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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8343/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8343/2020
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Caccamo Floriana in sostituzione dell'Avv. Bonalume;
per parte convenuta il Procuratore dello Stato;
Persona_1
l'avv. Caccamo chiede preliminarmente un rinvio per trattative ed in subordine insiste come in atti e chiede dee cha la causa venga decisa;
Il Procuratore dello Stato rappresenta che ad oggi non consta la pendenza in questa fase di trattative con la parte attrice e si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica, ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento civile N. 8343 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 tra
già (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_3 conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ Persona_2 giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. 1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in data 31^ gennaio Persona_2
2019, Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
, VA EZ PA (C.F.: - Email_1 C.F._2
e Giuseppe Cardona (C.F.: - Email_2 C.F._3
), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Email_3
– attore -
Contro
Controparte_1
(C.F.: ) della , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n.
6 Palermo, domicilia ex lege (PEC: Email_4
– convenuto –
E contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Palermo (PA), Piazza Indipendenza, 21 – CAP 90129 –
OGGETTO: cessione dei crediti pagina 2 di 7
P.Q. M.
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti di parte convenuta;
Controparte_3
- rigetta tutte le domande proposte da con atto di citazione nei Parte_2 confronti dell Controparte_4
;
[...]
- condanna già alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite alla parte convenuta Controparte_4
, liquidate in ,applicazione dei parametri ex DM 147/22, in €
[...]
2905,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA , come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora denominata , con atto di citazione Parte_2 Parte_1 ritualmente notificato – in virtù di cessione pro soluto intervenuta con la società Manital s.c.p.a. – ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere la CP_4 P.IVA_2 loro condanna al pagamento di:
a) Euro € 9.589,32 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Manital s.c.p.a. e riepilogate nell'elenco sub doc. 3;
b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo e che alla data del 30 giugno 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 5.084,29
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal pagina 3 di 7 D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
d) Euro € 200,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002, moltiplicato per ciascuna delle n. 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
e) Euro 8.362,91 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte delle convenute, di Part crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e fatturati da mediante la “Nota
Debito Interessi” che si produce sub doc. 4 e che è riepilogata nel documento che si produce sub doc. 5;
le fatture il cui tardivo pagamento da parte delle convenute ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito sono analiticamente indicate nella Nota Debito, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
f) € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 16 fatture il cui tardivo pagamento da parte delle convenute ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
In subordine, ha chiesto la condanna di parte convenuta alle diverse somme, dovute per le medesime causali, accertande in corso di causa e, in via di ulteriore subordine, la condanna dei convenuti al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata, si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di
“vocatio in ius” della trattandosi di soggetto giuridicamente inesistente, richiamando Controparte_2 in tal senso il fondamento normativo ( lo Statuto Speciale ) e giurisprudenziale(Corte di Cassazione,
S.U., 08.03.1986 n. 1561) che escludono l'esistenza in capo alla ” di una “ Controparte_3 soggettività unitaria e dunque una legittimazione processuale autonoma” , facendo essa capo ai singoli rami di amministrazione regionale, identificabili nei diversi Assessorati Regionali, ratione materiae. pagina 4 di 7 Nel merito della pretesa azionata ne contestava il fondamento ritenendola infondata e non provata sia sotto il profilo dell'an che del quantu, e ne chiedeva il rigetto.
* * *
Preliminarmente, è fondata l'eccezione relativa alla ritualità della “ vocatio in ius “ con generica indicazione, quale convenuto, della ”, senza indicazione alcuna della articolazione Controparte_3 generale , e, quindi, dell'Assessorato competente , ex art 16 L R n 28/1962 ( cfr., sul punto Cass S.U.
23 febbraio 1995 n. 2080 ).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per la carenza di prova circa i fatti costitutivi dei crediti posti a fondamento della domanda.
Ed invero, la genericità delle allegazioni svolte dalla società attrice in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato , non consentono di accertare il credito azionato nel presente giudizio. Part In base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., infatti, spetta a in quanto preteso creditore, allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento inadempiuta
(ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533). Part Ebbene, in sede di citazione, si è limitata ad affermarsi creditrice, in forza di apposito atto di cessione ,sottoscritto in data 12.6.2019, di crediti pro soluto (e relativi accessori) derivanti da fatture emesse dalle società cedente Manital s.c.p.a. nei confronti dell'
[...]
, convenuto, producendo oltre al contratto di Controparte_4 cessione del 12.6.2019 ( All.6 produzione attore) ed un mero elenco riassuntivo di fatture insolute e note di debito ( All.3).
Ora con particolare riguardo al citato contratto di cessione non può non evidenziarsi come lo stesso si presenta carente sotto il profilo dell'oggetto e dell'individuazione dei crediti ceduti ed azionati in Part questa sede , ed infatti nell'atto non risulta elencata e specificata alcuna fattura che la indica nel documento prodotto denominato “elenco riassuntivo di fatture insolute “.
In particolare all'art 7 del citato contratto le parti convengono che “ La cessione di cui al presente atto concerne esclusivamente i crediti indicati alla lettera (a); che nelle premesse,a pag. 2 del contratto, si legge “ nell'ambito del sopracitato rapporto , la cedente intende cedere alla cessionaria: (a)crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: ( i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati;
(ii) contratti /ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i “ crediti”)
Nel corpo , poi , del contrato è allegato un documento nel quale si legge: cedente : Manital Consortile per servizi integrati per azioni;
IT : 150738- ; Controparte_4
Descrizione dei crediti ceduti: la cessione ha per oggetto i crediti esistenti sotto identificati mediante pagina 5 di 7 indicazioni degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti
/ordini già perfezionati;
i contratti /ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito elencato”, a seguire null'altro risulta annotato, nessuna indicazioni degli estremi delle relative fatture risulta annotata.
Ed allora l'unico documento di prova offerto dall'attrice è un mero elenco (sotto forma di tabella)
“autoprodotto” di fatture e altri documenti contabili ( Note di debito) , sempre di provenienza unilaterale.
Neppure a seguito delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta (v., in particolare, pagg. 4-7) , che allegava peraltro due note di contestazione del credito da parte dell'Ente convenuto con le quali si contestano le avverse richieste ( cfr all.
2-3 produzione parte convenuta : “ … nulla deve considerarsi dovuto né alla cedente né alla cessionaria…”) l'attrice, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 co. 1 c.p.c., ha ritenuto di dover puntualizzare i fatti costitutivi del proprio credito.
In particolare, in sede di memorie 183 VI comma parte attrice allegava un ulteriore e diverso contratto di cessione di credito stipulato con Manital s.c.p.a. in data 3 giugno 2015, avente ad oggetto la cessione delle fatture ivi indicate dal 2013 al 2015.
Allegava, altresì, alcune delle fatture inserite nell' “elenco riassuntivo di fatture insolute” che come detto, non risultavano oggetto di specifica cessione in nessuno degli atti di cessione prodotti , e produceva, finanche in giudizio delle fatturazioni elettroniche intestate a soggetti estranei al presente giudizio quali : ; Controparte_5 Controparte_6
; (cfr 16A produzione attorea) .
[...] Controparte_7
Ebbene, a fronte della riscontrata carenza allegatoria in ordine ai fatti costitutivi del credito in relazione, contestata dalla convenuta in maniera puntuale fin dalla comparsa di costituzione e risposta
(v. pagg. 4-8), l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. invocata dall'attrice si risolve in una difesa generica e di stile, volta ad invertire l'onere probatorio.
Infatti, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. civ. n. 13390/2007).
In definitiva, per tutti i motivi espositi, la domanda principale (rispetto alla quale deve ritenersi implicita quella formulata “ in via subordinata ”) risulta infondata e va rigettata.
Infine, non risulta procedibile l'azione svolta in via “ulteriormente subordinata” ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. pagina 6 di 7 Ed, infatti, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (da ultimo, ma ex multis, v. Cass. civ. sez. III, n. 14944/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. civ. sez. II, 14/05/2018, n.11682). Part Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta ed applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, ad eccezione che per la fase istruttoria per la quale, essendo la stessa stata limitata al solo scambio delle memorie.
Palermo 15 dicembre 2025
Il G.O.T. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8343/2020
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Caccamo Floriana in sostituzione dell'Avv. Bonalume;
per parte convenuta il Procuratore dello Stato;
Persona_1
l'avv. Caccamo chiede preliminarmente un rinvio per trattative ed in subordine insiste come in atti e chiede dee cha la causa venga decisa;
Il Procuratore dello Stato rappresenta che ad oggi non consta la pendenza in questa fase di trattative con la parte attrice e si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica, ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento civile N. 8343 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 tra
già (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_3 conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ Persona_2 giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. 1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in data 31^ gennaio Persona_2
2019, Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata in atti, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
, VA EZ PA (C.F.: - Email_1 C.F._2
e Giuseppe Cardona (C.F.: - Email_2 C.F._3
), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Email_3
– attore -
Contro
Controparte_1
(C.F.: ) della , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n.
6 Palermo, domicilia ex lege (PEC: Email_4
– convenuto –
E contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Palermo (PA), Piazza Indipendenza, 21 – CAP 90129 –
OGGETTO: cessione dei crediti pagina 2 di 7
P.Q. M.
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda nei confronti di parte convenuta;
Controparte_3
- rigetta tutte le domande proposte da con atto di citazione nei Parte_2 confronti dell Controparte_4
;
[...]
- condanna già alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite alla parte convenuta Controparte_4
, liquidate in ,applicazione dei parametri ex DM 147/22, in €
[...]
2905,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA , come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora denominata , con atto di citazione Parte_2 Parte_1 ritualmente notificato – in virtù di cessione pro soluto intervenuta con la società Manital s.c.p.a. – ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere la CP_4 P.IVA_2 loro condanna al pagamento di:
a) Euro € 9.589,32 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Manital s.c.p.a. e riepilogate nell'elenco sub doc. 3;
b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo e che alla data del 30 giugno 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 5.084,29
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal pagina 3 di 7 D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
d) Euro € 200,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002, moltiplicato per ciascuna delle n. 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
e) Euro 8.362,91 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte delle convenute, di Part crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e fatturati da mediante la “Nota
Debito Interessi” che si produce sub doc. 4 e che è riepilogata nel documento che si produce sub doc. 5;
le fatture il cui tardivo pagamento da parte delle convenute ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito sono analiticamente indicate nella Nota Debito, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
f) € 640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 16 fatture il cui tardivo pagamento da parte delle convenute ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
In subordine, ha chiesto la condanna di parte convenuta alle diverse somme, dovute per le medesime causali, accertande in corso di causa e, in via di ulteriore subordine, la condanna dei convenuti al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta depositata, si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di
“vocatio in ius” della trattandosi di soggetto giuridicamente inesistente, richiamando Controparte_2 in tal senso il fondamento normativo ( lo Statuto Speciale ) e giurisprudenziale(Corte di Cassazione,
S.U., 08.03.1986 n. 1561) che escludono l'esistenza in capo alla ” di una “ Controparte_3 soggettività unitaria e dunque una legittimazione processuale autonoma” , facendo essa capo ai singoli rami di amministrazione regionale, identificabili nei diversi Assessorati Regionali, ratione materiae. pagina 4 di 7 Nel merito della pretesa azionata ne contestava il fondamento ritenendola infondata e non provata sia sotto il profilo dell'an che del quantu, e ne chiedeva il rigetto.
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Preliminarmente, è fondata l'eccezione relativa alla ritualità della “ vocatio in ius “ con generica indicazione, quale convenuto, della ”, senza indicazione alcuna della articolazione Controparte_3 generale , e, quindi, dell'Assessorato competente , ex art 16 L R n 28/1962 ( cfr., sul punto Cass S.U.
23 febbraio 1995 n. 2080 ).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per la carenza di prova circa i fatti costitutivi dei crediti posti a fondamento della domanda.
Ed invero, la genericità delle allegazioni svolte dalla società attrice in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato , non consentono di accertare il credito azionato nel presente giudizio. Part In base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., infatti, spetta a in quanto preteso creditore, allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento inadempiuta
(ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533). Part Ebbene, in sede di citazione, si è limitata ad affermarsi creditrice, in forza di apposito atto di cessione ,sottoscritto in data 12.6.2019, di crediti pro soluto (e relativi accessori) derivanti da fatture emesse dalle società cedente Manital s.c.p.a. nei confronti dell'
[...]
, convenuto, producendo oltre al contratto di Controparte_4 cessione del 12.6.2019 ( All.6 produzione attore) ed un mero elenco riassuntivo di fatture insolute e note di debito ( All.3).
Ora con particolare riguardo al citato contratto di cessione non può non evidenziarsi come lo stesso si presenta carente sotto il profilo dell'oggetto e dell'individuazione dei crediti ceduti ed azionati in Part questa sede , ed infatti nell'atto non risulta elencata e specificata alcuna fattura che la indica nel documento prodotto denominato “elenco riassuntivo di fatture insolute “.
In particolare all'art 7 del citato contratto le parti convengono che “ La cessione di cui al presente atto concerne esclusivamente i crediti indicati alla lettera (a); che nelle premesse,a pag. 2 del contratto, si legge “ nell'ambito del sopracitato rapporto , la cedente intende cedere alla cessionaria: (a)crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: ( i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati;
(ii) contratti /ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i “ crediti”)
Nel corpo , poi , del contrato è allegato un documento nel quale si legge: cedente : Manital Consortile per servizi integrati per azioni;
IT : 150738- ; Controparte_4
Descrizione dei crediti ceduti: la cessione ha per oggetto i crediti esistenti sotto identificati mediante pagina 5 di 7 indicazioni degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti
/ordini già perfezionati;
i contratti /ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito elencato”, a seguire null'altro risulta annotato, nessuna indicazioni degli estremi delle relative fatture risulta annotata.
Ed allora l'unico documento di prova offerto dall'attrice è un mero elenco (sotto forma di tabella)
“autoprodotto” di fatture e altri documenti contabili ( Note di debito) , sempre di provenienza unilaterale.
Neppure a seguito delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta (v., in particolare, pagg. 4-7) , che allegava peraltro due note di contestazione del credito da parte dell'Ente convenuto con le quali si contestano le avverse richieste ( cfr all.
2-3 produzione parte convenuta : “ … nulla deve considerarsi dovuto né alla cedente né alla cessionaria…”) l'attrice, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 co. 1 c.p.c., ha ritenuto di dover puntualizzare i fatti costitutivi del proprio credito.
In particolare, in sede di memorie 183 VI comma parte attrice allegava un ulteriore e diverso contratto di cessione di credito stipulato con Manital s.c.p.a. in data 3 giugno 2015, avente ad oggetto la cessione delle fatture ivi indicate dal 2013 al 2015.
Allegava, altresì, alcune delle fatture inserite nell' “elenco riassuntivo di fatture insolute” che come detto, non risultavano oggetto di specifica cessione in nessuno degli atti di cessione prodotti , e produceva, finanche in giudizio delle fatturazioni elettroniche intestate a soggetti estranei al presente giudizio quali : ; Controparte_5 Controparte_6
; (cfr 16A produzione attorea) .
[...] Controparte_7
Ebbene, a fronte della riscontrata carenza allegatoria in ordine ai fatti costitutivi del credito in relazione, contestata dalla convenuta in maniera puntuale fin dalla comparsa di costituzione e risposta
(v. pagg. 4-8), l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. invocata dall'attrice si risolve in una difesa generica e di stile, volta ad invertire l'onere probatorio.
Infatti, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. civ. n. 13390/2007).
In definitiva, per tutti i motivi espositi, la domanda principale (rispetto alla quale deve ritenersi implicita quella formulata “ in via subordinata ”) risulta infondata e va rigettata.
Infine, non risulta procedibile l'azione svolta in via “ulteriormente subordinata” ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. pagina 6 di 7 Ed, infatti, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (da ultimo, ma ex multis, v. Cass. civ. sez. III, n. 14944/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass. civ. sez. II, 14/05/2018, n.11682). Part Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta ed applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, ad eccezione che per la fase istruttoria per la quale, essendo la stessa stata limitata al solo scambio delle memorie.
Palermo 15 dicembre 2025
Il G.O.T. Giuseppina Notonica
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