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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE- COLLEGIO C
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 29.04.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] C.F: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C.F: , entrambi elett.te CP_1 C.F._2 dom.ti a Mugnano di Napoli alla via Ritiro n. 15, presso l'Avv. Vincenzo Massarelli dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti.
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.03.2024 gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Marano di Napoli il 09.06.2003; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n 14-17/12/2018 e che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, che ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto del 14-17.12.2018 – in atti -, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa dal punto 1 a 6, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marano di Napoli il
09.06.2003 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 07.01.1976, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto N. 67, parte II, anno 2003);
c) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE- COLLEGIO C
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 29.04.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] C.F: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C.F: , entrambi elett.te CP_1 C.F._2 dom.ti a Mugnano di Napoli alla via Ritiro n. 15, presso l'Avv. Vincenzo Massarelli dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti.
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.03.2024 gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Marano di Napoli il 09.06.2003; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n 14-17/12/2018 e che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, che ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto del 14-17.12.2018 – in atti -, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa dal punto 1 a 6, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marano di Napoli il
09.06.2003 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 07.01.1976, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto N. 67, parte II, anno 2003);
c) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna