “Polizza di assicurazione sulla vita”;
- recano tutte un numero di polizza ed una data di stipulazione;
- sono tutte composte da una scheda di polizza, una proposta di assicurazione (a sua volta numerata), un questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, una sezione specifica sulla tariffa di polizza;
- recano tutte in calce alla quarta facciata la firma del legale rappresentante ed il logo della
CP_10
- recano tutte sulla quarta facciata una specifica dichiarazione dell'agente (dal medesimo sottoscritta con timbro e firma) di perfezionamento del contratto, incasso del premio (con data di avvenuto incasso) e certificazione della firma apposta dal contraente (docc. 8a-8g).
Tutti i predetti elementi mancano e non sono individuabili nel documento allegato da parte attrice.
Ad ulteriore conferma dell'insussistenza di un contratto assicurativo tra l'attore e la convenuta si rileva l'assenza di alcun estratto conto annuale da parte della IA al supposto contraente per informarlo sull'andamento della polizza e, soprattutto, l'anomala circostanza per cui l'attore, che afferma in questa sede di aver chiesto la liquidazione della polizza allo scadere del suo quinquennio di durata (ovvero 2012, secondo la prospettazione attorea), non ha mai inviato alcuna richiesta di liquidazione alla IA e solo nel 2016 (doc. 2 attore: “Mi riferisce altresì il mio patrocinato che da una verifica effettuata di recente non vi sarebbe traccia della polizza sulla vita sopra indicata”) si rivolgeva tramite legale ad CP_1
Non vi sono, quindi, prove della conclusione di un valido contratto assicurativo con la
IA non essendo stato lo stesso mai sottoscritto e perfezionato nelle forme dovute.
2. Mancanza di prova del versamento del premio a AN SS.ni
Il pagamento del premio in favore della IA è stato espressamente contestato sia dalla convenuta sia dai terzi chiamati e non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento in favore della IA. In tal senso, innanzi tutto, non può ritenersi probante il doc. n. 1 attoreo che
4 contiene solo una frase, manoscritta a stampatello (quindi del tutto inusuale), che attesterebbe l'avvenuto ricevimento della somma da parte dell'agente. Frase, tra l'altro, apposta su una facciata del documento diversa da quella ove è riportata la (supposta) firma ed il (supposto) Co timbro dell'agente Il documento n. 1, tra l'altro, non fa menzione delle modalità con le quali sarebbe stato versato l'ingente importo di euro 70.000 e parte attrice non ha depositato nulla a riprova di tale pagamento (ricevuta di bonifico bancario, assegno, etc.). D'altra parte appare inverosimile che lo stesso sia avvenuto in contanti, in ragione della rilevanza dell'importo, ma soprattutto in quanto ciò sarebbe avvenuto in violazione del D.Lgs. n. 231/2007 che (al tempo) stabiliva la soglia massima di euro 5.000,00 per i pagamenti in contanti, nonché in violazione della normativa antiriciclaggio (L. n. 197/1991) che vietava l'uso del contante per operazioni superiori ad Euro 12.500,00 e non da ultimo in violazione dell'art. 47 del Regolamento ISVAP
(ora IVASS) n. 5/2006 che vieta il pagamento in contanti dei premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita.
Stando alla tesi attorea il pagamento sarebbe avvenuto nelle mani del titolare dell'agenzia, la quale ha tuttavia negato di aver ricevuto il pagamento del premio e tanto più di averlo rimesso alla IA. Parte attrice ha sostenuto che “In merito al pagamento del premio si ribadisce che esso era versato dall'attore in assoluta buona fede in contanti ed incassato come indicato nella polizza sottoscritta e controfirmata dall'agente; si rileva che il pagamento in contanti di cifre consistenti era effettuato anche nella sottoscrizione di polizze già in passato stipulate senza che alcuno avesse nulla da contestare”. La predetta affermazione non risulta corroborata da elementi probatori, anche alla luce del fatto che nessuna delle altre polizze contratte dal sig. aveva un premio di simile ammontare (70.000 euro) e, comunque, non è provato che i Parte_1 premi delle precedenti polizze siano stati versati in contanti;
modalità espressamente negata nelle polizze (nella sezione riservata alle “Modalità di pagamento del premio” tutte le polizze riportano la dicitura “Non è possibile incassare il premio su proposta” docc.8a-8g). Peraltro la consegna di ingenti somme di danaro in contanti - e quindi in violazione di legge - al promotore finanziario (fattispecie che, nella medesima sentenza, viene definita “in tutto e per tutto assimilabile a quella della responsabilità ex art. 2049 cod.civ. della compagnia assicurativa per il fatto illecito dell'Agente”) “costituisce indice sintomatico della ricorrenza di una condotta anomala, per di più traducentesi nella violazione norme giuridiche contenenti specifici obblighi
(quale il divieto consegnare al consulente finanziario denaro contante), che può interrompere il nesso di occasionalità necessaria o almeno essere presa in considerazione come concausa del danno idonea a determinare l'applicazione dell'art. 1227 cod.civ. ai fini della riduzione del risarcimento dovuto dall'intermediario” (Cass. n. 29890/2024 che richiama sul punto Cass.
16/11/2023, n.31894; Cass. 11/06/2024, n. 16258).
Da respingere anche l'ultima argomentazione difensiva dell'attore secondo la quale la domanda sarebbe fondata sull'art. 118 del Codice SS. Private (testualmente “l'attore ha agito nel presente
5 giudizio ex art. art. 118 del Dlgs 209/2005, codice delle assicurazioni private, coinvolgendo quindi la sola compagnia assicurativa che ha invece ritenuto di coinvolgere due altre parti processuali per essere da loro garantita e manlevata”). Sul punto si rileva infatti che l'art. 118
CAP (“Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”) è inapplicabile al caso in Co esame perché: non c'è prova alcuna del pagamento del premio (negato espressamente dalla e, soprattutto è pacifico che, nel 2007 non c'era alcun rapporto di intermediazione tra la
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e la IA1. Pertanto, tale norma non attribuisce alcun diritto al sig. CP_2 Parte_1 verso la IA, mancando i due fondamentali requisiti per la sua applicazione.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale considerato il valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 1371,30 per spese generali oltre iva e cpa.
Le spese di lite dei terzi chiamati e sig. unitamente considerate data Controparte_2 CP_2
l'univoca difesa, vanno poste a carico di parte attrice in virtù del principio di causazione che, insieme a quello di soccombenza, governa il riparto delle spese processuali. “Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore, se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi propugnate dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo;
invece, il rimborso è posto a carico del chiamante o della parte che ha fatto chiamare in causa il terzo ove l'iniziativa della parte che ha chiamato in causa -rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria- configuri un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Corte d'Appello, Torino n. 640 del 12.7.2024).
Nel caso di specie sussistono i requisiti sopra indicati per porre le spese di lite in capo all'attore.
Invero la chiamata è stata resa necessaria dalla stessa prospettazione attorea secondo cui la
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(ora Controparte_11 Controparte_2
sarebbe stato il soggetto che avrebbe sottoscritto il contratto di assicurazione
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6 ed incassato il premio di euro 70.000 senza mai rimetterlo ad La violazione degli CP_9 obblighi agenziali tra cui il mancato versamento alla IA di premi assicurativi costituisce inadempimento gravissimo considerato che, attraverso il meccanismo di incasso dei premi assicurativi da parte dell'agente, i premi vengono fiduciariamente affidati dalla IA - che ne è la proprietaria - all'agente - che ne è il semplice depositario. Nel mandato agenziale inizialmente conferito al sig. e transitato senza soluzione di continuità alla LP (cfr. CP_4 doc. n. 5) è espressamente previsto (art. 6) che “è compito dell'Agente provvedere alla riscossione dei premi dovuti dagli SSicurati alle relative scadenze, attenendosi tassativamente per le conseguenti registrazioni e comunicazioni alle disposizioni contabili della Società.
L'Agente è, a tutti gli effetti ed in ogni caso, un semplice depositario degli importi incassati a qualunque titolo per conto della Società, che ne conserva la proprietà. A tale effetto l'Agente dovrà tenere separati e distinti i fondi dell'Agenzia da qualsiasi movimento di cassa estraneo alla gestione ed è sempre e comunque tenuto ad effettuare il versamento di detti importi nelle date stabilite, restando espressamente convenuto che non potrà opporre la sua liberazione dal relativo obbligo nemmeno per ragioni o fatti a lui non imputabili, riconoscendosi al riguardo in ogni caso pienamente responsabile. L'Agente risponde in proprio delle conseguenze che la
Società dovesse subire verso terzi per causa di qualsiasi riscossione effettuata anche da parte dei
Collaboratori dell'Agente ma che, per non essere ancora stata regolarmente registrata nel Conto
Cassa o per essere stata registrata in ritardo, non potesse ritenersi versata alla Società” (cfr. doc. n. 4). Ne deriva che il mancato versamento dei premi incassati dal titolare dell'agenzia
- sulla base della ricostruzione di parte attrice - avrebbe costituito una grave manifestazione di una condotta illecita per cui la domanda di manleva anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili2 non si prospetta palesemente infondata. Sul punto si osserva anche che l'affermazione secondo cui è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Controparte_2 assicurativi solo dal 1.8.2008, come osservato dalla IA, assume sicuro rilievo al fine di dimostrare l'inesistenza del supposto contratto assicurativo ma non potrebbe assumere rilievo alcuno ai fini della domanda in garanzia di in quanto tale (presunto e contestato) CP_1 Co contratto assicurativo riporterebbe il timbro della che, tra l'altro, non ha “disconosciuto” tale timbro. In conclusione, laddove fosse accertata la esistenza di un valido contratto assicurativo e/o Co la corresponsione di un premio da parte dell'attore, il coinvolgimento della ne costituirebbe il Co necessario presupposto, con conseguente responsabilità della (e dei suoi soci illimitatamente
7 responsabili) verso la IA avendo tra i terzi chiamati sostenuto in ogni caso di non aver mai rimesso il premio alla IA (in quanto, in tesi, mai nemmeno incassato).
Conclusivamente non si può affermare la pretestuosità della chiamata di terzo resa necessaria dalle tesi sostenute dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e ai terzi chiamati le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 1.10.1989 la IA Ausonia AIRD SSicurazioni conferiva mandato agenziale al Sig.
[...]
agenzia generale di Boario Terme (cfr. doc. n. 4). In data 31.7.2008 il detto rapporto di agenzia (nel CP_4 frattempo transitato alla Div. ) veniva volturato su richiesta del Sig. con CP_10 CP_3 CP_4 Co effetto 1.8.2008, alla e (di seguito solo “ ), tramite Controparte_2 Controparte_4 CP_2 apposita “Appendice alla lettera di incarico agenziale” sottoscritta dai Sigg.ri e anche per conto CP_2 CP_4Co della (cfr. doc. n. 5). Come previsto in tale Appendice la LP si impegnava “al rispetto degli obblighi tutti derivanti dalla lettera di nomina di cui all'oggetto e degli allegati ed appendici della medesima, dichiarando di conoscere ed accettarne il contenuto da intendersi qui espressamente richiamati”. 2 Cfr. orientamento giurisprudenziale secondo cui, nonostante il disposto dell'art. 2304 c.c. (richiamato in tema di s.a.s. dall'art. 2315 c.c.), va riconosciuta la facoltà per il creditore sociale di procurarsi un titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile contestualmente all'azione di cognizione nei confronti della società e, pertanto, anche preventivamente all'escussione del patrimonio societario (cfr. Cass. n. 6048/2003, Cass. n. 15700/2002, Cass. n. 13183/1999, Cass. n. 5434/1998, etc.). L'avvenuta rinuncia agli atti di nei confronti degli eredi del Sig. CP_1 Co implica che tale diritto rimaneva azionabile nei soli confronti della e del Sig. CP_4 CP_2