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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SARDO PATRIZIA
Ricorrente
contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VERRO ALDO e dall'avv. RIZZO
FABRIZIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, e nei confronti del Curatore speciale, avv Marcella Mazzeo Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2023,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario con il sig. in data 11/09/2008, Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, atto n. 246, parte II – anno 2008.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli:
, nata ad [...] il [...], e , Persona_1 Parte_2
nato ad [...] il giorno 05.01.2016.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Venivano svolti diversi accertamenti, nominato Curatore speciale, disposto l'ascolto della figlia maggiore.
All'esito del libero interrogatorio delle parti e delle risultanze istruttorie, all'esito della pronuncia sullo status il Tribunale invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando proposta ex art. 185 bis c.p.c. per il mantenimento delle condizioni vigenti1;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni;
- compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.02.2025 le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta come formulata dal giudice. Del pari il Curatore
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamata proposta conciliativa, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e (i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 11/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, nel medesimo anno, al n.
246, parte II, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che si riepilogano: - affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente di entrambi presso la madre , con facoltà per il padre di vederli e tenerli Parte_1 Controparte_1 con sé liberamente ed in difetto di accordo durante il periodo scolastico il padre accompagnerà i figli a scuola, provvedendo all'acquisto delle merende gradite ai minori e funzionali al loro sano sviluppo, e lì incontrerà consumando con loro un pranzo od una cena almeno una volta a settimana e nel caso di unico incontro, detto pasto verrà consumato nel fine settimana, previo preavviso di 24 ore, salvo documentati e comprovati impedimenti;
mantenimento delle deleghe vigenti per il supporto alla genitorialità ed alla minore;
- il signor
corrisponderà alla sig.ra mensilmente la somma di € Controparte_1 Parte_1 400,00 rivalutabili a titolo di assegno di mantenimento per i figli, oltre alle spese straordinarie al 50% da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
- l'assegno unico universale verrà percepito al 50% tra i genitori;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SARDO PATRIZIA
Ricorrente
contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VERRO ALDO e dall'avv. RIZZO
FABRIZIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, e nei confronti del Curatore speciale, avv Marcella Mazzeo Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2023,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario con il sig. in data 11/09/2008, Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, atto n. 246, parte II – anno 2008.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli:
, nata ad [...] il [...], e , Persona_1 Parte_2
nato ad [...] il giorno 05.01.2016.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Venivano svolti diversi accertamenti, nominato Curatore speciale, disposto l'ascolto della figlia maggiore.
All'esito del libero interrogatorio delle parti e delle risultanze istruttorie, all'esito della pronuncia sullo status il Tribunale invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando proposta ex art. 185 bis c.p.c. per il mantenimento delle condizioni vigenti1;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni;
- compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.02.2025 le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta come formulata dal giudice. Del pari il Curatore
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamata proposta conciliativa, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e (i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 11/09/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, nel medesimo anno, al n.
246, parte II, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che si riepilogano: - affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente di entrambi presso la madre , con facoltà per il padre di vederli e tenerli Parte_1 Controparte_1 con sé liberamente ed in difetto di accordo durante il periodo scolastico il padre accompagnerà i figli a scuola, provvedendo all'acquisto delle merende gradite ai minori e funzionali al loro sano sviluppo, e lì incontrerà consumando con loro un pranzo od una cena almeno una volta a settimana e nel caso di unico incontro, detto pasto verrà consumato nel fine settimana, previo preavviso di 24 ore, salvo documentati e comprovati impedimenti;
mantenimento delle deleghe vigenti per il supporto alla genitorialità ed alla minore;
- il signor
corrisponderà alla sig.ra mensilmente la somma di € Controparte_1 Parte_1 400,00 rivalutabili a titolo di assegno di mantenimento per i figli, oltre alle spese straordinarie al 50% da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
- l'assegno unico universale verrà percepito al 50% tra i genitori;