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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 965/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro (c.f. pec
[...] C.F._1
) e dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano (c.f. Email_1
), congiuntamente e disgiuntamente, tutti elett.te domiciliati in Frattamaggiore C.F._2 (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27, presso la sede dell'Ente; Appellante
E
; CP_1
Appellato Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di LI , sul CP_1 presupposto di lavorare come medico di assistenza primaria in regime di convenzione presso la
[...]
, ha chiesto di accertare e dichiarare la mancata applicazione, ad opera dall'azienda Parte_1 sanitaria di appartenenza, della disposizione di cui all'art. 59 lettera A commi 4 e 5 ACN (sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009) relativa al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria e, conseguentemente, l'obbligo della di rideterminazione, Parte_1 anno per anno, e a far data dal 01.01.2007 (con esclusione degli anni 2010-2014), della quota capitaria del fondo di ponderazione qualitativa variabile così come arricchitasi con gli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto in convenzione dei singoli medici, con condanna della azienda alla corresponsione di quanto dovuto e non corrisposto, con accessori e spese di lite.
L si è costituta eccependo preliminarmente la parziale prescrizione quinquennale del diritto Pt_3 e nel merito l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese. Con sentenza n. 6174/2021 pubbl. il 4/11/2021 il Giudice ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando il diritto del ricorrente alla rideterminazione della quota del fondo di ponderazione qualitativa variabile, con gli assegni individuali provenienti medici in convenzionamento cessati dal 2016 in poi e, per l'effetto, ha condannato la al Parte_4 versamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute e non corrisposte in conseguenza del suddetto adeguamento a far data dal 14.01.2016, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, da determinarsi in separata sede;
spese compensate.
Parte Avverso la menzionata sentenza, ha proposto tempestivo appello l' deducendo l'erroneità dell'interpretazione delle norme dell'Accordo nazionale rilevanti nella fattispecie. Ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso.
L'appellato, regolarmente citato, non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, la parte appellante ha depositato le note;
quindi all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che l'articolo 59 lettera A dell'ACN sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009, ai commi 4, 5, 6 e 7, stabilisce: “4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in Parte ogni il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31/12/2004 e di euro 0,50 annue dal 31/12/2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare del rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 euro annue dal 1/1/2005 e pari a 3,08 euro annue dal 1/1/2006”.
E' stato precisato che “In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (Cfr. Cass. n. 30141 del 2022).
Con riferimento alla norma contrattuale invocata, la Corte evidenzia che i dati letterali e sequenziali offrono elementi di coerenza e compatibilità per ritenere che se è vero che il fondo per la ponderazione qualitativa si arricchisce anche con gli assegni individuali dei medici che cessano dal rapporto convenzionale (come indicato al punto 5), è altrettanto vero che le modalità di redistribuzione di tale surplus devono essere concordate a livello regionale (come previsto nel punto 6). Le parti sociali, inoltre, hanno anche previsto una disposizione “transitoria”, destinata ad essere modificata solo a seguito dei predetti accordi. Nella presente fattispecie è pacifica la circostanza della mancata stipula degli Accordi regionali, previsti per la determinazione della quota oraria di ponderazione e si controverte dell'applicazione dell'art. 59 del ACN del 2009.
Parte Con un articolato motivo di appello l' ha eccepito che in assenza della sottoscrizione degli accordi regionali per l'individuazione del meccanismo di ripartizione del fondo di ponderazione, la rivendicazione avente ad oggetto la quota capitaria non può trovare accoglimento. Infatti, in assenza d'una regolamentazione di tipo negoziale a cui prestare osservanza, di una successiva valutazione delle singole posizioni dei “potenziali aventi diritto”, “limitatamente estesa” (per il caso di specie) al territorio regionale, l' non è neppure messa in condizione di poter “rideterminare” le quote Pt_3 da corrispondere ai medici poiché trattasi di contenuto demandato alla contrattazione decentrata ed alle “strutture regionali” all'uopo istituite o individuate, per cui non poteva configurarsi alcuna condotta censurabile (inadempimento e/o omissione).
Parte La disposizione su cui si fonda l'avversa pretesa (art.59 comma 4 e 5 ACN), ad avviso dell' appellante, fa riferimento esclusivamente al fondo di ponderazione che deve arricchirsi con i predetti assegni individuali e non alla quota di ponderazione da corrispondere ai medici. Infatti il comma 6 dello stesso articolo precisa che “dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali”. Pertanto non era nella disponibilità dell rideterminare, incrementandola, la quota Pt_3 di ponderazione per assistito in carico da corrispondere ad ogni medico, bensì era rimesso agli accordi regionali regolare diversamente la distribuzione del fondo. Tuttavia, nella Regione Campania, l'A.I.R. stipulato in data 9.7.2013 e pubblicato sul B.U.R.C. del 22.8.2013 Controparte_2 come quello pubblicato sul B.U.R.C. del 27.1.2020 non prevedevano nulla al riguardo.
La domanda del sig. era tesa ad ottenere l'accertamento della mancata applicazione, ad opera CP_1 dall'azienda sanitaria di appartenenza, della disposizione di cui all'art. 59 lettera A comma 5 ACN (sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009) relativo al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria, e, per l'effetto, di accertare l'obbligo della Parte_1 alla rideterminazione, anno per anno, e a far data dal 01.01.2007 (con esclusione del periodo 2010-
2014), della quota capitaria del fondo di ponderazione qualitativa variabile così come arricchitasi con gli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto in convenzione dei singoli medici, con contestale e consequenziale richiesta di condanna dell'azienda alla corresponsione del dovuto, non corrisposto.
Oggetto della controversia è, quindi, il diritto di ottenere il pagamento delle somme previste dal comma 5 della norma contrattuale innanzi richiamata, ovvero delle somme derivanti dall'incremento del fondo per la ponderazione qualitativa per effetto degli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, in base a quanto eventualmente stabilito con nuovi accordi regionali. In altri termini, tutte le domande dell'originario ricorrente risultano finalizzate al conseguimento della quota derivante dall'arricchimento del fondo per effetto degli assegni individuali resisi disponibili nel tempo a seguito della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'appellato, originario ricorrente, non abbia titolo a livello individuale per intervenire nella gestione demandata alla contrattazione collettiva per la ripartizione di eventuali incrementi del fondo oggetto di causa.
Ed invero, l'art. 59 dell'ACN non stabilisce un determinato compenso, ma prevede soltanto che il
“fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie” si arricchirà con gli assegni che sarebbero resi disponibili dalla cessazione del rapporto convenzionale di medici. Dunque, una norma volta ad aggiungere una ulteriore modalità di quantificazione del fondo e non a stabilire un compenso individuale per il medico. Il comma 6, invece, disciplina la partecipazione del singolo medico al fondo predetto “mediante attribuzione di una quota capitaria definita da accordi regionali”. Tale disposizione demanda agli accordi regionali la definizione della quota capitaria attribuibile, precisando che fino alla definizione degli accordi regionali la misura sarebbe stata quella indicata dallo stesso articolo 59 al comma 7, senza peraltro indicare neppure un termine entro il quale la contrattazione decentrata dovesse provvedere all'eventuale diversa definizione. Il testo della norma contrattuale è inequivoco nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.
Le parti sociali si sono fatte carico di stabilire fin da subito un ammontare fisso da erogare in attesa di una definizione dei nuovi accordi regionali, così da tutelare i medici da eventuali ritardi e/o inadempimenti o anche difficoltà economiche nelle singole regioni, che altrimenti avrebbero compromesso totalmente l'erogazione di tale quota di compenso, attesa la delega piena affidata agli accordi integrativi.
E' incontroverso, inoltre, fra le parti che nessun accordo in sede regionale è stato effettuato per la determinazione della quota capitaria del suddetto fondo da attribuire a ciascun medico convenzionato.
La contrattazione regionale succedutasi nel tempo non ha disposto in merito a modalità di riparto della quota capitaria ex articolo 59 lett. A) ACN, che è rimasta quindi nella stessa misura già individuata in sede di contrattazione di primo livello. La contrattazione regionale, alla quale competeva “l'attribuzione di una quota capitaria” dalla stessa definita autonomamente, non ha ritenuto negli anni di avvalersi di tale facoltà, lasciando che la quota annua restasse nella misura già individuata dall'accordo nazionale. La costituzione del fondo di cui al comma 4 ha consentito l'erogazione al ricorrente, oggi appellato, della quota capitaria di ponderazione nell'importo fissato dalle parti collettive al comma 7 dell'articolo 59, mentre nessun accordo regionale è intervenuto a regolare diversamente la distribuzione del fondo. In assenza degli accordi regionali, a cui il comma 6 espressamente rimanda, resta ferma la disciplina del cui al comma 7, mentre l'arricchimento del fondo con gli assegni resisi disponibili per effetto della cessazione dei rapporti dei medici convenzionati non incide sull'ammontare del trattamento spettante all'appellato.
La mancanza dell'accordo integrativo regionale assume rilievo decisivo nell'escludere la fondatezza delle pretese azionate con il ricorso introduttivo all'attuale appellato, in quanto l'azienda non aveva l'obbligo di distribuire somme ulteriori rispetto a quelle già determinate dall'accordo collettivo nazionale, in difetto di diverse determinazioni a livello regionale.
Inoltre, rilievo dirimente per la fondatezza della domanda non può essere attribuito né ai richiamati pareri , né alla nota del MEF n. 281 del 04.04.2012 (cfr. fasc. di I grado), che, prevedendo in Pt_5 conseguenza del Decreto Monti sulla spending review, la sospensione dell'adeguamento delle quote del fondo di ponderazione per il periodo 2010-2014, secondo la prospettazione dell'originario Parte ricorrente implicitamente avrebbe riconosciuto l'obbligo in capo alle (fatta eccezione per il periodo in questione) di corrispondere ai medici convenzionati dal 2015, oltre la quota prevista dal 4 comma dell'art. 59 ACN, anche la maggiorazione della stessa, attraverso la redistribuzione degli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici. Invero, tali atti non appaiono idonei a scalfire l'interpretazione dell'incipit del comma 7 della lettera A dell'art. 59 in esame, sulla necessità degli accordi regionali per il mutamento quantitativo della quota capitaria, quale termine di durata della concordata disposizione transitoria (v. sentenze di questa Corte in diversa composizione n. 1612/2023, n. 2453/2023 e n. 897/2024 e sentenza C. App. Roma ivi richiamata n. 2219 del 2020). Non può dunque ravvisarsi nella vicenda alcun inadempimento imputabile all'Azienda sanitaria convenuta che ha dato corretta applicazione alle previsioni contrattuali vigenti. Parte Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello dell' e, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da . Le spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_1 considerata la complessità delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande formulate dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
LI, 13/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 965/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro (c.f. pec
[...] C.F._1
) e dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano (c.f. Email_1
), congiuntamente e disgiuntamente, tutti elett.te domiciliati in Frattamaggiore C.F._2 (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27, presso la sede dell'Ente; Appellante
E
; CP_1
Appellato Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di LI , sul CP_1 presupposto di lavorare come medico di assistenza primaria in regime di convenzione presso la
[...]
, ha chiesto di accertare e dichiarare la mancata applicazione, ad opera dall'azienda Parte_1 sanitaria di appartenenza, della disposizione di cui all'art. 59 lettera A commi 4 e 5 ACN (sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009) relativa al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria e, conseguentemente, l'obbligo della di rideterminazione, Parte_1 anno per anno, e a far data dal 01.01.2007 (con esclusione degli anni 2010-2014), della quota capitaria del fondo di ponderazione qualitativa variabile così come arricchitasi con gli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto in convenzione dei singoli medici, con condanna della azienda alla corresponsione di quanto dovuto e non corrisposto, con accessori e spese di lite.
L si è costituta eccependo preliminarmente la parziale prescrizione quinquennale del diritto Pt_3 e nel merito l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese. Con sentenza n. 6174/2021 pubbl. il 4/11/2021 il Giudice ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando il diritto del ricorrente alla rideterminazione della quota del fondo di ponderazione qualitativa variabile, con gli assegni individuali provenienti medici in convenzionamento cessati dal 2016 in poi e, per l'effetto, ha condannato la al Parte_4 versamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute e non corrisposte in conseguenza del suddetto adeguamento a far data dal 14.01.2016, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, da determinarsi in separata sede;
spese compensate.
Parte Avverso la menzionata sentenza, ha proposto tempestivo appello l' deducendo l'erroneità dell'interpretazione delle norme dell'Accordo nazionale rilevanti nella fattispecie. Ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso.
L'appellato, regolarmente citato, non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, la parte appellante ha depositato le note;
quindi all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che l'articolo 59 lettera A dell'ACN sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009, ai commi 4, 5, 6 e 7, stabilisce: “4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in Parte ogni il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31/12/2004 e di euro 0,50 annue dal 31/12/2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare del rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 euro annue dal 1/1/2005 e pari a 3,08 euro annue dal 1/1/2006”.
E' stato precisato che “In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (Cfr. Cass. n. 30141 del 2022).
Con riferimento alla norma contrattuale invocata, la Corte evidenzia che i dati letterali e sequenziali offrono elementi di coerenza e compatibilità per ritenere che se è vero che il fondo per la ponderazione qualitativa si arricchisce anche con gli assegni individuali dei medici che cessano dal rapporto convenzionale (come indicato al punto 5), è altrettanto vero che le modalità di redistribuzione di tale surplus devono essere concordate a livello regionale (come previsto nel punto 6). Le parti sociali, inoltre, hanno anche previsto una disposizione “transitoria”, destinata ad essere modificata solo a seguito dei predetti accordi. Nella presente fattispecie è pacifica la circostanza della mancata stipula degli Accordi regionali, previsti per la determinazione della quota oraria di ponderazione e si controverte dell'applicazione dell'art. 59 del ACN del 2009.
Parte Con un articolato motivo di appello l' ha eccepito che in assenza della sottoscrizione degli accordi regionali per l'individuazione del meccanismo di ripartizione del fondo di ponderazione, la rivendicazione avente ad oggetto la quota capitaria non può trovare accoglimento. Infatti, in assenza d'una regolamentazione di tipo negoziale a cui prestare osservanza, di una successiva valutazione delle singole posizioni dei “potenziali aventi diritto”, “limitatamente estesa” (per il caso di specie) al territorio regionale, l' non è neppure messa in condizione di poter “rideterminare” le quote Pt_3 da corrispondere ai medici poiché trattasi di contenuto demandato alla contrattazione decentrata ed alle “strutture regionali” all'uopo istituite o individuate, per cui non poteva configurarsi alcuna condotta censurabile (inadempimento e/o omissione).
Parte La disposizione su cui si fonda l'avversa pretesa (art.59 comma 4 e 5 ACN), ad avviso dell' appellante, fa riferimento esclusivamente al fondo di ponderazione che deve arricchirsi con i predetti assegni individuali e non alla quota di ponderazione da corrispondere ai medici. Infatti il comma 6 dello stesso articolo precisa che “dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali”. Pertanto non era nella disponibilità dell rideterminare, incrementandola, la quota Pt_3 di ponderazione per assistito in carico da corrispondere ad ogni medico, bensì era rimesso agli accordi regionali regolare diversamente la distribuzione del fondo. Tuttavia, nella Regione Campania, l'A.I.R. stipulato in data 9.7.2013 e pubblicato sul B.U.R.C. del 22.8.2013 Controparte_2 come quello pubblicato sul B.U.R.C. del 27.1.2020 non prevedevano nulla al riguardo.
La domanda del sig. era tesa ad ottenere l'accertamento della mancata applicazione, ad opera CP_1 dall'azienda sanitaria di appartenenza, della disposizione di cui all'art. 59 lettera A comma 5 ACN (sottoscritto il 20.1.2005 e confermato il 29.07.2009) relativo al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria, e, per l'effetto, di accertare l'obbligo della Parte_1 alla rideterminazione, anno per anno, e a far data dal 01.01.2007 (con esclusione del periodo 2010-
2014), della quota capitaria del fondo di ponderazione qualitativa variabile così come arricchitasi con gli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto in convenzione dei singoli medici, con contestale e consequenziale richiesta di condanna dell'azienda alla corresponsione del dovuto, non corrisposto.
Oggetto della controversia è, quindi, il diritto di ottenere il pagamento delle somme previste dal comma 5 della norma contrattuale innanzi richiamata, ovvero delle somme derivanti dall'incremento del fondo per la ponderazione qualitativa per effetto degli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, in base a quanto eventualmente stabilito con nuovi accordi regionali. In altri termini, tutte le domande dell'originario ricorrente risultano finalizzate al conseguimento della quota derivante dall'arricchimento del fondo per effetto degli assegni individuali resisi disponibili nel tempo a seguito della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'appellato, originario ricorrente, non abbia titolo a livello individuale per intervenire nella gestione demandata alla contrattazione collettiva per la ripartizione di eventuali incrementi del fondo oggetto di causa.
Ed invero, l'art. 59 dell'ACN non stabilisce un determinato compenso, ma prevede soltanto che il
“fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie” si arricchirà con gli assegni che sarebbero resi disponibili dalla cessazione del rapporto convenzionale di medici. Dunque, una norma volta ad aggiungere una ulteriore modalità di quantificazione del fondo e non a stabilire un compenso individuale per il medico. Il comma 6, invece, disciplina la partecipazione del singolo medico al fondo predetto “mediante attribuzione di una quota capitaria definita da accordi regionali”. Tale disposizione demanda agli accordi regionali la definizione della quota capitaria attribuibile, precisando che fino alla definizione degli accordi regionali la misura sarebbe stata quella indicata dallo stesso articolo 59 al comma 7, senza peraltro indicare neppure un termine entro il quale la contrattazione decentrata dovesse provvedere all'eventuale diversa definizione. Il testo della norma contrattuale è inequivoco nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.
Le parti sociali si sono fatte carico di stabilire fin da subito un ammontare fisso da erogare in attesa di una definizione dei nuovi accordi regionali, così da tutelare i medici da eventuali ritardi e/o inadempimenti o anche difficoltà economiche nelle singole regioni, che altrimenti avrebbero compromesso totalmente l'erogazione di tale quota di compenso, attesa la delega piena affidata agli accordi integrativi.
E' incontroverso, inoltre, fra le parti che nessun accordo in sede regionale è stato effettuato per la determinazione della quota capitaria del suddetto fondo da attribuire a ciascun medico convenzionato.
La contrattazione regionale succedutasi nel tempo non ha disposto in merito a modalità di riparto della quota capitaria ex articolo 59 lett. A) ACN, che è rimasta quindi nella stessa misura già individuata in sede di contrattazione di primo livello. La contrattazione regionale, alla quale competeva “l'attribuzione di una quota capitaria” dalla stessa definita autonomamente, non ha ritenuto negli anni di avvalersi di tale facoltà, lasciando che la quota annua restasse nella misura già individuata dall'accordo nazionale. La costituzione del fondo di cui al comma 4 ha consentito l'erogazione al ricorrente, oggi appellato, della quota capitaria di ponderazione nell'importo fissato dalle parti collettive al comma 7 dell'articolo 59, mentre nessun accordo regionale è intervenuto a regolare diversamente la distribuzione del fondo. In assenza degli accordi regionali, a cui il comma 6 espressamente rimanda, resta ferma la disciplina del cui al comma 7, mentre l'arricchimento del fondo con gli assegni resisi disponibili per effetto della cessazione dei rapporti dei medici convenzionati non incide sull'ammontare del trattamento spettante all'appellato.
La mancanza dell'accordo integrativo regionale assume rilievo decisivo nell'escludere la fondatezza delle pretese azionate con il ricorso introduttivo all'attuale appellato, in quanto l'azienda non aveva l'obbligo di distribuire somme ulteriori rispetto a quelle già determinate dall'accordo collettivo nazionale, in difetto di diverse determinazioni a livello regionale.
Inoltre, rilievo dirimente per la fondatezza della domanda non può essere attribuito né ai richiamati pareri , né alla nota del MEF n. 281 del 04.04.2012 (cfr. fasc. di I grado), che, prevedendo in Pt_5 conseguenza del Decreto Monti sulla spending review, la sospensione dell'adeguamento delle quote del fondo di ponderazione per il periodo 2010-2014, secondo la prospettazione dell'originario Parte ricorrente implicitamente avrebbe riconosciuto l'obbligo in capo alle (fatta eccezione per il periodo in questione) di corrispondere ai medici convenzionati dal 2015, oltre la quota prevista dal 4 comma dell'art. 59 ACN, anche la maggiorazione della stessa, attraverso la redistribuzione degli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici. Invero, tali atti non appaiono idonei a scalfire l'interpretazione dell'incipit del comma 7 della lettera A dell'art. 59 in esame, sulla necessità degli accordi regionali per il mutamento quantitativo della quota capitaria, quale termine di durata della concordata disposizione transitoria (v. sentenze di questa Corte in diversa composizione n. 1612/2023, n. 2453/2023 e n. 897/2024 e sentenza C. App. Roma ivi richiamata n. 2219 del 2020). Non può dunque ravvisarsi nella vicenda alcun inadempimento imputabile all'Azienda sanitaria convenuta che ha dato corretta applicazione alle previsioni contrattuali vigenti. Parte Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello dell' e, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da . Le spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_1 considerata la complessità delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande formulate dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
LI, 13/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano