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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12331 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 23264/2022 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Paolo Gennaro, dall'avv. Patrizio Gennaro e dall'avv. Massimiliano Gennaro per procura allegata ricorso,
- ricorrente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Colangelo per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 luglio 2022 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , titolare di ditta individuale, Controparte_1 esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del convenuto continuativamente dal 3 maggio 2016 al 30 gennaio 2022, sebbene il rapporto non sia stato denunciato ai competenti enti previdenziali e assicurativi;
- di avere osservato un orario di lavoro articolato dal 3 maggio 2016 al 28 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 23:00, per sei giorni alla settimana, nonché dall'1 settembre 2020 al 30 gennaio 2022 dalle 11:00 alle 19:00, per sei giorni alla settimana;
- di avere reso l'attività lavorativa presso il ristorante gestito dal convenuto in Roma, via Sebastiano Veniero n. 30/A;
- di avere diritto all'inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi per tutta la durata del rapporto;
- di avere svolto, in particolare, mansioni di cameriera;
- di essere stata assoggettata al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dalla resistente;
- di avere percepito esclusivamente l'importo mensile di € 700;
- di avere percepito complessivamente una retribuzione inferiore a quella dovuta sulla base dei minimi della contrattazione collettiva da applicare al rapporto;
- di avere fruito delle ferie, senza tuttavia essere retribuita;
- di non avere percepito alcun trattamento retributivo durante la sospensione di fatto del rapporto nel periodo tra l'1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, senza essere collocata in cassa integrazione a causa della mancata regolarizzazione del rapporto, sì da avere maturato il diritto al pagamento della relativa retribuzione;
- di non avere percepito le mensilità accessorie e il t.f.r. Pertanto, previo accertamento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa, in applicazione del C.C.N.L. sopra indicato per il proprio livello di inquadramento, nonché del principio di adeguatezza del trattamento economico percepito alla qualità e quantità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 Cost., la ricorrente ha domandato la condanna del convenuto a pagare in proprio favore l'importo complessivo di € 90.718,61, secondo il conteggio formulato in ricorso, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ditta convenuta, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la resistente, nel contestare in modo specifico i fatti posti a fondamento delle pretese attoree, ha dedotto l'assenza di un rapporto di lavoro continuativo, contrassegnato dal vincolo della subordinazione, venendo piuttosto la ricorrente chiamata a lavorare come cameriera extra di tanto in tanto, quando se ne presentava la necessità. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato e va rigettato.
2 Le domande di natura retributiva azionate dalla ricorrente traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore del convenuto e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
3. Alla stregua di queste premesse di inquadramento generale, l'istruzione probatoria non ha suffragato gli assunti della lavoratrice in ordine a uno stabile e continuativo inserimento del tessuto organizzativo del resistente, esercente attività di ristorazione. Contrariamente a quanto asserito nelle note autorizzate di parte resistente, la deposizione resa dal teste non può essere reputata Testimone_1 attendibile.
3 Il teste, infatti, ha anzitutto palesato una rilevante confusione sul proprio stesso rapporto di lavoro, che attesta quanto meno delle gravi lacune mnemoniche, tali da inficiarne completamente l'attendibilità. Il teste, invero, dapprima ha dichiarato di avere “lavorato per il resistente da aprile- maggio 2017 fino al circa aprile- maggio 2019 come dipendente presso il suo ristorante di via Sebastiano Veniero 30”; poi, dopo avere riferito di avere conosciuto la ricorrente sul luogo del lavoro quando vi era arrivato nel 2017, precisando che “per tutto il periodo in cui ho lavorato per il resistente vi ha lavorato anche la ricorrente” e lasciando così assumere che la prestazione fosse stata resa nello stesso locale, ha rettificato nei seguenti termini: “preciso che nel 2018 e nel 2019 ho lavorato per il resistente in un altro ristorante dal medesimo gestito in via Otranto;
si tratta di due ristoranti collegati per cui anche quando stavo a lavorare a via Otranto mi recavo presso il ristorante di via Veniero per consegne o scambi di prodotti e vedevo che la ricorrente lavorava in tale ristorante”; infine, ha ulteriormente modificato la sue dichiarazioni, rettificando: “ho iniziato a lavorare per il resistente nel 2017, ad aprile o maggio come lavapiatti nel ristorante di via Otranto che si chiamava “Ritorno al medioevo”; nella primavera del 2018 sono andato a lavorare al ristorante di via Veniero e vi sono rimasto fino a circa febbraio 2019, quando sono tornato a lavorare a via Otranto;
vi ho lavorato fino a maggio 2019, quando poi sono andato via” (cfr. verbale di udienza del 28 settembre 2023). A ciò va aggiunto che il teste ha omesso di rappresentare di avere una stretta relazione sentimentale con la ricorrente, tanto da avervi contratto matrimonio poco tempo dopo l'udienza in cui ha reso la deposizione testimoniale, specificamente in data 22 novembre 2023, come attestato dal certificato di matrimonio prodotto da parte resistente nelle note autorizzate – peraltro senza contestazioni di sorta –, la cui produzione risulta ammissibile in quanto sopravvenuto. Parimenti non attendibile, a parere del decidente, è la deposizione resa dalla teste , la quale ha confermato la sussistenza del Testimone_2 rapporto di lavoro subordinato della ricorrente per tutto il periodo controverso e, in particolare, l'orario lavorativo da questa osservato, dalle 14:00 alle 23:00, poi precisando, tuttavia, di avere sempre lavorato la mattina, sino alle ore 17:00 (cfr. verbale di udienza del 28 settembre 2023). Il che implica che la teste, contrariamente a quanto dalla stessa lasciato intendere, non era presente quando la ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa, sì da potere riferire sugli – eventuali – orari di lavoro soltanto de relato;
e, in merito, nulla ha esposto la teste, esprimendosi come se trattasse di circostanze direttamente constatate giornalmente e senza, per contro, fornire - come sarebbe stata onerata - soltanto i riscontri direttamente constatati e indicare i nominativi di coloro che le avrebbero riferito le circostanze rappresentate in giudizio.
4 Il contenuto e la modalità della deposizione, a parere del decidente, minano fortemente il grado di attendibilità della anche perché Tes_2 gli altri testi escussi hanno riferito circostanze che forniscono elementi contrari alla prospettazione attorea. Anzitutto il teste disinteressato ai fatti di causa, pur Testimone_3 avendo reso una deposizione frammentaria, in quanto presente nel locale soltanto occasionalmente, come peraltro puntualmente dichiarato, ha così riferito: “Ho dato una mano nel ristorante di via Veniero senza essere dipendente. Io per un periodo ho avuto una relazione sentimentale con la figlia del resistente e quando lei andava a aiutare il padre al ristorante di via Veniero ci andavo anche io per stare con lei, e mi è capitato di darle una mano anche io;
in circa otto anni che è durata la mia relazione con lei sarò andato insieme a lei nel ristorante circa un mese e mezzo ma non in via continuativa. La relazione con la figlia del resistente è terminata circa un anno e due mesi fa, ed era iniziata più o meno quando io avevo 18 anni e mezzo. Solo alcune volte mi sono fermato al ristorante per tutto il tempo in cui si fermava la figlia del resistente.
… sono stato nel ristorante a dare una mano alla figlia del resistente per circa un mese e mezzo, ma ci sono andato anche altre volte senza dare una mano;
dopo un po' non più dato una mano a lavorare perché mi sentivo a disagio e ho iniziato a far altri lavori da altre parti;
pertanto, ho iniziato ad andare al ristorante solo per far compagnia alla figlia del resistente. Confermo le circostanze di cui al capitolo 2 della memoria difensiva. Io mi trattenevo fino alle ore 18.30 o 19.00, se a quell'ora cerano ancora clienti. Il ristorante non era aperto per ora di cena, se non per un breve periodo poco dopo il lock down. Confermo le circostanze di cui al capitolo 4 della memoria difensiva, anche se la figlia del resistente non vi ha lavorato molto. Io sono andato nel ristorante solo quando c'era la figlia del resistente. Alcune volte in cui sono andato al ristorante vi ho visto la ricorrente, ma non sempre;
penso che dipendesse dai clienti che c'erano quel giorno. Ho visto la ricorrente lavorare come cameriera. Il ristorante aveva circa 15 tavoli, massimo venti;
era un locale di medie dimensioni” (cfr. verbale di udienza del 28 settembre 2023). Questa deposizione fornisce, ancorché alla luce di una presenza solo occasionale del teste nel locale, elementi fortemente contrastanti con la prospettazione del ricorso, sia con riferimento alla pretesa continuità – avendo il teste rappresentato che, nella sua pur non continuativa frequentazione del locale, la ricorrente a volte vi lavorava come cameriera e a volte no – quanto sulla collocazione oraria della prestazione lavorativa dedotta, il teste non ha riferito di attività di lavoro svolte nel turno serale. Di contenuto solo in parte in linea con quest'ultima deposizione è quella del teste , non più dipendente dalla resistente e del tutto privo Testimone_4
5 di interesse per l'esito del giudizio, il quale è risultato particolarmente qualificato per riferire sui fatti controversi, avendo rappresentato di avere
“sempre lavorato senza contratto di lavoro subordinato, formalmente forse ero con contratto a chiamata, ma di fatto ero sempre presente, per tutta la giornata lavorativa;
il locale era chiuso la domenica, io lavoravo tutti i giorni, da lunedì a sabato” (cfr. verbale di udienza del 22 maggio 2024). Il teste, invero, ha così deposto: “ho lavorato per il resistente nel 2017 nel ristorante Medio Evo, nel 2019 ho lavorato presso quello ubicato in via Veniero, sino alla chiusura successiva al periodo del covid. … ho lavorato nel ristorante di via Veniero dal 2019, dopo la riapertura successiva al covid non c'era più lavoro, perché i Musei Vaticani sono stati a lungo chiusi e non c'erano turisti, quindi dopo due o tre mesi sono andato via perché non si lavorava;
ricordo la ricorrente, aveva un suo negozio di telefonia e capitava che venisse chiamata a lavorare quando serviva;
ciò avveniva di tanto in tanto;
quando ho cominciato a lavorare nel locale c'erano altri camerieri fissi, anche la figlia del titolare lavorava come cameriera, mentre la moglie lavorava in cassa, anche se non veniva tutti i giorni;
io lavoravo in cucina insieme a un altro collega, tale i camerieri fissi erano tre o quattro, la Per_1 ricorrente veniva chiamata soltanto a lavorare come extra quando serviva e quando era libera;
posso dire che la ricorrente lavorava nel negozio di telefonia di cui ho detto, in quanto ci passavo e vi ho anche acquistato un telefono;
la ricorrente lavorava lì con il fidanzato, ma non so dire se era lei la titolare del negozio, oppure il fidanzato, tale Paolo;
detto negozio si trovava vicino a piazzale degli Eroi, non so dire l'indirizzo preciso, forse l'inizio di via Doria”. Posto che il teste non ha dichiarato di non ricordare dove si trovava il negozio di telefonia in cui lavorava la ricorrente all'epoca dei fatti, ma soltanto di non conoscere il nome specifico della via e il civico ove lo stesso era ubicato, tenuto conto che i due ristoranti erano collegati e appartenenti alla stessa proprietà, come dichiarato anche dal teste per giustificare le Tes_5 contraddittorietà della sua deposizione, la deposizione del teste consente di inferire l'assenza della continuità del rapporto di lavoro e, piuttosto, la sua natura meramente occasionale, stante anche gli altri impegni lavorativi della ricorrente. Su quest'ultimo profilo, peraltro, il teste non ha rappresentato che la ricorrente fosse titolare di altra attività lavorativa, ma soltanto che svolgeva all'interno di un negozio di telefonia, ove il teste passava davanti, una qualche attività lavorativa. A ciò va aggiunto che il teste ricordava bene il personale presente nel ristorante, per quanto non di tutti conoscesse i nomi effettivi, ma soltanto quelli con cui erano chiamati nel locale: “una delle cameriere che lavorava nel locale era una certa , almeno io la chiamavo così, ricordo che era polacca o Per_2 ucraina, non saprei dire, ormai è trascorso tanto tempo;
il capo dei camerieri
6 era tale non saprei dire quale fosse il nome esatto, c'era poi una certa Per_3
e un tale ricordo anche una cameriera che si chiamava OT Per_4 Per_5
e che ha lavorato nel locale di via Veniero per qualche tempo;
preciso che io lavorato sia sul turno del pranzo che su quello della cena, quando veniva chiamata la ricorrente lavorava soltanto a cena”, trattandosi pertanto di una deposizione molto circostanziata. Posto che non sono emersi elementi concreti per dubitare dell'attendibilità del teste e che le sue dichiarazioni si pongono in Tes_4 assoluto contrasto con quelle rese dalla teste - sulla cui genuinità, Tes_2 per le ragioni sopra esposte, ricorrono apprezzabili margini di dubbio -, il quadro probatorio acquisito in giudizio per il tramite dell'istruzione orale non consente di dimostrare in modo pieno, univoco e rigoroso il vincolo della subordinazione, nei termini sopra esplicitati di continuativo e stabile inserimento nel tessuto organizzativo aziendale, con rigetto di tutte le domande azionate. Nessun elemento di segno contrario può essere tratto, infine, dal file audio indicato da parte ricorrente, di cui al n. 2 della produzione, non soltanto per la contestata riferibilità della voce maschile parlante al resistente, ma anche perché il tenore della conversazione non consente di evincere in alcun modo la sussistenza di un rapporto continuativo, ma, al più, la mancata corresponsione di alcuni importi, sicché compatibile anche con le prestazioni occasionali riconosciute in memoria. In altri termini, si tratta di dichiarazioni prive di pregnanza ai fini dell'accertamento del rapporto dedotto in ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le vigenti tabelle di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.699,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 2 dicembre 2024. Il giudice Cesare Russo
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