Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6762/2024 R.G. promossa da:
' rappr. e dif. dall'avv. RUGGIERO MARZOCCA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico La parte d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta
valere), ha depositato in data 20.05.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il
ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto all'erogazione dell' assegno d'invalidità
civile.
На resistito 1 CP_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte. della legittimazione passivaPremessa la sussistenza esclusiva
dell CP_1 che, а far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato
civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di civile, cecità
competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007)
- nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità il legislatore ha previsto una percentuale minima -già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05.02.92) nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il accertato - con una valutazione CTU, nominato nella hapresente fase,
condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata anamnesi sull'accurata salute della parte ricorrente e motivata in maniera delle condizioni di coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione
dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03.08.2023).
Il ricorso va, quindi, accolto.
- in linea con il recente pronunciamento della Sul punto va precisato che
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento circa latecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine ricorrenza О meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento
dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa 'si accerti "1
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente 1
lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica... ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè (essendo ormai intangibile l'accertamentolimitato sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”. presente giudizio può concludersi soltanto con una Conseguentemente, il sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro anche dei è
-
requisiti condanna al pagamento della prestazione socio-economici - di assistenziale (nello stesso. senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno di invalidità civile,
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03.08.2023).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori
questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP_1 Restano definitivamente a carico dell CP_2 anche le spese di c.t.u. liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalper la concessione
03.08.2023;
-condanna 1 CP_1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, con distrazione;
pone definitivamente e per intero a carico dell CP_1 le spese di c.t.u.
liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli