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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3469 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Discetti;
Appellante
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Numis;
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 661/2021, emessa dal Tribunale di Napoli,
VI Sez. civile, in data 22.1.2021, pubblicata in data 25.1.2021, all'esito del giudizio avente R.G. n. 22695/2019, in materia di rapporti condominiali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa della sola parte appellante in data 17.2.2025.
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data in data 16.7.2019, citava in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il alla Via Controparte_2
Simone Martini n. 60, in persona dell'amministratore p.t., deducendo: 1) di aver titolo ai compensi maturati e non riscossi per la carica di amministratore del detto con riguardo agli anni di esercizio 2011, 2012, 2013 e 2014, oltre che ai CP_1 mesi di gennaio e febbraio del 2015, per un ammontare complessivo pari ad euro
21.350,00, compresa I.V.A.; 2) di avere anticipato, per conto del medesimo
Condominio, importi destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti per un ammontare complessivo pari ad euro 16.135,91, sostenute nel periodo compreso tra il 19.4.2013 e il 25.1.2015 e mai rimborsate. Tutto ciò dedotto, chiedeva, dunque, la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di CP_1 euro 37.485,91 oltre interessi come per legge.
Si costituiva il alla Via Simone Martini, civico 60, Controparte_2 nella persona dell'amministratore p.t., eccependo preliminarmente la prescrizione del credito vantato a titolo di compensi per la carica di amministratore. In ordine alle dedotte anticipazioni per spese indifferibili ed urgenti, poi, contestava la fondatezza della domanda, posto che le spese allegate non erano mai state ratificate dal
Condominio e comunque non erano state provate dal deducente.
All'udienza di trattazione del 10.1.2020, il Giudice assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con decorrenza dal 10.1.2020, e fissava il rinvio della causa all'udienza del 12.6.2020. In tale ultima udienza, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e l'istanza attorea ex art. 186 quater c.p.c., riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 661/2021 del 22.1.2021, qui gravata, il Tribunale di Napoli, VI
Sezione civile, definitivamente decidendo, così provvedeva: “a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 17.500,00 oltre Iva e oltre interessi legali da computarsi sulla sola quota capitale ad esclusione dell'Iva con decorrenza dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice del 50% delle spese di giudizio che liquida, al netto della menzionata
pagina 2 di 13 decurtazione, in euro 280,08 per spese ed euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Salvatore Discetti e Gaetano Murolo, disponendo la compensazione della residua metà”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la testé menzionata sentenza n. 661/2021 del Tribunale di Napoli, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia resa in prime cure nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva negato la restituzione della complessiva somma di euro 16.135,91, anticipata nella sua qualità di amministratore p.t. del appellato, per far fronte a spese CP_1 indifferibili ed urgenti, sostenute nel periodo compreso tra il 19.4.2013 e il
25.1.2015 e mai rimborsate. Invero, argomenta l'impugnante, compulsando gli estratti ritualmente allegati e relativi al Conto Corrente Banco Posta n. 58324310 intestato a suo nome, il primo Giudice ben avrebbe potuto evincere la effettività degli
“addebiti, corrispondenti alle dette anticipazioni sostenute a mezzo assegni postali già versati in atti in primo grado. I bonifici postali poi, già prodotti in primo grado, ai piedi della pagina recano l'intestazione del conto corrente postale al ”. Non Parte_1 solo, le dette somme, continua ancora il gravante, sarebbero state puntualmente
“descritte nel bilancio 2015 e […] portate a conoscenza del in sede CP_1 assembleare. Oltretutto, in data 24.03.2017, a seguito di un'assemblea condominiale, venivano approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015”. L'attore in primo grado, odierno appellante, avrebbe dunque, a suo dire, adeguatamente provato “di aver adempiuto, con denaro proprio, ad obbligazione pecuniarie gravanti sul anticipate dallo stesso ing. , nella CP_1 Parte_1
Sua qualità di amministratore p.t., per far fronte a spese indifferibili ed urgenti e mai rimborsate dal odierno appellato”. Da qui, la richiesta di veder CP_1 congruamente rimborsate dal convenuto le somme anticipate per le più CP_1 volte menzionate spese indifferibili ed urgenti, documentate e ritualmente allegate, per un ammontare complessivo pari ad euro 16.135,91.
pagina 3 di 13 Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha lamentato un erroneo riparto delle spese di giustizia effettuato dal primo Giudice, assumendo che “nel caso di specie, alla luce delle precedenti motivazioni, non sussiste[rebbe] un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifichi la compensazione delle spese nella misura del
50%”.
Sulla scorta di tali premesse, parte appellante formulava le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 661/2021 del 22.01.2021, pubblicata il 25.01.2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, sesta sezione civile,
Giudice istruttore dr.ssa Margarita Agnese, nella causa civile R.G.A.C. n.
22695/2019, tra ing. contro il sito in alla Via Parte_1 CP_1 CP_1
Simone Martini n. 60, in persona dell'amministratore p.t., per i motivi di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'esistenza del credito, in favore dell'ing. Pt_1
della complessiva somma di Euro 16.135,91 (sedicimila cento trenta
[...] cinque/91), a titolo di restituzione di somme anticipate dallo stesso ing. , nella Pt_1
Sua qualità di amministratore p.t., per far fronte a spese indifferibili ed urgenti, vale a dire n. 12 spese sostenute e non rimborsate, dal 19.04.2013 al 25.01.2015; 3) condannare, per l'effetto, il sito in alla Via Simone Martini n. 60, CP_1 CP_1
C.F. , in persona dell'amministratore p.t., la in persona P.IVA_1 CP_3 del legale rappresentante p.t., sig. al pagamento, in favore Controparte_4 dell'istante, l'ing. della complessiva somma di Euro 16.135,91 Parte_1
(sedicimila cento trenta cinque/91), oltre interessi legali, secondo gli indici I.S.T.A.T., rivalutazione monetaria, a partire dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione di somme anticipate dallo stesso ing. , nella Sua qualità di Pt_1 amministratore p.t., per far fronte a spese indifferibili ed urgenti, vale a dire n. 12 spese sostenute e non rimborsate, dal 19.04.2013 al 25.01.2015; 4) condannare, per
l'effetto, l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio CP_1 grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto avv. SALVATORE DISCETTI, che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 22.2.2022, il Condominio corrente in alla Via Simone CP_1
Martini, 60 è stato dichiarato contumace nel presente grado di giudizio, atteso che nonostante la ritualità della notifica (avvenuta via PEC in data 22.7.2021, come da relata in atti) dell'atto introduttivo del presente giudizio non ha inteso costituirsi.
pagina 4 di 13 Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa della sola parte appellante, in data 17.2.2025, la stessa, rifacendosi agli scritti difensivi introduttivi del presente giudizio, ha chiesto assegnarsi la causa in decisione. Infine, con ordinanza datata al 20.2.2025 (comunicata ritualmente in pari data alle parti dalla cancelleria), riferita all'udienza a trattazione scritta del 18.2.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Passando ora alla trattazione nel merito dell'appello, va detto che esso è infondato e va, dunque, rigettato, alla luce delle ragioni tutte di seguito indicate, ritenendo questa Corte come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto non sufficientemente provata la domanda dell'attore in primo grado di restituzione della somma complessiva indicata nell'atto di appello anticipata nella sua qualità di amministratore del appellato, ciò sia in base a considerazioni già svolte CP_1 dal Tribunale, sia in base ad ulteriori, dirimenti elementi, che comportano l'integrazione della motivazione del Tribunale di Napoli posta a fondamento del rigetto della domanda attorea (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez.
VI – 2, Ord., 17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023,
n. 8392).
Come noto, il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre, ai sensi dell'art. 1720 c.c., tra lo stesso ed i condomini. Ai sensi di tale ultima norma codicistica, infatti, il mandante è tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni sostenute nel suo interesse. Orbene, nello specifico rapporto tra amministratore e condominio, il primo non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale e discrezionale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore. A questo proposito, l'amministratore deve fornire la prova, mediante i corrispondenti documenti giustificativi, dell'entità e della causale degli esborsi sostenuti, nonché di tutti gli elementi di fatto che consentono di pagina 5 di 13 individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia uniformato oppure no a criteri di buona amministrazione. In assenza di tali adempimenti, il credito dell'amministratore non può dirsi provato. Non solo. L'onere probatorio dell'amministratore deve anche coordinarsi con la particolare natura dell'incarico gestorio svolto, essendo lo stesso amministratore sempre tenuto a precisare quali pagamenti abbia effettuato, nonché
a dimostrare l'inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell'interesse del condominio, nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea, ovvero di propria iniziativa, ma ottenendo comunque la ratifica ex post dell'assemblea.
Si tratta di principi generali che hanno trovato ampia e puntuale valorizzazione in una serie di risalenti arresti della Suprema Corte, che così si è espressa in merito:
“L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135
c. c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea,
l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011 ed in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18084 del 20/08/2014).
In via generale, dunque, l'assemblea condominiale ha il compito specifico non solo di approvare il conte consuntivo, al fine di confrontarlo con il preventivo, ma anche valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore stesso
(Cass. n. 5449 del 4.6.1999).
Per quanto riguarda, nello specifico, il rapporto di mandato qual è quello configurabile tra amministratore e condomini, si rileva che la norma di cui all'art. 1720 c.c. prevede per il mandante l'obbligo di rimborsare il mandatario delle pagina 6 di 13 anticipazione da lui fatte, ma tale norma dev'essere chiaramente correlata con i principi in materia di condominio e di spese condominiali, le quali devono tutte passare al vaglio dell'assemblea per quanto riguardo la loro previsione o ratifica, senza le quali il credito dell'amministratore non può ritenersi ne' liquido ne' esigibile.
Peraltro, la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153).
È, quindi, il mandatario che agisce in giudizio per la corresponsione del compenso ed il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, non trattandosi di accertare, perciò, situazioni di fatto verificabili soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche (cfr. Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 3076/2022 pubbl. il 29/06/2022).
Il Supremo Collegio si è, infatti, espressamente pronunciato su tale problematica affermando che "La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea si un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).
Detto altrimenti, se è indubbio che l'amministratore cessato dall'incarico possa richiedere il rimborso delle somme anticipate nell'interesse del nel corso CP_1 della sua gestione, esse debbono però risultare dalla deliberazione di approvazione del rendiconto. Detta disciplina trova fondamento: 1) nelle specifiche funzioni pagina 7 di 13 dell'amministratore previste dalla legge (art. 1130, n. 3 e art. 1135, n. 3 c.c.); 2) nella disciplina del rapporto di mandato che intercorre tra questi e i condòmini (art. 1720 del c.c.). Di conseguenza, l'amministratore che vorrà vedersi riconoscere il compenso, in sede giudiziale, dovrà dimostrare la presenza dell'obbligazione, attraverso l'approvazione dell'assemblea del suo preventivo al momento del rinnovo o della fattura, approvata in sede di rendiconto. A tal proposito, il professionista dovrà ricostruire puntualmente la situazione contabile di cassa. Diversamente, in assenza di prove contabili e di approvazione dell'assemblea, non sussiste il diritto al rimborso delle anticipazioni, dovendosi intendere la domanda di rimborso condizionata sempre alla "dimostrazione dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, restando invece a carico del mandante - che quel diritto contesti - di provare l'adempimento del proprio obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale" (Cass. 3 novembre 1984, n.
5573; Cass. civ, Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/03/2006;Cassciv.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 20137 del 17/08/2017 ).
È dunque l' amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fonda la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, prova che la Corte ritiene non essere stata adeguatamente offerta.
Invero, nel caso di specie, come già puntualmente accertato sul punto dal primo
Giudice, non solo le spese che l'odierno appellante assume di aver anticipato, “non sono state riconosciute in un rendiconto approvato dall'assemblea”, ma per quelle
“deduttivamente pagate con assegno, oltre a mancare la prova della negoziazione del titolo (id est: effettivo incasso), non è dato intendere se gli assegni siano stati tratti dal conto corrente condominiale”.
Ordunque, riguardo all'assenza di un riconoscimento ad hoc delle spese in un rendiconto formalmente approvato dall'assemblea, persiste anche in questo grado di giudizio l'assenza di una qualsiasi, congrua dimostrazione di un deliberato assembleare adottato specificatamente in merito ad esse, spettando invero, come sopra detto, all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore. Pertanto, se anche fosse stato allegato nel rendiconto un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non avrebbe pagina 8 di 13 comunque consentito di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che quella differenza sia stata effettivamente versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede pur sempre un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass. civ., sez. II,14 febbraio 2017, n. 3892), atto ricognitivo che, nel caso di specie, è mancato, in uno alla prova del medesimo rendiconto contemplante le relative voci di spesa. In altre parole, solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili avrebbe potuto costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore
(Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2012, n. 8498; Trib. Roma, 4 novembre 2021, n.
17133), indicazioni contabili la prova della cui esistenza è di fatto mancata, in uno a quella del documento di natura contabile che avrebbe dovuto contenerle.
Quanto, poi, alla prova della effettiva negoziazione del titolo - non diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo Giudice -la stessa appare parimenti mancante, per aver il deducente scelto di allegare soltanto: 1) un prospetto, una tabella delle singole somme che assume di aver anticipato, con relativa indicazione delle date del presunto esborso oltre che delle rispettive causali;
2) un elenco, in copia fotostatica, degli assegni che assume tratti personalmente, oltre che di una serie di quietanze, parte delle quali recanti la sola sua sottoscrizione.
Ebbene, come accennato, costituisce all'attualità ius receptum che in presenza di una delibera assembleare che approvi le spese anticipate dall'amministratore, la prova delle stesse deve intendersi chiaramente raggiunta, laddove, in assenza di una siffatta delibera, l'amministratore dovrà dimostrare concretamente quali spese ha anticipato e il loro esatto ammontare, oltre alla diretta inerenza delle stesse ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell'interesse del condominio, nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea.
Orbene, tale prova è mancata nel caso di specie. Infatti, era l'ex amministratore, odierno appellante, a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute, ovvero a dover offrire la prova degli esborsi effettuati (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/03/2006).
Pertanto, non essendo stata provata l'esistenza di una delibera assembleare che autorizzasse le spese o che, a posteriori, ratificasse le anticipazioni effettuate, la pagina 9 di 13 doglianza - volta a contestare le statuizioni della sentenza di primo grado che ha negato il diritto al recupero degli anticipi che erano stati asseritamente destinati ad esigenze di natura condominiale - non può trovare accoglimento.
Né, peraltro, è stata fornita prova dell'effettiva indifferibilità ed urgenza delle spese sostenute dall'amministratore, prova che avrebbe consentito di aggirare l'obbligo della preventiva o successiva approvazione assembleare. L'amministratore, o anche il condomino, ha infatti diritto al rimborso solo se dimostri, ai sensi dell'art. 1134
c.c. l'effettiva urgenza delle spese sostenute, ossia se dimostri che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza possibilità di differimento. L'urgenza, infatti, deve essere quindi commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. civ. sez.
VI, 08 giugno 2017, n. 14326; Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2016, n. 18759; Cass. civ. sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27519; Cass. civ. 23 aprile 2010, n. 9743). La prova dell'indifferibilità della spesa, poi, incombe su chi chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che di fatto impedivano di avvertire tempestivamente il condominio (cit. Cass. civ. sez. VI, 8 giugno 2017, n. 14326).
L'appellante nel giudizio di primo grado non ha provato la sequenza di fatti che avrebbe avvalorato l'indifferibilità delle opere eseguite e che sola avrebbe consentito di aggirare l'obbligo di acquisire la validante volontà, previa o posticipata, dell'assemblea, ragion per cui la sentenza impugnata appare corretta sul punto.
L'allegazione nel giudizio di appello di un estratto sintetico del Conto Corrente
Postale n. 58324310, cointestato ad (ex amministratore ed odierno Parte_1 appallante) e a - estratto richiesto al competente ufficio solo in data Controparte_5
31.3.2021, a qualche mese di distanza dalla pubblicazione della sentenza che definiva il giudizio di primo grado (25.1.2021), destinato a provare la effettiva titolarità delle somme erogate, per mezzo di assegni o bonifici tratti ovvero ordinati dall'odierno appellante, per una serie di spese presuntivamente imputabili al
- rappresenta una chiara violazione del divieto di nova in appello e, CP_1 dunque, non è utilizzabile, ai fini della decisione, ex art. 345 c.p.c.. Non si tratta,
pagina 10 di 13 infatti, di documenti formatisi solo dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., bensì di documenti riguardanti la rappresentazione di fatti già del tutto esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che ben si sarebbero potuti produrre nel corso del primo giudizio, su iniziativa dell'interessato (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. Anche Cass. Civ.,
Sez. III, Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040; Sez. II,
18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203). L'ultima delle spese che per mezzo di quell'estratto conto l'appellante intendeva provare risale, infatti, al
30.1.2015 (alla quale è collegato l'assegno postale n. 7191833785), antecedente di più di 4 anni l'inizio del giudizio di primo grado.
Per le considerazioni sopra espresse, il primo motivo di appello appare infondato in fatto e in diritto.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo all'erroneo riparto delle spese di giustizia da parte del primo Giudice, non ricorrendo secondo l'appellante, “un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifichi la compensazione delle spese nella misura del 50%”, va osservato quanto segue.
Il primo Giudice aveva avuto modo di chiarire sul punto che, “il limitato accoglimento della domanda costituisce ipotesi di soccombenza reciproca […], che giustifica la compensazione delle spese nella misura del 50%, laddove la residua metà va posta a carico del atteso il maggior peso della sua soccombenza”. Ed in effetti, CP_1 delle due domande che l'attore presentava in primo grado– la prima tesa al recupero dei compensi per la carica di amministratore, la seconda al recupero delle spese asseritamente anticipate in nome e per conto del condominio – solo la prima trovava accoglimento con la sentenza impugnata, peraltro, per una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta in citazione (euro 17.500,00 riconosciuti dal primo
Giudice, a fronte dei 21.350,00 originariamente richiesti). Ebbene, come chiarito ampiamente dalla Suprema Corte, “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. Sez. III, 22
pagina 11 di 13 febbraio 2016, n. 3438; Cass, civ, Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022;
Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 ).
Come noto, poi, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la conseguente determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
Ebbene, corretta appare sul punto la valutazione operata dal primo Giudice, ravvisandosi nel caso in esame gli estremi per una compensazione al 50% delle spese di giustizia, per essere stato accolto, come precisato, solo uno dei due capi che articolavano la domanda originaria del con conseguente rigetto anche di tale Pt_1 motivo di appello perché infondato.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Quanto alle spese del grado nulla deve essere disposto attesa la contumacia di parte appellata.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la Controparte_6 sentenza n. 661/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, VI Sez. civile, in data
22.1.2021 e pubblicata in data 25.1.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 2)nulla sulle spese di lite;
3) atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 8.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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