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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1454 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BERGAMASCHI MARIA PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1960, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORE MANUELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
Controparte_2
(C.F. e P.IVA: ), con sede per l'Italia in Milano, via G.B. Cassinis n.
[...] P.IVA_1
21, in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
PENZA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Responsabilità e risarcimento danni”.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice : foglio di precisazione delle conclusioni ex art. Parte_1
189 c.p.c. 26/09/2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: Dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero venire formulate dalle parti avverse in sede di precisazione delle rispettive conclusioni si chiede: In via preliminare : a) Voler disporre lo stralcio dal presente giudizio del documento n. 1 irritualmente prodotto dalla convenuta con comparsa di costituzione, ed Controparte_1
ugualmente dei virgolettati, inerenti la c.t.u. svolta in sede di atp, illegittimamente riportati nella propria comparsa di costituzione dalla terza chiamata in quanto Controparte_4
prodotto il documento e richiamati i virgolettati in chiara violazione di norme di legge, e precisamente l'art. 698 comma 3 c.p.c., e voler trarre da detto illegittimo comportamento assunto dalle parti convenute degli elementi utili per la decisione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite sia del presente giudizio che del procedimento di atp.; contestualmente b) Dando atto che nessuna espressione offensiva ha in realtà mai rivolto l'attore nei confronti della convenuta, essendosi egli sempre e soltanto limitato a contestare dei fatti e dei comportamenti illegittimi posti in essere dalla Sig.ra ai suoi danni, voler Parte_1 disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. lo stralcio delle espressioni inutilmente offensive pronunciate dalle controparti ai danni dell'attore nelle rispettive atti difensivi, ed in particolare nella comparsa di costituzione di a pag. 2 “provocava la Controparte_1 piccata reazione del legale del fratello”, “senza lasciarsi ricondurre a più miti consigli” ,
“denunciava l'avventatezza dell'iniziativa avversaria”. A pag. 12 “ A ben vedere non può sfuggire come l'attore- tra le righe- faccia di tutto per ostacolare la comparente nella possibilità di invocare la polizza assicurativa……quasi che l'azione risarcitoria promossa contro la sorella abbia un recondito fine di rivalsa del tutto personale.”; memoria 171 ter cpc
n.2 convenuta Pag.2 rigo 18 “….assurda ed odiosa illazione avversaria “; Parte_1
“avventata iniziativa”; pag,3 “Riteniamo che non sia questo un buon metodo per far valere le proprie ragioni ed ottenerne la giusta tutela”; pag.10 “Quanto poi all'ultima boutade di controparte……..è talmente meschina da meritare ferma censura..”; pag. 12 “Delle conseguenze della sua neghittosità; comparsa di costituzione per a pag.7 “ Controparte_4 non pare irrilevante l'incontestabile litigiosità dell'attore” con ogni conseguente statuizione
pagina 2 di 15 di legge, anche risarcitorie. Nel merito: a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità per
i titoli indicati in narrativa in fatto e diritto della Sig. , proprietaria di un Controparte_1
immobile sito in Maccagno con IN e SC – in Piazza Roma, 17 piano 2°, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia in forza di Controparte_4
polizza globale fabbricati n.06.46801965, per il sinistro infiltrativo per cui è causa occorso in data 18.12.2020 ed accertato in data 21/12/2020 in Maccagno con IN e SC (VA) –
Piazza Roma, 17 ai danni dell'immobile di proprietà del Sig. e situato al Parte_1 piano primo del medesimo stabile sopra indicato;
per l'effetto b) condannare la Sig.ra
[...]
, residente in [...] al risarcimento in favore CP_1 CP_2 dell'attore di tutti i danni materiali e non, nei limiti di valore dello scaglione di riferimento individuato, derivanti dal sinistro infiltrativo per cui è causa, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia , con particolare riferimento al Controparte_4
danno per il ripristino degli affreschi del locale soggiorno della propria abitazione, per mancato godimento dell'immobile dal 20/12/2020 al 03/10/2022 per procurata inagibilità dello stesso a causa delle infiltrazioni e dei lavori successivi e per compensi corrisposti a professionisti tecnici e legali così come conteggiati in narrativa nell'importo complessivo residuale di €. 44.440,38=, già dedotti gli importi ricevuti a titolo di acconto per danni al contenuto dell'immobile e parzialmente all'immobile, di cui si chiede di dare atto come ulteriore risarcimento dovuto siccome espressamente riconosciuto dalle controparti, già corrisposto e non reclamato in restituzione, né chiesto in compensazione di altri danni, in questa sede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. In subordine : a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità per i titoli indicati in narrativa in fatto e diritto della Sig. , proprietaria di un immobile sito in Maccagno Controparte_1
con IN e SC – in Piazza Roma, 17 piano 2°, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia in forza di polizza globale fabbricati Controparte_4
n.06.46801965, per il sinistro infiltrativo per cui è causa occorso in data 18.12.2020 in
Maccagno con IN e SC (VA) ai danni dell'immobile di proprietà del Sig.
[...]
e situato al piano primo del medesimo stabile sopra indicato;
per l'effetto c) Parte_1
condannare la Sig.ra , residente in [...] CP_2
4B al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e non, nei limiti di valore dello scaglione di riferimento individuato, derivanti dal sinistro infiltrativo per cui è causa, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia , con Controparte_4
particolare riferimento al danno per il ripristino degli affreschi del locale soggiorno, che, in ogni caso, non potrà essere liquidato in misura inferiore a quella espressamente riconosciuta
pagina 3 di 15 (seppur in misura minimale) siccome congrua dalla stessa parte danneggiante con email datata 23.11.2022 indirizzata dall'avv. Fiore all'avv. Bergamaschi (di cui all'all.68 prodotto dall'attore con memoria ex art.171 ter cpc. n.1), ovvero €.8000,00 + iva, per mancato godimento dell'immobile dal 20/12/2020 al 03/10/2022 per procurata inagibilità dello stesso
a causa delle infiltrazioni e dei lavori di ristrutturazione unilateralmente decisi dalla convenuta principale a seguito dell'espletamento dell'atp, e per compensi corrisposti a professionisti tecnici e legali in quella diversa maggiore e/o minore somma che verrà accertata siccome congrua ed ancora dovuta in corso di giudizio e/o eventualmente liquidata ex art. 1226 C.C. in via equitativa, nei limiti valutativi come sopra richiamati, già dedotti gli importi ricevuti a titolo di acconto per danni al contenuto dell'immobile e parzialmente all'immobile, di cui si chiede di dare atto come ulteriore risarcimento dovuto, espressamente riconosciuto dalle controparti, già corrisposto e non reclamato in restituzione e/o in compensazione di altre voci di danno, in questa sede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. In ogni caso emettere sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di atp, oltre spese generali e cpa come per legge. In via Istruttoria : In punto an, preso atto della valutazione di sufficienza, compiuta dall'Ill.mo Giudicante, riguardo alle prove dedotte
e riconoscimenti compiuti dalle parti convenute a dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda formulata (evento dannoso ed imputabilità dello stesso alla responsabilità a vario titolo delle parti convenute), solo ad abundantiam si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali (capitoli da 1 a 17 da intendersi in questa sede integralmente richiamati) dedotte in giudizio dall'attore nella formulazione compiuta con memoria attorea ex art. 171 ter cpc n. 2, con i soggetti e testi ivi indicati e della relativa prova contraria rispetto ad un'eventuale ammissione, alla quale comunque nuovamente ci si oppone, delle prove avversarie. In punto quantum: Per tutti i motivi già esposti in atti e che verranno compiutamente ribaditi nelle difese conclusive, previa revoca dell'acquisizione della ctu svolta in sede di atp in quanto palesemente nulla, si chiede la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della ctu con altro perito dotato di maggiore attendibilità e competenze specifiche richieste dall'oggetto del giudizio, così come già richiesto in atti con memoria attorea ex art. 171 ter cpc n.2 da intendersi in questa sede integralmente richiamata.”;
Per parte convenuta foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 CP_1
c.p.c. 26/09/2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: a) nel merito, nei confronti dell'attore: respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte da
pagina 4 di 15 contro la convenuta, in particolare accertando e dichiarando che tutti i Parte_1 danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa sono già stati risarciti in precedenza, sulla base delle conclusioni peritali nell'esperito procedimento di ATP, con il concorso della Compagnia di Assicurazioni;
b) per l'effetto, sempre nei confronti CP_4 dell'attore, e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla più è a lui dovuto dalla convenuta per nessun titolo e ragione direttamente o indirettamente ricollegabili al sinistro, neppure a titolo di spese per l'esperito ATP;
c) in via di rigoroso subordine, liquidare le spese legali del procedimento di ATP in applicazione del principio di causalità e della tariffa di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione di valore del liquidatum e il rimborso spettante all'originario ricorrente delle spese della consulenza d'ufficio nei limiti di quanto documentato come effettivamente pagato;
d) nei confronti di Controparte_2
nella non creduta ipotesi di soccombenza della convenuta rispetto alle domande attoree, condannare la Compagnia a rifondere e/o rimborsare alla sig.ra tutte le Controparte_1
somme a qualsiasi titolo dovute all'attore in conseguenza diretta o indiretta del sinistro per cui è causa, anche per spese e competenze processuali;
e) Spese e onorari di causa a carico della parte soccombente. Ad istruttoria: si richiama tutta la documentazione prodotta in atti.
Ci si oppone, laddove reiterate, alle istanze istruttorie avversarie, in particolare all'ammissione del capitolato attoreo, per tutti i motivi illustrati in memoria Art. 171-ter c.1
n.3 c.p.c. e, in denegata ipotesi, si chiede ammettere la prova contraria ivi dedotta, ossia i capitoli da 1 a 6 con gli indicati testi e l'ordine di esibizione (ibidem, par. III).”.
Per parte terza chiamata : foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 CP_4
c.p.c. 27/09/2024: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: -nel merito in via principale, accertato e dichiarato che l'attore, avendo già ricevuto € 14.180,63 (al lordo dell'IVA), ha ottenuto l'integrale ed esaustivo risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'infiltrazione, per
l'effetto respingere l'azione perché infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato e dichiarato un risarcimento differenziale, iuxta alligata e probata partium, siano fatte le limitazioni, esclusioni, franchigie
e scoperti di polizza;
- con vittoria di spese e compensi;
- in via istruttoria, evidenziata
l'inconcludenza probatoria delle avverse produzioni, si richiamano le produzioni in atti e si chiede- ove reiterate- respingersi le istanze istruttorie dell'attore per i motivi esposti in atti;
richiamato quanto argomentato e concluso con memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e 3.”.
pagina 5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 050/06/2023, il sig.
ha convenuto in giudizio la sig.ra al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti, che quantifica in € 44.440,38 già detratti gli acconti ricevuti, in relazione alla responsabilità per essere la convenuta proprietaria dell'immobile sovrastante quello dell'attore in Maccagno con IN e SC (VA), in relazione ad un sinistro infiltrativo verificatosi nel dicembre 2020.
A sostegno delle domande svolte, dopo la ricostruzione in fatto degli accadimenti rilevanti per quanto ha richiesto, parte attrice ha allegato, in diritto, la responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. (nonché ai sensi dell'art. 2051 c.c.) per i fatti del
18.12.2020 che avrebbero generato i danni di cui è in questa sede invocato il ristoro;
ha richiamato le risultanze di previo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svolto fra le parti, all'esito del quel sarebbe emerso che l'allagamento dannoso verificatosi sarebbe stato conseguente a malfunzionamento di vecchio radiatore nel locale soggiorno sovrastante, con componenti arrugginiti, con incauto utilizzo da parte della proprietaria;
ha precisato che debba ritenersi provato altresì il nesso causale richiesto dalla legge, nonché i danni derivati. Con riferimento alla quantificazione di questi ultimi, parte attrice ha allegato che la convenuta, con la compagnia assicuratrice avrebbe già corrisposto acconti all'esito del Controparte_5
procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto, in relazione ai danni al contenuto dell'appartamento; al contrario, i danni all'appartamento attoreo in sé, con particolare riferimento al soffitto affrescato, non sarebbero stati correttamente quantificati in tale sede ante causam, necessitando non già di semplice decoratore bensì di attività specialistiche di un esperto restauratore;
ancora, dovrebbero essere rimborsati anche i danni da prolungata inutilizzabilità del bene, da liquidarsi secondo i valori di mercato per immobile di pari livello.
In particolare, parte attrice ha allegato che il giudizio ante causam, svoltosi anche nel contraddittorio con il si sarebbe svolto con modalità non conformi, con continuo CP_6 ricorso all'A.G., anche in sede di reclamo dichiarato però inammissibile in rito, con deposito di elaborato finale ritenuto illegittimo, insoddisfacente ed inattendibile con riferimento alle quantificazioni risarcitoria ivi contenute.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio tempestivamente la convenuta sig.ra , contestando la ricostruzione attorea, chiedendone il Controparte_7
pagina 6 di 15 rigetto integrale, nonché formulando, in via preliminare, istanza di differimento udienza per consentire la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice al fine di Controparte_5
essere dalla stessa integralmente manlevata, in ipotesi.
Parte convenuta ha evidenziato come siano già stati corrisposti all'attore € 14.164,65
Iva inclusa, pari all'integrale risarcimento determinato in sede di CTU ante causam, negando la debenza di somme ulteriori.
A sostegno delle domande di rigetto formulate, dopo la ricostruzione in fatto degli accadimenti rilevanti per quanto ha richiesto, in diritto parte convenuta ha dedotto l'eccessiva quantificazione dei danni verificatisi (che non nega nella loro verificazione per causa imputabile al suo immobile).
Svolte le verifiche preliminari con decreto 05/10/2023, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , Compagnia Assicuratrice della convenuta, e fissata nuova CP_4 udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 171 bis co. 2 c.p.c.
Si è, quindi, tempestivamente costituita in giudizio la parte terza chiamata CP_5
ha ricostruito la propria partecipazione al giudizio ante causam di ATP,compresa la
[...]
fase di reclamo, rimarcando la volontà conciliativa e il pagamento delle somme a fini conciliativi ( € 11.000,00 + IVA;
€ 1.302,01 + IVA). Nel Controparte_4 Controparte_1
merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto di ogni domanda, contestando la debenza delle ulteriori somme richieste da parte attrice, negando la ricorrenza dei presupposti e associandosi alle difese della propria assicurata.
Sono state depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, la causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione della relazione di CTU all'esito del giudizio ante causam di ATP.
La causa è passata dunque in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies co. 1 c.p.c. nonché 189 c.p.c., con assegnazione degli ordinari termini di legge alle parti per precisazione delle conclusioni e scritti conclusivi e di replica.
***********
1) Le richieste preliminari di parte attrice – lo stralcio del doc. 1 CTU in sede di ATP
pagina 7 di 15 La richiesta è priva di fondamento.
Invero, parte attrice ha chiesto in via preliminare lo “stralcio” del documento n. 1 prodotto da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, costituito dalla CTU depositata dal Consulente tecnico dell'Ufficio all'esito del procedimento di ATP svoltosi ante causam fra le odierne parti in lite.
Parte attrice ha dedotto la violazione dell'art. 698 co. 3 c.p.c., ritenendo illegittima la produzione di tale documento prima della formale acquisizione al giudizio, previo vaglio giudiziale di ammissibilità e rilevanza, ha contestato altresì la condotta della parte convenuta laddove ha riportato stralci del contenuto di detta prova documentale anche nello stesso corpo dell'atto difensivo.
La doglianza non ha conseguenze.
Infatti, con provvedimento 26/04/2024 è stata operata la valutazione istruttoria di legge e formalmente acquisito agli atti l'intero procedimento di ATP svolto ante causam, così rendendo assorbita ogni questione circa la loro eventuale illegittima produzione prima del tempo;
peraltro, la norma di legge non stabilisce alcuna sanzione per la violazione invocata, salva la complessiva valutazione del comportamento processuale della parte, come anche invocato da parte attrice, ai meri sensi dell'art. 116 c.p.c. da compiersi infra nella sede opportuna, secondo l'ordine logico delle questioni.
2) Le richieste preliminari – le contrapposte richieste ex art. 89 c.p.c.
Le richieste di entrambe le parti non sono fondate.
Entrambe le parti hanno formulato istanza di cancellazione di espressioni sconveniente o offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c., sia in corso di giudizio sia, da ultimo, anche in sede di verbale di udienza di rimessione della causa in decisione, in relazione a espressioni ritenute offensive e contenute negli scritti conclusivi e di replica.
Lette ed analizzate le espressioni oggetto di contestazione da ambo le parti, ritiene il giudicante che le stesse non integrino gli elementi necessari per le richieste pronunce ex art. 89 c.p.c., neppure nella forma della violazione della mera sconvenienza, quale lesività di grado minore inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate.
Ed infatti, l'intero giudizio si è svolto in un contesto di atti delle parti dal contenuto affatto sereno, colmi di reciproche accuse e risentimenti, al limite della legittimità, in un pagina 8 di 15 contesto di accesa e reciproca conflittualità fra attore e convenuto, ma con utilizzo in concreto di espressioni che mai hanno sconfinato in offese gratuite e dirette, ad hominem, ovvero tracimanti le esigenze di tecnica difensiva processuale.
Le richieste di entrambe le parti, sul punto, sono quindi rigettate.
3) Il merito – l'an dell'invocata responsabilità
Non è contestata fra le parti la responsabilità della convenuta CP
, quale proprietaria della porzione immobiliare sovrastante quella di proprietà del
[...] fratello , per le infiltrazioni verificatesi per cui è causa. CP Parte_2
Ed invero, la difesa convenuta non ha mai negato la fattualità dell'accadimento delle infiltrazioni del dicembre 2020, ascrivibili ad una problematica afferente la valvola del termosifone del soggiorno della stessa, che ha provocato la fuoriuscita di acqua, penetrata al piano sottostante nell'immobile del fratello;
tali circostanze, oltre che accertate nella CTU in sede di ATP acquisita al presente giudizio, sono pacifiche e non contestate fra le parti.
Trattasi, in diritto, di responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale prescinde dall'elemento soggettivo in capo al danneggiante.
4) Il merito – il quantum
Ciò che è in discussione fra le parti è l'effettiva consistenza dei danni verificatisi, con conseguente discordanza in ordine alla relativa quantificazione dei costi per la loro emenda.
Occorre fare riferimento alle risultanze della CTU svolta in sede ante causam ed acquisita al presente giudizio;
sul punto, nonostante le plurime e pregnanti contestazioni di parte attrice, si ritiene di dover confermare il provvedimento acquisitivo reso in questo giudizio in data 26/04/2024, per le motivazioni ivi chiarite e qui confermate.
Spettano dunque all'attore (cfr. conclusioni CTU) € 4.817,47 quali danni all'appartamento del ricorrente, nonché € 6.806,00 quali danni per il contenuto dell'appartamento stesso;
su tali importi spetta in aggiunta anche l'IVA, avendo il CTU specificato che trattasi di importi indicati “al netto delle imposte di legge”.
È la stessa parte attrice a dedurre che il contenuto dell'immobile ha subito danni per €
6.806,86 oltre IVA, come quantificato dal CTU e già saldato dalla convenuta e dalla terza chiamata.
pagina 9 di 15 Quanto, invece, al danno all'immobile stesso, con particolare riferimento ai danni al soffitto della sala, parte attrice chiede € 17.520,80 oltre IVA, a fronte di una quantificazione del CTU per € 4.817,17 oltre IVA (importo quest'ultimo anch'esso già percepito).
La domanda attorea non ha, sul punto, fondamento.
Peraltro, a corroborazione delle conclusioni cui è giunto il CTU, in replica alla reiterata doglianza attorea circa l'allegata erronea valutazione dei costi necessari al restauro dei soffitti della sala dell'attore, emerge come anche dal doc. 43 della stessa parte attrice che i disegni risultano realizzati da “due mani”, l'una di maggior pregio dell'altra, per la precisione quella decorativa floreale di maggior pregio;
ebbene, dalle stesse foto in atti, rappresentative dello stato dei luoghi, emerge chiaramente come il danno per cui è oggi causa (non esteso ad eventuali ulteriori dispute e attività fra i fratelli in causa, successivamente verificatosi) non intacca i decori floreali se non in minima parte, del tutto secondaria.
In definitiva, alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore per i titoli di cui supra.
5) Le ulteriori poste richieste
Parte attrice chiede altresì il ristoro di ulteriori voci di danno.
In primo luogo, è richiesto il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal dicembre 2020, epoca di verificazione del sinistro, all'ottobre 2022, come allegato in citazione.
Ebbene, parte attrice ha allegato che “Per quanto riguarda il danno da mancato utilizzo dell'immobile (nei fine settimana, nelle vacanze e/o in alternativa per eventuali locazioni) a causa della procurata e prolungata inagibilità del medesimo si crede non si possano opporre contestazioni e si possa quindi procedere alla relativa liquidazione in base a quelli che sono i valori di mercato espressi da fonti ufficiali” – cfr. pag. 19 citazione.
Parte convenuta, dal suo canto, si è limitata a precisare che il procedimento di ATP si
è protratto sino all'aprile 2022, risultando mera decisione di parte quella di attendere l'effettivo accredito di somme per iniziar ei lavori di ripristino, facendo quindi venire meno la causa ostativa al godimento del bene immobile;
ancora, parte convenuta ha rimarcato come i danni al soffitto del soggiorno non sarebbero stati tali da giustificare l'invocato mancato godimento dell'intro immobile. Parte terza chiamata, aderendo alle contestazioni, ha specificato con riferimento al quantum che trattasi di immobile accatastato come ordinaria pagina 10 di 15 abitazione A/2, non di lusso (A/2, abitazioni di tipo civile con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria. – cfr. pag. 7 comparsa)
Sul punto, occorre richiamare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” – cfr. Cass. civ., sez. 3,
Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024.
Non ricorre, al contrario, alcun danno in re ipsa.
Nella fattispecie concreta in esame, ciò che deve essere risarcito è il danno da mancato godimento dell'immobile da parte dell'attore, secondo l'uso che egli stesso ne allega, e cioè, non già bene locatizio fruttifero, bensì uso diretto, quale “seconda casa” utilizzata per villeggiatura nei weekend e nelle vacanze/festività, anche alla luce del dato documentale della residenza dell'attore in Milano e dell'ubicazione dell'immobile per cui è causa in Maccagno con IN e SC (VA) sulle sponde del Lago Maggiore – cfr. sul punto l'allegazione attorea in citazione, che deduce come alternativa e solo eventuale l'utilizzo locativo, in concreto poi non specificamente allegato né provato.
Sul punto, sempre la Corte di Legittimità ha precisato che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone
l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il
pagina 11 di 15 controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.” – cfr. Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 14947 del
29/05/2023.
Pertanto, apparirebbe corretto il criterio di liquidazione equitativo legato da parte attrice in relazione al doc. 35; al contempo, però, difetta un elemento essenziale, ovvero la consistenza dell'immobile del cui mancato godimento si discute, risultando quindi in concreto inapplicabile il criterio indicato, ancorato ai metri quadri dell'immobile.
In definitiva, occorre procedere per presunzioni semplici, sulla scorta della documentazione in atti: l'unico dato che emerge sono le fotografie dell'immobile allegate alla prima memoria attorea, da cui risulta che l'immobile è composta dal soggiorno, una piccola cucina, un bagno, una stanza/camera e una 'stanzetta'; da tali elementi viene ponderatamente applicato in via equitativo un valore locatizio mensile di € 250,00 (=5,0*100mq, in relazione alle complessive condizioni dell'immobile, nonché al limitato uso di seconda casa di cui supra).
Considerate n. 17 mensilità, (dal 20/12/2020 al 13/05/2022, cioè dal sinistro sino alla definizione del procedimento di ATP e al percepimento delle somme da parte di convenuta e terza chiamata, trattenute in acconto sul maggior avere da parte dell'attore) in ragione della non motivata e non provata domanda fino all'ottobre 2022, risulta un danno complessivo per
€ 4.250,00.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi in misura legale e rivalutazione monetaria, secondo l'ampiezza della domanda formulata decorrenti dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
In secondo luogo, parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per professionisti, sia tecnici sia forensi, per il giudizio di ATP svoltosi.
In dettaglio, parte attrice ha chiesto:
- il rimborso dei compensi per la difesa forense, per € 2.992,00 nel giudizio di ATP
(doc. 39 citazione), per € 2.180,30 per il giudizio di reclamo (doc. 40 citazione);
- il rimborso, altresì, delle spese di lite liquidate a suo carico con l'ordinanza collegiale della fase di reclamo, per € 4.360,00 (doc. 19 citazione);
- il rimborso dei costi sostenuti per avvalersi di consulente tecnico di parte nella
CTU, per € 5.328,96 (docc. 35-36-38 citazione).
pagina 12 di 15 Ebbene, tali spese sostenute per compensi forensi e quelle di CTP (in uno a quelle di
CTU) sono tecnicamente e più propriamente non già voci di danno conseguenti a responsabilità imputabile alla convenuta (in relazione alla quale astratta domanda non sarebbero accoglibili, in quanto non è provato l'esborso essendo prodotte in giudizio le sole fatture), bensì vere e proprie spese di lite del complessivo unitario procedimento, in ragione dell'acquisizione del procedimento di ATP ante causam quale elemento istruttorio nel presente giudizio.
Ne consegue che tali voci verranno analizzate e valutate infra, nel capo relativo alle spese di lite.
Infine, in terzo luogo, parte attrice ha chiesto il risarcimento anche dei danni “non materiali” – (cfr. testualmente le conclusioni, fin dalla citazione, in cui è chiesta la condanna della convenuta al “risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e non”).
In difetto, non solo di prova, ma prima ancor adi specifica deduzione, alcun danno può essere riconosciuto a tale titolo.
6) La posizione della Compagnia Assicuratrice
Parte attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta “in via alternativa esclusiva
e/o solidale cumulativa con la compagnia ”. Controparte_4
Invero, non sussiste alcun titolo giuridico che legittimi, nella materia per cui è causa,
l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia Assicuratrice del danneggiante.
Pertanto, la domanda attorea diretta nei confronti della Compagnia va dichiarata inammissibile.
Quanto invece ai rapporti fra la convenuta e la terza chiamata, risulta fondata la domanda di manleva.
Invero, risultano applicabili le condizioni di polizza, in relazione all'art. 5.4 (cfr. doc.
6 convenuta); il danno rientra nel massimale;
sarà applicata la franchigia contrattuale.
7) Le spese di lite
Le spese di lite relative all'intero procedimento, di merito e di ATP, seguono la complessiva soccombenza e sono dunque compensate fra tutte le parti nella misura della metà, attesa la parziale reciproca soccombenza;
il residuo 50% delle spese di parte attrice pagina 13 di 15 viene posto a carico di parte convenuta , attesa la sostanziale Controparte_7
maggiore soccombenza, sia in punto di an che di quantum; il residuo 50% delle spese di parte convenuta viene posto a carico di parte terza chiamata, attesa la soccombenza in relazione alla domanda di manleva.
Alcuna ripetibilità per le spese sostenute per il giudizio di reclamo, dichiarato inammissibile dal Collegio;
parimenti, le spese di lite poste in quella sede a carico della parte così soccombente non possono trovare qui ristoro, essendo tale segmento procedimentale già conclusosi.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata (merito e accertamento ante causam), assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra €
5.201,00 e € 26.000,00 (art. 5 co. 1 D.M. cit. – c.d. criterio del decisum), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, il comportamento processuale delle parti, esclusa la fase istruttoria del giudizio di merito, in assenza di prove costituende.
Le spese di CTU, per come liquidate in sede di ATP ante causam, nonché le spese dei rispettivi CTP nominati sono integralmente compensate fra tutte le parti in causa, in ragione dell'esito dell'accertamento e della parziale reciproca soccombenza in relazione allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea diretta nei confronti della
[...]
Parte_3
2) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità ex art. 2051 c.c. di CP
per il sinistro infiltrativo del 18.12.2020 di cui in atti e, per l'effetto,
[...]
NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 parte attrice , a titolo di risarcimento dei danni subiti, Parte_4 della somma di € 4.250,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
pagina 14 di 15 3) NN la terza chiamata a manlevare la parte convenuta di Controparte_4
quanto questa è tenuta a sborsare in favore di parte attrice in forza della presente sentenza, salva la franchigia contrattuale;
4) RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
5) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% fra tutte le parti in causa;
6) NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 parte attrice del residuo 50% delle sue spese di lite, che si Parte_4
liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.867,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7) NN parte terza chiamata al pagamento in favore di parte Controparte_4 convenuta del residuo 50% delle sue spese di lite, che si Controparte_7 liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.867,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
8) PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU e dei relativi CTP.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 21/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1454 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BERGAMASCHI MARIA PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1960, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORE MANUELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
Controparte_2
(C.F. e P.IVA: ), con sede per l'Italia in Milano, via G.B. Cassinis n.
[...] P.IVA_1
21, in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
PENZA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Responsabilità e risarcimento danni”.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte attrice : foglio di precisazione delle conclusioni ex art. Parte_1
189 c.p.c. 26/09/2024: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: Dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero venire formulate dalle parti avverse in sede di precisazione delle rispettive conclusioni si chiede: In via preliminare : a) Voler disporre lo stralcio dal presente giudizio del documento n. 1 irritualmente prodotto dalla convenuta con comparsa di costituzione, ed Controparte_1
ugualmente dei virgolettati, inerenti la c.t.u. svolta in sede di atp, illegittimamente riportati nella propria comparsa di costituzione dalla terza chiamata in quanto Controparte_4
prodotto il documento e richiamati i virgolettati in chiara violazione di norme di legge, e precisamente l'art. 698 comma 3 c.p.c., e voler trarre da detto illegittimo comportamento assunto dalle parti convenute degli elementi utili per la decisione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite sia del presente giudizio che del procedimento di atp.; contestualmente b) Dando atto che nessuna espressione offensiva ha in realtà mai rivolto l'attore nei confronti della convenuta, essendosi egli sempre e soltanto limitato a contestare dei fatti e dei comportamenti illegittimi posti in essere dalla Sig.ra ai suoi danni, voler Parte_1 disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. lo stralcio delle espressioni inutilmente offensive pronunciate dalle controparti ai danni dell'attore nelle rispettive atti difensivi, ed in particolare nella comparsa di costituzione di a pag. 2 “provocava la Controparte_1 piccata reazione del legale del fratello”, “senza lasciarsi ricondurre a più miti consigli” ,
“denunciava l'avventatezza dell'iniziativa avversaria”. A pag. 12 “ A ben vedere non può sfuggire come l'attore- tra le righe- faccia di tutto per ostacolare la comparente nella possibilità di invocare la polizza assicurativa……quasi che l'azione risarcitoria promossa contro la sorella abbia un recondito fine di rivalsa del tutto personale.”; memoria 171 ter cpc
n.2 convenuta Pag.2 rigo 18 “….assurda ed odiosa illazione avversaria “; Parte_1
“avventata iniziativa”; pag,3 “Riteniamo che non sia questo un buon metodo per far valere le proprie ragioni ed ottenerne la giusta tutela”; pag.10 “Quanto poi all'ultima boutade di controparte……..è talmente meschina da meritare ferma censura..”; pag. 12 “Delle conseguenze della sua neghittosità; comparsa di costituzione per a pag.7 “ Controparte_4 non pare irrilevante l'incontestabile litigiosità dell'attore” con ogni conseguente statuizione
pagina 2 di 15 di legge, anche risarcitorie. Nel merito: a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità per
i titoli indicati in narrativa in fatto e diritto della Sig. , proprietaria di un Controparte_1
immobile sito in Maccagno con IN e SC – in Piazza Roma, 17 piano 2°, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia in forza di Controparte_4
polizza globale fabbricati n.06.46801965, per il sinistro infiltrativo per cui è causa occorso in data 18.12.2020 ed accertato in data 21/12/2020 in Maccagno con IN e SC (VA) –
Piazza Roma, 17 ai danni dell'immobile di proprietà del Sig. e situato al Parte_1 piano primo del medesimo stabile sopra indicato;
per l'effetto b) condannare la Sig.ra
[...]
, residente in [...] al risarcimento in favore CP_1 CP_2 dell'attore di tutti i danni materiali e non, nei limiti di valore dello scaglione di riferimento individuato, derivanti dal sinistro infiltrativo per cui è causa, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia , con particolare riferimento al Controparte_4
danno per il ripristino degli affreschi del locale soggiorno della propria abitazione, per mancato godimento dell'immobile dal 20/12/2020 al 03/10/2022 per procurata inagibilità dello stesso a causa delle infiltrazioni e dei lavori successivi e per compensi corrisposti a professionisti tecnici e legali così come conteggiati in narrativa nell'importo complessivo residuale di €. 44.440,38=, già dedotti gli importi ricevuti a titolo di acconto per danni al contenuto dell'immobile e parzialmente all'immobile, di cui si chiede di dare atto come ulteriore risarcimento dovuto siccome espressamente riconosciuto dalle controparti, già corrisposto e non reclamato in restituzione, né chiesto in compensazione di altri danni, in questa sede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. In subordine : a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità per i titoli indicati in narrativa in fatto e diritto della Sig. , proprietaria di un immobile sito in Maccagno Controparte_1
con IN e SC – in Piazza Roma, 17 piano 2°, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia in forza di polizza globale fabbricati Controparte_4
n.06.46801965, per il sinistro infiltrativo per cui è causa occorso in data 18.12.2020 in
Maccagno con IN e SC (VA) ai danni dell'immobile di proprietà del Sig.
[...]
e situato al piano primo del medesimo stabile sopra indicato;
per l'effetto c) Parte_1
condannare la Sig.ra , residente in [...] CP_2
4B al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e non, nei limiti di valore dello scaglione di riferimento individuato, derivanti dal sinistro infiltrativo per cui è causa, in via alternativa esclusiva e/o solidale cumulativa con la compagnia , con Controparte_4
particolare riferimento al danno per il ripristino degli affreschi del locale soggiorno, che, in ogni caso, non potrà essere liquidato in misura inferiore a quella espressamente riconosciuta
pagina 3 di 15 (seppur in misura minimale) siccome congrua dalla stessa parte danneggiante con email datata 23.11.2022 indirizzata dall'avv. Fiore all'avv. Bergamaschi (di cui all'all.68 prodotto dall'attore con memoria ex art.171 ter cpc. n.1), ovvero €.8000,00 + iva, per mancato godimento dell'immobile dal 20/12/2020 al 03/10/2022 per procurata inagibilità dello stesso
a causa delle infiltrazioni e dei lavori di ristrutturazione unilateralmente decisi dalla convenuta principale a seguito dell'espletamento dell'atp, e per compensi corrisposti a professionisti tecnici e legali in quella diversa maggiore e/o minore somma che verrà accertata siccome congrua ed ancora dovuta in corso di giudizio e/o eventualmente liquidata ex art. 1226 C.C. in via equitativa, nei limiti valutativi come sopra richiamati, già dedotti gli importi ricevuti a titolo di acconto per danni al contenuto dell'immobile e parzialmente all'immobile, di cui si chiede di dare atto come ulteriore risarcimento dovuto, espressamente riconosciuto dalle controparti, già corrisposto e non reclamato in restituzione e/o in compensazione di altre voci di danno, in questa sede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. In ogni caso emettere sentenza immediatamente esecutiva come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di atp, oltre spese generali e cpa come per legge. In via Istruttoria : In punto an, preso atto della valutazione di sufficienza, compiuta dall'Ill.mo Giudicante, riguardo alle prove dedotte
e riconoscimenti compiuti dalle parti convenute a dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda formulata (evento dannoso ed imputabilità dello stesso alla responsabilità a vario titolo delle parti convenute), solo ad abundantiam si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali (capitoli da 1 a 17 da intendersi in questa sede integralmente richiamati) dedotte in giudizio dall'attore nella formulazione compiuta con memoria attorea ex art. 171 ter cpc n. 2, con i soggetti e testi ivi indicati e della relativa prova contraria rispetto ad un'eventuale ammissione, alla quale comunque nuovamente ci si oppone, delle prove avversarie. In punto quantum: Per tutti i motivi già esposti in atti e che verranno compiutamente ribaditi nelle difese conclusive, previa revoca dell'acquisizione della ctu svolta in sede di atp in quanto palesemente nulla, si chiede la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della ctu con altro perito dotato di maggiore attendibilità e competenze specifiche richieste dall'oggetto del giudizio, così come già richiesto in atti con memoria attorea ex art. 171 ter cpc n.2 da intendersi in questa sede integralmente richiamata.”;
Per parte convenuta foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 CP_1
c.p.c. 26/09/2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: a) nel merito, nei confronti dell'attore: respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte da
pagina 4 di 15 contro la convenuta, in particolare accertando e dichiarando che tutti i Parte_1 danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa sono già stati risarciti in precedenza, sulla base delle conclusioni peritali nell'esperito procedimento di ATP, con il concorso della Compagnia di Assicurazioni;
b) per l'effetto, sempre nei confronti CP_4 dell'attore, e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla più è a lui dovuto dalla convenuta per nessun titolo e ragione direttamente o indirettamente ricollegabili al sinistro, neppure a titolo di spese per l'esperito ATP;
c) in via di rigoroso subordine, liquidare le spese legali del procedimento di ATP in applicazione del principio di causalità e della tariffa di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione di valore del liquidatum e il rimborso spettante all'originario ricorrente delle spese della consulenza d'ufficio nei limiti di quanto documentato come effettivamente pagato;
d) nei confronti di Controparte_2
nella non creduta ipotesi di soccombenza della convenuta rispetto alle domande attoree, condannare la Compagnia a rifondere e/o rimborsare alla sig.ra tutte le Controparte_1
somme a qualsiasi titolo dovute all'attore in conseguenza diretta o indiretta del sinistro per cui è causa, anche per spese e competenze processuali;
e) Spese e onorari di causa a carico della parte soccombente. Ad istruttoria: si richiama tutta la documentazione prodotta in atti.
Ci si oppone, laddove reiterate, alle istanze istruttorie avversarie, in particolare all'ammissione del capitolato attoreo, per tutti i motivi illustrati in memoria Art. 171-ter c.1
n.3 c.p.c. e, in denegata ipotesi, si chiede ammettere la prova contraria ivi dedotta, ossia i capitoli da 1 a 6 con gli indicati testi e l'ordine di esibizione (ibidem, par. III).”.
Per parte terza chiamata : foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 CP_4
c.p.c. 27/09/2024: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: -nel merito in via principale, accertato e dichiarato che l'attore, avendo già ricevuto € 14.180,63 (al lordo dell'IVA), ha ottenuto l'integrale ed esaustivo risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'infiltrazione, per
l'effetto respingere l'azione perché infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato e dichiarato un risarcimento differenziale, iuxta alligata e probata partium, siano fatte le limitazioni, esclusioni, franchigie
e scoperti di polizza;
- con vittoria di spese e compensi;
- in via istruttoria, evidenziata
l'inconcludenza probatoria delle avverse produzioni, si richiamano le produzioni in atti e si chiede- ove reiterate- respingersi le istanze istruttorie dell'attore per i motivi esposti in atti;
richiamato quanto argomentato e concluso con memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e 3.”.
pagina 5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 050/06/2023, il sig.
ha convenuto in giudizio la sig.ra al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti, che quantifica in € 44.440,38 già detratti gli acconti ricevuti, in relazione alla responsabilità per essere la convenuta proprietaria dell'immobile sovrastante quello dell'attore in Maccagno con IN e SC (VA), in relazione ad un sinistro infiltrativo verificatosi nel dicembre 2020.
A sostegno delle domande svolte, dopo la ricostruzione in fatto degli accadimenti rilevanti per quanto ha richiesto, parte attrice ha allegato, in diritto, la responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. (nonché ai sensi dell'art. 2051 c.c.) per i fatti del
18.12.2020 che avrebbero generato i danni di cui è in questa sede invocato il ristoro;
ha richiamato le risultanze di previo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svolto fra le parti, all'esito del quel sarebbe emerso che l'allagamento dannoso verificatosi sarebbe stato conseguente a malfunzionamento di vecchio radiatore nel locale soggiorno sovrastante, con componenti arrugginiti, con incauto utilizzo da parte della proprietaria;
ha precisato che debba ritenersi provato altresì il nesso causale richiesto dalla legge, nonché i danni derivati. Con riferimento alla quantificazione di questi ultimi, parte attrice ha allegato che la convenuta, con la compagnia assicuratrice avrebbe già corrisposto acconti all'esito del Controparte_5
procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto, in relazione ai danni al contenuto dell'appartamento; al contrario, i danni all'appartamento attoreo in sé, con particolare riferimento al soffitto affrescato, non sarebbero stati correttamente quantificati in tale sede ante causam, necessitando non già di semplice decoratore bensì di attività specialistiche di un esperto restauratore;
ancora, dovrebbero essere rimborsati anche i danni da prolungata inutilizzabilità del bene, da liquidarsi secondo i valori di mercato per immobile di pari livello.
In particolare, parte attrice ha allegato che il giudizio ante causam, svoltosi anche nel contraddittorio con il si sarebbe svolto con modalità non conformi, con continuo CP_6 ricorso all'A.G., anche in sede di reclamo dichiarato però inammissibile in rito, con deposito di elaborato finale ritenuto illegittimo, insoddisfacente ed inattendibile con riferimento alle quantificazioni risarcitoria ivi contenute.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio tempestivamente la convenuta sig.ra , contestando la ricostruzione attorea, chiedendone il Controparte_7
pagina 6 di 15 rigetto integrale, nonché formulando, in via preliminare, istanza di differimento udienza per consentire la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice al fine di Controparte_5
essere dalla stessa integralmente manlevata, in ipotesi.
Parte convenuta ha evidenziato come siano già stati corrisposti all'attore € 14.164,65
Iva inclusa, pari all'integrale risarcimento determinato in sede di CTU ante causam, negando la debenza di somme ulteriori.
A sostegno delle domande di rigetto formulate, dopo la ricostruzione in fatto degli accadimenti rilevanti per quanto ha richiesto, in diritto parte convenuta ha dedotto l'eccessiva quantificazione dei danni verificatisi (che non nega nella loro verificazione per causa imputabile al suo immobile).
Svolte le verifiche preliminari con decreto 05/10/2023, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , Compagnia Assicuratrice della convenuta, e fissata nuova CP_4 udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 171 bis co. 2 c.p.c.
Si è, quindi, tempestivamente costituita in giudizio la parte terza chiamata CP_5
ha ricostruito la propria partecipazione al giudizio ante causam di ATP,compresa la
[...]
fase di reclamo, rimarcando la volontà conciliativa e il pagamento delle somme a fini conciliativi ( € 11.000,00 + IVA;
€ 1.302,01 + IVA). Nel Controparte_4 Controparte_1
merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto di ogni domanda, contestando la debenza delle ulteriori somme richieste da parte attrice, negando la ricorrenza dei presupposti e associandosi alle difese della propria assicurata.
Sono state depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, la causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione della relazione di CTU all'esito del giudizio ante causam di ATP.
La causa è passata dunque in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies co. 1 c.p.c. nonché 189 c.p.c., con assegnazione degli ordinari termini di legge alle parti per precisazione delle conclusioni e scritti conclusivi e di replica.
***********
1) Le richieste preliminari di parte attrice – lo stralcio del doc. 1 CTU in sede di ATP
pagina 7 di 15 La richiesta è priva di fondamento.
Invero, parte attrice ha chiesto in via preliminare lo “stralcio” del documento n. 1 prodotto da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, costituito dalla CTU depositata dal Consulente tecnico dell'Ufficio all'esito del procedimento di ATP svoltosi ante causam fra le odierne parti in lite.
Parte attrice ha dedotto la violazione dell'art. 698 co. 3 c.p.c., ritenendo illegittima la produzione di tale documento prima della formale acquisizione al giudizio, previo vaglio giudiziale di ammissibilità e rilevanza, ha contestato altresì la condotta della parte convenuta laddove ha riportato stralci del contenuto di detta prova documentale anche nello stesso corpo dell'atto difensivo.
La doglianza non ha conseguenze.
Infatti, con provvedimento 26/04/2024 è stata operata la valutazione istruttoria di legge e formalmente acquisito agli atti l'intero procedimento di ATP svolto ante causam, così rendendo assorbita ogni questione circa la loro eventuale illegittima produzione prima del tempo;
peraltro, la norma di legge non stabilisce alcuna sanzione per la violazione invocata, salva la complessiva valutazione del comportamento processuale della parte, come anche invocato da parte attrice, ai meri sensi dell'art. 116 c.p.c. da compiersi infra nella sede opportuna, secondo l'ordine logico delle questioni.
2) Le richieste preliminari – le contrapposte richieste ex art. 89 c.p.c.
Le richieste di entrambe le parti non sono fondate.
Entrambe le parti hanno formulato istanza di cancellazione di espressioni sconveniente o offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c., sia in corso di giudizio sia, da ultimo, anche in sede di verbale di udienza di rimessione della causa in decisione, in relazione a espressioni ritenute offensive e contenute negli scritti conclusivi e di replica.
Lette ed analizzate le espressioni oggetto di contestazione da ambo le parti, ritiene il giudicante che le stesse non integrino gli elementi necessari per le richieste pronunce ex art. 89 c.p.c., neppure nella forma della violazione della mera sconvenienza, quale lesività di grado minore inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate.
Ed infatti, l'intero giudizio si è svolto in un contesto di atti delle parti dal contenuto affatto sereno, colmi di reciproche accuse e risentimenti, al limite della legittimità, in un pagina 8 di 15 contesto di accesa e reciproca conflittualità fra attore e convenuto, ma con utilizzo in concreto di espressioni che mai hanno sconfinato in offese gratuite e dirette, ad hominem, ovvero tracimanti le esigenze di tecnica difensiva processuale.
Le richieste di entrambe le parti, sul punto, sono quindi rigettate.
3) Il merito – l'an dell'invocata responsabilità
Non è contestata fra le parti la responsabilità della convenuta CP
, quale proprietaria della porzione immobiliare sovrastante quella di proprietà del
[...] fratello , per le infiltrazioni verificatesi per cui è causa. CP Parte_2
Ed invero, la difesa convenuta non ha mai negato la fattualità dell'accadimento delle infiltrazioni del dicembre 2020, ascrivibili ad una problematica afferente la valvola del termosifone del soggiorno della stessa, che ha provocato la fuoriuscita di acqua, penetrata al piano sottostante nell'immobile del fratello;
tali circostanze, oltre che accertate nella CTU in sede di ATP acquisita al presente giudizio, sono pacifiche e non contestate fra le parti.
Trattasi, in diritto, di responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale prescinde dall'elemento soggettivo in capo al danneggiante.
4) Il merito – il quantum
Ciò che è in discussione fra le parti è l'effettiva consistenza dei danni verificatisi, con conseguente discordanza in ordine alla relativa quantificazione dei costi per la loro emenda.
Occorre fare riferimento alle risultanze della CTU svolta in sede ante causam ed acquisita al presente giudizio;
sul punto, nonostante le plurime e pregnanti contestazioni di parte attrice, si ritiene di dover confermare il provvedimento acquisitivo reso in questo giudizio in data 26/04/2024, per le motivazioni ivi chiarite e qui confermate.
Spettano dunque all'attore (cfr. conclusioni CTU) € 4.817,47 quali danni all'appartamento del ricorrente, nonché € 6.806,00 quali danni per il contenuto dell'appartamento stesso;
su tali importi spetta in aggiunta anche l'IVA, avendo il CTU specificato che trattasi di importi indicati “al netto delle imposte di legge”.
È la stessa parte attrice a dedurre che il contenuto dell'immobile ha subito danni per €
6.806,86 oltre IVA, come quantificato dal CTU e già saldato dalla convenuta e dalla terza chiamata.
pagina 9 di 15 Quanto, invece, al danno all'immobile stesso, con particolare riferimento ai danni al soffitto della sala, parte attrice chiede € 17.520,80 oltre IVA, a fronte di una quantificazione del CTU per € 4.817,17 oltre IVA (importo quest'ultimo anch'esso già percepito).
La domanda attorea non ha, sul punto, fondamento.
Peraltro, a corroborazione delle conclusioni cui è giunto il CTU, in replica alla reiterata doglianza attorea circa l'allegata erronea valutazione dei costi necessari al restauro dei soffitti della sala dell'attore, emerge come anche dal doc. 43 della stessa parte attrice che i disegni risultano realizzati da “due mani”, l'una di maggior pregio dell'altra, per la precisione quella decorativa floreale di maggior pregio;
ebbene, dalle stesse foto in atti, rappresentative dello stato dei luoghi, emerge chiaramente come il danno per cui è oggi causa (non esteso ad eventuali ulteriori dispute e attività fra i fratelli in causa, successivamente verificatosi) non intacca i decori floreali se non in minima parte, del tutto secondaria.
In definitiva, alcuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore per i titoli di cui supra.
5) Le ulteriori poste richieste
Parte attrice chiede altresì il ristoro di ulteriori voci di danno.
In primo luogo, è richiesto il risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal dicembre 2020, epoca di verificazione del sinistro, all'ottobre 2022, come allegato in citazione.
Ebbene, parte attrice ha allegato che “Per quanto riguarda il danno da mancato utilizzo dell'immobile (nei fine settimana, nelle vacanze e/o in alternativa per eventuali locazioni) a causa della procurata e prolungata inagibilità del medesimo si crede non si possano opporre contestazioni e si possa quindi procedere alla relativa liquidazione in base a quelli che sono i valori di mercato espressi da fonti ufficiali” – cfr. pag. 19 citazione.
Parte convenuta, dal suo canto, si è limitata a precisare che il procedimento di ATP si
è protratto sino all'aprile 2022, risultando mera decisione di parte quella di attendere l'effettivo accredito di somme per iniziar ei lavori di ripristino, facendo quindi venire meno la causa ostativa al godimento del bene immobile;
ancora, parte convenuta ha rimarcato come i danni al soffitto del soggiorno non sarebbero stati tali da giustificare l'invocato mancato godimento dell'intro immobile. Parte terza chiamata, aderendo alle contestazioni, ha specificato con riferimento al quantum che trattasi di immobile accatastato come ordinaria pagina 10 di 15 abitazione A/2, non di lusso (A/2, abitazioni di tipo civile con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria. – cfr. pag. 7 comparsa)
Sul punto, occorre richiamare la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” – cfr. Cass. civ., sez. 3,
Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024.
Non ricorre, al contrario, alcun danno in re ipsa.
Nella fattispecie concreta in esame, ciò che deve essere risarcito è il danno da mancato godimento dell'immobile da parte dell'attore, secondo l'uso che egli stesso ne allega, e cioè, non già bene locatizio fruttifero, bensì uso diretto, quale “seconda casa” utilizzata per villeggiatura nei weekend e nelle vacanze/festività, anche alla luce del dato documentale della residenza dell'attore in Milano e dell'ubicazione dell'immobile per cui è causa in Maccagno con IN e SC (VA) sulle sponde del Lago Maggiore – cfr. sul punto l'allegazione attorea in citazione, che deduce come alternativa e solo eventuale l'utilizzo locativo, in concreto poi non specificamente allegato né provato.
Sul punto, sempre la Corte di Legittimità ha precisato che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone
l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il
pagina 11 di 15 controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.” – cfr. Cass. civ., sez. 3, Ordinanza n. 14947 del
29/05/2023.
Pertanto, apparirebbe corretto il criterio di liquidazione equitativo legato da parte attrice in relazione al doc. 35; al contempo, però, difetta un elemento essenziale, ovvero la consistenza dell'immobile del cui mancato godimento si discute, risultando quindi in concreto inapplicabile il criterio indicato, ancorato ai metri quadri dell'immobile.
In definitiva, occorre procedere per presunzioni semplici, sulla scorta della documentazione in atti: l'unico dato che emerge sono le fotografie dell'immobile allegate alla prima memoria attorea, da cui risulta che l'immobile è composta dal soggiorno, una piccola cucina, un bagno, una stanza/camera e una 'stanzetta'; da tali elementi viene ponderatamente applicato in via equitativo un valore locatizio mensile di € 250,00 (=5,0*100mq, in relazione alle complessive condizioni dell'immobile, nonché al limitato uso di seconda casa di cui supra).
Considerate n. 17 mensilità, (dal 20/12/2020 al 13/05/2022, cioè dal sinistro sino alla definizione del procedimento di ATP e al percepimento delle somme da parte di convenuta e terza chiamata, trattenute in acconto sul maggior avere da parte dell'attore) in ragione della non motivata e non provata domanda fino all'ottobre 2022, risulta un danno complessivo per
€ 4.250,00.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi in misura legale e rivalutazione monetaria, secondo l'ampiezza della domanda formulata decorrenti dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
In secondo luogo, parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per professionisti, sia tecnici sia forensi, per il giudizio di ATP svoltosi.
In dettaglio, parte attrice ha chiesto:
- il rimborso dei compensi per la difesa forense, per € 2.992,00 nel giudizio di ATP
(doc. 39 citazione), per € 2.180,30 per il giudizio di reclamo (doc. 40 citazione);
- il rimborso, altresì, delle spese di lite liquidate a suo carico con l'ordinanza collegiale della fase di reclamo, per € 4.360,00 (doc. 19 citazione);
- il rimborso dei costi sostenuti per avvalersi di consulente tecnico di parte nella
CTU, per € 5.328,96 (docc. 35-36-38 citazione).
pagina 12 di 15 Ebbene, tali spese sostenute per compensi forensi e quelle di CTP (in uno a quelle di
CTU) sono tecnicamente e più propriamente non già voci di danno conseguenti a responsabilità imputabile alla convenuta (in relazione alla quale astratta domanda non sarebbero accoglibili, in quanto non è provato l'esborso essendo prodotte in giudizio le sole fatture), bensì vere e proprie spese di lite del complessivo unitario procedimento, in ragione dell'acquisizione del procedimento di ATP ante causam quale elemento istruttorio nel presente giudizio.
Ne consegue che tali voci verranno analizzate e valutate infra, nel capo relativo alle spese di lite.
Infine, in terzo luogo, parte attrice ha chiesto il risarcimento anche dei danni “non materiali” – (cfr. testualmente le conclusioni, fin dalla citazione, in cui è chiesta la condanna della convenuta al “risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e non”).
In difetto, non solo di prova, ma prima ancor adi specifica deduzione, alcun danno può essere riconosciuto a tale titolo.
6) La posizione della Compagnia Assicuratrice
Parte attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta “in via alternativa esclusiva
e/o solidale cumulativa con la compagnia ”. Controparte_4
Invero, non sussiste alcun titolo giuridico che legittimi, nella materia per cui è causa,
l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia Assicuratrice del danneggiante.
Pertanto, la domanda attorea diretta nei confronti della Compagnia va dichiarata inammissibile.
Quanto invece ai rapporti fra la convenuta e la terza chiamata, risulta fondata la domanda di manleva.
Invero, risultano applicabili le condizioni di polizza, in relazione all'art. 5.4 (cfr. doc.
6 convenuta); il danno rientra nel massimale;
sarà applicata la franchigia contrattuale.
7) Le spese di lite
Le spese di lite relative all'intero procedimento, di merito e di ATP, seguono la complessiva soccombenza e sono dunque compensate fra tutte le parti nella misura della metà, attesa la parziale reciproca soccombenza;
il residuo 50% delle spese di parte attrice pagina 13 di 15 viene posto a carico di parte convenuta , attesa la sostanziale Controparte_7
maggiore soccombenza, sia in punto di an che di quantum; il residuo 50% delle spese di parte convenuta viene posto a carico di parte terza chiamata, attesa la soccombenza in relazione alla domanda di manleva.
Alcuna ripetibilità per le spese sostenute per il giudizio di reclamo, dichiarato inammissibile dal Collegio;
parimenti, le spese di lite poste in quella sede a carico della parte così soccombente non possono trovare qui ristoro, essendo tale segmento procedimentale già conclusosi.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata (merito e accertamento ante causam), assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra €
5.201,00 e € 26.000,00 (art. 5 co. 1 D.M. cit. – c.d. criterio del decisum), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, il comportamento processuale delle parti, esclusa la fase istruttoria del giudizio di merito, in assenza di prove costituende.
Le spese di CTU, per come liquidate in sede di ATP ante causam, nonché le spese dei rispettivi CTP nominati sono integralmente compensate fra tutte le parti in causa, in ragione dell'esito dell'accertamento e della parziale reciproca soccombenza in relazione allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda attorea diretta nei confronti della
[...]
Parte_3
2) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità ex art. 2051 c.c. di CP
per il sinistro infiltrativo del 18.12.2020 di cui in atti e, per l'effetto,
[...]
NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 parte attrice , a titolo di risarcimento dei danni subiti, Parte_4 della somma di € 4.250,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
pagina 14 di 15 3) NN la terza chiamata a manlevare la parte convenuta di Controparte_4
quanto questa è tenuta a sborsare in favore di parte attrice in forza della presente sentenza, salva la franchigia contrattuale;
4) RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
5) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% fra tutte le parti in causa;
6) NN parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_7 parte attrice del residuo 50% delle sue spese di lite, che si Parte_4
liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.867,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7) NN parte terza chiamata al pagamento in favore di parte Controparte_4 convenuta del residuo 50% delle sue spese di lite, che si Controparte_7 liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.867,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
8) PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU e dei relativi CTP.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 21/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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