Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00432/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da
TT TO, LU OR EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Carleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa F.lli Fasce, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. 15/02/2021.57869.U del Comune di Genova avente ad oggetto interventi sul verde in Via G. Majorana 11;
- ove occorra, del Regolamento Comunale del Verde approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010 e ss.mm.ii., nella misura in cui consenta le misure compensative concretamente disposte con il suddetto provvedimento;
- nonché di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso agli atti sopra impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Impresa F.lli Fasce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti sono rispettivamente proprietari delle unità immobiliari situate ai nr. 8 e 13 del condominio al civico n. 11/C di Via Majorana a Genova.
2) Di fronte a tale condominio, in un’aiuola di proprietà della controinteressata, erano cresciuti due grandi pini domestici ( PI PI ) della cui visuale hanno goduto i ricorrenti per molti anni.
3) La controinteressata, avendo rilevato che le piante erano cresciute in maniera eccessiva rispetto allo spazio ristretto dell’aiuola e che il relativo muro di contenimento presentava segni di cedimento, in data 5.1.2021 ha chiesto l’autorizzazione alla rimozione dei pini, con sostituzione compensativa con due olivi “ OL UR ” aventi grandezza inferiore e quindi compatibili con le ridotte dimensioni del sito.
Alla domanda è stata allegata la relazione di un perito agronomo che ha rilevato la pericolosità dei due pini in quanto collocati in “ aiuole realizzate in piena terra, con spazio inadeguato e ad elevato rischio per piante di tali dimensioni ”.
4) Il Comune con nota del 15.2.2021 ha autorizzato l’abbattimento dei due alberi a la loro sostituzione con essenze diverse individuate nell’albero di olivo, paesaggisticamente compatibile con la zona ove tale tipologia di piante è presente ab immemorabili .
5) In data 19.3.2021 la controinteressata ha abbattuto i due pini e li ha sostituiti con gli olivi.
6) I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale di assenso all’abbattimento degli alberi con il ricorso di cui in epigrafe.
7) Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata.
8) All’udienza dell’1.3.2023 il ricorso è passato in decisione.
9) Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché i ricorrenti avrebbero attestato unicamente la loro legittimazione (vicinitas) ma non l’interesse al ricorso che non potrebbe consistere nella rappresentata esigenza di mantenere l’ombreggiatura e la riservatezza rispetto al condominio frontistante.
Tuttavia l’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione pregiudiziale.
10) Con i due motivi B e C – da scrutinare congiuntamente in ragione della loro connessione – i ricorrenti lamentano che l’atto impugnato, nella parte in cui ha autorizzato la sostituzione dei pini ad alto fusto con gli olivi di minori dimensioni, abbia violato la disciplina di zona del P.U.C. e il Regolamento comunale del verde.
Le doglianze sono infondate.
10.1) In primo luogo si rileva che:
- le essenze abbattute non erano oggetto di un vincolo monumentale;
- gli alberi in questione sono stati abbattuti perché pericolosi;
- la perizia agronomica allegata alla domanda di abbattimento ha attestato che tale pericolo derivava dalle dimensioni eccessive dei due pini rispetto al ridotto spazio dell’aiuola in cui erano situati, con conseguente impossibilità del reimpianto della stessa tipologia di essenza perché incompatibile con l’insufficiente spazio nel terreno e con il contesto abitativo circostante.
10.2) Il reimpianto di altri pini nel sito originario inadeguato, oltre che irrazionale, non è neppure previsto dalla normativa tecnica del P.U.C. per l’ambito AC-IU-4.
Tale disposizione, infatti, prevede di ripiantare essenze dello stesso tipo di quelle abbattute nelle sole ipotesi in cui tale operazione non comporti pericoli o problemi di compatibilità con il sito, mentre tale norma non è applicabile alle diverse situazioni in cui - come quella dedotta in giudizio –il reimpianto determini pericoli e il sito abbia dimensioni insufficienti rispetto alla tipologia dell’essenza.
Tali condizioni, pertanto, sono estranee al perimetro applicativo della norma talché legittimamente il Comune non ha imposto il reimpianto di nuovi pini in sostituzione di quelli abbattuti.
10.3) Per completezza si rileva che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’inidoneità dimensionale del sito non dipende dalla permanenza delle ceppaie degli alberi abbattuti, ma dalla dimensione obiettivamente ridotta dell’aiuola, come evidenziato dalla perizia agronomica che precisato come il “PI Pinea” sia incompatibile con l’aiuola in questione e siano stati riscontrati “ segni di cedimento del muro di contenimento ” causati dalle dimensioni eccessive degli alberi abbattuti.
Anche sotto tale profilo l’impugnato provvedimento è legittimo avendo correttamente autorizzato la sostituzione dei due alberi ad alto fusto con due olivi che, ai sensi dell’all. A, punto 14 del D.p.r. n. 31/2017 e del Regolamento comunale sul verde, risultano compatibili sia con il sito (per le dimensioni ridotte), sia con la zona (perché nelle vicinanze vi è un oliveto, come attestato dalla perizia agronomica).
11) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12) La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Richard Goso, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO