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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21862/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze CP_1 invalidi civili;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Virginia Woolf n. 12, presso lo studio dell'avv. Melania
AR che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 15.10.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. Parte_1
(iscritto al R.G. n. 14525/2023) per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 13.2.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “[…] Per_1 Parte_1
di anni 19, da Napoli, è soggetto invalido nella misura del 60%”.
[...]
Contestava le conclusioni del c.t.u. soffermandosi sulla sottovalutazione delle patologie sofferte, nonché sull'aggravamento delle sue condizioni di salute come da documentazione successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata telematicamente,
l'udienza del 08.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di
ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha riconosciuto che il sig. è affetto dal Parte_1 seguente quadro patologico: “Disturbo ossessivo-compulsivo grave in soggetto con modesta dotazione intellettiva”.
Il consulente, in sede di primo accesso, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “[…] Pur nella sua descritta gravità, trattasi di disturbo che le tabelle inquadrano tra le forme nevrotiche. Mancano informazioni dettagliate sui primi anni di vita e sulle relazioni intrafamiliari ad eventuale azione psicopatogena. I disturbi dell'apprendimento possono ipotizzarsi dipendenti da un lato dalle precoci difficoltà emotive, e dall'altro da una immaturità nello sviluppo neurologico, con incidenza più sulle abilità curricolari (lettura e scrittura) che non sul livello intellettivo che alla visita non appare significativamente compromesso. Buono in sostanza il risultato del MMSE, quasi completo il test dell'orologio. Trattasi, in sintesi di uno sviluppo ossessivo-compulsivo grave, in soggetto con immaturità affettiva e intellettiva. Contemperando le due manifestazioni psicopatologiche in una valutazione globale che tenga conto anche degli aspetti sociali e relazionali, oltre che cognitivi, il valore invalidante può far riferimento al codice 2203, con quantificazione del 60%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, confermando la valutazione già resa dalla CP_ commissione medica dell' competente, accertava che: “ , di Parte_1 anni 19, da Napoli, è soggetto invalido nella misura del 60%.”.
Tuttavia, alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica successiva all'accesso peritale (certificato medico rilasciato dal Dipartimento di salute mentale Asl Napoli 1 del 05.10.2024; certificato del medico di base del 11.10.2024), venivano richiesti chiarimenti al consulente in ordine alla patologia psichiatrica sofferta.
Nella relazione integrativa depositata, il dott. ha indagato nuovamente il Per_1 complesso morboso sofferto dall'istante, rivalutandone l'incidenza sulle sue condizioni di salute: “[…] L'approfondimento operato consente di riconsiderare come attualmente molto grave la condizione psichica e comportamentale del paziente, non chiaramente emersa nelle sue criticità nel corso del primo colloquio. L'aspetto rilevante sul piano invalidante, sta nella “cristallizzazione” del quadro clinico-comportamentale, tale da rendere il soggetto incapace di “evolversi”, malgrado i trattamenti farmacologici e psicoterapeutici in atto, e tale da attingere una dimensione esistenziale in qualche modo
“psicotica”. La valutazione allora più adeguata al grado di compromissione psichica e comportamentale del soggetto può fare riferimento al codice 1204, con quantificazione del
75%. Sul piano documentale non vi è coerenza diagnostica né costante individuazione del grado di compromissione. Sulla base della documentazione in fascicolo può ritenersi che la gravità del quadro disfunzionale era presente alla data della domanda, data da cui decorre il beneficio riconosciuto.”.
Il consulente, dunque, all'esito di una rivalutazione del disturbo ossessivo- compulsivo diagnosticato, ha motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che la gravità della condizione psichica e comportamentale del paziente determina che “ Parte_1
di anni 20, da Napoli, è soggetto nella misura del 75% a decorrere
[...] Pt_2 dalla domanda”.
Ciò detto, va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del 23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
Condizione sanitaria, quest'ultima, che il consulente ha accertato in capo al ricorrente a far data dalla domanda amministrativa.
In conseguenza di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso va accolto e va dichiarato che presenta un'invalidità in misura del 75%, con Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 01.3.2023.
3. In punto di spese, tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza a partire dalla proposizione della domanda amministrativa, in virtù del principio di soccombenza, le stesse relativamente alla doppia fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022; in misura minima in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Melania
AR dichiaratasi antistataria. CP_ Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di
[...] invalidità a far data dal 1° marzo 2023; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria e della fase oppositoria;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio della fase ATP e della presente fase oppositoria che liquida in complessive Euro
3.050,00 di cui euro 1200,00 per la fase ATP ed euro 1.850,00 per quella oppositoria oltre spese generali , iva e cpa come per legge , con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli,il 3.11.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21862/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze CP_1 invalidi civili;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Virginia Woolf n. 12, presso lo studio dell'avv. Melania
AR che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 15.10.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. Parte_1
(iscritto al R.G. n. 14525/2023) per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 13.2.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato che: “[…] Per_1 Parte_1
di anni 19, da Napoli, è soggetto invalido nella misura del 60%”.
[...]
Contestava le conclusioni del c.t.u. soffermandosi sulla sottovalutazione delle patologie sofferte, nonché sull'aggravamento delle sue condizioni di salute come da documentazione successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata telematicamente,
l'udienza del 08.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di
ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha riconosciuto che il sig. è affetto dal Parte_1 seguente quadro patologico: “Disturbo ossessivo-compulsivo grave in soggetto con modesta dotazione intellettiva”.
Il consulente, in sede di primo accesso, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “[…] Pur nella sua descritta gravità, trattasi di disturbo che le tabelle inquadrano tra le forme nevrotiche. Mancano informazioni dettagliate sui primi anni di vita e sulle relazioni intrafamiliari ad eventuale azione psicopatogena. I disturbi dell'apprendimento possono ipotizzarsi dipendenti da un lato dalle precoci difficoltà emotive, e dall'altro da una immaturità nello sviluppo neurologico, con incidenza più sulle abilità curricolari (lettura e scrittura) che non sul livello intellettivo che alla visita non appare significativamente compromesso. Buono in sostanza il risultato del MMSE, quasi completo il test dell'orologio. Trattasi, in sintesi di uno sviluppo ossessivo-compulsivo grave, in soggetto con immaturità affettiva e intellettiva. Contemperando le due manifestazioni psicopatologiche in una valutazione globale che tenga conto anche degli aspetti sociali e relazionali, oltre che cognitivi, il valore invalidante può far riferimento al codice 2203, con quantificazione del 60%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, confermando la valutazione già resa dalla CP_ commissione medica dell' competente, accertava che: “ , di Parte_1 anni 19, da Napoli, è soggetto invalido nella misura del 60%.”.
Tuttavia, alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica successiva all'accesso peritale (certificato medico rilasciato dal Dipartimento di salute mentale Asl Napoli 1 del 05.10.2024; certificato del medico di base del 11.10.2024), venivano richiesti chiarimenti al consulente in ordine alla patologia psichiatrica sofferta.
Nella relazione integrativa depositata, il dott. ha indagato nuovamente il Per_1 complesso morboso sofferto dall'istante, rivalutandone l'incidenza sulle sue condizioni di salute: “[…] L'approfondimento operato consente di riconsiderare come attualmente molto grave la condizione psichica e comportamentale del paziente, non chiaramente emersa nelle sue criticità nel corso del primo colloquio. L'aspetto rilevante sul piano invalidante, sta nella “cristallizzazione” del quadro clinico-comportamentale, tale da rendere il soggetto incapace di “evolversi”, malgrado i trattamenti farmacologici e psicoterapeutici in atto, e tale da attingere una dimensione esistenziale in qualche modo
“psicotica”. La valutazione allora più adeguata al grado di compromissione psichica e comportamentale del soggetto può fare riferimento al codice 1204, con quantificazione del
75%. Sul piano documentale non vi è coerenza diagnostica né costante individuazione del grado di compromissione. Sulla base della documentazione in fascicolo può ritenersi che la gravità del quadro disfunzionale era presente alla data della domanda, data da cui decorre il beneficio riconosciuto.”.
Il consulente, dunque, all'esito di una rivalutazione del disturbo ossessivo- compulsivo diagnosticato, ha motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che la gravità della condizione psichica e comportamentale del paziente determina che “ Parte_1
di anni 20, da Napoli, è soggetto nella misura del 75% a decorrere
[...] Pt_2 dalla domanda”.
Ciò detto, va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del 23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
Condizione sanitaria, quest'ultima, che il consulente ha accertato in capo al ricorrente a far data dalla domanda amministrativa.
In conseguenza di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso va accolto e va dichiarato che presenta un'invalidità in misura del 75%, con Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 01.3.2023.
3. In punto di spese, tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza a partire dalla proposizione della domanda amministrativa, in virtù del principio di soccombenza, le stesse relativamente alla doppia fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022; in misura minima in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Melania
AR dichiaratasi antistataria. CP_ Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di
[...] invalidità a far data dal 1° marzo 2023; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria e della fase oppositoria;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio della fase ATP e della presente fase oppositoria che liquida in complessive Euro
3.050,00 di cui euro 1200,00 per la fase ATP ed euro 1.850,00 per quella oppositoria oltre spese generali , iva e cpa come per legge , con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli,il 3.11.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella