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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1026/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._1
Esposito giusta procura in atti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Allevato CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 2.10.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 13.11.2024, nonché da note scritte congiunte di modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositate il 20.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pallagorio (KR) il
18.12.1965 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1965, parte II, serie
A, n. 20) e dalla loro unione sono nati due figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
2.10.2024, contenente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
1 All'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza dell'11.12.2024 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 23.10.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nonché di cui alle note scritte congiunte di modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositate il 20.11.2024, a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 12 dicembre 2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1026/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._1
Esposito giusta procura in atti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Allevato CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 2.10.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 13.11.2024, nonché da note scritte congiunte di modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositate il 20.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pallagorio (KR) il
18.12.1965 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1965, parte II, serie
A, n. 20) e dalla loro unione sono nati due figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
2.10.2024, contenente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
1 All'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza dell'11.12.2024 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 23.10.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nonché di cui alle note scritte congiunte di modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositate il 20.11.2024, a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 12 dicembre 2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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