TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15664/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/11/2025, alle ore 12.54, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna , all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente nessuno è comparso;
per parte convenuta opposta l'Avv. ZAVOLI PAOLO, oggi sostituito dall'Avv. Matilde Rizzati.
Sono inoltre presenti ai fini della pratica forense i dottori: e Per_1 Persona_2
Il Giudice invita la parte presente alla discussione della causa.
La difesa di parte convenuta si riporta agli atti difensivi e discute e conclude come da note conclu- sive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Ad ore 18, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15664/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ROMA 9 STIA Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI GIONATA (c.f.: ) dal quale è C.F._2 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SOLFERINO 38 40124 BOLOGNA CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ZAVOLI PAOLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3 difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Parte opponente chiede emettersi pronuncia di incompetenza territoriale da parte del
Tribunale adito, indicando quale Tribunale Competente il Tribunale di Arezzo, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo o annullabile per incompetenza territoriale del Giudice adito da parte istante – opposta.
NEL MERITO
In via principale revocare il decreto ingiuntivo impugnato n° 3421/2024 – R.G. 12661/2024, emesso il
17.09.2024 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, notificato in data
19.09.2024, per i motivi esposti nel presente atto e nella relativa istanza e dichiarare
l'infondatezza della pretesa azionata.
2
In via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, compensare il credito dalla medesima vantato, con le somme dovute dalla opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti.”
PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Bologna rigettare l'opposizione della nella persona Parte_2 del titolare;
respingere l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribu- Parte_1 nale di Bologna n. 3421/2024 RG 12661/2024 con eventuale correzione della ricorrente in CP_1 quale successore a titolo Universale della per fusione ed incorporazione
[...] Controparte_2
e quindi Condannare la nella persona di al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali come saranno liquidate a favore della CP_1
In via Istruttoria si chiede l'ammissione delle richieste prove e testi come esposte nelle memorie ex art. 171 ter cpc 1-2 e 3 già depositate in atti dalla e che la fa proprie Controparte_2 CP_1 in virtù della successione a titolo universale della stessa . Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 3421/2024 (R.G. n.
12661/2024), emesso dal Tribunale di Bologna il 17.09.2024 in favore di Parte_3 nei confronti di , per il pagamento della somma di €
[...] Controparte_3
34.405,58, dovuta per la fornitura di numerose partite di vernice e mai versata.
2. proponeva opposizione al predetto decreto, presentando le seguenti con- Controparte_3 clusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Parte opponente chiede emettersi pronuncia di incompetenza territoriale da parte del Tribunale adito, indicando quale Tribunale Competente il Tribunale di Arezzo, con contestuale revoca del de- creto ingiuntivo opposto in quanto nullo o annullabile per incompetenza territoriale del Giudice adito da parte istante – opposta.
NEL MERITO
In via principale revocare il decreto ingiuntivo impugnato n° 3421/2024 – R.G. 12661/2024, emes- so il 17.09.2024 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, notificato in data
19.09.2024, per i motivi esposti nel presente atto e nella relativa istanza e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata.
3
In via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, compensare il credito dalla medesima vantato, con le somme dovute dalla opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti”.
2.1. In via preliminare, l'opponente individuava il giudice competente a conoscere della controver- sia nel Tribunale di Arezzo. Ciò in base al criterio dettato dall'art. 19 c.p.c., essendo ubicata la sede di in provincia di Arezzo. La competenza del giudice aretino sussisterebbe anche in forza Pt_2 dell'art. 20 c.p.c., essendo intervenuta l'accettazione della proposta – e quindi la conclusione del contratto – presso la sede della suddetta impresa individuale. Si escludeva, infine, che potesse invo- carsi la competenza del Tribunale di Bologna in forza del criterio alternativo del forum destinatae solutionis (art. 20, ultima parte, c.p.c.): mancando il requisito della liquidità del credito, il foro competente andrebbe individuato con riferimento al luogo in cui si trova il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c.
2.2. Nel merito, l'opponente affermava di non aver ricevuto la merce oggetto delle fatture successi- ve al gennaio 2016 e, successivamente, dichiarava che la stessa presentava difetti tali da potersi considerare inidonea all'uso cui era destinata. La presenza di vizi, scoperti a seguito di una segnala- zione di un proprio cliente finale, sarebbe stata prontamente denunciata a Controparte_4 la quale, in ogni caso, aveva riconosciuto trattarsi di merce difettosa.
3. La parte opposta si costituiva, contestando la ricostruzione della controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- in via preliminare dichiarare competente il Tribunale di Bologna;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo n. RG
12661/2024 n. 3421/2024 del Tribunale di Bologna, stante l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via processuale e nel merito dichiarare ex art. 1495 c.c. la ditta deca- Controparte_3 duta dalla garanzia del venditore e comunque prescritto il diritto dell'opponente;
- sempre nel merito rigettare l'opposizione con le eccezioni tutte e confermare il decreto ingiuntivo de quo n. 3421/2024 del Tribunale di Bologna RG 12661/2024; quindi condannare Parte_1 titolare della ditta , al pagamento in favore della Controparte_3 Controparte_4 della somma di € 34.405,58 oltre interessi D. Lgs. 231/02 e spese.
- in via subordinata, qualora in corso di istruttoria venisse valutata una parte delle eccezioni di controparte fondata, revocare il decreto ingiuntivo del quo, accertare il credito della CP_5 nei confronti della e conseguentemente condannare
[...] Parte_4 Pt_4
titolare della al pagamento in favore della
[...] Parte_4 Controparte_6
[...
[...] [...]
per le somme che saranno ritenute di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex D.
[...]
Lgs. 231/02 e successive.
- Respingere altresì la domanda di compensazione e richiesta danni così come esposta in atto di opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
3.1. In relazione alla competenza del Tribunale di Bologna, l'opposta ne affermava la sussistenza in forza del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c., 20 e 637 c.p.c., avendo ad oggetto obbligazioni pecuniarie liquide, in quanto chiaramente determinate, la causa risulterebbe corretta- mente incardinata presso questo Tribunale, quale giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
3.2. Nel merito, riteneva provata l'avvenuta consegna delle partite di vernice da un lato CP_2 in forza dei documenti di trasporto sottoscritti dalla destinataria, dall'altro dalla circostanza che la dapprima lamentasse la mancata consegna della merce e poi ne contestasse le qualità. Pt_2
3.3. L'opposta eccepiva altresì il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c., non avendo mai ricevuto alcuna denuncia dei vizi riscontrati da parte di né tantomeno ricono- Pt_2 sciuto direttamente l'esistenza di difetti nella merce oggetto della presente controversia.
4. Con ordinanza del 10.07.2025 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenute le prove orali richieste irrilevanti ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, fissava l'udienza del 18.11.2025 per la precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fi- no a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
*** 5. In via preliminare, si ritiene correttamente individuata la competenza di questo Tribunale quale giudice competente a conoscere la controversia.
Si rileva che la competenza di questo giudice deve definirsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c. Invero, l'accordo intervenuto tra le parti prevedeva il paga- mento differito della merce – come risulta dalle fatture allegate da che nel campo “mo- CP_2 dalità di pagamento” recano la dicitura “R.D. 60 gg df fm” (docc.
1-6 parte convenuta) – e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 1498, terzo comma, c.c., secondo il quale “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Do- vendosi effettuare il pagamento al domicilio del venditore e vertendo la causa in tema di diritti di obbligazione, è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui “deve ese- guirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Irrilevante ai fini della competenza, pertanto, risulta essere la risoluzione della questione relativa al- la liquidità del credito azionato sollevata dall'opponente, considerato che, per costante giurispru-
5
denza della Corte di Cassazione, “nel caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'ob- bligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata la competenza, secondo il crite- rio del forum destinate solutionis, deve essere individuata non già impiegando la norma generale dell'art. 1182 c.c., ma seguendo il criterio indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 comma 3
c.c., ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come conte- stuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione) il domicilio del venditore” (Cass. Sez. 2, n. 18544/2023). Infatti, “ai fini della determinazione della competenza ter- ritoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luo- go per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, terzo comma, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
25742 del 26/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004). Sicché avrebbe dovuto trovare applica- zione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discri- minazione tra obbligazioni portable e querable di cui all'art. 1182 c.c., all'esito del pagamento successivamente alla consegna della merce” (Cass. Sez. 2, n. 18483/2025; cfr. anche Cass. Sez. 2, nn. 23748/2025, 25742/2024, 24549/2023).
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale formulata dall'opponente è infon- data e va rigettata.
6. Nel merito, si ritiene raggiunta la prova dell'avvenuta consegna della merce oggetto della presen- te controversia.
6.1. Anzitutto, tale convincimento si fonda sull'analisi dei documenti di trasporto allegati da Inver- color contestualmente al deposito della memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., i quali: sono adegua- tamente compilati in relazione ai singoli articoli, con precisi riferimenti al numero dei colli, al peso ed alla quantità della merce trasportata;
contengono l'indicazione del numero di ordine e dei docu- menti commerciali cui sono correlati;
si riferiscono a prodotti contemplati nelle fatture emesse a partire da gennaio 2016, ossia quelli la cui consegna forma oggetto di contestazione.
Inoltre, mai è stata messa in discussione la genuinità di tali documenti, né delle sottoscrizioni ivi contenute, essendosi la parte opponente limitata ad eccepire genericamente che “i DDT non forni- scono alcuna prova”.
6.2. Inoltre, non può trascurarsi la contraddizione – evidenziata dall'opposta – in cui incorre la parte opponente che, dopo aver negato di aver ricevuto la merce, lamenta la presenza nella stessa di vizi
6
tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata. Incerto è il rilievo offerto al riguardo da Pt_2 nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., in cui si legge che “non è neppure prova implicita la con- testazione sulla idoneità della stessa in quanto si riferisce espressamente alla merce oggetto delle fatture successive al gennaio 2016”. Tale affermazione non è in alcun modo risolutiva della citata contraddizione, atteso che, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la “contesta di Pt_2 aver ricevuto la merce oggetto delle fatture successive al Gennaio 2016”. In sostanza, è chiaro co- me le due diverse eccezioni (di mancata ricezione e di inidoneità della merce) formulate dall'opponente abbiano ad oggetto gli stessi prodotti e siano tra loro incompatibili sul piano logico ancor prima che giuridico.
7. Quanto all'eccezione di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c., va preliminarmente richiamato il principio secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa ven- duta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna del- la merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di deca- denza previsto dall'art. 1495 c.c. Il riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del di- fetto di qualità, rende superflua la denunzia del compratore” (Cass. Sez. 2, n. 4139/2023).
7.1. Nel caso di specie, ritiene che la società opposta abbia espressamente riconosciuto la sus- Pt_2 sistenza di difetti qualitativi nella vernice oggetto di fornitura e che ciò sarebbe provato dai “nume- rosi resi di merce effettuati nell'anno 2015”.
Tale ricostruzione non merita accoglimento.
I resi di cui ai docc. 3, 4, 5 allegati da parte opposta sono stati effettuati nel 2015 e, quindi, riguar- dano prodotti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, manca qualsiasi elemento per ritenere che la società opposta abbia ammesso l'esistenza di vizi nella merce contesta- ta, non potendo l'eventuale riconoscimento di difetti relativi ad articoli precedentemente restituiti estendersi a quelli – diversi – venduti successivamente.
Anche l'indagine sul rispetto del termine decadenziale prescritto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi conduce ad un risultato negativo. La sostiene di aver scoperto i vizi tramite due Pt_2
“aperture di non conformità” con cui il proprio cliente finale aveva indicato “difetti ri- Parte_5 scontrati dal cliente” e “alcuni difetti riscontrati in fase di montaggio”; l'opposta afferma che “im- mediatamente, a sua volta, comunicò alla le contestazioni ricevute in ordine alla qualità CP_2 della vernice utilizzata”. Tale comunicazione, che la controparte afferma non essere mai avvenuta, non risulta in alcun modo documentata e, pertanto, non può ritenersi provata.
Va quindi accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta.
7.2. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla merce indicata nel doc. 6 di parte attri- ce, rispedita alla società opposta come attestato dal documento di trasporto n. 89/2016 del
7
01/07/2016 (doc. 6 cit.), recante la specifica indicazione dei prodotti e la causale “RESO NON
CONFORME”.
La sottoscrizione di tale documento da parte del destinatario attesta l'avvenuta consegna CP_2 del carico e può essere considerata come accettazione del reso di merce difettosa.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “il riconoscimento dei vizi costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamen- tata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale;
ne consegue che può essere fatta in qualsia- si forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la prete- sa avversaria” (Cass. Sez. 2, n. 4139/2023). Alla luce di tale principio, si può ragionevolmente rite- nere che l'accettazione di un reso costituisca comportamento incompatibile con l'intenzione di re- spingere la pretesa avversaria.
Pertanto, disponendo l'art. 1495, secondo comma, c.c. che “la denunzia non è necessaria se il ven- ditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio”, l'eccezione di decadenza non può essere accolta in re- lazione ai prodotti indicati nel documento di trasporto n. 89/2016 del 01/07/2016 (doc. 6 cit.).
8. Quanto al merito, nella valutazione della presente fattispecie occorre fare applicazione del princi- pio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11748 del 2019 secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'ar- ticolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
8.1. Nel caso in esame non è in alcun modo provata l'esistenza degli asseriti vizi, che non solo non sono stati documentati, ma neppure descritti sommariamente. La comunicazione di non conformità da parte del cliente finale nei confronti di non permette di comprendere se sia Parte_5 Pt_2 correlata a prodotti riconducibili alla società opposta, né tantomeno di ricostruire la tipologia di vi- zio che renderebbe la merce inidonea all'uso cui è destinata.
8.2. Tale grave carenza probatoria, peraltro, riguarda la totalità della merce oggetto della presente controversia e non soltanto quella in relazione alla quale non è stata dichiarata intervenuta la deca- denza ai sensi dell'art. 1495 c.c..
9. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
8
- dichiara la propria competenza ai sensi degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 3421/2024 (R.G. n.
12661/2024), emesso dal Tribunale di Bologna il 17.09.2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
9
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/11/2025, alle ore 12.54, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna , all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente nessuno è comparso;
per parte convenuta opposta l'Avv. ZAVOLI PAOLO, oggi sostituito dall'Avv. Matilde Rizzati.
Sono inoltre presenti ai fini della pratica forense i dottori: e Per_1 Persona_2
Il Giudice invita la parte presente alla discussione della causa.
La difesa di parte convenuta si riporta agli atti difensivi e discute e conclude come da note conclu- sive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Ad ore 18, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15664/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ROMA 9 STIA Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI GIONATA (c.f.: ) dal quale è C.F._2 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SOLFERINO 38 40124 BOLOGNA CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ZAVOLI PAOLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3 difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Parte opponente chiede emettersi pronuncia di incompetenza territoriale da parte del
Tribunale adito, indicando quale Tribunale Competente il Tribunale di Arezzo, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo o annullabile per incompetenza territoriale del Giudice adito da parte istante – opposta.
NEL MERITO
In via principale revocare il decreto ingiuntivo impugnato n° 3421/2024 – R.G. 12661/2024, emesso il
17.09.2024 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, notificato in data
19.09.2024, per i motivi esposti nel presente atto e nella relativa istanza e dichiarare
l'infondatezza della pretesa azionata.
2
In via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, compensare il credito dalla medesima vantato, con le somme dovute dalla opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti.”
PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Bologna rigettare l'opposizione della nella persona Parte_2 del titolare;
respingere l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribu- Parte_1 nale di Bologna n. 3421/2024 RG 12661/2024 con eventuale correzione della ricorrente in CP_1 quale successore a titolo Universale della per fusione ed incorporazione
[...] Controparte_2
e quindi Condannare la nella persona di al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali come saranno liquidate a favore della CP_1
In via Istruttoria si chiede l'ammissione delle richieste prove e testi come esposte nelle memorie ex art. 171 ter cpc 1-2 e 3 già depositate in atti dalla e che la fa proprie Controparte_2 CP_1 in virtù della successione a titolo universale della stessa . Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 3421/2024 (R.G. n.
12661/2024), emesso dal Tribunale di Bologna il 17.09.2024 in favore di Parte_3 nei confronti di , per il pagamento della somma di €
[...] Controparte_3
34.405,58, dovuta per la fornitura di numerose partite di vernice e mai versata.
2. proponeva opposizione al predetto decreto, presentando le seguenti con- Controparte_3 clusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Parte opponente chiede emettersi pronuncia di incompetenza territoriale da parte del Tribunale adito, indicando quale Tribunale Competente il Tribunale di Arezzo, con contestuale revoca del de- creto ingiuntivo opposto in quanto nullo o annullabile per incompetenza territoriale del Giudice adito da parte istante – opposta.
NEL MERITO
In via principale revocare il decreto ingiuntivo impugnato n° 3421/2024 – R.G. 12661/2024, emes- so il 17.09.2024 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, notificato in data
19.09.2024, per i motivi esposti nel presente atto e nella relativa istanza e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata.
3
In via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle pretese di controparte, compensare il credito dalla medesima vantato, con le somme dovute dalla opposta a titolo di risarcimento dei danni subiti”.
2.1. In via preliminare, l'opponente individuava il giudice competente a conoscere della controver- sia nel Tribunale di Arezzo. Ciò in base al criterio dettato dall'art. 19 c.p.c., essendo ubicata la sede di in provincia di Arezzo. La competenza del giudice aretino sussisterebbe anche in forza Pt_2 dell'art. 20 c.p.c., essendo intervenuta l'accettazione della proposta – e quindi la conclusione del contratto – presso la sede della suddetta impresa individuale. Si escludeva, infine, che potesse invo- carsi la competenza del Tribunale di Bologna in forza del criterio alternativo del forum destinatae solutionis (art. 20, ultima parte, c.p.c.): mancando il requisito della liquidità del credito, il foro competente andrebbe individuato con riferimento al luogo in cui si trova il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c.
2.2. Nel merito, l'opponente affermava di non aver ricevuto la merce oggetto delle fatture successi- ve al gennaio 2016 e, successivamente, dichiarava che la stessa presentava difetti tali da potersi considerare inidonea all'uso cui era destinata. La presenza di vizi, scoperti a seguito di una segnala- zione di un proprio cliente finale, sarebbe stata prontamente denunciata a Controparte_4 la quale, in ogni caso, aveva riconosciuto trattarsi di merce difettosa.
3. La parte opposta si costituiva, contestando la ricostruzione della controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- in via preliminare dichiarare competente il Tribunale di Bologna;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo n. RG
12661/2024 n. 3421/2024 del Tribunale di Bologna, stante l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- in via processuale e nel merito dichiarare ex art. 1495 c.c. la ditta deca- Controparte_3 duta dalla garanzia del venditore e comunque prescritto il diritto dell'opponente;
- sempre nel merito rigettare l'opposizione con le eccezioni tutte e confermare il decreto ingiuntivo de quo n. 3421/2024 del Tribunale di Bologna RG 12661/2024; quindi condannare Parte_1 titolare della ditta , al pagamento in favore della Controparte_3 Controparte_4 della somma di € 34.405,58 oltre interessi D. Lgs. 231/02 e spese.
- in via subordinata, qualora in corso di istruttoria venisse valutata una parte delle eccezioni di controparte fondata, revocare il decreto ingiuntivo del quo, accertare il credito della CP_5 nei confronti della e conseguentemente condannare
[...] Parte_4 Pt_4
titolare della al pagamento in favore della
[...] Parte_4 Controparte_6
[...
[...] [...]
per le somme che saranno ritenute di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex D.
[...]
Lgs. 231/02 e successive.
- Respingere altresì la domanda di compensazione e richiesta danni così come esposta in atto di opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
3.1. In relazione alla competenza del Tribunale di Bologna, l'opposta ne affermava la sussistenza in forza del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c., 20 e 637 c.p.c., avendo ad oggetto obbligazioni pecuniarie liquide, in quanto chiaramente determinate, la causa risulterebbe corretta- mente incardinata presso questo Tribunale, quale giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
3.2. Nel merito, riteneva provata l'avvenuta consegna delle partite di vernice da un lato CP_2 in forza dei documenti di trasporto sottoscritti dalla destinataria, dall'altro dalla circostanza che la dapprima lamentasse la mancata consegna della merce e poi ne contestasse le qualità. Pt_2
3.3. L'opposta eccepiva altresì il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c., non avendo mai ricevuto alcuna denuncia dei vizi riscontrati da parte di né tantomeno ricono- Pt_2 sciuto direttamente l'esistenza di difetti nella merce oggetto della presente controversia.
4. Con ordinanza del 10.07.2025 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenute le prove orali richieste irrilevanti ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, fissava l'udienza del 18.11.2025 per la precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fi- no a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
*** 5. In via preliminare, si ritiene correttamente individuata la competenza di questo Tribunale quale giudice competente a conoscere la controversia.
Si rileva che la competenza di questo giudice deve definirsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c. Invero, l'accordo intervenuto tra le parti prevedeva il paga- mento differito della merce – come risulta dalle fatture allegate da che nel campo “mo- CP_2 dalità di pagamento” recano la dicitura “R.D. 60 gg df fm” (docc.
1-6 parte convenuta) – e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 1498, terzo comma, c.c., secondo il quale “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Do- vendosi effettuare il pagamento al domicilio del venditore e vertendo la causa in tema di diritti di obbligazione, è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui “deve ese- guirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Irrilevante ai fini della competenza, pertanto, risulta essere la risoluzione della questione relativa al- la liquidità del credito azionato sollevata dall'opponente, considerato che, per costante giurispru-
5
denza della Corte di Cassazione, “nel caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'ob- bligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata la competenza, secondo il crite- rio del forum destinate solutionis, deve essere individuata non già impiegando la norma generale dell'art. 1182 c.c., ma seguendo il criterio indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 comma 3
c.c., ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come conte- stuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione) il domicilio del venditore” (Cass. Sez. 2, n. 18544/2023). Infatti, “ai fini della determinazione della competenza ter- ritoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luo- go per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, terzo comma, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
25742 del 26/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004). Sicché avrebbe dovuto trovare applica- zione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discri- minazione tra obbligazioni portable e querable di cui all'art. 1182 c.c., all'esito del pagamento successivamente alla consegna della merce” (Cass. Sez. 2, n. 18483/2025; cfr. anche Cass. Sez. 2, nn. 23748/2025, 25742/2024, 24549/2023).
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale formulata dall'opponente è infon- data e va rigettata.
6. Nel merito, si ritiene raggiunta la prova dell'avvenuta consegna della merce oggetto della presen- te controversia.
6.1. Anzitutto, tale convincimento si fonda sull'analisi dei documenti di trasporto allegati da Inver- color contestualmente al deposito della memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., i quali: sono adegua- tamente compilati in relazione ai singoli articoli, con precisi riferimenti al numero dei colli, al peso ed alla quantità della merce trasportata;
contengono l'indicazione del numero di ordine e dei docu- menti commerciali cui sono correlati;
si riferiscono a prodotti contemplati nelle fatture emesse a partire da gennaio 2016, ossia quelli la cui consegna forma oggetto di contestazione.
Inoltre, mai è stata messa in discussione la genuinità di tali documenti, né delle sottoscrizioni ivi contenute, essendosi la parte opponente limitata ad eccepire genericamente che “i DDT non forni- scono alcuna prova”.
6.2. Inoltre, non può trascurarsi la contraddizione – evidenziata dall'opposta – in cui incorre la parte opponente che, dopo aver negato di aver ricevuto la merce, lamenta la presenza nella stessa di vizi
6
tali da renderla inidonea all'uso cui era destinata. Incerto è il rilievo offerto al riguardo da Pt_2 nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., in cui si legge che “non è neppure prova implicita la con- testazione sulla idoneità della stessa in quanto si riferisce espressamente alla merce oggetto delle fatture successive al gennaio 2016”. Tale affermazione non è in alcun modo risolutiva della citata contraddizione, atteso che, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la “contesta di Pt_2 aver ricevuto la merce oggetto delle fatture successive al Gennaio 2016”. In sostanza, è chiaro co- me le due diverse eccezioni (di mancata ricezione e di inidoneità della merce) formulate dall'opponente abbiano ad oggetto gli stessi prodotti e siano tra loro incompatibili sul piano logico ancor prima che giuridico.
7. Quanto all'eccezione di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c., va preliminarmente richiamato il principio secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa ven- duta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna del- la merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di deca- denza previsto dall'art. 1495 c.c. Il riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del di- fetto di qualità, rende superflua la denunzia del compratore” (Cass. Sez. 2, n. 4139/2023).
7.1. Nel caso di specie, ritiene che la società opposta abbia espressamente riconosciuto la sus- Pt_2 sistenza di difetti qualitativi nella vernice oggetto di fornitura e che ciò sarebbe provato dai “nume- rosi resi di merce effettuati nell'anno 2015”.
Tale ricostruzione non merita accoglimento.
I resi di cui ai docc. 3, 4, 5 allegati da parte opposta sono stati effettuati nel 2015 e, quindi, riguar- dano prodotti diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, manca qualsiasi elemento per ritenere che la società opposta abbia ammesso l'esistenza di vizi nella merce contesta- ta, non potendo l'eventuale riconoscimento di difetti relativi ad articoli precedentemente restituiti estendersi a quelli – diversi – venduti successivamente.
Anche l'indagine sul rispetto del termine decadenziale prescritto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi conduce ad un risultato negativo. La sostiene di aver scoperto i vizi tramite due Pt_2
“aperture di non conformità” con cui il proprio cliente finale aveva indicato “difetti ri- Parte_5 scontrati dal cliente” e “alcuni difetti riscontrati in fase di montaggio”; l'opposta afferma che “im- mediatamente, a sua volta, comunicò alla le contestazioni ricevute in ordine alla qualità CP_2 della vernice utilizzata”. Tale comunicazione, che la controparte afferma non essere mai avvenuta, non risulta in alcun modo documentata e, pertanto, non può ritenersi provata.
Va quindi accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta.
7.2. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla merce indicata nel doc. 6 di parte attri- ce, rispedita alla società opposta come attestato dal documento di trasporto n. 89/2016 del
7
01/07/2016 (doc. 6 cit.), recante la specifica indicazione dei prodotti e la causale “RESO NON
CONFORME”.
La sottoscrizione di tale documento da parte del destinatario attesta l'avvenuta consegna CP_2 del carico e può essere considerata come accettazione del reso di merce difettosa.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “il riconoscimento dei vizi costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamen- tata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale;
ne consegue che può essere fatta in qualsia- si forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la prete- sa avversaria” (Cass. Sez. 2, n. 4139/2023). Alla luce di tale principio, si può ragionevolmente rite- nere che l'accettazione di un reso costituisca comportamento incompatibile con l'intenzione di re- spingere la pretesa avversaria.
Pertanto, disponendo l'art. 1495, secondo comma, c.c. che “la denunzia non è necessaria se il ven- ditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio”, l'eccezione di decadenza non può essere accolta in re- lazione ai prodotti indicati nel documento di trasporto n. 89/2016 del 01/07/2016 (doc. 6 cit.).
8. Quanto al merito, nella valutazione della presente fattispecie occorre fare applicazione del princi- pio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11748 del 2019 secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'ar- ticolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
8.1. Nel caso in esame non è in alcun modo provata l'esistenza degli asseriti vizi, che non solo non sono stati documentati, ma neppure descritti sommariamente. La comunicazione di non conformità da parte del cliente finale nei confronti di non permette di comprendere se sia Parte_5 Pt_2 correlata a prodotti riconducibili alla società opposta, né tantomeno di ricostruire la tipologia di vi- zio che renderebbe la merce inidonea all'uso cui è destinata.
8.2. Tale grave carenza probatoria, peraltro, riguarda la totalità della merce oggetto della presente controversia e non soltanto quella in relazione alla quale non è stata dichiarata intervenuta la deca- denza ai sensi dell'art. 1495 c.c..
9. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
8
- dichiara la propria competenza ai sensi degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 3421/2024 (R.G. n.
12661/2024), emesso dal Tribunale di Bologna il 17.09.2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
9