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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/08/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANSONI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI GIULIA CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza: in via principale:
- revocare e comunque dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 146/2022, emesso il 31.01.2022, pubblicato il 07.02.2022 all'esito del procedimento monitorio RG 154/2022 Tribunale di Parma, Giudice dott.ssa Silvia Orani per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per Parte_1
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare l'assenza di una condotta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a e, CP_2 per l'effetto, rigettare la domanda di condanna in tal senso formulata da controparte;
in via subordinata:
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che nulla è dovuto da a parte opposta e, per l'effetto, Parte_1 respingere ogni domanda di pagamento a qualsivoglia somma dovesse essere formulata da verso per le CP_1 Pt_1 ragioni dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza di un credito dell'opposta, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta compensazione di tale credito con gli importi dovuti da a a titolo di risarcimento del danno e maggiori oneri da determinare nell'importo CP_1 Pt_1 di euro 26.367,60 o nel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di causa”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- nel merito, in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo (n. 146/2022, r.g. 154/22) qui oppo- sto e, per le ragioni tutte di cui in premessa e là meglio individuate, respingere la presente opposizione siccome impro- cedibile, infondata, illegittima, non provata o come meglio e ogni altra domanda, anche riconvenzionale, formulata da controparte ad ogni titolo o ragione;
- nel merito in via subordinata, comunque, per le ragioni tutte di cui in premessa e là meglio individuate, previo riget- to di ogni avversa domanda, anche riconvenzionale, formulata ad ogni titolo o ragione, accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte di rispetto agli obblighi contrattuali assunti e quindi condannare al pa- CP_1 Parte_1 gamento delle somme portate dalle fatture azionate in monitorio e, quindi, euro 26.332,60, oltre interessi di mora ex art. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- sempre nel merito, previamente accertata la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patiti da in conseguenza del Parte_1 CP_1 comportamento preprocessuale e processuale dell'opponente, nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio di opposizione, oltre a rimborso forfetario,
C.P.A. ed Iva se ed in quanto dovuta per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 146/2022, CP_1
pagina 2 di 6 emesso il 31/01/2022 nel procedimento RG n. 154/2022, con il quale veniva ordinato a
[...] il pagamento di € 26.367,60, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di Pt_1 saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di strutture portanti in acciaio verniciato (cosciali e staffe) e blocchetti d'acciaio zincato per scale.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva opposizione avverso Parte_1 il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca;
in via subordinata l'opponente chiedeva che venisse dichiarata la compensazione del credito con il risarcimento dei danni da essa patiti per i vizi delle opere consegnate da CP_1
Esponeva l'opponente che, nell'ambito dell'intervento per la realizzazione del complesso abitativo
“Le Stella” in rue Augustin Vento, 6 a Monaco (Principato di Monaco), aveva commissionato a la fornitura delle strutture portanti e di alcuni componenti per le scale interne degli appar- CP_1 tamenti;
nel corso del rapporto veniva contestato a l'inadempimento di alcuni obblighi CP_1 contrattuali, ovverosia la presenza di vizi sui cosciali, la cui rimozione aveva comportato dei ritardi nei lavori ed esborsi aggiuntivi, e ritardi nelle consegne, tali da giustificare il non pagamento delle due fatture (18/UE del 30.11.2017 per l'importo di € 23.469,60 e n. 3/UE del 31.01.2018 per l'importo di € 2.863,00) portate a supporto della pretesa monitoria dell'opposta.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale contestava le domande di parte opponente, of- CP_1 frendo una diversa ricostruzione della vicenda contrattuale e chiedendo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta decadenza e prescrizione rispetto alla pretesa di controparte di far valere gli asseriti vizi dei beni compravenduti, avendo essa già consegnato da di- versi anni le scale ordinate.
1.3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
29/12/2022, la causa era istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
1.4. Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 6/02/2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'opposizione proposta da infondata e deve pertanto essere respinta, per le Parte_1 ragioni di seguito specificate.
2.1. Parte opponente contesta il diritto dell'opposta ad ottenere il saldo del corrispettivo vantato in pagina 3 di 6 sede monitoria principalmente in ragione di presunti vizi nelle opere commissionate a quest'ultima nell'ambito di un rapporto di fornitura che, pacificamente, si è concluso con la consegna di tali opere nel 2018.
In questo contesto, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, non può che rilevarsi come l'opponente, a fronte delle contestazioni di decadenza e prescrizione della garanzia avanzate da controparte, non abbia mai offerto agli atti alcun elemento che consenta di ravvisare la tempestiva denuncia dei suddetti vizi, omettendo anche di specificare a quale delle di- verse consegne ripartite gli stessi si riferiscano.
Tale rilievo risulta di per sé assorbente nel far ravvisare l'infondatezza dell'opposizione evidenzian- do già l'insussistenza dei presupposti di legge per ottenere una riduzione del prezzo o un risarci- mento del danno in relazione al rapporto contrattuale di cui trattasi.
2.2. Peraltro, anche a prescindere dal rilievo sopra operato, è appena il caso di osservare come nel presente giudizio sia rimasta del tutto incontestata la ricostruzione offerta dall'opposta che esclude la sussistenza di vizi o ritardi nell'ambito del rapporto di fornitura di cui trattasi.
Invero dalla documentazione depositata in atti emerge come le parti concordemente abbiano ope- rato numerose modifiche alle tempistiche e alle modalità di realizzazione dei beni ordinati (doc.7,
8, 9, 19 comparsa costituzione), che il cantiere procedesse già da prima con rallentamenti (doc. 3 e
5 comparsa) e che alcune consegne slittassero per ritardi nella fornitura da parte di ei dise- Pt_1 gni esecutivi a (indispensabili per poter iniziare la produzione dei prodotti) o dei gusci protet- CP_1 tivi all'azienda che si occupava della verniciatura (doc. 14, 15, 17 comparsa).
Con riguardo ai difetti di verniciatura dei cosciali lamentati da la documentazione in atti Pt_1 consente di rilevare come tali vizi siano in alcuni casi imputabili a essa stessa: “alcuni di questi graf- fi sono stati fatti in posa” (doc. 7 citazione), che i cosciali già verniciati venivano lasciati presso il verniciatore in attesa di ritiro (doc. 11 comparsa) o venivano conservati nel cantiere con poca cura
(“stiamo stivando le scale in ogni anfratto” si legge in una mail, all. 5 della comparsa). Risulta per tabulas, peraltro, che abbia fornito la vernice (doc. 20 costituzione) per eliminare i vizi, con il CP_1 riconoscimento da parte di he “il risultato è buono, la vernice fornita da assomi- Pt_1 Per_1 glia all'esistente”.
Con riguardo all'errato confezionamento dei cosciali, non emerge dall'ordine della committente la sussistenza di specifiche indicazioni in ordine alla posizione che i beni dovessero avere all'interno delle custodie, sebbene le modalità di confezionamento siano state dettagliatamente descritte pagina 4 di 6 nell'ordine effettuato da pag. 3 citazione). Pt_1
Peraltro, una volta segnalato l'errore, risulta essersi adoperata per evitare in futuro a l CP_1 Pt_1 problema di dover girare le scale in cantiere (“sono d'accordo con che farà un'incisione sul CP_1 lato basso di ciascun cosciale per evitare l'errore d'imballo” doc. 10 comparsa), senza che si ravvisi, dal complesso delle risultanze agli atti, alcun inadempimento imputabile a rispetto alle obbli- CP_1 gazioni sulla stessa gravanti.
2.3. D'altra parte, con riguardo alla domanda dell'opponente di avvenuta compensazione del credi- to vantato da per il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo con il risarcimento CP_1 danni patiti da per i vizi dei beni consegnati, occorre ulteriormente rilevare come nel pre- Pt_1 sente giudizio pur gravata dal relativo onere probatorio, non abbia provato in alcun modo Pt_1 che dagli asseriti vizi e ritardi sia derivato per la stessa un danno patrimoniale o non patrimoniale
In particolare, non è stato offerto alcun elemento agli atti che porti a ravvisare spese sostenute da er la riverniciatura, gli aggravi per sistemare i cosciali correttamente e la penale pagata alla Pt_1 committente per il ritardo nella consegna dei lavori.
2.4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte opponente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività di- fensiva svolta (scaglione da € 26.001 a € 52.000 valori medi per fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dall'opposta, non si ravvi- sano nell'opposizione spiegata da i caratteri del dolo o della colpa grave tali da Parte_1 giustificarne un accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna rifondere a le spese del presente giudizio, liqui- Parte_1 CP_1
date in complessivi € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge. pagina 5 di 6 Parma, 1/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANSONI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI GIULIA CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza: in via principale:
- revocare e comunque dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 146/2022, emesso il 31.01.2022, pubblicato il 07.02.2022 all'esito del procedimento monitorio RG 154/2022 Tribunale di Parma, Giudice dott.ssa Silvia Orani per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per Parte_1
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- accertare e dichiarare l'assenza di una condotta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a e, CP_2 per l'effetto, rigettare la domanda di condanna in tal senso formulata da controparte;
in via subordinata:
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che nulla è dovuto da a parte opposta e, per l'effetto, Parte_1 respingere ogni domanda di pagamento a qualsivoglia somma dovesse essere formulata da verso per le CP_1 Pt_1 ragioni dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza di un credito dell'opposta, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta compensazione di tale credito con gli importi dovuti da a a titolo di risarcimento del danno e maggiori oneri da determinare nell'importo CP_1 Pt_1 di euro 26.367,60 o nel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di causa”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- nel merito, in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo (n. 146/2022, r.g. 154/22) qui oppo- sto e, per le ragioni tutte di cui in premessa e là meglio individuate, respingere la presente opposizione siccome impro- cedibile, infondata, illegittima, non provata o come meglio e ogni altra domanda, anche riconvenzionale, formulata da controparte ad ogni titolo o ragione;
- nel merito in via subordinata, comunque, per le ragioni tutte di cui in premessa e là meglio individuate, previo riget- to di ogni avversa domanda, anche riconvenzionale, formulata ad ogni titolo o ragione, accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte di rispetto agli obblighi contrattuali assunti e quindi condannare al pa- CP_1 Parte_1 gamento delle somme portate dalle fatture azionate in monitorio e, quindi, euro 26.332,60, oltre interessi di mora ex art. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- sempre nel merito, previamente accertata la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patiti da in conseguenza del Parte_1 CP_1 comportamento preprocessuale e processuale dell'opponente, nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio di opposizione, oltre a rimborso forfetario,
C.P.A. ed Iva se ed in quanto dovuta per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 146/2022, CP_1
pagina 2 di 6 emesso il 31/01/2022 nel procedimento RG n. 154/2022, con il quale veniva ordinato a
[...] il pagamento di € 26.367,60, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di Pt_1 saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di strutture portanti in acciaio verniciato (cosciali e staffe) e blocchetti d'acciaio zincato per scale.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva opposizione avverso Parte_1 il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca;
in via subordinata l'opponente chiedeva che venisse dichiarata la compensazione del credito con il risarcimento dei danni da essa patiti per i vizi delle opere consegnate da CP_1
Esponeva l'opponente che, nell'ambito dell'intervento per la realizzazione del complesso abitativo
“Le Stella” in rue Augustin Vento, 6 a Monaco (Principato di Monaco), aveva commissionato a la fornitura delle strutture portanti e di alcuni componenti per le scale interne degli appar- CP_1 tamenti;
nel corso del rapporto veniva contestato a l'inadempimento di alcuni obblighi CP_1 contrattuali, ovverosia la presenza di vizi sui cosciali, la cui rimozione aveva comportato dei ritardi nei lavori ed esborsi aggiuntivi, e ritardi nelle consegne, tali da giustificare il non pagamento delle due fatture (18/UE del 30.11.2017 per l'importo di € 23.469,60 e n. 3/UE del 31.01.2018 per l'importo di € 2.863,00) portate a supporto della pretesa monitoria dell'opposta.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale contestava le domande di parte opponente, of- CP_1 frendo una diversa ricostruzione della vicenda contrattuale e chiedendo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta decadenza e prescrizione rispetto alla pretesa di controparte di far valere gli asseriti vizi dei beni compravenduti, avendo essa già consegnato da di- versi anni le scale ordinate.
1.3. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
29/12/2022, la causa era istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
1.4. Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 6/02/2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'opposizione proposta da infondata e deve pertanto essere respinta, per le Parte_1 ragioni di seguito specificate.
2.1. Parte opponente contesta il diritto dell'opposta ad ottenere il saldo del corrispettivo vantato in pagina 3 di 6 sede monitoria principalmente in ragione di presunti vizi nelle opere commissionate a quest'ultima nell'ambito di un rapporto di fornitura che, pacificamente, si è concluso con la consegna di tali opere nel 2018.
In questo contesto, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, non può che rilevarsi come l'opponente, a fronte delle contestazioni di decadenza e prescrizione della garanzia avanzate da controparte, non abbia mai offerto agli atti alcun elemento che consenta di ravvisare la tempestiva denuncia dei suddetti vizi, omettendo anche di specificare a quale delle di- verse consegne ripartite gli stessi si riferiscano.
Tale rilievo risulta di per sé assorbente nel far ravvisare l'infondatezza dell'opposizione evidenzian- do già l'insussistenza dei presupposti di legge per ottenere una riduzione del prezzo o un risarci- mento del danno in relazione al rapporto contrattuale di cui trattasi.
2.2. Peraltro, anche a prescindere dal rilievo sopra operato, è appena il caso di osservare come nel presente giudizio sia rimasta del tutto incontestata la ricostruzione offerta dall'opposta che esclude la sussistenza di vizi o ritardi nell'ambito del rapporto di fornitura di cui trattasi.
Invero dalla documentazione depositata in atti emerge come le parti concordemente abbiano ope- rato numerose modifiche alle tempistiche e alle modalità di realizzazione dei beni ordinati (doc.7,
8, 9, 19 comparsa costituzione), che il cantiere procedesse già da prima con rallentamenti (doc. 3 e
5 comparsa) e che alcune consegne slittassero per ritardi nella fornitura da parte di ei dise- Pt_1 gni esecutivi a (indispensabili per poter iniziare la produzione dei prodotti) o dei gusci protet- CP_1 tivi all'azienda che si occupava della verniciatura (doc. 14, 15, 17 comparsa).
Con riguardo ai difetti di verniciatura dei cosciali lamentati da la documentazione in atti Pt_1 consente di rilevare come tali vizi siano in alcuni casi imputabili a essa stessa: “alcuni di questi graf- fi sono stati fatti in posa” (doc. 7 citazione), che i cosciali già verniciati venivano lasciati presso il verniciatore in attesa di ritiro (doc. 11 comparsa) o venivano conservati nel cantiere con poca cura
(“stiamo stivando le scale in ogni anfratto” si legge in una mail, all. 5 della comparsa). Risulta per tabulas, peraltro, che abbia fornito la vernice (doc. 20 costituzione) per eliminare i vizi, con il CP_1 riconoscimento da parte di he “il risultato è buono, la vernice fornita da assomi- Pt_1 Per_1 glia all'esistente”.
Con riguardo all'errato confezionamento dei cosciali, non emerge dall'ordine della committente la sussistenza di specifiche indicazioni in ordine alla posizione che i beni dovessero avere all'interno delle custodie, sebbene le modalità di confezionamento siano state dettagliatamente descritte pagina 4 di 6 nell'ordine effettuato da pag. 3 citazione). Pt_1
Peraltro, una volta segnalato l'errore, risulta essersi adoperata per evitare in futuro a l CP_1 Pt_1 problema di dover girare le scale in cantiere (“sono d'accordo con che farà un'incisione sul CP_1 lato basso di ciascun cosciale per evitare l'errore d'imballo” doc. 10 comparsa), senza che si ravvisi, dal complesso delle risultanze agli atti, alcun inadempimento imputabile a rispetto alle obbli- CP_1 gazioni sulla stessa gravanti.
2.3. D'altra parte, con riguardo alla domanda dell'opponente di avvenuta compensazione del credi- to vantato da per il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo con il risarcimento CP_1 danni patiti da per i vizi dei beni consegnati, occorre ulteriormente rilevare come nel pre- Pt_1 sente giudizio pur gravata dal relativo onere probatorio, non abbia provato in alcun modo Pt_1 che dagli asseriti vizi e ritardi sia derivato per la stessa un danno patrimoniale o non patrimoniale
In particolare, non è stato offerto alcun elemento agli atti che porti a ravvisare spese sostenute da er la riverniciatura, gli aggravi per sistemare i cosciali correttamente e la penale pagata alla Pt_1 committente per il ritardo nella consegna dei lavori.
2.4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte opponente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività di- fensiva svolta (scaglione da € 26.001 a € 52.000 valori medi per fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dall'opposta, non si ravvi- sano nell'opposizione spiegata da i caratteri del dolo o della colpa grave tali da Parte_1 giustificarne un accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna rifondere a le spese del presente giudizio, liqui- Parte_1 CP_1
date in complessivi € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge. pagina 5 di 6 Parma, 1/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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