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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4917/2020
da
, (C.F. e e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Raimondi, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in sito in Gambara (BS), Piazza XXV Aprile n. 8,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Ferrari, Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16,
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA: ), in persona Controparte_3 P.IVA_4
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cherubini, ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, via Antonio Gramsci n. 30,
ZA IA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4917/2020. CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza disattesa e
reietta:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 4917/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data
24.11.2020 oggetto della presente impugnazione in quanto illegittimo, nullo e comunque infondato.
2. Accertata la fondatezza delle contestazioni in merito alle discrepanze tra le quantità consegnate e
fatturate, Voglia accogliere domanda di riduzione dell'importo monitoriamente azionato, di cui alla
fattura n.157 25.9.20, per € 1.455,14 oltre IVA (€ 1.775,27) o comunque della maggiore o minore
somma che emergerà in corso di causa, operando con riferimento a tutte le somme indicate in
narrativa, la compensazione delle stesse.
3. In subordine, in via riconvenzionale, accertata la natura
simulata del contratto di affitto d'azienda ceduto a Controparte_3
e l'esistenza del contratto di cessione d'azienda dissimulato, dichiararsi Controparte_1
la responsabilità della convenuta opposta per i debiti verso dedotti in lite, e condannare Pt_1
la al pagamento a parte attrice opponente di una somma pari ad € Controparte_1
47.686,66 oltre interessi moratori dalle singole scadenze (data fattura e data pagamento debiti
solidali) al soddisfo, o comunque per la maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa,
operando con riferimento a tutte le somme sopra indicate, la compensazione delle stesse,
condannando a corrispondere a la differenza.
4. Condannare Controparte_1 Pt_1
la convenuta opposta al risarcimento del danno ex art 96 cpc 5. Condannare Controparte_1
alla refusione delle spese del presente giudizio.”.
[...]
Per la convenuta opposta: “disattesa ogni contraria istanza ed/od eccezione e, in ogni caso, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase del giudizio Nel merito - in via principale: per le
ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa, con ogni riserva di dedurne altre, rigettare
l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione, in quanto infondata ed indeterminata, in fatto
come in diritto, ivi compreso per il profilo dell'assenza di ogni deduzione istruttoria, confermando il
monitorio opposto. Nel merito - in via gradata ed alternativa: nell'ipotesi in cui, nel corso del
giudizio, dovesse emergere che l'importo del credito risulta essere maggiore e/o minore rispetto a quello oggetto di monitorio condannare in ogni caso la società debitrice al pagamento di quanto
dovesse risultare essere l'esatto ammontare del debito.”.
Per la terza chiamata: “In via preliminare: - dichiararsi il difetto di legittimazione/interesse della
soc. alle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di Pt_1 CP_1
esistenza del contratto di cessione d'azienda spiegate, stante la mancata allegazione del concreto
pregiudizio subito e della ragione/titolo del credito;
subordinatamente nel merito: - rigettare le
domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di esistenza del contratto CP_1
di cessione d'azienda spiegate e ogni altra domanda della soc. contro la soc. odierna Pt_1
comparente, in quanto infondate/immotivate sotto ogni profilo, in fatto come in diritto;
in ogni caso, - con vittoria di spese e compensi professionali.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2020 la società , in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico, sig. premesso di aver ricevuto, nel settembre Controparte_2
2020, richiesta di fornitura di sabbia grezza, pietrisco, terra, puntina e scarico rifiuti edili da parte della società , premesso, altresì, di essere creditore Parte_1
della somma di € 13.413,78, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere a tale società il pagamento in proprio favore della predetta somma, a titolo di corrispettivo della fattura n. 157 del 25.09.2020,
emessa a fronte della eseguita fornitura, oltre agli interessi moratori maggiorati di sette punti percentuali di cui al D.L. 231/02 dalla domanda al saldo e alle spese di procedura.
A tal fine, la ricorrente esponeva che:
- la ricorrente società operava nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali e movimento terra, come da visura camerale (doc. 2);
- nel mese di settembre 2020 la società in persona Parte_1
dei propri Soci Amministratori signori , e si Parte_1 Per_1 Per_2 rivolgeva alla ricorrente società per richiedere la fornitura di sabbia grezza, pietrisco, terra,
puntina e scarico rifiuti edili;
- a fronte della prestazione eseguita e della relativa fattura n. 157 del 25.09.2020 di importo pari a € 13.413,7 (doc. 3) la resistente società nulla corrispondeva alla ricorrente;
- tale fattura veniva regolarmente contabilizzata, come risultava dall'estratto delle scritture contabili prodotto al doc. 4;
- nonostante i solleciti trasmessi alla resistente (doc. 6), nessun pagamento perveniva alla ricorrente.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 24 novembre 2020, il decreto ingiuntivo telematico n.
4917/2020.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 4 gennaio 2021, l'ingiunta società
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Sempre nel merito, chiedeva di accertare la discrepanza tra le quantità consegnate e fatturate e, per l'effetto, ridurre l'importo monitoriamente azionato, di cui alla fattura n.157 25.9.20, in €
1.455,14 oltre IVA (€ 1.775,27) o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
operando con riferimento a tali somme la compensazione delle stesse. In via riconvenzionale,
chiedeva di accertare la natura simulata del contratto di affitto d'azienda tra Controparte_3
(concedente) e (affittuaria) e l'esistenza del
[...] Controparte_1
contratto di cessione d'azienda dissimulato. Conseguentemente, dato atto del proprio controcredito complessivo di € 47.686,66, vantato nei confronti della e, per essa, della cessionaria CP_3 CP_1
, dichiararsi la responsabilità della convenuta opposta per i debiti verso dedotti in lite,
[...] Pt_1
e condannare la al pagamento in favore dell'opponente della predetta Controparte_1
somma, oltre interessi moratori dalle singole scadenze (data fattura e data pagamento debiti solidali)
al soddisfo, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, operando con riferimento a tutte le predette somme, la compensazione delle stesse con il credito eventualmente accertato in favore della convenuta e condannando quest'ultima a corrispondere a la Pt_1
differenza. Chiedeva altresì la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che:
- la (doc 3) era una società di recente costituzione (09.05.2019), la Controparte_1
quale in data 19.02.2020 subentrava, quale cessionaria, nel contratto di affitto d'azienda alla
(doc 4); quest'ultima, in data 17.02.2012 stipulava con la Controparte_1 [...]
(doc 5) contratto di affitto d'azienda, poi prorogato Controparte_3
in data 17.02.2014 e in data 13.04.2015;
- in data 28.09.20 la avendo effettuato prestazioni in economia con motogreder e Pt_1
fornitura di binder in favore della presso il cantiere di Azzano Controparte_1
LA (BS) (doc 6), emetteva la fattura n. 156 per l'importo di € 3.977,20 (doc 7);
- a seguito di tale emissione, l'opposta richiedeva lo storno della fattura n.156 intestata alla e l'emissione di relativa nota di accredito, nonché di fatturazione Controparte_1
della prestazione a sé medesima, ovvero alla Controparte_3
(doc 8);
- l'opponente ottemperava a tale richiesta ed emetteva la nota di credito n. 158 del 30.09.2020
(doc 9) verso e la fattura n. 159 del 30.09.2020 di pari importo Controparte_1
verso (doc 10); Controparte_3
- in data 29.09.20 l'opponente segnalava alla Controparte_3
alcune inesattezze relative alla fattura monitoriamente azionata (di Controparte_1
;
[...]
- per contro, sempre contestava alla società Controparte_3
opponente le discrepanze di fatturazione eccepite alla dalla Controparte_1
medesima, e proponeva uno sconto sulla successiva fatturazione (doc. 11); - in tal modo, risultava evidente che e la CP_1 CP_3 CP_3 CP_3
convenuta opposta ( costituivano unico centro decisionale, con la Controparte_1
conseguenza che il contratto di affitto d'azienda era stato posto in essere al fine di sottrarre alla garanzia dei creditori pregressi della somme che Controparte_3
Co venivano incamerate dalla odierna convenuta opposta;
ciò in quanto il nuovo affittuario non era responsabile per i debiti pregressi (accumulati dal proprietario prima dell'affitto) ma solo per quelli sorti durante la sua gestione;
- per tale ragione la convenuta opposta riteneva di non essere debitrice della per i Pt_1
residui € 13.661,40 (fatt n. 159 del 31.12.2007, n.31 del 26.04.2011 e n. 38 del 18.05.2011)
(doc 11 bis) di debito della nei confronti Controparte_3
dell'opponente;
- le contestazioni formulate dall'opponente in merito alla fattura azionata erano consistenti e dettagliatamente formulate nella mail del 01.10.20 (doc 11), con la quale la medesima segnalava una serie di discrepanze riferite a materiale contabilizzato alla da parte Pt_1
della convenuta opposta, ma mai consegnato e, in particolare: per q.li 1.894,20 di sabbia grezza per € 0.7 al q.le e quindi per € 1.325.94 e per q.li 64,60 di pietrisco per € 2 al q.le e quindi per € 129,20, il tutto per un totale da decurtare dalla fattura pari ad € 1.455,14 oltre
IVA (€ 1.775,27);
- i rapporti tra le parti del giudizio erano sorti nel 2008, quando il Comune di PI, con la sottoscrizione del contratto d'appalto del 20.6.08 rep. 2238 Comune PI I° e II° stralcio,
incaricava la ditta LI AL sas di LI SE e C. di effettuare interventi per urbanizzazione nella zona PIP;
tali interventi venivano subappaltati alla odierna opponente;
- il contestava vizi e difetti delle opere e promuoveva ATP, al quale seguiva Controparte_4
il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Cremona n. RG 3039/2016, promosso dal
[...]
contro CP_4 Controparte_5
il quale chiamava in garanzia Zurich Insurance;
CP_6 - la controversia si concludeva con il raggiungimento di un accordo transattivo totalmente novativo (doc. 12) in forza del quale tutte le parti si impegnavano ad effettuare il pagamento di € 43.000,00 in favore del Comune, a tacitazione di tutte le pretese e senza alcun riconoscimento, rinunciando ad ogni pretesa versata in atti;
- in forza di detta transazione la Parte_2 Pt_1
nonché la Zurich Insurance P.L.C., senza vincolo di solidarietà, si impegnavano a versare complessivamente l'importo di € 43.000,00 a favore del la Zurich Controparte_4
Insurance per € 16.000,00, la , Parte_3
in via solidale tra loro, la somma di € 27.000,00;
- a fronte del puntuale versamento concordato, il si dichiarava risarcito di ogni CP_4
richiesta con abbandono del giudizio e le altre parti rinunciavano alle domande formulate in causa;
- in calce alla transazione la e la Controparte_3 Pt_1
pattuivano che si intendessero compensate tutte le partite in essere tra le stesse, salva la verifica circa l'effettivo mancato pagamento da parte del in favore della Controparte_4
della somma di € 13.000,00 che, se di contro pagati, lasciavano alle parti libertà di CP_1
tutelare le proprie posizioni;
- la risultava pertanto essere debitrice della Controparte_3
per € 13.661,40, somma rispetto alla quale la aveva già provveduto a Pt_1 Pt_1
sollecitare il pagamento in data 25.05.20 alla Controparte_3
(doc 13); quest'ultima in data 13.07.20 affermava di dover verificare le partite contabili e rappresentava di non aver incassato dal circa 6-7000,00 euro (doc. 14); la Controparte_4
medesima in data 14.07.20 affermava di aver mandato nel 2012 a sopravvenienze CP_3
€ 12.682,32 oltre 487,10 di iva in sospeso, ritenendo di nulla più dovere all'odierna opponente;
- in conseguenza dei contenziosi contro il la debitrice in solido Controparte_4 Pt_1
con la sosteneva ingenti spese, anticipando Controparte_3
di fatto tutte le spese di risarcimento nei confronti del le spese legali, di Controparte_4
Co CTP e CTU per un totale di € 60.096,13 e precisamente € 27.000,00 al Comune PI
(assegni bancari n. 1004868621, n. 1004868622, n. 1004868623, n. 1004868624) (doc. 15),
al CTP € 14.788,84 (FT. n 14/17 del 14.02.2017, n.69/19 del 01.08.19, Controparte_7
n. 94/19 dell'11.10.19, n.74/20 del 05.11.20, n.79/20 del 01.12.20) (doc. 16-17-18-19-20), al
CTU Arch € 1537,29 (FT. n. 12/19 del 13.05.2019 e n. 2/20 del 29.01.2020) (doc. Per_3
21-22), spese legali € 8.522,80 Avv. Trombadore (FT n. 33/19 del 06.11.2019, n. 7/20 del
09.10.2020) (doc. 23-24), € 5709,60 Avv. Bertuzzi (FT n. 9/17 del 30.01.2017) (doc. 25), €
2537,60 Avv. Fasani e Donarini (FT. n. 25/20 del 06.10.2020) (doc. 26);
- rispetto alle summenzionate somme pagate, l'opponente, debitrice solidale con la
[...]
esperiva azione di regresso per la metà dell'importo Controparte_3
pagato, pari a € 30.048,07, nei confronti della cessionaria del Controparte_3 CP_1
contratto di affitto d'azienda trattandosi di Controparte_3
debiti sorti successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda, prorogato e poi ceduto alla convenuta opposta;
- a tale somma (€ 30.048,07) andava aggiunta la somma pari ad € 13.661,40, per un debito complessivo pari a € 47.686,66; somme eventualmente da compensarsi con eventuali crediti riconosciuti in favore dell'opposta quantificabili in € 11.638,51 (importo fattura 157 del
25.09.20 € 13.413,78 – discrepanze contestate € 1455,14 oltre iva);
- a fronte della compensazione delle rispettive partite, così come sopra dettagliate, la Pt_1
risultava creditrice della convenuta opposta per l'importo di € 36.048,15.
Tutto ciò premesso, l'opponente, rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le ragioni di fatto e di Controparte_1
diritto dedotte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4917/2020 e la condanna dell'opponente al pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione medesima. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, l'opposta deduceva che:
- la ricostruzione effettuata dall'opponente era fuorviante;
- la richiesta di sconto effettuata dall'opponente veniva negata dall'opposta; in ogni caso, tale richiesta, costituiva riconoscimento del debito, anche in via meramente deduttiva, rispetto alla parte residuale del credito di € 12.913,78;
- la società opponente richiedeva inizialmente una riduzione del prezzo di € 1.477,00 per materiale asseritamente non fornito;
ancora quindi, sempre deduttivamente, la debitrice riconosceva l'esistenza di un debito quantomeno circoscritto ad € 11.413,78;
- il credito azionato monitoriamente maturava a seguito della prestazione resa dalla società
con la conseguenza che ogni riferimento alla società Controparte_1 Controparte_3
era del tutto inconferente;
[...]
- il cantiere di PI atteneva ai rapporti intercorsi tra la società e la Controparte_3
società debitrice, con la conseguenza che l'eccezione era inconferente oltre che intempestiva;
- la produzione documentale (doc.13) di parte attrice opponente evidenziava i limiti della ricostruzione resa dalla debitrice laddove emerge che la società Parte_1
avrebbe dovuto verificare l'intervenuto pagamento di € 13.000,00 da parte
[...]
del alla società Controparte_4 Controparte_3
- in ogni caso, le vicende intervenute con il Comune di PI, oltre ad essersi generate nel corso del 2008, nulla avevano a che fare con il credito ingiunto, afferente ad una prestazione del 2019/2020 ed eseguita da altro soggetto giuridico;
- il rapporto con il Comune di PI era del tutto irrilevante anche rispetto all'affitto di ramo di azienda, in quanto il contratto di affitto non riguardava quello specifico rapporto rimasto in capo alla Controparte_3 - la difesa dell'opponente mai contestava l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della società opposta;
- non sussistevano i presupposti di legge ai fini della concessione della provvisoria esecuzione;
- in ogni caso, il richiamo ai rapporti intervenuti tra la debitrice e la società Controparte_3
costringeva l'opposta, ad abundantiam, ad eccepire il proprio difetto di legittimazione.
[...]
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4917/2022.
All'udienza del 15.9.2021, la difesa di parte opponente chiedeva la chiamata in causa la società
NO SA SAS DI NOGIUSEPPE & C. in quanto litisconsorte necessario rispetto alla domanda di simulazione e il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del 15.9.2021, il Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di € 11.413,78 e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Controparte_3
Con successiva ordinanza del 21.4.2022, il Giudice, accertata la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo ordinava all'opponente chiamante Controparte_3
la rinnovazione dell'atto di chiamata.
Con comparsa di costituzione del 25.10.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata società
NO SA SAS DI NOGIUSEPPE & C., contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione/interesse della soc. alle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda Pt_1
tra le soc. e di esistenza del contratto di cessione d'azienda spiegate, stante la mancata CP_1
allegazione del concreto pregiudizio subito e della ragione/titolo del credito. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di esistenza CP_1
del contratto di cessione d'azienda spiegate e ogni altra domanda formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata. In ogni caso, con il favore delle spese.
A tal fine deduceva che: - i bilanci del 2021 e del 2020 della società terza chiamata (doc. 2) ed anche della
[...]
(doc. 3) attestavano le autonomie giuridiche e patrimoniali (e la solvibilità Controparte_1
patrimoniale) delle due società;
- la mancanza di nesso, logico e giuridico, fra la vicenda dell'accordo intervenuto con il
(doc. 4) e la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
CP_4 CP_4
- al più, il richiamato accordo smentiva le domande di simulazione svolte dall'opponente.
Tutto ciò premesso, la società terza chiamata, rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla successiva udienza, il Giudice, assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e dell'interpello.
All'esito della prova orale e, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 20.6.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Preliminarmente, deve procedersi alla ricostruzione delle posizioni delle parti dal punto di vista cronologico, con riferimento sia al credito oggetto di ingiunzione, sia al credito posto in compensazione dall'opponente.
Sul punto, va rilevato che:
- in data 17.2.2012 la Controparte_3
(cedente) concedeva in affitto l'azienda a (cessionario), tale Controparte_1
contratto veniva prorogato due volte, una prima volta in data 17.2.2014 e, una seconda volta in data 13.4.2015 (doc. 5);
- in data 19.2.2020 la cedeva il contratto di affitto d'azienda a Controparte_1
(doc. 3 e 4); Controparte_1 - in data 21.9.202020 interveniva atto di transazione tra il l'attrice Controparte_4
opponente e la che Controparte_3
costituirebbe il titolo giustificativo del controcredito (azionato in via di regresso) posto in compensazione dall'opponente (doc. 12).
Tanto premesso in punto cronologico e venendo al merito si osserva che l'opposizione è in parte fondata e va accolta in tal misura.
Anzitutto, si osserva che il credito oggetto di ingiunzione non è stato specificamente contestato dall'opponente.
Tale credito, dell'importo di € 13.413,78, trova il suo titolo, nelle prestazioni di fornitura portate dalla fattura n. 157/2020 eseguite dalla convenuta opposta.
In relazione ad esso, l'opponente si è limitata a contestare unicamente una differenza di importo, per asserite discrepanze tra gli importi fatturati nella fattura azionata rispetto alla fornitura eseguita, pari a € 1.775,25, senza nulla specificare in ordine al restante importo oggetto di ingiunzione.
Sul punto, si richiamano le considerazioni espresse da questo Tribunale con l'ordinanza del
15.9.2021, secondo cui deve ritenersi non contestato il credito della convenuta risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto (euro 13.413,78) e l'importo contestato (euro 1.775,27) pari ad euro
11.958,64.
Peraltro, lo stesso rappresentante della parte attrice, sentito in udienza, ha sostanzialmente confermato l'esistenza del credito ingiunto previa rettifica del suo ammontare nei termini sopra esposti.
Allo stesso modo la convenuta opposta non ha sostanzialmente contestato la discrepanza fra gli importi.
L'opponente ha, inoltre, espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prestazione dalla società
convenuta opposta.
Deve pertanto ritenersi che il credito, pari a € 11.958,64, azionato dalla convenuta opposta,
[...]
, sia certo, liquido ed esigibile. Controparte_1 Già solo le predette considerazioni giustificano la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n.
4917/2020, attesa la differenza del quantum.
Le uniche argomentazioni sollevate dall'opponente a sostegno della propria opposizione si fondano sull'eccezione di compensazione/domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'asserito controcredito vantato dalla medesima opponente nei confronti di un diverso soggetto giuridico
( , che, tuttavia, ad avviso del Tribunale è da ritenersi Controparte_3
soggetto del tutto distinto dalla convenuta opposta, in quanto dotato di propria autonomia patrimoniale e personalità giuridica (visure ai docc. 3,4 e 5).
In particolare, parte opponente ha chiesto in via di eccezione l'accertamento della simulazione relativa del contratto d'affitto di azienda, al solo scopo di rivolgere nei confronti dell'ingiungente l'eccezione di compensazione del proprio controcredito (in via di regresso) di € 36.048,15,
originariamente vantato nei confronti di Controparte_3
[...]
Quest'ultima società, sempre secondo la prospettazione dell'attrice, avrebbe posto in essere un contratto simulato di affitto di azienda con la convenuta opposta, dissimulante, in realtà, una cessione di azienda.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di simulazione si presenta del tutto generica, atteso che non è
specificato a quale contratto d'affitto d'azienda il rilievo si riferisca.
L'opponente non ha specificato se l'eccezione di simulazione debba riferirsi al contratto del
17.2.2012 intervenuto tra la Controparte_3
(cedente) e la (cessionario); ovvero, al contratto di cessione del Controparte_1
19.2.2020 intervenuto tra la (cedente) a Controparte_1 Controparte_1
(cessionario).
[...]
In ogni caso, nessuno dei due contratti risulta prodotto in giudizio.
In tale contesto di lacuna probatoria, non è possibile compiere alcun accertamento di simulazione, nè
di lesività dei diritti dell'attrice. Peraltro, osserva il Tribunale che, il contratto potenzialmente lesivo della posizione della società
opponente avrebbe potuto essere unicamente il contratto di cessione di azienda, del 19.2.2020,
intervenuto tra la (cedente) e la convenuta opposta, Controparte_1 [...]
(cessionaria); contratto al quale la Controparte_1 Controparte_3
rimasta totalmente estranea.
[...]
In ogni caso, l'eccezione si presenta infondata, atteso che è pur vero che la fattispecie, sotto il profilo probatorio è disciplinata dall'art. 1417 c.c. che consente, nel rapporto con il terzo, la prova testimoniale, tuttavia, anche a seguito della prova orale esperita, non è emersa la simulazione del contratto di cessione invocata dall'opponente.
Va anzitutto rilevato che nella prospettazione attorea la simulazione sarebbe di carattere relativo,
poiché avrebbe dovuto riguardare l'oggetto del contratto (cessione, anziché affitto di azienda).
Nessuna cessione è tuttavia predicabile se solo si considera che la società
[...]
(simulato cedente) ha continuato ad esistere (e tuttora è attiva) Controparte_3
e ad operare nel mercato con indipendenza patrimoniale e con esercizio autonomo dell'azienda,
costituendo un centro autonomo di imputazione.
Sul punto, si richiamano in particolare le testimonianze dei testi e Tes_1 Testimone_2
che hanno così riferito:
[...]
- il teste ha affermato che era a conoscenza di avvenuti “cambiamenti di denominazione Pt_1
della società ” e che “Ricordo che abbiamo fatto delle lavorazioni nel Controparte_3
cantiere di Azzano nella esecuzione del contratto stipulato con che agiva Controparte_8
per conto di all'inizio poi successivamente come referente della CP_1 Controparte_1
. Nulla ha specificato il teste in ordine agli avvenimenti negoziali che hanno
[...]
interessato le società rappresentando, al più, una prassi commerciale confusa tra le CP_1
parti. Trattasi peraltro, di deposizioni da reputarsi pienamente attendibili;
il teste, non socio né amministratore della società convenuta, non presenta alcun interesse nel giudizio che sia
“personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n.
11034/2006) e che possa far nascere in suo capo una incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c., e non presenta altresì i requisiti soggettivi richiesti affinché sussista in suo capo un divieto a testimoniare ex art. 247 c.c. Neppure sono emersi elementi idonei a porre in dubbio l'attendibilità del teste, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo.
Conseguentemente, l'eccezione di incapacità formulata in udienza istruttoria nei confronti di tale teste va rigettata.
- il teste ha affermato che: “Devo premettere che ho trattenuto rapporti Testimone_2
diretti con la società per quanto riguarda il cantiere di PI. Nel cantiere di PI Pt_1
la stazione appaltante era il era l'appaltatore che Controparte_4 Controparte_3
doveva realizzare una strada, mentre la era subappaltatore di una parte dei lavori. Questi Pt_1
lavori risalgono a circa 10/12 anni fa. Nel 2020 ci fu un altro rapporto con la ma non Pt_1
con la bensì con la avente ad oggetto fornitura di inerti per vari CP_3 Controparte_1
cantieri non ricordo quali. In particolare, la veniva nel cantiere della con Pt_1 Controparte_1
proprio mezzo e caricava i materiali inerti di cui aveva bisogno e che erano oggetto di fornitura da parte nostra. Per il prelievo di questi materiali la emetteva fattura. Riconosco la CP_1
fattura nel documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione, si tratta della fattura n. 157
del 25.9.2020” […] “Io sono il legale rappresentante della (senza E C.) Controparte_1
da circa un anno. Esiste un contratto di affitto di azienda fra la che è la concedente CP_3
e la che è l'affittuaria. Tale contratto ha ad oggetto parecchia parte Parte_4
Cont dell'attività della che ormai gestisce in proprio la in particolare la Parte_5
gestione rifiuti e noleggi macchinari”.
Trattasi di deposizioni tutte concordanti e che nulla hanno provato in ordine alla asserita simulazione del contratto così come invocata dall'opponente. In ogni caso, ogni considerazione inerente all'accertamento della simulazione relativa del contratto si presenta irrilevante ai fini del decidere, se si considera la disciplina del codice civile in tema di cessione di azienda ex art. 2560 cc.
La norma prevede in particolare che: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel
trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda,
se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
Di conseguenza, anche a voler ritenere che effettivamente sia avvenuta la cessione dell'azienda, la
Cont stessa avrebbe potuto costituire, al più, cessione di ramo d'azienda (posto che la continua ad esistere), con la conseguenza che giammai il contratto, secondo la disciplina legale, avrebbe potuto provocare la successione del cessionario nei debiti sorti successivamente alla cessione per esclusiva volontà della cedente, quale è quello basato sulla transazione stipulata con il comune (doc. 12),
oggetto di causa.
Molteplici elementi oggettivi consentono di ritenere impraticabile una simile successione.
Anzitutto si osserva che la convenuta opposta non ha partecipato all'accordo di transazione, atteso che il rapporto principale riguardava unicamente l'opponente e l'odierna terza chiamata e che, l'atto viene materialmente sottoscritto dalla e, pertanto, non è opponibile a soggetto diverso CP_3
quale è l'odierna convenuta opposta.
Trattasi, peraltro (come ampiamente sostenuto in atti dalle parti) di transazione totalmente novativa,
la quale ha un effetto estintivo delle obbligazioni esistenti e fa sorgere l'obbligo di adempimento solo nei confronti dei firmatari.
A ciò si aggiunga che l'atto transattivo è stato sottoscritto in data 21.9.2020, successiva all'
asseritamente dissimulato contratto di cessione d'azienda.
In definitiva, va respinta l'eccezione di simulazione e conseguentemente va respinta altresì
l'eccezione di compensazione. Il controcredito vantato dall'opponente in via di regresso e pari a € 36.048,15, originariamente vantato nei confronti di non è opponibile Controparte_3
alla convenuta opposta, che va dichiarata ad esso totalmente estranea.
Esso, piuttosto, ben avrebbe potuto essere rivolto alla società terza chiamata, nei confronti della quale,
tuttavia, non è stata estesa alcuna domanda.
Analoga sorte merita l'eccezione inerente il restante importo posto in compensazione, avente ad oggetto il corrispettivo per prestazioni oggetto delle fatture nn. 31 e 38/2011 (doc. 11 bis) e della fattura 159 del 2020 ( €3.977,20 – doc. 10), trattandosi di credito (peraltro confusamente dedotto dall'attrice sotto il profilo della prova del quantum) da imputarsi, sotto il profilo del soggetto
Con creditore, unicamente a favore della
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4917/2020 e, accertato il credito di € 11.958,64 in favore della convenuta opposta.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
Quanto al regolamento delle spese di lite si osserva quanto segue.
Nei rapporti tra attrice opponente e convenuta opposta le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre fasi, attesa la non particolare complessità della controversia.
Nei rapporti tra attrice chiamante a terza chiamata, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese integralmente compensate, in quanto, seppur in assenza di specifica domanda dell'opponente,
deve essere valorizzata la posizione di debitrice (documentalmente attestata) in capo alla CP_3
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente, la stessa è
infondata e deve essere rigettata.
La condotta processuale di parte convenuta non può essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la prova del credito e l'infondatezza delle pretese attoree. Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
Conseguentemente, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4917/2020, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 24.11.2020;
accertato il credito di € 11.958,64 in capo alla convenuta opposta, condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 11.958,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in
€ 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra attrice opponente e terza chiamata;
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente.
Brescia, 17 novembre 2025.
Il giudice
LA D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4917/2020
da
, (C.F. e e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Raimondi, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in sito in Gambara (BS), Piazza XXV Aprile n. 8,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Ferrari, Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16,
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA: ), in persona Controparte_3 P.IVA_4
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cherubini, ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, via Antonio Gramsci n. 30,
ZA IA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4917/2020. CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza disattesa e
reietta:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 4917/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data
24.11.2020 oggetto della presente impugnazione in quanto illegittimo, nullo e comunque infondato.
2. Accertata la fondatezza delle contestazioni in merito alle discrepanze tra le quantità consegnate e
fatturate, Voglia accogliere domanda di riduzione dell'importo monitoriamente azionato, di cui alla
fattura n.157 25.9.20, per € 1.455,14 oltre IVA (€ 1.775,27) o comunque della maggiore o minore
somma che emergerà in corso di causa, operando con riferimento a tutte le somme indicate in
narrativa, la compensazione delle stesse.
3. In subordine, in via riconvenzionale, accertata la natura
simulata del contratto di affitto d'azienda ceduto a Controparte_3
e l'esistenza del contratto di cessione d'azienda dissimulato, dichiararsi Controparte_1
la responsabilità della convenuta opposta per i debiti verso dedotti in lite, e condannare Pt_1
la al pagamento a parte attrice opponente di una somma pari ad € Controparte_1
47.686,66 oltre interessi moratori dalle singole scadenze (data fattura e data pagamento debiti
solidali) al soddisfo, o comunque per la maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa,
operando con riferimento a tutte le somme sopra indicate, la compensazione delle stesse,
condannando a corrispondere a la differenza.
4. Condannare Controparte_1 Pt_1
la convenuta opposta al risarcimento del danno ex art 96 cpc 5. Condannare Controparte_1
alla refusione delle spese del presente giudizio.”.
[...]
Per la convenuta opposta: “disattesa ogni contraria istanza ed/od eccezione e, in ogni caso, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase del giudizio Nel merito - in via principale: per le
ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa, con ogni riserva di dedurne altre, rigettare
l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione, in quanto infondata ed indeterminata, in fatto
come in diritto, ivi compreso per il profilo dell'assenza di ogni deduzione istruttoria, confermando il
monitorio opposto. Nel merito - in via gradata ed alternativa: nell'ipotesi in cui, nel corso del
giudizio, dovesse emergere che l'importo del credito risulta essere maggiore e/o minore rispetto a quello oggetto di monitorio condannare in ogni caso la società debitrice al pagamento di quanto
dovesse risultare essere l'esatto ammontare del debito.”.
Per la terza chiamata: “In via preliminare: - dichiararsi il difetto di legittimazione/interesse della
soc. alle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di Pt_1 CP_1
esistenza del contratto di cessione d'azienda spiegate, stante la mancata allegazione del concreto
pregiudizio subito e della ragione/titolo del credito;
subordinatamente nel merito: - rigettare le
domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di esistenza del contratto CP_1
di cessione d'azienda spiegate e ogni altra domanda della soc. contro la soc. odierna Pt_1
comparente, in quanto infondate/immotivate sotto ogni profilo, in fatto come in diritto;
in ogni caso, - con vittoria di spese e compensi professionali.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2020 la società , in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico, sig. premesso di aver ricevuto, nel settembre Controparte_2
2020, richiesta di fornitura di sabbia grezza, pietrisco, terra, puntina e scarico rifiuti edili da parte della società , premesso, altresì, di essere creditore Parte_1
della somma di € 13.413,78, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere a tale società il pagamento in proprio favore della predetta somma, a titolo di corrispettivo della fattura n. 157 del 25.09.2020,
emessa a fronte della eseguita fornitura, oltre agli interessi moratori maggiorati di sette punti percentuali di cui al D.L. 231/02 dalla domanda al saldo e alle spese di procedura.
A tal fine, la ricorrente esponeva che:
- la ricorrente società operava nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali e movimento terra, come da visura camerale (doc. 2);
- nel mese di settembre 2020 la società in persona Parte_1
dei propri Soci Amministratori signori , e si Parte_1 Per_1 Per_2 rivolgeva alla ricorrente società per richiedere la fornitura di sabbia grezza, pietrisco, terra,
puntina e scarico rifiuti edili;
- a fronte della prestazione eseguita e della relativa fattura n. 157 del 25.09.2020 di importo pari a € 13.413,7 (doc. 3) la resistente società nulla corrispondeva alla ricorrente;
- tale fattura veniva regolarmente contabilizzata, come risultava dall'estratto delle scritture contabili prodotto al doc. 4;
- nonostante i solleciti trasmessi alla resistente (doc. 6), nessun pagamento perveniva alla ricorrente.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 24 novembre 2020, il decreto ingiuntivo telematico n.
4917/2020.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 4 gennaio 2021, l'ingiunta società
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Sempre nel merito, chiedeva di accertare la discrepanza tra le quantità consegnate e fatturate e, per l'effetto, ridurre l'importo monitoriamente azionato, di cui alla fattura n.157 25.9.20, in €
1.455,14 oltre IVA (€ 1.775,27) o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
operando con riferimento a tali somme la compensazione delle stesse. In via riconvenzionale,
chiedeva di accertare la natura simulata del contratto di affitto d'azienda tra Controparte_3
(concedente) e (affittuaria) e l'esistenza del
[...] Controparte_1
contratto di cessione d'azienda dissimulato. Conseguentemente, dato atto del proprio controcredito complessivo di € 47.686,66, vantato nei confronti della e, per essa, della cessionaria CP_3 CP_1
, dichiararsi la responsabilità della convenuta opposta per i debiti verso dedotti in lite,
[...] Pt_1
e condannare la al pagamento in favore dell'opponente della predetta Controparte_1
somma, oltre interessi moratori dalle singole scadenze (data fattura e data pagamento debiti solidali)
al soddisfo, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, operando con riferimento a tutte le predette somme, la compensazione delle stesse con il credito eventualmente accertato in favore della convenuta e condannando quest'ultima a corrispondere a la Pt_1
differenza. Chiedeva altresì la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che:
- la (doc 3) era una società di recente costituzione (09.05.2019), la Controparte_1
quale in data 19.02.2020 subentrava, quale cessionaria, nel contratto di affitto d'azienda alla
(doc 4); quest'ultima, in data 17.02.2012 stipulava con la Controparte_1 [...]
(doc 5) contratto di affitto d'azienda, poi prorogato Controparte_3
in data 17.02.2014 e in data 13.04.2015;
- in data 28.09.20 la avendo effettuato prestazioni in economia con motogreder e Pt_1
fornitura di binder in favore della presso il cantiere di Azzano Controparte_1
LA (BS) (doc 6), emetteva la fattura n. 156 per l'importo di € 3.977,20 (doc 7);
- a seguito di tale emissione, l'opposta richiedeva lo storno della fattura n.156 intestata alla e l'emissione di relativa nota di accredito, nonché di fatturazione Controparte_1
della prestazione a sé medesima, ovvero alla Controparte_3
(doc 8);
- l'opponente ottemperava a tale richiesta ed emetteva la nota di credito n. 158 del 30.09.2020
(doc 9) verso e la fattura n. 159 del 30.09.2020 di pari importo Controparte_1
verso (doc 10); Controparte_3
- in data 29.09.20 l'opponente segnalava alla Controparte_3
alcune inesattezze relative alla fattura monitoriamente azionata (di Controparte_1
;
[...]
- per contro, sempre contestava alla società Controparte_3
opponente le discrepanze di fatturazione eccepite alla dalla Controparte_1
medesima, e proponeva uno sconto sulla successiva fatturazione (doc. 11); - in tal modo, risultava evidente che e la CP_1 CP_3 CP_3 CP_3
convenuta opposta ( costituivano unico centro decisionale, con la Controparte_1
conseguenza che il contratto di affitto d'azienda era stato posto in essere al fine di sottrarre alla garanzia dei creditori pregressi della somme che Controparte_3
Co venivano incamerate dalla odierna convenuta opposta;
ciò in quanto il nuovo affittuario non era responsabile per i debiti pregressi (accumulati dal proprietario prima dell'affitto) ma solo per quelli sorti durante la sua gestione;
- per tale ragione la convenuta opposta riteneva di non essere debitrice della per i Pt_1
residui € 13.661,40 (fatt n. 159 del 31.12.2007, n.31 del 26.04.2011 e n. 38 del 18.05.2011)
(doc 11 bis) di debito della nei confronti Controparte_3
dell'opponente;
- le contestazioni formulate dall'opponente in merito alla fattura azionata erano consistenti e dettagliatamente formulate nella mail del 01.10.20 (doc 11), con la quale la medesima segnalava una serie di discrepanze riferite a materiale contabilizzato alla da parte Pt_1
della convenuta opposta, ma mai consegnato e, in particolare: per q.li 1.894,20 di sabbia grezza per € 0.7 al q.le e quindi per € 1.325.94 e per q.li 64,60 di pietrisco per € 2 al q.le e quindi per € 129,20, il tutto per un totale da decurtare dalla fattura pari ad € 1.455,14 oltre
IVA (€ 1.775,27);
- i rapporti tra le parti del giudizio erano sorti nel 2008, quando il Comune di PI, con la sottoscrizione del contratto d'appalto del 20.6.08 rep. 2238 Comune PI I° e II° stralcio,
incaricava la ditta LI AL sas di LI SE e C. di effettuare interventi per urbanizzazione nella zona PIP;
tali interventi venivano subappaltati alla odierna opponente;
- il contestava vizi e difetti delle opere e promuoveva ATP, al quale seguiva Controparte_4
il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Cremona n. RG 3039/2016, promosso dal
[...]
contro CP_4 Controparte_5
il quale chiamava in garanzia Zurich Insurance;
CP_6 - la controversia si concludeva con il raggiungimento di un accordo transattivo totalmente novativo (doc. 12) in forza del quale tutte le parti si impegnavano ad effettuare il pagamento di € 43.000,00 in favore del Comune, a tacitazione di tutte le pretese e senza alcun riconoscimento, rinunciando ad ogni pretesa versata in atti;
- in forza di detta transazione la Parte_2 Pt_1
nonché la Zurich Insurance P.L.C., senza vincolo di solidarietà, si impegnavano a versare complessivamente l'importo di € 43.000,00 a favore del la Zurich Controparte_4
Insurance per € 16.000,00, la , Parte_3
in via solidale tra loro, la somma di € 27.000,00;
- a fronte del puntuale versamento concordato, il si dichiarava risarcito di ogni CP_4
richiesta con abbandono del giudizio e le altre parti rinunciavano alle domande formulate in causa;
- in calce alla transazione la e la Controparte_3 Pt_1
pattuivano che si intendessero compensate tutte le partite in essere tra le stesse, salva la verifica circa l'effettivo mancato pagamento da parte del in favore della Controparte_4
della somma di € 13.000,00 che, se di contro pagati, lasciavano alle parti libertà di CP_1
tutelare le proprie posizioni;
- la risultava pertanto essere debitrice della Controparte_3
per € 13.661,40, somma rispetto alla quale la aveva già provveduto a Pt_1 Pt_1
sollecitare il pagamento in data 25.05.20 alla Controparte_3
(doc 13); quest'ultima in data 13.07.20 affermava di dover verificare le partite contabili e rappresentava di non aver incassato dal circa 6-7000,00 euro (doc. 14); la Controparte_4
medesima in data 14.07.20 affermava di aver mandato nel 2012 a sopravvenienze CP_3
€ 12.682,32 oltre 487,10 di iva in sospeso, ritenendo di nulla più dovere all'odierna opponente;
- in conseguenza dei contenziosi contro il la debitrice in solido Controparte_4 Pt_1
con la sosteneva ingenti spese, anticipando Controparte_3
di fatto tutte le spese di risarcimento nei confronti del le spese legali, di Controparte_4
Co CTP e CTU per un totale di € 60.096,13 e precisamente € 27.000,00 al Comune PI
(assegni bancari n. 1004868621, n. 1004868622, n. 1004868623, n. 1004868624) (doc. 15),
al CTP € 14.788,84 (FT. n 14/17 del 14.02.2017, n.69/19 del 01.08.19, Controparte_7
n. 94/19 dell'11.10.19, n.74/20 del 05.11.20, n.79/20 del 01.12.20) (doc. 16-17-18-19-20), al
CTU Arch € 1537,29 (FT. n. 12/19 del 13.05.2019 e n. 2/20 del 29.01.2020) (doc. Per_3
21-22), spese legali € 8.522,80 Avv. Trombadore (FT n. 33/19 del 06.11.2019, n. 7/20 del
09.10.2020) (doc. 23-24), € 5709,60 Avv. Bertuzzi (FT n. 9/17 del 30.01.2017) (doc. 25), €
2537,60 Avv. Fasani e Donarini (FT. n. 25/20 del 06.10.2020) (doc. 26);
- rispetto alle summenzionate somme pagate, l'opponente, debitrice solidale con la
[...]
esperiva azione di regresso per la metà dell'importo Controparte_3
pagato, pari a € 30.048,07, nei confronti della cessionaria del Controparte_3 CP_1
contratto di affitto d'azienda trattandosi di Controparte_3
debiti sorti successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda, prorogato e poi ceduto alla convenuta opposta;
- a tale somma (€ 30.048,07) andava aggiunta la somma pari ad € 13.661,40, per un debito complessivo pari a € 47.686,66; somme eventualmente da compensarsi con eventuali crediti riconosciuti in favore dell'opposta quantificabili in € 11.638,51 (importo fattura 157 del
25.09.20 € 13.413,78 – discrepanze contestate € 1455,14 oltre iva);
- a fronte della compensazione delle rispettive partite, così come sopra dettagliate, la Pt_1
risultava creditrice della convenuta opposta per l'importo di € 36.048,15.
Tutto ciò premesso, l'opponente, rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le ragioni di fatto e di Controparte_1
diritto dedotte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 4917/2020 e la condanna dell'opponente al pagamento del credito oggetto dell'ingiunzione medesima. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta in ricorso, l'opposta deduceva che:
- la ricostruzione effettuata dall'opponente era fuorviante;
- la richiesta di sconto effettuata dall'opponente veniva negata dall'opposta; in ogni caso, tale richiesta, costituiva riconoscimento del debito, anche in via meramente deduttiva, rispetto alla parte residuale del credito di € 12.913,78;
- la società opponente richiedeva inizialmente una riduzione del prezzo di € 1.477,00 per materiale asseritamente non fornito;
ancora quindi, sempre deduttivamente, la debitrice riconosceva l'esistenza di un debito quantomeno circoscritto ad € 11.413,78;
- il credito azionato monitoriamente maturava a seguito della prestazione resa dalla società
con la conseguenza che ogni riferimento alla società Controparte_1 Controparte_3
era del tutto inconferente;
[...]
- il cantiere di PI atteneva ai rapporti intercorsi tra la società e la Controparte_3
società debitrice, con la conseguenza che l'eccezione era inconferente oltre che intempestiva;
- la produzione documentale (doc.13) di parte attrice opponente evidenziava i limiti della ricostruzione resa dalla debitrice laddove emerge che la società Parte_1
avrebbe dovuto verificare l'intervenuto pagamento di € 13.000,00 da parte
[...]
del alla società Controparte_4 Controparte_3
- in ogni caso, le vicende intervenute con il Comune di PI, oltre ad essersi generate nel corso del 2008, nulla avevano a che fare con il credito ingiunto, afferente ad una prestazione del 2019/2020 ed eseguita da altro soggetto giuridico;
- il rapporto con il Comune di PI era del tutto irrilevante anche rispetto all'affitto di ramo di azienda, in quanto il contratto di affitto non riguardava quello specifico rapporto rimasto in capo alla Controparte_3 - la difesa dell'opponente mai contestava l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della società opposta;
- non sussistevano i presupposti di legge ai fini della concessione della provvisoria esecuzione;
- in ogni caso, il richiamo ai rapporti intervenuti tra la debitrice e la società Controparte_3
costringeva l'opposta, ad abundantiam, ad eccepire il proprio difetto di legittimazione.
[...]
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4917/2022.
All'udienza del 15.9.2021, la difesa di parte opponente chiedeva la chiamata in causa la società
NO SA SAS DI NOGIUSEPPE & C. in quanto litisconsorte necessario rispetto alla domanda di simulazione e il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del 15.9.2021, il Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di € 11.413,78 e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Controparte_3
Con successiva ordinanza del 21.4.2022, il Giudice, accertata la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo ordinava all'opponente chiamante Controparte_3
la rinnovazione dell'atto di chiamata.
Con comparsa di costituzione del 25.10.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata società
NO SA SAS DI NOGIUSEPPE & C., contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione/interesse della soc. alle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda Pt_1
tra le soc. e di esistenza del contratto di cessione d'azienda spiegate, stante la mancata CP_1
allegazione del concreto pregiudizio subito e della ragione/titolo del credito. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di simulazione del contratto d'affitto d'azienda tra le soc. e di esistenza CP_1
del contratto di cessione d'azienda spiegate e ogni altra domanda formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata. In ogni caso, con il favore delle spese.
A tal fine deduceva che: - i bilanci del 2021 e del 2020 della società terza chiamata (doc. 2) ed anche della
[...]
(doc. 3) attestavano le autonomie giuridiche e patrimoniali (e la solvibilità Controparte_1
patrimoniale) delle due società;
- la mancanza di nesso, logico e giuridico, fra la vicenda dell'accordo intervenuto con il
(doc. 4) e la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
CP_4 CP_4
- al più, il richiamato accordo smentiva le domande di simulazione svolte dall'opponente.
Tutto ciò premesso, la società terza chiamata, rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla successiva udienza, il Giudice, assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e dell'interpello.
All'esito della prova orale e, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 20.6.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Preliminarmente, deve procedersi alla ricostruzione delle posizioni delle parti dal punto di vista cronologico, con riferimento sia al credito oggetto di ingiunzione, sia al credito posto in compensazione dall'opponente.
Sul punto, va rilevato che:
- in data 17.2.2012 la Controparte_3
(cedente) concedeva in affitto l'azienda a (cessionario), tale Controparte_1
contratto veniva prorogato due volte, una prima volta in data 17.2.2014 e, una seconda volta in data 13.4.2015 (doc. 5);
- in data 19.2.2020 la cedeva il contratto di affitto d'azienda a Controparte_1
(doc. 3 e 4); Controparte_1 - in data 21.9.202020 interveniva atto di transazione tra il l'attrice Controparte_4
opponente e la che Controparte_3
costituirebbe il titolo giustificativo del controcredito (azionato in via di regresso) posto in compensazione dall'opponente (doc. 12).
Tanto premesso in punto cronologico e venendo al merito si osserva che l'opposizione è in parte fondata e va accolta in tal misura.
Anzitutto, si osserva che il credito oggetto di ingiunzione non è stato specificamente contestato dall'opponente.
Tale credito, dell'importo di € 13.413,78, trova il suo titolo, nelle prestazioni di fornitura portate dalla fattura n. 157/2020 eseguite dalla convenuta opposta.
In relazione ad esso, l'opponente si è limitata a contestare unicamente una differenza di importo, per asserite discrepanze tra gli importi fatturati nella fattura azionata rispetto alla fornitura eseguita, pari a € 1.775,25, senza nulla specificare in ordine al restante importo oggetto di ingiunzione.
Sul punto, si richiamano le considerazioni espresse da questo Tribunale con l'ordinanza del
15.9.2021, secondo cui deve ritenersi non contestato il credito della convenuta risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto (euro 13.413,78) e l'importo contestato (euro 1.775,27) pari ad euro
11.958,64.
Peraltro, lo stesso rappresentante della parte attrice, sentito in udienza, ha sostanzialmente confermato l'esistenza del credito ingiunto previa rettifica del suo ammontare nei termini sopra esposti.
Allo stesso modo la convenuta opposta non ha sostanzialmente contestato la discrepanza fra gli importi.
L'opponente ha, inoltre, espressamente riconosciuto di aver ricevuto la prestazione dalla società
convenuta opposta.
Deve pertanto ritenersi che il credito, pari a € 11.958,64, azionato dalla convenuta opposta,
[...]
, sia certo, liquido ed esigibile. Controparte_1 Già solo le predette considerazioni giustificano la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n.
4917/2020, attesa la differenza del quantum.
Le uniche argomentazioni sollevate dall'opponente a sostegno della propria opposizione si fondano sull'eccezione di compensazione/domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'asserito controcredito vantato dalla medesima opponente nei confronti di un diverso soggetto giuridico
( , che, tuttavia, ad avviso del Tribunale è da ritenersi Controparte_3
soggetto del tutto distinto dalla convenuta opposta, in quanto dotato di propria autonomia patrimoniale e personalità giuridica (visure ai docc. 3,4 e 5).
In particolare, parte opponente ha chiesto in via di eccezione l'accertamento della simulazione relativa del contratto d'affitto di azienda, al solo scopo di rivolgere nei confronti dell'ingiungente l'eccezione di compensazione del proprio controcredito (in via di regresso) di € 36.048,15,
originariamente vantato nei confronti di Controparte_3
[...]
Quest'ultima società, sempre secondo la prospettazione dell'attrice, avrebbe posto in essere un contratto simulato di affitto di azienda con la convenuta opposta, dissimulante, in realtà, una cessione di azienda.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di simulazione si presenta del tutto generica, atteso che non è
specificato a quale contratto d'affitto d'azienda il rilievo si riferisca.
L'opponente non ha specificato se l'eccezione di simulazione debba riferirsi al contratto del
17.2.2012 intervenuto tra la Controparte_3
(cedente) e la (cessionario); ovvero, al contratto di cessione del Controparte_1
19.2.2020 intervenuto tra la (cedente) a Controparte_1 Controparte_1
(cessionario).
[...]
In ogni caso, nessuno dei due contratti risulta prodotto in giudizio.
In tale contesto di lacuna probatoria, non è possibile compiere alcun accertamento di simulazione, nè
di lesività dei diritti dell'attrice. Peraltro, osserva il Tribunale che, il contratto potenzialmente lesivo della posizione della società
opponente avrebbe potuto essere unicamente il contratto di cessione di azienda, del 19.2.2020,
intervenuto tra la (cedente) e la convenuta opposta, Controparte_1 [...]
(cessionaria); contratto al quale la Controparte_1 Controparte_3
rimasta totalmente estranea.
[...]
In ogni caso, l'eccezione si presenta infondata, atteso che è pur vero che la fattispecie, sotto il profilo probatorio è disciplinata dall'art. 1417 c.c. che consente, nel rapporto con il terzo, la prova testimoniale, tuttavia, anche a seguito della prova orale esperita, non è emersa la simulazione del contratto di cessione invocata dall'opponente.
Va anzitutto rilevato che nella prospettazione attorea la simulazione sarebbe di carattere relativo,
poiché avrebbe dovuto riguardare l'oggetto del contratto (cessione, anziché affitto di azienda).
Nessuna cessione è tuttavia predicabile se solo si considera che la società
[...]
(simulato cedente) ha continuato ad esistere (e tuttora è attiva) Controparte_3
e ad operare nel mercato con indipendenza patrimoniale e con esercizio autonomo dell'azienda,
costituendo un centro autonomo di imputazione.
Sul punto, si richiamano in particolare le testimonianze dei testi e Tes_1 Testimone_2
che hanno così riferito:
[...]
- il teste ha affermato che era a conoscenza di avvenuti “cambiamenti di denominazione Pt_1
della società ” e che “Ricordo che abbiamo fatto delle lavorazioni nel Controparte_3
cantiere di Azzano nella esecuzione del contratto stipulato con che agiva Controparte_8
per conto di all'inizio poi successivamente come referente della CP_1 Controparte_1
. Nulla ha specificato il teste in ordine agli avvenimenti negoziali che hanno
[...]
interessato le società rappresentando, al più, una prassi commerciale confusa tra le CP_1
parti. Trattasi peraltro, di deposizioni da reputarsi pienamente attendibili;
il teste, non socio né amministratore della società convenuta, non presenta alcun interesse nel giudizio che sia
“personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n.
11034/2006) e che possa far nascere in suo capo una incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c., e non presenta altresì i requisiti soggettivi richiesti affinché sussista in suo capo un divieto a testimoniare ex art. 247 c.c. Neppure sono emersi elementi idonei a porre in dubbio l'attendibilità del teste, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo.
Conseguentemente, l'eccezione di incapacità formulata in udienza istruttoria nei confronti di tale teste va rigettata.
- il teste ha affermato che: “Devo premettere che ho trattenuto rapporti Testimone_2
diretti con la società per quanto riguarda il cantiere di PI. Nel cantiere di PI Pt_1
la stazione appaltante era il era l'appaltatore che Controparte_4 Controparte_3
doveva realizzare una strada, mentre la era subappaltatore di una parte dei lavori. Questi Pt_1
lavori risalgono a circa 10/12 anni fa. Nel 2020 ci fu un altro rapporto con la ma non Pt_1
con la bensì con la avente ad oggetto fornitura di inerti per vari CP_3 Controparte_1
cantieri non ricordo quali. In particolare, la veniva nel cantiere della con Pt_1 Controparte_1
proprio mezzo e caricava i materiali inerti di cui aveva bisogno e che erano oggetto di fornitura da parte nostra. Per il prelievo di questi materiali la emetteva fattura. Riconosco la CP_1
fattura nel documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione, si tratta della fattura n. 157
del 25.9.2020” […] “Io sono il legale rappresentante della (senza E C.) Controparte_1
da circa un anno. Esiste un contratto di affitto di azienda fra la che è la concedente CP_3
e la che è l'affittuaria. Tale contratto ha ad oggetto parecchia parte Parte_4
Cont dell'attività della che ormai gestisce in proprio la in particolare la Parte_5
gestione rifiuti e noleggi macchinari”.
Trattasi di deposizioni tutte concordanti e che nulla hanno provato in ordine alla asserita simulazione del contratto così come invocata dall'opponente. In ogni caso, ogni considerazione inerente all'accertamento della simulazione relativa del contratto si presenta irrilevante ai fini del decidere, se si considera la disciplina del codice civile in tema di cessione di azienda ex art. 2560 cc.
La norma prevede in particolare che: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel
trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda,
se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
Di conseguenza, anche a voler ritenere che effettivamente sia avvenuta la cessione dell'azienda, la
Cont stessa avrebbe potuto costituire, al più, cessione di ramo d'azienda (posto che la continua ad esistere), con la conseguenza che giammai il contratto, secondo la disciplina legale, avrebbe potuto provocare la successione del cessionario nei debiti sorti successivamente alla cessione per esclusiva volontà della cedente, quale è quello basato sulla transazione stipulata con il comune (doc. 12),
oggetto di causa.
Molteplici elementi oggettivi consentono di ritenere impraticabile una simile successione.
Anzitutto si osserva che la convenuta opposta non ha partecipato all'accordo di transazione, atteso che il rapporto principale riguardava unicamente l'opponente e l'odierna terza chiamata e che, l'atto viene materialmente sottoscritto dalla e, pertanto, non è opponibile a soggetto diverso CP_3
quale è l'odierna convenuta opposta.
Trattasi, peraltro (come ampiamente sostenuto in atti dalle parti) di transazione totalmente novativa,
la quale ha un effetto estintivo delle obbligazioni esistenti e fa sorgere l'obbligo di adempimento solo nei confronti dei firmatari.
A ciò si aggiunga che l'atto transattivo è stato sottoscritto in data 21.9.2020, successiva all'
asseritamente dissimulato contratto di cessione d'azienda.
In definitiva, va respinta l'eccezione di simulazione e conseguentemente va respinta altresì
l'eccezione di compensazione. Il controcredito vantato dall'opponente in via di regresso e pari a € 36.048,15, originariamente vantato nei confronti di non è opponibile Controparte_3
alla convenuta opposta, che va dichiarata ad esso totalmente estranea.
Esso, piuttosto, ben avrebbe potuto essere rivolto alla società terza chiamata, nei confronti della quale,
tuttavia, non è stata estesa alcuna domanda.
Analoga sorte merita l'eccezione inerente il restante importo posto in compensazione, avente ad oggetto il corrispettivo per prestazioni oggetto delle fatture nn. 31 e 38/2011 (doc. 11 bis) e della fattura 159 del 2020 ( €3.977,20 – doc. 10), trattandosi di credito (peraltro confusamente dedotto dall'attrice sotto il profilo della prova del quantum) da imputarsi, sotto il profilo del soggetto
Con creditore, unicamente a favore della
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4917/2020 e, accertato il credito di € 11.958,64 in favore della convenuta opposta.
Va quindi pronunciata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
Quanto al regolamento delle spese di lite si osserva quanto segue.
Nei rapporti tra attrice opponente e convenuta opposta le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre fasi, attesa la non particolare complessità della controversia.
Nei rapporti tra attrice chiamante a terza chiamata, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese integralmente compensate, in quanto, seppur in assenza di specifica domanda dell'opponente,
deve essere valorizzata la posizione di debitrice (documentalmente attestata) in capo alla CP_3
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente, la stessa è
infondata e deve essere rigettata.
La condotta processuale di parte convenuta non può essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la prova del credito e l'infondatezza delle pretese attoree. Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
Conseguentemente, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4917/2020, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 24.11.2020;
accertato il credito di € 11.958,64 in capo alla convenuta opposta, condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 11.958,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in
€ 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra attrice opponente e terza chiamata;
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opponente.
Brescia, 17 novembre 2025.
Il giudice
LA D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”