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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 14.10.2025, nella causa civile iscritta al n.9682/20 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marcello Trenta, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore –
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Rizzo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-convenuto-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attore Parte_1
, comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto ), sia i
[...] Controparte_1 verbali di causa, le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
La causa veniva assegnata al giudice dott.ssa M. N. Mazzone.
All'udienza cartolare di prima comparizione del 20.5.2021, instauratosi il contraddittorio tra le parti, venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c. e si rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 25.11.2021nella quale, con ordinanza emessa in udienza, veniva ammessi l'interrogatorio formale del convenuto.
Seguivano alcuni rinvii della causa e, nelle more del giudizio, in fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 8.6.2023 nella quale si procedeva all'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto.
Con ordinanza emessa a seguito dell'udienza cartolare del 27.11.2023, venivano ammesse le prove e la causa si rinviava per l'espletamento delle stesse all'udienza del 30.1.2024. In più udienze si ascoltavano i testi richiesti dalle parti.
Terminate le prove testimoniali, all'udienza del 10.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda dell'attore non sia fondata e, pertanto, debba essere rigettata.
2 Dall'istruttoria espletata (in particolare dal teste e dalla documentazione in atti (lettera racc. Tes_1
a.r. del 20.3.2017 e sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.319/2024 emessa tra lo stesso e la madre del ) si evince chiaramente che tra le parti dell'odierno giudizio Parte_1 CP_1
( e ) esistesse una società di fatto e che le somme sborsate dal Parte_1 CP_1 Parte_1 non fossero “prestiti infruttiferi” in favore di ma è risultato che il Controparte_1
, per sua stessa confessione durante l'interrogatorio formale ed anche per sua Parte_1 ammissione (vedi racc. del 20.3.2017) fungeva da “finanziatore” avendo versato oltre
€.100.000,00 mediante bonifici bancari, assegni e pagamento di fatture anche in contanti.
Pertanto, alla luce di tali emergenze processuali, la dazione di denaro in favore del CP_1
è avvenuta nell'ambito dei rapporti relativi alla società di fatto costituita tra il
[...] Parte_1
e lo stesso (vedi anche motivazioni della sentenza della Corte d'Appello n.319/2024). CP_1
Ciò comporta il rigetto della domanda perché infondata.
Relativamente alla richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata avanzata dal convenuto ritiene il giudice che la stessa non sia accoglibile. CP_1
Per giurisprudenza costante alla quale il giudicante si uniforma :”La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della colpevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. (vedi per tutte Cass. 30/6/10 ord.n.15629). Ed ancora :”In tema di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6/7/03 n.9060), non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21/7/00 n.9579).
Non si ravvisa, pertanto, nel caso di specie alcun dolo o colpa grave nel comportamento dell'attore che non ha fatto altro che sostenere in giudizio le proprie ragioni. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Rigetta la domanda di per le ragioni di cui in premessa. Parte_2
3 2. Rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata da per le Controparte_1 motivazioni si cui sopra.
3. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_2 del convenuto e che si liquidano in €.3.500,00, oltre alle spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 14.10.2025, nella causa civile iscritta al n.9682/20 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marcello Trenta, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore –
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Rizzo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-convenuto-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attore Parte_1
, comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto ), sia i
[...] Controparte_1 verbali di causa, le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
La causa veniva assegnata al giudice dott.ssa M. N. Mazzone.
All'udienza cartolare di prima comparizione del 20.5.2021, instauratosi il contraddittorio tra le parti, venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c. e si rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 25.11.2021nella quale, con ordinanza emessa in udienza, veniva ammessi l'interrogatorio formale del convenuto.
Seguivano alcuni rinvii della causa e, nelle more del giudizio, in fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 8.6.2023 nella quale si procedeva all'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto.
Con ordinanza emessa a seguito dell'udienza cartolare del 27.11.2023, venivano ammesse le prove e la causa si rinviava per l'espletamento delle stesse all'udienza del 30.1.2024. In più udienze si ascoltavano i testi richiesti dalle parti.
Terminate le prove testimoniali, all'udienza del 10.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda dell'attore non sia fondata e, pertanto, debba essere rigettata.
2 Dall'istruttoria espletata (in particolare dal teste e dalla documentazione in atti (lettera racc. Tes_1
a.r. del 20.3.2017 e sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.319/2024 emessa tra lo stesso e la madre del ) si evince chiaramente che tra le parti dell'odierno giudizio Parte_1 CP_1
( e ) esistesse una società di fatto e che le somme sborsate dal Parte_1 CP_1 Parte_1 non fossero “prestiti infruttiferi” in favore di ma è risultato che il Controparte_1
, per sua stessa confessione durante l'interrogatorio formale ed anche per sua Parte_1 ammissione (vedi racc. del 20.3.2017) fungeva da “finanziatore” avendo versato oltre
€.100.000,00 mediante bonifici bancari, assegni e pagamento di fatture anche in contanti.
Pertanto, alla luce di tali emergenze processuali, la dazione di denaro in favore del CP_1
è avvenuta nell'ambito dei rapporti relativi alla società di fatto costituita tra il
[...] Parte_1
e lo stesso (vedi anche motivazioni della sentenza della Corte d'Appello n.319/2024). CP_1
Ciò comporta il rigetto della domanda perché infondata.
Relativamente alla richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata avanzata dal convenuto ritiene il giudice che la stessa non sia accoglibile. CP_1
Per giurisprudenza costante alla quale il giudicante si uniforma :”La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della colpevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. (vedi per tutte Cass. 30/6/10 ord.n.15629). Ed ancora :”In tema di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6/7/03 n.9060), non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21/7/00 n.9579).
Non si ravvisa, pertanto, nel caso di specie alcun dolo o colpa grave nel comportamento dell'attore che non ha fatto altro che sostenere in giudizio le proprie ragioni. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Rigetta la domanda di per le ragioni di cui in premessa. Parte_2
3 2. Rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata da per le Controparte_1 motivazioni si cui sopra.
3. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_2 del convenuto e che si liquidano in €.3.500,00, oltre alle spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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