TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
18.2.2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
Tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1987,
- ricorrente -
e
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/10/1989,
- ricorrente -
entrambi rappresentati e difesi per procure a margine del ricorso dall'avv. MIGLINO EMILIO Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/1/2025, e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 13.4.2016 nel Comune di OL
[...]
(trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di OL al n. 2, parte II, serie A, anno 2016) e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]); (nato il Persona_1 Persona_2
28.12.2020) e (nato il [...]). Persona_3
La casa coniugale è stabilita in OL, via Foscolo n.
4. Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 18.2.2025 mediante trattazione scritta le parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“…a. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione come da piano genitoriale che si allega al presente ricorso: c. assegnare la casa coniugale sita in OL (SA) alla Via U. Foscolo, n. 4 alla SI.ra , in quanto rispondente Parte_1 dell'interesse della prole e di sua proprietà. Mentre il sig. stabilirà la propria Controparte_1 residenza in Perdifumo (SA) alla via Provinciale presso l'abitazione dei propri genitori;
d. stabilire a carico dei SI. un assegno di mantenimento in favore della SI.ra e dei Controparte_1 Parte_1 tre minori , , pari ad €.900.00 (euro Persona_4 Persona_5 Persona_6 novecento/00 mensili, non oltre il giorno 05 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. f. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia…”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 18.2.2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli dei figli minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità. Per quanto concerne, puntualmente, le statuizioni articolate nel predetto accordo, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà delle parti, trattandosi di statuizioni non involgenti questioni scrutinabili dal Tribunale nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 13.4.2016 nel Comune di C.F._2
OL (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di OL al n. 2, parte II, serie A, anno
2016), alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni