CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6654 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5125/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5125/2014 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede legale in San Pietro al Tanagro S.P. 39 n. Parte_1 P.IVA_1
23, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Notti (C.F.: Controparte_1
) e dall'Avv. Barbara Lombardi (C.F.: ) per procura C.F._1 C.F._2
alle liti in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._3
PI (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di costituzione in C.F._4
appello
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno Ferraro CP_3 C.F._5 (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di costituzione in appello C.F._6
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2849/2014 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 2849/2014 del Tribunale di Nola, Parte_1
pubblicata il 20.11.2014 e notificata il 28.11.2014, con cui era stata rigettata la domanda volta a far dichiarare l'atto di vendita per notar di Napoli in data 28.6.2011, rep. 13141, racc. 4575, Per_1
trascritto il 19.7.2011 a Napoli2 al n. 31442/22000, inopponibile/nullo siccome compiuto in frode alla legge e simulato, con la conseguente condanna di essa attrice al pagamento delle spese processuali in favore di e . CP_2 CP_3
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione della provvisoria esecutività, che il suddetto atto fosse dichiarato inopponibile/nullo siccome compiuto in frode alla legge e simulato,
nonché inefficace ex art. 2901 c.c., con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
, costituendosi, eccepiva che con l'atto di appello era stata formulata per la prima volta CP_3
una domanda nuova, atteso che nel giudizio di primo grado l'azione ex art. 2901 c.c. aveva ad oggetto il preliminare di vendita immobiliare per atto del notaio in data Persona_2
21.7.2011, rep. 14239, racc. 7144, per cui, poiché le censure mosse da controparte concernevano i vizi della sentenza con riferimento alla domanda nuova, l'appello era inammissibile ed improcedibile e, in ogni caso, infondato;
in ogni caso, esso appellato riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni, istanze e domande, anche riconvenzionali, già formulate. Vinte le spese del grado, da distrarsi.
, costituendosi, eccepiva la novità della domanda ex art. 2901 c.c. con riferimento CP_2
all'atto del 28.6.2011 e concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza del 7.11.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore di , stante il decesso di quest'ultimo. CP_3
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 17.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 17.2.2012, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5125/2014 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede legale in San Pietro al Tanagro S.P. 39 n. Parte_1 P.IVA_1
23, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Notti (C.F.: Controparte_1
) e dall'Avv. Barbara Lombardi (C.F.: ) per procura C.F._1 C.F._2
alle liti in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._3
PI (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di costituzione in C.F._4
appello
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno Ferraro CP_3 C.F._5 (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di costituzione in appello C.F._6
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2849/2014 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 2849/2014 del Tribunale di Nola, Parte_1
pubblicata il 20.11.2014 e notificata il 28.11.2014, con cui era stata rigettata la domanda volta a far dichiarare l'atto di vendita per notar di Napoli in data 28.6.2011, rep. 13141, racc. 4575, Per_1
trascritto il 19.7.2011 a Napoli2 al n. 31442/22000, inopponibile/nullo siccome compiuto in frode alla legge e simulato, con la conseguente condanna di essa attrice al pagamento delle spese processuali in favore di e . CP_2 CP_3
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione della provvisoria esecutività, che il suddetto atto fosse dichiarato inopponibile/nullo siccome compiuto in frode alla legge e simulato,
nonché inefficace ex art. 2901 c.c., con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
, costituendosi, eccepiva che con l'atto di appello era stata formulata per la prima volta CP_3
una domanda nuova, atteso che nel giudizio di primo grado l'azione ex art. 2901 c.c. aveva ad oggetto il preliminare di vendita immobiliare per atto del notaio in data Persona_2
21.7.2011, rep. 14239, racc. 7144, per cui, poiché le censure mosse da controparte concernevano i vizi della sentenza con riferimento alla domanda nuova, l'appello era inammissibile ed improcedibile e, in ogni caso, infondato;
in ogni caso, esso appellato riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni, istanze e domande, anche riconvenzionali, già formulate. Vinte le spese del grado, da distrarsi.
, costituendosi, eccepiva la novità della domanda ex art. 2901 c.c. con riferimento CP_2
all'atto del 28.6.2011 e concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza del 7.11.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore di , stante il decesso di quest'ultimo. CP_3
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 17.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 17.2.2012, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese