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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria IA Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2344/2024 R.G., avente ad oggetto ordine di consegna elenco condomini morosi e vertente
TRA
(P.IVA ) – in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t.- con sede in Napoli (NA) alla Via dell'Epomeo n. 40, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso, dall'Avv. Patrizio
LA presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via P. Jacopo De Gennaro
n. 72
RICORRENTE
E
(C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t. Arch. - sito in Gragnano (NA) alla Via Ugo Foscolo n. 15, Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
TA DE DI presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Spartaco n. 27
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste ed in particolare:
- la ricorrente concludeva chiedendo: “ordinare ovvero condannare il Controparte_1
sito in Gragnano (NA) alla Via Ugo Foscolo 15, in persona dell'amm.re p.r.,
[...] di consegnare all'istante l'elenco dei condomini morosi, completo delle generalità degli stessi, ossia del nominativo, del codice fiscale, della data e luogo di nascita, residenza o domicilio, dei dati catastali degli immobili, della indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle quote di debito di ciascuno e di ogni altro dato utile per la soddisfazione del credito;
di condannare il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a pagare all'istante la somma di € 70,00 al giorno, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni viola-zione o inosservanza ovvero per giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
di condannare, in ogni caso, il resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con aumento ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 per gli allegati ipertestua-li, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.”
- il resistente di contro, concludeva chiedendo: “di dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere per intervenuto pagamento dell'importo per il quale la Parte_1 chiedeva l'elenco dei morosi e per l'effetto compensare tra le parti le spese di lite e se ritenuto sussistente, condannare la per lite temeraria ex art 96 comma 1 e 3 Parte_1
c.p.c. relativamente all'ulteriore richiesta di pagamento somme a titolo di interessi non oggetto della domanda giudiziaria e non dovuta”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 09.07.2024, la Parte_1 conveniva in giudizio il sito in Gragnano (NA) alla Via Ugo Controparte_1
Foscolo n. 15 al fine di ottenere la consegna dell'elenco dei condomini morosi per la somma di euro
4.090,00. A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che con contratto di appalto del
13.12.2023 il convenuto commissionava all'istante società l'esecuzione di lavori edili CP_1
e di impermeabilizzazione per l''importo di euro 15.000,00 oltre IVA da versarsi nella misura del
30% alla firma del contratto, del 40% in corso lavori e del 30% a fine lavori;
che detti lavori venivano ultimati in data 31.01.2024; che il si rendeva inadempiente nel pagamento di CP_1 parte del corrispettivo pattuito e precisamente dell'importo di euro 4.950,00 (riportato nella fattura
2 n. 9/2024 del 01.02.2024) poi ridotto ad euro 4.060,00 a seguito di un pagamento parziale di euro
890,00; che la società ricorrente chiedeva al Condominio a mezzo pec (in data 12.04.2024 ed in data 06.05.2024) l'elenco dei condomini morosi al fine di agire contro quest'ultimi per il pagamento delle somme ancora dovute, senza tuttavia ricevere positivo riscontro. Tanto premesso, la
[...] concludeva chiedendo: di condannare il a Parte_1 Controparte_1 consegnare all'istante l'elenco dei condomini morosi, completo delle generalità degli stessi, ossia del nominativo, del codice fiscale, della data e luogo di nascita, residenza o domicilio, dei dati catastali degli immobili, della indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle quote di debito di ciascuno e di ogni altro dato utile per la soddisfazione del credito;
di condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a pagare all'istante la somma di euro 70,00 al giorno,
o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
di condannare altresì il resistente al pagamento delle spese e competenze di causa con un aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per gli allegati ipertestuali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si costituiva tardivamente in giudizio, in data 04.11.2024, il convenuto Controparte_1
confermando i fatti posti dalla società ricorrente a fondamento della domanda ma
[...] eccependo di non aver provveduto al pagamento delle somme ancora dovute a causa di vizi e difetti dell'opera realizzata che l'impresa non aveva provveduto ad eliminare, nonostante regolarmente messa in mora in data 05.03.2024. Parte convenuta dichiarava altresì di consegnare in detta sede l'elenco dei condomini morosi costituito da soli due condomini per l'importo di euro 1.056,86 e si impegnava a versare entro 15 giorni l'importo residuo pari ad euro 3.003,14 attribuendo a tale impegno valore di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. Tanto premesso, il concludeva chiedendo: di dichiarare cessata la materia del Controparte_1 contendere in ragione dell'avvenuta consegna dell'elenco richiesto;
di concedere termine di 15 giorni per il pagamento della somma di euro 3.003,04 a saldo della fattura;
di mantenere indenne il dalla condanna alla spese poiché il ritardo nella consegna dell'elenco dei condomini CP_1 morosi e nel pagamento delle somme dovute era da imputarsi alla condotta dell'impresa in ordine ai vizi ed ai difetti dell'opera realizzata.
Con ordinanza del 07.11.2024, considerata la causa matura per la decisione non essendo state articolate richieste istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione.
In data 17.02.2025 il provvedeva al versamento del saldo dovuto pari ad euro 4.060,00 CP_1
a mezzo bonifico per detrazione fiscale.
Tuttavia, con memoria del 03.03.2025, la società ricorrente deduceva che il pagamento della sola sorte capitale pari ad euro 4.060,00 non esauriva la pretesa creditoria né estingueva l'obbligazione
3 del atteso che non risultavano corrisposti gli interessi maturati, che alla data del CP_1 pagamento (17.02.2025) calcolava nella somma di euro 572,49.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, con successiva ordinanza del 13.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Sulla richiesta di condanna ex art. 63 disp. att. c.p.c.
La domanda di condanna del ai sensi dell'art. 63 disp. att. Controparte_1 CP_1
c.p.c. avanzata dalla società non può accogliersi, in via del tutto assorbente per Parte_1 difetto di legittimazione passiva del resistente.
La riforma del Condominio, attuata con la Legge n. 220 del 2021, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.p.c., ha introdotto lo specifico obbligo per l'amministratore del Condominio di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che ne fanno richiesta i dati dei condomini morosi.
La ratio di detta disposizione è quella di porre a carico dell'amministratore un vero e proprio dovere legale di collaborazione con i terzi che siano titolari di diritti di credito nascenti dalla gestione condominiale al fine di salvaguardare le aspettative dei creditori di veder soddisfatti i diritti di credito vantati nei confronti del Condominio. Attraverso la previsione di tale obbligo di informazione, infatti, si vuole fornire ai creditori del un ulteriore strumento di garanzia CP_1 che possa consentire loro di ottenere la soddisfazione del proprio diritto di credito.
Id est, considerata la parziarietà delle obbligazioni che gravano sul , una volta ottenuta CP_1
l'indicazione circa l'identità dei condomini morosi e delle rispettive quote di morosità, il creditore potrà agire direttamente nei confronti di ciascuno di essi (cfr Cassazione a Sezioni Unite sentenza n.
9148/2008, con la quale è stato chiarito che le obbligazioni contratte dall'amministratore in rappresentanza dei condomini, o comunque nell'interesse del , sono governate dal CP_1 criterio della parziarietà e non della solidarietà, per cui il singolo condomino ne risponde solo nei limiti della rispettiva quota e non dell'intero debito).
Tale principio è stato recepito dalla sopra citata riforma del che, nel modificare l'art. CP_1
63 disp. att. c.c., al secondo comma, ha introdotto un beneficium excussionis in favore dei condomini in regola con i pagamenti, prevedendo che i creditori non possono agire nei confronti di coloro che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, se non dopo la preventiva escussione degli altri condomini morosi (Cass. 5043/2023); a tal fine, dunque, il creditore dovrà richiedere all'amministratore i dati dei condomini morosi ed agire pro quota nei confronti di ciascuno di essi.
Nell'eventualità in cui l'amministratore di non dovesse ottemperare spontaneamente CP_1 alla richiesta di comunicazione dei dati dei condomini morosi avanzata dal creditore,
4 quest'ultimo potrà agire in sede giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento con cui venga ordinato all'amministratore di comunicare i predetti dati.
Se il creditore agisce con procedimento instaurato ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per ottenere la comunicazione dei dati dei morosi, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte,
(Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002), deve agire direttamente nei confronti dell'amministratore.
Nella richiamata sentenza la Suprema Corte osserva che in relazione al profilo della legittimazione passiva all'azione in esame, la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca, evidenziando che “Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Tale posizione è sostenuta, in via prevalente, da autorevole dottrina.
Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt.
1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione”.
Ciò posto la Suprema Corte nel condividere il primo dei suddetti indirizzi, afferma che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, in quanto posto che il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, osserva che l'obbligo di comunicare ai creditori il nominativo dei condomini morosi, posto a carico dell'amministratore dall'art. 63 disp att. cpc, esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione
5 del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
Dunque osserva la Corte “Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana. Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con CP_1 riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è
l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. Poiché la consegna CP_1 dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere emessa in danno CP_1 dell'amministratore in proprio” (cfr Cass. Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, (ud. 09/05/2024, dep. 15/01/2025), n.1002).
Pertanto la domanda spiegata nei confronti del deve essere Controparte_1 disattesa per difetto di legittimazione passiva, alla luce della richiamata sentenza della Suprema
Corte, alla quale si intende aderire attesa la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Sulle spese.
L'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in punto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di consegna del nominativo dei condomini morosi, induce ad un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria
IA Barbato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Parte_1
– in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t.- nei confronti del
[...]
sito in Gragnano (NA) alla Via Ugo Foscolo n. 15, Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
6 - rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata 17.10.2025 Il giudice unico
Dott.ssa Maria IA Barbato
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