TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/08/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
RG 514 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Marozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 514 / 2022 RG
Promosso da:
), in proprio e quale titolare della Ditta Parte_1 C.F._1 individuale NI ST di SA LE (P. IVA ), con sede in Deiva P.IVA_1
Marina, Corso Colombo 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massa, Gino
Ambrosini e Luca Leonardi, domiciliata presso lo studio dell'avv. Gino Ambrosini in
Sarzana, Piazza Garibaldi 27,
-Attrice -
contro
, C.F. con sede in Deiva Marina, Controparte_1 P.IVA_2 Corso Italia 85, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Sibio, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via Piave 5,
-Convenuto-
e
, Controparte_2
-Contumace-
1 oggetto: accertamento quantificazione canone demaniale.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
08.01.2025:
"Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che il manufatto presente nell'area demaniale non costituisce una pertinenza demaniale e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la signora avrebbe dovuto corrispondere il minor canone parametrato alla Pt_1 superficie occupata con opere di difficile rimozione ex art. 03 D.L. 5 ottobre 1993 n.
400 (convertito in legge con L. 4 dicembre 1993, n. 494) e dunque condannare le
Amministrazioni intimate alla restituzione (per la prima ipotesi) di € 204.654,14 oltre interessi legali (ovvero della diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate in atti, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione;
2) in subordine, accertare e dichiarare che il canone demaniale avrebbe dovuto essere calcolato prendendo come riferimento la categoria OMI relativa al "terziario" e, per
l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a restituire € 137.839,31 (ovvero la diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate in atti, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il canone demaniale avrebbe dovuto essere calcolato prendendo come riferimento non la categoria OMI per i
"negozi" ma quella relativa a quella propria della categoria catastale D/8 e per
l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a restituire € 131.125,85 (ovvero la diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate negli atti depositati, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione.
4) in estremo subordine, alla luce della CTU dell'arch. accertare Persona_1
e dichiarare che il ha quantificato il canone dovuto per la asserita pertinenza CP_1 demaniale sulla base di una superficie errata ed utilizzando valori OMI non corretti
(per categoria e per rivalutazione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il canone demaniale dovuto dalla odierna attrice per l'opera ritenuta di pertinenza demaniale per il periodo 2007-2020 era di € 121.756,90 e condannare quindi le Amministrazioni convenute alla restituzione di € 88.604,08 (ovvero della diversa somma che fosse ritenuta corretta), oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione. In tutti i casi, con vittoria delle spese e degli onorari di causa".
Per la parte convenuta come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
16.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
2 - pronunciare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della controversia, essendo questa riservata alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo e, segnatamente, del tribunale Amministrativo della Liguria-Genova;
- ritenere e pronunciare la carenza di legittimazione sostanziale passiva del concludente in relazione alle domande di ripetizione di Controparte_1 indebito ex art. 2033 c.c. proposte dalla e, per l'effetto, rigettare tali doman- Pt_1
de;
- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare, perché infondate, le ulteriori domande attoree;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11 marzo 2022, citava il Parte_1 Controparte_1
nonché l' , dinanzi al Tribunale della Spezia, affinché
[...] Controparte_2
fosse accertata la non corretta quantificazione, effettuata dal Controparte_1
del canone demaniale marittimo dovuto per l'occupazione di un compendio costiero, oggetto della concessione n. 9 del 2 settembre 2005 e della concessione di anticipata occupazione n. 2 del 31 marzo 2008, entrambe rilasciate dalla competente Comunità
Montana della Riviera Spezzina.
In particolare, l'attrice – in proprio e quale titolare della ditta individuale NI ST
– rappresentava di essere stata autorizzata a demolire e ricostruire un manufatto originariamente incamerato al patrimonio dello Stato nel 1964, realizzando un'opera radicalmente nuova e diversa rispetto alla precedente, per sagoma, volumetria e destinazione.
L'opera veniva poi ricostruita a seguito dei gravi danni provocati dagli eventi calamitosi del 2011, previo rilascio di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e demaniali.
Tuttavia, l'Amministrazione comunale aveva continuato a ritenere il manufatto una
"pertinenza demaniale", assoggettandolo a un canone notevolmente più elevato rispetto a quello previsto per le opere di difficile rimozione ex art. 3 del D.L. 400/1993.
La ricorrente affermava inoltre di avere corrisposto, con riserva, canoni per un totale di oltre € 210.000,00 (comprensivi anche delle quote per la Regione Liguria), mentre avrebbe dovuto corrispondere – secondo i criteri corretti – una somma di gran lunga
3 inferiore, variabile tra circa € 5.700,00 e € 6.800,00, a seconda della superficie considerata.
Tale errata quantificazione era dipesa da molteplici errori nei presupposti giuridici e fattuali utilizzati e in particolare:
- la natura di pertinenza demaniale in luogo di quella privatistica dell'opera, quale opera di difficile rimozione;
- l'errata classificazione catastale ai fini del calcolo dei valori OMI (avendo trattato l'attività come negozio anziché come attività terziaria);
- l'utilizzo di valori medi OMI del 2007 rivalutati con indici ISTAT in luogo dei valori annuali reali;
- l'errata quantificazione della superficie dell'opera, quantificata dal Comune in mq.
135,62 e da quantificarsi, invece, in mq. 114.
L'attrice deduceva quindi di aver subito una indebita imposizione economica, anche considerata la prospettazione da parte del della decadenza dalla concessione CP_1
in caso di mancato pagamento, ragione questa per la quale aveva proceduto al pagamento, riservandosi l'azione di ripetizione dell'indebito, in questa sede poi proposta.
In base alle diverse ricostruzioni prospettate, la somma che l'attrice affermava di aver indebitamente corrisposto variava da un minimo di circa € 33.825,74 fino a un massimo di € 204.654,14, per la quale veniva chiesta la restituzione con gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 10.05.2022, eccependo:
-la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il disposto dell'art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 e l'orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU.
n. 11867/2020; TAR Catania n. 92/2021), secondo cui le controversie relative alla determinazione dei canoni demaniali marittimi, specie quando richiedano valutazioni tecnico-discrezionali circa la natura delle opere o la loro amovibilità, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
-la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto l'ente comunale, pur gestendo il procedimento concessorio, non ha incamerato le somme corrisposte a titolo di canone, che sono invece destinate
4 all'Agenzia e alla Regione Liguria;
CP_2
-la inammissibilità delle domande attoree, per mancata impugnazione dei provvedimenti definitivi di rideterminazione del canone (tra cui quelli del 2014, 2018
e 2021, relativo ciascuno agli anni precedenti), i cui effetti si sarebbero consolidati per acquiescenza.
Nel merito, l'Amministrazione ribadiva che la natura del fabbricato era demaniale, in quanto trattasi di un manufatto già oggetto di incameramento e mai formalmente sdemanializzato, con interventi successivi che non ne avevano mutato l'identità giuridica, precisando che il manufatto a servizio dello stabilimento balneare denominato “NI ST” era stato formalmente incamerato al demanio marittimo sin dal verbale del 15 febbraio 1964. La concessione n. 9/2005, rilasciata alla dalla Pt_1
Comunità Montana della Riviera Spezzina, aveva avuto ad oggetto l'occupazione di una superficie demaniale di mq 2.456, cui si aggiungevano 4 mq di piattaforma, con durata dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009, poi prorogata nel tempo in virtù delle norme statali sopravvenute.
Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2014, l'attrice aveva presentato diverse istanze edilizie per eseguire interventi sul fabbricato insistente sull'area demaniale. Tali interventi erano stati costantemente qualificati dagli stessi quali atti autorizzativi
(permessi di costruire e varianti) come opere di ristrutturazione edilizia, senza mai configurare una “nuova costruzione”. In tal senso, evidenziava che le modifiche avevano interessato, tra l'altro, la copertura dell'edificio, la realizzazione di una terrazza, opere di consolidamento post-evento calamitoso, e modifiche interne di natura funzionale.
Con il provvedimento n. 2 del 31 marzo 2008 era poi stata autorizzata l'occupazione anticipata di parte dell'area demaniale, ma tale autorizzazione era limitata alla sola realizzazione della soletta di copertura e non implicava il rilascio di un nuovo titolo concessorio né determinava una mutazione nella natura giuridica del bene. Secondo
l'ente, tale occupazione anticipata aveva carattere eccezionale e temporaneo, non idoneo a generare posizioni giuridiche consolidate né ad alterare il regime proprietario del bene.
Successivamente, in data 16 maggio 2018, l'Amministrazione formalizzava la proroga della concessione demaniale marittima, indicando un canone complessivo presunto di
5 € 202.330,11 per il periodo 2009–2020. Il documento di proroga era stato espressamente sottoscritto per accettazione dalla , la quale, pertanto, aveva così Pt_1
prestato acquiescenza ai criteri e agli importi ivi indicati, riconoscendo implicitamente la correttezza della determinazione del canone, sia per il passato sia per gli anni successivi.
L'attività svolta dalla ricorrente, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, era riconducibile alla categoria commerciale, e non “terziaria”, ai fini della valorizzazione OMI prevista per il calcolo del canone ex art. 3, D.L. 400/1993.
Quanto alla superficie assoggettata a canone, era stata correttamente determinata in mq 135,62, includendo anche i locali di servizio (cucina, magazzino, servizi igienici), come previsto dalla giurisprudenza in materia di stabilimenti turistico-ricreativi.
L'aggiornamento ISTAT applicato ai valori di riferimento OMI, previsto dall'art. 4 del D.L. 400/1993, era del tutto legittimo e conforme alla disciplina normativa di settore.
Infine, la difesa del sottolineava come i conteggi eseguiti dall'attrice non CP_1 tenessero conto né dell'imposta regionale dovuta né dei canoni per le superfici diverse dal fabbricato (aree scoperte, impianti di facile e difficile rimozione), con conseguente incompletezza e inattendibilità delle somme indicate nella domanda attorea.
Alla prima udienza del 07.07.2022, era stata dichiarata la contumacia di
[...]
e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. CP_2
Si è svolta poi la CTU, ad opera dell'Arch. allo scopo di accertare Persona_1
quale fosse il canone dovuto sulla base della corretta classificazione del manufatto necessaria per l'applicazione dei parametri OMI (se si tratti di negozio o attività terziaria), determinati per ciascun anno, e sulla base delle reali dimensioni del manufatto.
All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal di Deiva Marina. CP_1
6 Oggetto della controversia è la quantificazione del corretto importo del canone demaniale marittimo dovuto dalla concessionaria, con conseguente eventuale restituzione delle somme corrisposte in eccesso. La controversia ha ad oggetto quindi la lesione di un diritto soggettivo e non involge un sindacato sull'esercizio del potere autoritativo-concessorio in senso stretto.
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, secondo quanto più volte affermato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis,
Cass. SS.UU. n. 8046/2018; n. 15323/2010; n. 11229/2014).
Anche l'eccezione del relativa al proprio asserito difetto di legittimazione CP_1
passiva, risulta infondata.
Come documentato agli atti, il ha provveduto alla quantificazione dei canoni, CP_1
ha trasmesso i relativi avvisi di pagamento, ha imposto il pagamento integrale come condizione per la proroga della concessione e ha trasmesso i modelli F24 con l'importo dovuto.
Esso è dunque parte necessaria del rapporto e legittimato a contraddire sulle pretese attoree.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, la stessa deve essere parimenti rispinta, non essendo stato esercitato alcun potere autoritativo, suscettibile di essere impugnato nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Venendo al merito, deve premettersi come la consulenza tecnica d'ufficio – chiara, precisa, completa, coerente nelle sue conclusioni, svolta nel rispetto del contraddittorio e rispondente ai quesiti assegnati e che per tali ragioni si condivide pienamente – abbia dato modo di procedere ad un ricalcolo dei canoni dovuti, previa riqualificazione di alcuni dei presupposti giuridici che vengono in considerazione.
In primo luogo, si rileva come l'immobile in questione sia stato correttamente considerato dal nel calcolare il canone, quale “pertinenza demaniale” in CP_1
luogo di opera privatistica di difficile rimozione. Deve al riguardo evidenziarsi come il fabbricato del bar, con i suoi annessi, fosse già esistente all'epoca dei lavori effettuati, con la conseguenza che quanto realizzato in quell'occasione, così come successivamente, non può essere considerato quale opera di nuova costruzione.
Tuttavia, nella quantificazione del canone, il ha individuato una categoria CP_1
7 OMI non conforme alla natura dell'opera. Si ritiene, infatti, che essendo l'attività di bar svolta non autonoma rispetto alla conduzione dello stabilimento balneare, la medesima sia assimilabile ai servizi e attività complementari a quelle del settore primario e secondario, dunque da comprendersi nella categoria del terziario.
Quanto al calcolo dei canoni, richiamata tutta la normativa di settore richiamata dalla
CTU, si distingue la pertinenza (bene incamerato) dalle altre superfici che vengono in rilievo, dovendosi applicare per la prima il valore medio per le locazioni sulla base della categoria terziario dell'OMI per ogni annualità oggetto di calcolo;
diversamente, per le altre superfici, devono applicarsi i valori medi indicati per il 2007 e rivalutati sulla base degli indici ISTAT per gli anni successivi.
Relativamente alla pertinenza, la superficie sulla quale deve essere calcolato il canone
è costituita da 115,70 metri quadrati, come accertato dalla CTU.
Alla luce di tali considerazione, conformemente alla CTU, il canone dovuto per il periodo 2007–2020 deve essere quantificato in € 121.756,90, a fronte di pagamenti effettuati per € 210.360,98, con conseguente differenza di € 88.604,08, che dovrà essere restituita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della convenuta.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 8.433,00 per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (euro 88.604,08), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta che il canone demaniale dovuto dalla sig.ra per il periodo 2007– Parte_1
2020 ammonta ad euro 121.756,90;
2. Condanna il e l' , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione in favore dell'attrice della somma di € 88.604,08, oltre interessi legali;
3. Condanna il e l' , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 4. Pone le spese della CTU a carico solidale delle Amministrazioni convenute, nella misura già liquidata.
5. Rigetta ogni altra domanda.
La Spezia, il 9.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Marozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 514 / 2022 RG
Promosso da:
), in proprio e quale titolare della Ditta Parte_1 C.F._1 individuale NI ST di SA LE (P. IVA ), con sede in Deiva P.IVA_1
Marina, Corso Colombo 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massa, Gino
Ambrosini e Luca Leonardi, domiciliata presso lo studio dell'avv. Gino Ambrosini in
Sarzana, Piazza Garibaldi 27,
-Attrice -
contro
, C.F. con sede in Deiva Marina, Controparte_1 P.IVA_2 Corso Italia 85, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Sibio, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via Piave 5,
-Convenuto-
e
, Controparte_2
-Contumace-
1 oggetto: accertamento quantificazione canone demaniale.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
08.01.2025:
"Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che il manufatto presente nell'area demaniale non costituisce una pertinenza demaniale e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la signora avrebbe dovuto corrispondere il minor canone parametrato alla Pt_1 superficie occupata con opere di difficile rimozione ex art. 03 D.L. 5 ottobre 1993 n.
400 (convertito in legge con L. 4 dicembre 1993, n. 494) e dunque condannare le
Amministrazioni intimate alla restituzione (per la prima ipotesi) di € 204.654,14 oltre interessi legali (ovvero della diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate in atti, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione;
2) in subordine, accertare e dichiarare che il canone demaniale avrebbe dovuto essere calcolato prendendo come riferimento la categoria OMI relativa al "terziario" e, per
l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a restituire € 137.839,31 (ovvero la diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate in atti, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il canone demaniale avrebbe dovuto essere calcolato prendendo come riferimento non la categoria OMI per i
"negozi" ma quella relativa a quella propria della categoria catastale D/8 e per
l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a restituire € 131.125,85 (ovvero la diversa somma che fosse ritenuta corretta) per le ragioni indicate negli atti depositati, oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione.
4) in estremo subordine, alla luce della CTU dell'arch. accertare Persona_1
e dichiarare che il ha quantificato il canone dovuto per la asserita pertinenza CP_1 demaniale sulla base di una superficie errata ed utilizzando valori OMI non corretti
(per categoria e per rivalutazione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il canone demaniale dovuto dalla odierna attrice per l'opera ritenuta di pertinenza demaniale per il periodo 2007-2020 era di € 121.756,90 e condannare quindi le Amministrazioni convenute alla restituzione di € 88.604,08 (ovvero della diversa somma che fosse ritenuta corretta), oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento fino a quella della effettiva restituzione. In tutti i casi, con vittoria delle spese e degli onorari di causa".
Per la parte convenuta come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
16.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
2 - pronunciare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della controversia, essendo questa riservata alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo e, segnatamente, del tribunale Amministrativo della Liguria-Genova;
- ritenere e pronunciare la carenza di legittimazione sostanziale passiva del concludente in relazione alle domande di ripetizione di Controparte_1 indebito ex art. 2033 c.c. proposte dalla e, per l'effetto, rigettare tali doman- Pt_1
de;
- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare, perché infondate, le ulteriori domande attoree;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11 marzo 2022, citava il Parte_1 Controparte_1
nonché l' , dinanzi al Tribunale della Spezia, affinché
[...] Controparte_2
fosse accertata la non corretta quantificazione, effettuata dal Controparte_1
del canone demaniale marittimo dovuto per l'occupazione di un compendio costiero, oggetto della concessione n. 9 del 2 settembre 2005 e della concessione di anticipata occupazione n. 2 del 31 marzo 2008, entrambe rilasciate dalla competente Comunità
Montana della Riviera Spezzina.
In particolare, l'attrice – in proprio e quale titolare della ditta individuale NI ST
– rappresentava di essere stata autorizzata a demolire e ricostruire un manufatto originariamente incamerato al patrimonio dello Stato nel 1964, realizzando un'opera radicalmente nuova e diversa rispetto alla precedente, per sagoma, volumetria e destinazione.
L'opera veniva poi ricostruita a seguito dei gravi danni provocati dagli eventi calamitosi del 2011, previo rilascio di tutti i titoli edilizi, paesaggistici e demaniali.
Tuttavia, l'Amministrazione comunale aveva continuato a ritenere il manufatto una
"pertinenza demaniale", assoggettandolo a un canone notevolmente più elevato rispetto a quello previsto per le opere di difficile rimozione ex art. 3 del D.L. 400/1993.
La ricorrente affermava inoltre di avere corrisposto, con riserva, canoni per un totale di oltre € 210.000,00 (comprensivi anche delle quote per la Regione Liguria), mentre avrebbe dovuto corrispondere – secondo i criteri corretti – una somma di gran lunga
3 inferiore, variabile tra circa € 5.700,00 e € 6.800,00, a seconda della superficie considerata.
Tale errata quantificazione era dipesa da molteplici errori nei presupposti giuridici e fattuali utilizzati e in particolare:
- la natura di pertinenza demaniale in luogo di quella privatistica dell'opera, quale opera di difficile rimozione;
- l'errata classificazione catastale ai fini del calcolo dei valori OMI (avendo trattato l'attività come negozio anziché come attività terziaria);
- l'utilizzo di valori medi OMI del 2007 rivalutati con indici ISTAT in luogo dei valori annuali reali;
- l'errata quantificazione della superficie dell'opera, quantificata dal Comune in mq.
135,62 e da quantificarsi, invece, in mq. 114.
L'attrice deduceva quindi di aver subito una indebita imposizione economica, anche considerata la prospettazione da parte del della decadenza dalla concessione CP_1
in caso di mancato pagamento, ragione questa per la quale aveva proceduto al pagamento, riservandosi l'azione di ripetizione dell'indebito, in questa sede poi proposta.
In base alle diverse ricostruzioni prospettate, la somma che l'attrice affermava di aver indebitamente corrisposto variava da un minimo di circa € 33.825,74 fino a un massimo di € 204.654,14, per la quale veniva chiesta la restituzione con gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 10.05.2022, eccependo:
-la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il disposto dell'art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 e l'orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU.
n. 11867/2020; TAR Catania n. 92/2021), secondo cui le controversie relative alla determinazione dei canoni demaniali marittimi, specie quando richiedano valutazioni tecnico-discrezionali circa la natura delle opere o la loro amovibilità, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
-la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto l'ente comunale, pur gestendo il procedimento concessorio, non ha incamerato le somme corrisposte a titolo di canone, che sono invece destinate
4 all'Agenzia e alla Regione Liguria;
CP_2
-la inammissibilità delle domande attoree, per mancata impugnazione dei provvedimenti definitivi di rideterminazione del canone (tra cui quelli del 2014, 2018
e 2021, relativo ciascuno agli anni precedenti), i cui effetti si sarebbero consolidati per acquiescenza.
Nel merito, l'Amministrazione ribadiva che la natura del fabbricato era demaniale, in quanto trattasi di un manufatto già oggetto di incameramento e mai formalmente sdemanializzato, con interventi successivi che non ne avevano mutato l'identità giuridica, precisando che il manufatto a servizio dello stabilimento balneare denominato “NI ST” era stato formalmente incamerato al demanio marittimo sin dal verbale del 15 febbraio 1964. La concessione n. 9/2005, rilasciata alla dalla Pt_1
Comunità Montana della Riviera Spezzina, aveva avuto ad oggetto l'occupazione di una superficie demaniale di mq 2.456, cui si aggiungevano 4 mq di piattaforma, con durata dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009, poi prorogata nel tempo in virtù delle norme statali sopravvenute.
Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2014, l'attrice aveva presentato diverse istanze edilizie per eseguire interventi sul fabbricato insistente sull'area demaniale. Tali interventi erano stati costantemente qualificati dagli stessi quali atti autorizzativi
(permessi di costruire e varianti) come opere di ristrutturazione edilizia, senza mai configurare una “nuova costruzione”. In tal senso, evidenziava che le modifiche avevano interessato, tra l'altro, la copertura dell'edificio, la realizzazione di una terrazza, opere di consolidamento post-evento calamitoso, e modifiche interne di natura funzionale.
Con il provvedimento n. 2 del 31 marzo 2008 era poi stata autorizzata l'occupazione anticipata di parte dell'area demaniale, ma tale autorizzazione era limitata alla sola realizzazione della soletta di copertura e non implicava il rilascio di un nuovo titolo concessorio né determinava una mutazione nella natura giuridica del bene. Secondo
l'ente, tale occupazione anticipata aveva carattere eccezionale e temporaneo, non idoneo a generare posizioni giuridiche consolidate né ad alterare il regime proprietario del bene.
Successivamente, in data 16 maggio 2018, l'Amministrazione formalizzava la proroga della concessione demaniale marittima, indicando un canone complessivo presunto di
5 € 202.330,11 per il periodo 2009–2020. Il documento di proroga era stato espressamente sottoscritto per accettazione dalla , la quale, pertanto, aveva così Pt_1
prestato acquiescenza ai criteri e agli importi ivi indicati, riconoscendo implicitamente la correttezza della determinazione del canone, sia per il passato sia per gli anni successivi.
L'attività svolta dalla ricorrente, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, era riconducibile alla categoria commerciale, e non “terziaria”, ai fini della valorizzazione OMI prevista per il calcolo del canone ex art. 3, D.L. 400/1993.
Quanto alla superficie assoggettata a canone, era stata correttamente determinata in mq 135,62, includendo anche i locali di servizio (cucina, magazzino, servizi igienici), come previsto dalla giurisprudenza in materia di stabilimenti turistico-ricreativi.
L'aggiornamento ISTAT applicato ai valori di riferimento OMI, previsto dall'art. 4 del D.L. 400/1993, era del tutto legittimo e conforme alla disciplina normativa di settore.
Infine, la difesa del sottolineava come i conteggi eseguiti dall'attrice non CP_1 tenessero conto né dell'imposta regionale dovuta né dei canoni per le superfici diverse dal fabbricato (aree scoperte, impianti di facile e difficile rimozione), con conseguente incompletezza e inattendibilità delle somme indicate nella domanda attorea.
Alla prima udienza del 07.07.2022, era stata dichiarata la contumacia di
[...]
e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. CP_2
Si è svolta poi la CTU, ad opera dell'Arch. allo scopo di accertare Persona_1
quale fosse il canone dovuto sulla base della corretta classificazione del manufatto necessaria per l'applicazione dei parametri OMI (se si tratti di negozio o attività terziaria), determinati per ciascun anno, e sulla base delle reali dimensioni del manufatto.
All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal di Deiva Marina. CP_1
6 Oggetto della controversia è la quantificazione del corretto importo del canone demaniale marittimo dovuto dalla concessionaria, con conseguente eventuale restituzione delle somme corrisposte in eccesso. La controversia ha ad oggetto quindi la lesione di un diritto soggettivo e non involge un sindacato sull'esercizio del potere autoritativo-concessorio in senso stretto.
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, secondo quanto più volte affermato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis,
Cass. SS.UU. n. 8046/2018; n. 15323/2010; n. 11229/2014).
Anche l'eccezione del relativa al proprio asserito difetto di legittimazione CP_1
passiva, risulta infondata.
Come documentato agli atti, il ha provveduto alla quantificazione dei canoni, CP_1
ha trasmesso i relativi avvisi di pagamento, ha imposto il pagamento integrale come condizione per la proroga della concessione e ha trasmesso i modelli F24 con l'importo dovuto.
Esso è dunque parte necessaria del rapporto e legittimato a contraddire sulle pretese attoree.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, la stessa deve essere parimenti rispinta, non essendo stato esercitato alcun potere autoritativo, suscettibile di essere impugnato nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Venendo al merito, deve premettersi come la consulenza tecnica d'ufficio – chiara, precisa, completa, coerente nelle sue conclusioni, svolta nel rispetto del contraddittorio e rispondente ai quesiti assegnati e che per tali ragioni si condivide pienamente – abbia dato modo di procedere ad un ricalcolo dei canoni dovuti, previa riqualificazione di alcuni dei presupposti giuridici che vengono in considerazione.
In primo luogo, si rileva come l'immobile in questione sia stato correttamente considerato dal nel calcolare il canone, quale “pertinenza demaniale” in CP_1
luogo di opera privatistica di difficile rimozione. Deve al riguardo evidenziarsi come il fabbricato del bar, con i suoi annessi, fosse già esistente all'epoca dei lavori effettuati, con la conseguenza che quanto realizzato in quell'occasione, così come successivamente, non può essere considerato quale opera di nuova costruzione.
Tuttavia, nella quantificazione del canone, il ha individuato una categoria CP_1
7 OMI non conforme alla natura dell'opera. Si ritiene, infatti, che essendo l'attività di bar svolta non autonoma rispetto alla conduzione dello stabilimento balneare, la medesima sia assimilabile ai servizi e attività complementari a quelle del settore primario e secondario, dunque da comprendersi nella categoria del terziario.
Quanto al calcolo dei canoni, richiamata tutta la normativa di settore richiamata dalla
CTU, si distingue la pertinenza (bene incamerato) dalle altre superfici che vengono in rilievo, dovendosi applicare per la prima il valore medio per le locazioni sulla base della categoria terziario dell'OMI per ogni annualità oggetto di calcolo;
diversamente, per le altre superfici, devono applicarsi i valori medi indicati per il 2007 e rivalutati sulla base degli indici ISTAT per gli anni successivi.
Relativamente alla pertinenza, la superficie sulla quale deve essere calcolato il canone
è costituita da 115,70 metri quadrati, come accertato dalla CTU.
Alla luce di tali considerazione, conformemente alla CTU, il canone dovuto per il periodo 2007–2020 deve essere quantificato in € 121.756,90, a fronte di pagamenti effettuati per € 210.360,98, con conseguente differenza di € 88.604,08, che dovrà essere restituita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della convenuta.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 8.433,00 per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (euro 88.604,08), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta che il canone demaniale dovuto dalla sig.ra per il periodo 2007– Parte_1
2020 ammonta ad euro 121.756,90;
2. Condanna il e l' , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione in favore dell'attrice della somma di € 88.604,08, oltre interessi legali;
3. Condanna il e l' , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 4. Pone le spese della CTU a carico solidale delle Amministrazioni convenute, nella misura già liquidata.
5. Rigetta ogni altra domanda.
La Spezia, il 9.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
9