Ordinanza cautelare 26 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 533 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, pia zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
nei confronti
Commissione Ripam, Formez Pa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27.11.2023, con cui veniva indetto “un concorso per esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell''Area Istruttori, e precisamente:
A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione:
A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);
A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);
A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D);
B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell'Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente:
B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL)”, nella parte in cui non prevede, per il profilo di “maestro di sostegno”, quale requisito di ammissione al concorso de quo, il possesso del Diploma Magistrale o del Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, entrambi ante 2001/2002, quali titoli abilitanti all''insegnamento, unitamente al possesso del titolo di specializzazione;
2) degli atti e provvedimenti, ancorché di contenuto sconosciuto, con i quali sono state previste le modalità di presentazione e compilazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di poter inoltrare la domanda di partecipazione allo stesso;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti.
Nonché per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a partecipare, ancorché con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto per il profilo “Maestro di Sostegno”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/4/2024:
per l'annullamento, previa sospensiva:
1) dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27.11.2023, con cui veniva indetto “un concorso per esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell'Area Istruttori, e precisamente:
A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione:
A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);
A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);
A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D);
B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell'Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente:
B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL)”, nella parte in cui non prevede, per il profilo di “maestro di sostegno”, quale requisito di ammissione al concorso de quo, il possesso del Diploma Magistrale o del Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, entrambi ante 2001/2002, quali titoli abilitanti all'insegnamento, unitamente al possesso del titolo di specializzazione;
2) degli atti e provvedimenti, ancorché di contenuto sconosciuto, con i quali sono state previste le modalità di presentazione e compilazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti di poter inoltrare la domanda di partecipazione allo stesso;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti.
Nonché: per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a partecipare, ancorché con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto per il profilo “Maestro di Sostegno”.
Nonché a mezzo dei proposti motivi aggiunti
Per la disapplicazione:
1) se ed in quanto occorra del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2019/2021 – siglato il 16.11.2022, nella parte in cui dispone, all'Allegato, rubricato “Declaratorie”, un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale il personale educativo e scolastico deve essere inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, stabilendo, quali requisiti di accesso alla suddetta Area, esclusivamente la “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali”;
2) ove necessario e per quanto di ragione, dell'art. 12 C.C.N.L. citato, rubricato “Classificazione”, nella parte in cui ha previsto che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate,
rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.
3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse”;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni delle parti ricorrenti;
4) nonché, per l'annullamento, se e per quanto occorra, del PIAO 2023/2024 adottato con deliberazione n. -OMISSIS- del 18.07.2023 di G.C. del Comune di Napoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Commissione Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Alfonso AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Le ricorrenti espongono quanto segue.
Con Avviso pubblicato in data 27.11.2023, sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, veniva indetto “un concorso per esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell’Area Istruttori, e precisamente: A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione: A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D); A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D); A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D); B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell’Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente: B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C)”. 2. Tra i requisiti di ammissione, il richiamato Avviso prevedeva, all’art. 2 e per quel che qui interessa, il possesso dei seguenti titoli: A.2 Maestro di sostegno (Codice concorso: MAS/D): 5 “… Laurea Magistrale (LM): LM-85bis Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o titoli equiparati secondo la normativa vigente. I titoli di accesso dovranno essere integrati obbligatoriamente da titolo di sostegno conseguito, ai sensi della normativa vigente, mediante la positiva conclusione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sullo specifico grado, attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell’università e della ricerca. …” 3. Inoltre, per quel che atteneva le modalità di partecipazione, la citata lex specialis disponeva, all’art. 3, comma 2, che “La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”, previa registrazione sullo stesso Portale. All’atto della registrazione l’interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso”. 4. Le odierne ricorrenti, in possesso dei seguenti titoli di studio: - sig.ra -OMISSIS-, diploma di maturità magistrale conseguito nell’a.s. 1989/1990 presso l’Istituto Magistrale Statale “-OMISSIS- di Caserta, e titolo di TFA (specializzazione sul sostegno) conseguito presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-in data 08.06.2023; - sig.ra -OMISSIS-, diploma di maturità magistrale – metodo sperimentale, conseguito nell’a.s. 1997/1998 presso il Liceo Scientifico “-OMISSIS- (CE), e titolo di TFA (specializzazione sul sostegno) conseguito presso l’Università degli Studi-OMISSIS-in data 13.07.2021; - sig.ra -OMISSIS-, diploma di maturità magistrale conseguito nell’a.s. 1998/1999 presso l’Istituto Magistrale Statale “-OMISSIS-(NA), e titolo di TFA (specializzazione sul sostegno) conseguito presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-in data 06.06.2023; - sig.ra -OMISSIS-, diploma di Liceo Socio – Psico - Pedagogico conseguito nell’a.s. 1998/1999 presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-, e titolo di TFA (specializzazione sul sostegno) conseguito presso l’Università degli Studi “-OMISSIS-” in data 11.07.2022; - sig.ra -OMISSIS-, diploma di Liceo Socio – Psico - Pedagogico conseguito nell’a.s. 2000/2001 presso l’Istituto Statale “-OMISSIS- di Napoli, e titolo di TFA (specializzazione sul sostegno) conseguito presso l’Università degli Studi “-OMISSIS-” in data 10.07.2022; avendo, tutte, interesse a partecipare alla succitata procedura concorsuale, poiché illegittimamente pretermesse, visto che il portale informatico, attraverso il quale poteva essere inviata la domanda, non consentiva di “flaggare” ed inserire alcun titolo di studio differente dal titolo di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione primaria a ciclo unico previsto dal Bando, provvedevano, entro il termine di inoltro delle domande di partecipazione (fissato per il 27.12.2023), ad inviare agli indirizzi pec delle resistenti Amministrazioni, la domanda sottoscritta in formato cartaceo. 5. Nonostante il tempestivo inoltro della richiamata domanda di partecipazione, i potenziali candidati non ricevevano alcuna notizia circa la partecipazione al predetto concorso, in virtù di quanto espressamente previsto dal Bando, rendendosi, pertanto, necessario la presente impugnativa.
2. Con ordinanza 26 febbraio 2024, n. -OMISSIS- la Sezione accoglieva la domanda cautelare ritenendo, in sintesi, assistita da fumus la doglianza secondo cui il requisito, unico, prescritto dal bando, ossia il possesso della laurea in scienza della formazione “o titoli equiparati”, non escludesse la partecipazione anche a docenti provenienti da graduatorie abilitanti ex lege, secondo quanto infra si illustrerà diffusamente.
3. Con successiva ordinanza collegiale -OMISSIS-del 23 ottobre 2024, la Sezione riteneva di sollevare ex art. 73, co.3, c.p.a. il profilo dell’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria definitiva.
3.1. In questa sede di plena cognitio si ritiene peraltro di superare siffatta eccezione officiosa, osservando che le ricorrenti non avevano, in effetti, l’onere di impugnare una graduatoria per le stesse non lesiva, in quanto i vincitori della procedura concorsuale erano in numero inferiore ai posti messi a concorso.
4 Con motivi aggiunti del 4 aprile 2024, le ricorrenti gravavano, se ed in quanto occorra, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2019/2021 – siglato il 16.11.2022, nella parte in cui dispone, all’Allegato, rubricato “Declaratorie”, un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale il personale educativo e scolastico deve essere inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione, stabilendo, quali requisiti di accesso alla suddetta Area, esclusivamente la “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali” ; 2) ove necessario e per quanto di ragione, dell’art. 12 C.C.N.L. citato, rubricato “Classificazione”, nella parte in cui ha previsto che “Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: • Area degli Operatori; • Area degli Operatori esperti; • Area degli Istruttori; • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. 2. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”. 4 3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell’Allegato A che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse”.
5. Tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche oltre che documenti.
6. In data 13 settembre 2025 la ricorrente sig.ra -OMISSIS- produceva prova del superamento della prova concorsuale, dopo averla sostenuta in forza dell’ammissione con riserva, in virtù della richiamata ordinanza cautelare.
7. Con memoria del 19 settembre 2024, viceversa la difesa delle ricorrenti rappresentava che all’esito della predetta prova le ricorrenti, sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS- non avevano superato la prova concorsuale, venendo, così, meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio; mentre, come anticipato, la sig.ra -OMISSIS-, come emerge anche dall’attestazione versata in atti, superava brillantemente la prova, restando, così, in attesa della convocazione per la presa di servizio, allo stato non ancora calendarizzata.
8. Alla pubblica Udienza del 8 ottobre 2025, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assegnati a sentenza.
9. Ad avviso del Collegio il gravame si profila fondato e meritevole di essere accolto.
Invero, come già del resto enunciato in sede cautelare, va rilevato:
- che l’art. 197 del D. lgs. n. 297 del 16.04.1994, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” – ha, per la prima volta, stabilito che: “ Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola”;
- che, in via di attuazione ed integrazione del riportato precetto normativo di fonte primaria, l’art. 2 del Decreto Interministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, del 10 marzo 1997, ha previsto che: “1.I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare” ; disposizione, riproposta anche all’art. 15 del d.P.R. n. 323 del 23.07.1998, a tenore del quale: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”;
9.1. Ne consegue che l’impugnato avviso, nel prescrivere il possesso, ai fini dell’ammissione e non quale elemento premiante, esclusivamente della Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale, impedendo in tal modo, alle ricorrenti (allo stato, per quanto sopra osservato, alla ricorrente -OMISSIS-), la possibilità di concorrere, al fine di conseguire il posto oggetto della procedura concorsuale all’esame, confligge con le riportate norme di fonte primaria e regolamentare statale, unica titolata a definire i requisiti di ammissione ai concorsi per l’insegnamento su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
10. Con l’ordinanza cautelare, dunque, il gravame è stato ritenuto assistito da idonei elementi di fondatezza, che hanno consentito di accogliere la spiegata domanda di ammissione delle ricorrenti al prosieguo della procedura concorsuale, previa acquisizione da parte del Comune di Napoli, delle rispettive domande di partecipazione, ove inibita dal preconfezionato sistema informatico.
11. Dal punto di vista procedimentale la difesa ricorrente, anche nel corso della discussione di pubblica Udienza oltre che negli scritti difensivi, ha puntualizzato che la ricorrente -OMISSIS-, come detto, non ha superato la prova concorsuale, unitamente alle altre candidate sopra menzionate, per le quali tutte il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co.2, lett. c), c.p.a. e tale va dichiarato, segnatamente, per le concorrenti ricorrenti sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-.
Viceversa per la signora -OMISSIS-, oltre al sopra scrutinato e giudicato fondato ricorso introduttivo, vanno vagliati i motivi aggiunti, onde superare ogni obiezione o rilievo opposto dal resistente Comune di Napoli e consentire alla medesima ricorrente -OMISSIS- di rimanere iscritta nella graduatoria di merito in posizione utile, senza riserva e in tal modo assumere servizio.
Orbene, al riguardo il Collegio ritiene che i Contratti collettivi non possano costituire la sede di fissazione di requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici in chiave addirittura divergente o derogatoria rispetto alle disposizioni di legge.
Il CCNL, infatti, si colloca a valle dell’assunzione in servizio del dipendente (sia privato che pubblico) e ha ad oggetto, tra le materie di competenza disciplinatoria, il concreto dipanarsi del rapporto di lavoro, una volta che esso sia stato instaurato a seguito di un concorso pubblico (in caso di rapporti di pubblico impiego).
Materie di disciplina riservate ai contratti collettivi sono, infatti i turni di lavoro, il mansionario, le astensioni, le ferie, le cause di sospensione del rapporto, quali la malattia o le aspettative (unica o frazionata), i poteri disciplinari e le relative competenze dei superiori gerarchici, etc.
Esula, senza tema di smentita, dal Contratto collettivo di lavoro, la materia dei requisiti di ammissione ad un concorso pubblico, che è riservata alla legge o alle fonti normative da essa delegate o autorizzate, quali quelle, a vario titolo e livello, regolamentari.
12. Anche i motivi aggiunti in scrutinio appaiono, dunque, meritevoli di favorevole considerazione e vanno dunque accolti.
13. Ciò posto in termini di diritto, va tuttavia rilevato che la difesa ricorrente, con memoria prodotta il 24.04.2025, e ribadita il 29.04.2025 ed il 18.09.2025, ha rappresentato che, nelle more, la ricorrente, sig.ra -OMISSIS- (unica per la quale persisteva l’interesse al gravame, giusta quanto sopra rilevato), veniva assunta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ed ha, pertanto, anche per la medesima, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la pronuncia di una conforme sentenza di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.
14. Ergo, va pronunciata l’improcedibilità del complessivo gravame per tutte le ricorrenti sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS- e signora -OMISSIS-.
15. Le spese e i compensi di lite vanno compensati tra tutte le parti, stante l’esito in rito della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed i relativi motivi aggiunti li dichiara entrambi improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AN, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.