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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/07/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.SS Marina Caparelli Presidente
Dott.SS Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 666/2024, pubblicata in data 15 luglio 2024, in punto: risarcimento danni;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Sandri per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Fava e Andrea Bartolaccio per CP_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via istruttoria: ove ritenuto neceSSrio dalla Corte ai fini dell'accoglimento del presente appello, si chiede di assumere dall' Parte_2
, ex art. 213 c.p.c., le informazioni sullo stato occupazionale dei testi
[...]
, e al momento delle loro Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
deposizioni come testimoni in primo grado ( e aprile 2022); di nominare un c.t.u. Tes_5
medico al fine di valutare il danno biologico subito dal Dr. come richiesto Pt_1
nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Nel merito 1) previo accertamento: (i)
che la dott.SS ha depositato presso il Consiglio dell'Ordine dei medici CP_1
di Bolzano le raccomandate datate 20.07.2018 e 21.09.2018, nonché l'esposto disciplinare datato 05.02.2019, ma depositato in data 14.05.2019; (ii) che il contenuto dei citati scritti, i quali hanno determinato l'apertura di 2 distinti procedimenti disciplinari, è falso e calunnioso e, pertanto, riconducibile alla violazione dell'art. 185
c.p., nonché dell'art. 2043 c.c.; 2) condannarsi la dott.SS al risarcimento CP_1
dei danni subiti dal dott. da quantificarsi, in complessivi euro Parte_1
315.969,36, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) ordinarsi la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta, su almeno due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
4) con vittoria di compensi, spese generali IVA e CPA per il doppio grado di giudizio, ovvero, in estremo, subordine, con compensazione delle spese di lite.”
Per l'appellata: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, in via preliminare: accertare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; accertare e dichiarare che la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Trieste ha accertato l'assenza di lesività testuale/letterale delle comunicazioni della dott.SS CP_1
2 accertare e dichiarare che l'analisi testuale delle comunicazioni della dott.SS CP_1
assorbe tutti gli aspetti relativi ai fatti costitutivi del preteso diritto fatto CP_1
valere, rispetto ai quali costituisce presupposto logico;
accertare e dichiarare che il dott.
non ha impugnato la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Trieste Parte_1
con riferimento alla assenza di lesività testuale/letterale delle comunicazioni della dott.SS , accertare e dichiarare che sul punto si è formato un CP_1
accertamento definitivo coperto da giudicato che fa stato tra le parti;
conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'appello del dott. Parte_1
Nel merito: respingere l'appello proposto dal dott. in
[...] Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e comunque qualsiasi domanda svolta contro la dott.SS e conseguentemente confermare la sentenza n. 666/2024 del CP_1
Tribunale di Trieste. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CAP e 15%
spese generali come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, parte appellata si oppone alle richieste istruttorie del dott. insiste nella Parte_1
richiesta di espunzione dell'allegato 4 nominato “dichiarazioni testimoniali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come da memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. (ante riforma) rispettivamente dd. 16.07.2021 e 08.09.2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, vice primario presso il reparto di psichiatria dell' di Parte_1 Pt_3
Bolzano, premesso che , medico psichiatra operante presso il medesimo CP_1
ospedale, aveva adito nelle date del 20 luglio 2018, del 21 settembre 2018 e del 14
maggio 2019 il locale Consiglio dell' con esposti dal contenuto Parte_4
calunnioso nei propri confronti, aveva convenuto quest'ultima innanzi al Tribunale di
3 Bolzano chiedendone la condanna ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
quantificati in totali euro 315.969,36, con pubblicazione della sentenza.
L'attore aveva in particolare esposto che dalle prime due missive del 20 luglio e 21
settembre 2018, nelle quali venivano segnalati comportamenti contrari ai doveri di colleganza aventi rilevanza penale oltre che disciplinare ai sensi dell'art. 58 del Codice
di Deontologia Medica, posti in essere nel periodo intercorrente dal luglio 2016 al luglio
2018, aveva preso origine un primo procedimento disciplinare poi definito con provvedimento di archiviazione, e che alla missiva del 14 maggio 2019, nella quale venivano ribadite con maggiore dettaglio le precedenti affermazioni, era seguita una ulteriore convocazione e un secondo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, del pari definito con provvedimento di archiviazione.
La convenuta si era costituita resistendo alla pretesa attorea;
successivamente il
Tribunale di Bolzano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste, presso il quale la causa era stata riassunta e definita, all'esito dell'istruttoria orale espletata ad istanza delle parti, con sentenza pubblicata il 15.7.2024
con la quale erano state respinte le domande dell'attore, con condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
Con tale decisione, premesso che l'esposto costituisce espressione del diritto di critica,
per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, che il rispetto di tali limiti esclude la sussistenza del delitto di diffamazione e che il dolo di calunnia è parimenti escluso dall'erronea convinzione della colpevolezza, era stata in primo luogo evidenziata l'insussistenza di un collegamento causale diretto tra i pregiudizi lamentati dall'attore e gli scritti provenienti dalla convenuta, atteso che in base al quadro normativo il
4 procedimento disciplinare non prendeva avvio con la semplice audizione dell'intereSSto, bensì con il successivo momento in cui la Commissione dell'Ordine
formulava gli addebiti;
in secondo luogo era stato evidenziato che la configurabilità
della calunnia doveva ritenersi esclusa già sotto il profilo obiettivo, risultando rappresentati “fatti di minaccia o ingiuria, la prima però procedibile su querela (mai sporta) la seconda depenalizzata, laddove dalle altre rimostranze relative alle
“gravissime veSSzioni e discriminazioni” subite dalla convenuta traspariva invero un contesto di rapporti professionali difficili, caratterizzati da anche aspre divergenze di metodi ed opinioni, comunque desumibile da fatti esposti nel rispetto del criterio della continenza e risultati poi veri, o perlomeno sentiti come tali, all'esito delle complessive risultanze processuali.
Era inoltre stato osservato: che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alle dichiarazioni prodotte in sede disciplinare, in quanto redatte per lo più col ciclostile ad opera dello stesso attore, come dallo stesso “ammesso o non negato in sede di interpello”, provenienti da soggetti operanti nella steSS azienda sanitaria e contenenti generiche affermazioni e valutazioni, “ovvero una (di per sé neutra) negazione di comportamenti veSStori od aggressivi ai danni della se non anche CP_1
l'enunciazione di una sorta di difesa d'ufficio”; che anche le dichiarazioni dei testi attorei risentivano degli stessi limiti, provenendo da persone ancora inquadrate nella steSS azienda che già avevano sottoscritto e le dichiarazioni prodotte in sede disciplinare, le quali non andavano oltre affermazioni del tipo: “non ho sentito, non mi risulta”, alla cui stregua non poteva dunque escludersi che invece i fatti lamentati dalla si fossero verificati, o fossero stati da lei percepiti come poi descritti;
che dalle CP_1
trascrizioni delle conversazioni telefoniche, raccolte in sede di investigazioni difensive,
5 intercorse tra la convenuta ed alcuni dei testimoni e dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall'infermiera , dalla psicologa dalla Testimone_6 Tes_7
psicologa dal coordinatore infermieristico e dalla Tes_2 Testimone_1
dipendente emergeva inoltre la conferma di un evidente clima di tensione Testimone_4
e pressione all'interno del reparto di psichiatria;
che le criticità ambientali del luogo di lavoro già comune ad attore e convenuta si desumevano anche indirettamente dalla lettura dell'esposto del 30 giugno 2021 a firma dott.SS o del verbale di Persona_1
riunione del CSM del 15/10/18.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16 settembre 2024; la convenuta si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. e all'esito era stata emeSS
la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con un primo complesso motivo, che il giudice di prime cure aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, dal momento che le specifiche circostanze oggetto di accusa da parte della Dr.SS si erano rivelate assolutamente false alla luce delle CP_1
dichiarazioni testimoniali, nelle quali i dichiaranti avevano escluso di aver sentito parole minacciose o ingiuriose durante le riunioni di servizio, o di aver assistito a comportamenti scorretti da parte dell'attore; l'appellante ha altresì contestato la valutazione di inattendibilità delle richiamate dichiarazioni evidenziando che al momento della loro assunzione i testimoni indicati non prestavano più servizio in reparto;
ha inoltre contestato la rilevanza probatoria e il contenuto delle risultanze delle
6 indagini difensive, da cui poteva desumersi non altro che lo stato d'animo della convenuta.
L'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado si era limitato a prendere in considerazione la responsabilità extracontrattuale per abuso del processo disciplinare e per calunnia “senza prendere minimamente posizione sulla responsabilità per diffamazione” (pag. 20 appello) e di seguito ha lamentato la violazione dell'art. 2043
cod. civ. essendo stato affermato che il diritto all'esposto disciplinare sussisteva a prescindere dalla verità dei fatti denunciati, che quest'ultima era stata erroneamente accertata e che l'onere di provare la verità delle affermazioni contenute nell'esposto spettava alla controparte.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c. nei seguenti termini: “premesso quanto sopra esposto, si evidenzia che, nella denegata ipotesi in cui questa Spett.le Corte, contro ogni evenienza documentale, volesse rigettare l'appello nel merito, sussisterebbero giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio. La sentenza deve, quindi, ritenersi specificamente impugnata anche nella parte in cui dispone la condanna delle spese di lite in capo al Dr.
” Parte_1
* * *
Ciò premesso, va a questo punto in primo luogo rilevata l'infondatezza della seconda e della terza censura svolta con il primo motivo, avendo la decisione di primo grado fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali l'esposto o segnalazione al competente Ordine professionale, contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi del denunciante “attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui
7 all'art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma;
tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione (Sez. 5, n.
28081 del 15/04/2011, dep. 15/07/2011, Taranto, Rv. 250406; conformi: n. 3565 del
2008, Rv. 238909)” (Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 41749 del 2014, pag. 7
motivazione).
Non è poi vero che la decisione impugnata avesse mancato di prendere “minimamente posizione” sulla responsabilità per diffamazione giacché all'opposto, dopo aver evidenziato che “quanto scritto difficilmente può qualificarsi, per contenuto e modalità,
quale attribuzione, pur se in forma implicita, di specifici reati”, nella steSS era stato espreSSmente affermato che la configurabilità del reato di diffamazione andava esclusa in considerazione dei “toni pur sempre misurati e rispondenti al criterio della continenza” utilizzati dalla convenuta nelle proprie missive (v. pag. 12 e 13).
Tali valutazioni sono state invero contestate dalla parte appellante, che tuttavia si è sul punto inammissibilmente limitata “a richiamare l'elenco analitico delle accuse mosse al
Dr. sopra riportato nel paragrafo 2.A.a) alle pagine 5 e 6”, senza dunque Pt_1
svolgere alcuna concreta ed effettiva critica a confutazione di quanto affermato nello specifico capo della decisione.
Analoghe considerazioni vanno poi svolte anche quanto al reato di calunnia,
motivatamente escluso nella decisione impugnata, essendo stato in proposito affermato,
a pag. 21 dell'atto di appello, unicamente che “la Dr.SS ha riferito di fatti CP_1
specifici che sarebbero avvenuti alla presenza sua e di altre persone. Tali fatti non solo non sono stati provati in alcun modo da controparte, ma si sono rivelati, all'opposto,
8 frutto di pura invenzione. La condotta avversaria è, quindi, contraddistinta da dolo, in quanto ella non poteva non sapere che gli episodi da lei narrati non sono mai avvenuti”,
ed essendosi quindi omesso di evidenziare, in motivato dissenso con la decisione impugnata, quali fossero gli specifici fatti, affermati nelle missive, idonei ad essere valutati ai fini della dimostrazione del dolo del reato in questione, e quali fossero altresì
le ragioni giuridiche che si era tralasciato di considerare.
Va inoltre evidenziato che la falsità delle affermazioni contenute negli esposti disciplinari costituisce la base fondante della pretesa risarcitoria svolta dall'attore, di tal che il relativo onere probatorio non può che gravare, di necessità, unicamente in capo a quest'ultimo.
Fermi tali assunti, anche la prima doglianza, nei termini in cui risulta proposta, deve ritenersi infondata, dal momento che le risultanze istruttorie esaminate non consentono di ritenere assolto in maniera realmente convincente, dal parte dell'attore, l'onere della dimostrazione del fondamento della pretesa risarcitoria da lui svolta.
L'appellante ha in particolare richiamato le dichiarazioni testimoniali nelle quali i dichiaranti escludevano di aver sentito parole minacciose o ingiuriose durante le riunioni di servizio, o di aver assistito a comportamenti scorretti da parte dell'attore, ma la valutazione di tale dato non risulta, invero, affatto tralasciata da parte della decisione di primo grado, nella quale, all'opposto, era stato evidenziato sia che tali affermazioni non potevano ritenersi riscontrate sulla base delle dichiarazioni scritte prodotte dall'attore in sede disciplinare, in quanto redatte per lo più col ciclostile ad opera dello stesso soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, sia che le stesse provenivano dai medesimi soggetti che si era prestati a confermare tali ciclostilate dichiarazioni, ciò che induceva fondatamente a dubitare della loro attendibilità, sia ancora che, a ben vedere, alla stregua
9 di tali affermazioni non poteva in ogni caso escludersi che invece i fatti lamentati negli esposti si fossero verificati, o che fossero stati percepiti nei termini descritti.
Il fatto che taluno dei testimoni non prestasse più servizio presso la medesima azienda non può dunque ritenersi sufficiente ad infirmare la correttezza delle valutazioni adottate nella decisione di primo grado.
Tali valutazioni trovano del resto conferma nel contenuto delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche raccolte in sede di investigazioni difensive, diffusamente riportate nelle pagine 17 e segg. della decisione di primo grado, correttamente assunte a parametro di valutazione a seguito del loro utilizzo in sede di prova testimoniale, nel corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti, da cui emerge che gli addebiti contenuti nelle missive oggetto di causa trovavano motivo di plausibile fondatezza,
quanto meno sul piano soggettivo, nella sussistenza di un rilevante clima di tensione e pressione all'interno del reparto in cui la convenuta prestava servizio, quale in particolare è possibile desumibile dai paSSggi delle trascrizioni relative ai colloqui telefonici intercorsi – tra gli altri - tra la convenuta e la collega (la quale Tes_7
aveva riferito dell'esistenza di “una situazione sgradevole” e di colleghe che piangevano nei corridoi), nonché con i dipendenti (che aveva riferito di disaccordi a Tes_2
livello di equipe e del timore di esporsi nei confronti dei superiori) e Testimone_4
(secondo cui non sussistevano le condizioni per “lavorare decentemente” e gli stessi pazienti risultavano “mal accuditi”).
Le doglianze proposte con il primo motivo debbono pertanto ritenersi infondate, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo motivo, non risultando neppure dichiarato sulla base di quali concrete considerazioni dovrebbe essere disposta la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
10 * * *
Stante l'infondatezza del proposto appello, l'impugnata sentenza andrà confermata e le spese del presente grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promoSS da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 666/2024, pubblicata in CP_1
data 15 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 18.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.SS Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.SS Marina Caparelli Presidente
Dott.SS Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 666/2024, pubblicata in data 15 luglio 2024, in punto: risarcimento danni;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Sandri per mandato alle Parte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Fava e Andrea Bartolaccio per CP_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via istruttoria: ove ritenuto neceSSrio dalla Corte ai fini dell'accoglimento del presente appello, si chiede di assumere dall' Parte_2
, ex art. 213 c.p.c., le informazioni sullo stato occupazionale dei testi
[...]
, e al momento delle loro Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
deposizioni come testimoni in primo grado ( e aprile 2022); di nominare un c.t.u. Tes_5
medico al fine di valutare il danno biologico subito dal Dr. come richiesto Pt_1
nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Nel merito 1) previo accertamento: (i)
che la dott.SS ha depositato presso il Consiglio dell'Ordine dei medici CP_1
di Bolzano le raccomandate datate 20.07.2018 e 21.09.2018, nonché l'esposto disciplinare datato 05.02.2019, ma depositato in data 14.05.2019; (ii) che il contenuto dei citati scritti, i quali hanno determinato l'apertura di 2 distinti procedimenti disciplinari, è falso e calunnioso e, pertanto, riconducibile alla violazione dell'art. 185
c.p., nonché dell'art. 2043 c.c.; 2) condannarsi la dott.SS al risarcimento CP_1
dei danni subiti dal dott. da quantificarsi, in complessivi euro Parte_1
315.969,36, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) ordinarsi la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta, su almeno due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
4) con vittoria di compensi, spese generali IVA e CPA per il doppio grado di giudizio, ovvero, in estremo, subordine, con compensazione delle spese di lite.”
Per l'appellata: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, in via preliminare: accertare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; accertare e dichiarare che la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Trieste ha accertato l'assenza di lesività testuale/letterale delle comunicazioni della dott.SS CP_1
2 accertare e dichiarare che l'analisi testuale delle comunicazioni della dott.SS CP_1
assorbe tutti gli aspetti relativi ai fatti costitutivi del preteso diritto fatto CP_1
valere, rispetto ai quali costituisce presupposto logico;
accertare e dichiarare che il dott.
non ha impugnato la sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Trieste Parte_1
con riferimento alla assenza di lesività testuale/letterale delle comunicazioni della dott.SS , accertare e dichiarare che sul punto si è formato un CP_1
accertamento definitivo coperto da giudicato che fa stato tra le parti;
conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'appello del dott. Parte_1
Nel merito: respingere l'appello proposto dal dott. in
[...] Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto e comunque qualsiasi domanda svolta contro la dott.SS e conseguentemente confermare la sentenza n. 666/2024 del CP_1
Tribunale di Trieste. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CAP e 15%
spese generali come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, parte appellata si oppone alle richieste istruttorie del dott. insiste nella Parte_1
richiesta di espunzione dell'allegato 4 nominato “dichiarazioni testimoniali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come da memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. (ante riforma) rispettivamente dd. 16.07.2021 e 08.09.2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, vice primario presso il reparto di psichiatria dell' di Parte_1 Pt_3
Bolzano, premesso che , medico psichiatra operante presso il medesimo CP_1
ospedale, aveva adito nelle date del 20 luglio 2018, del 21 settembre 2018 e del 14
maggio 2019 il locale Consiglio dell' con esposti dal contenuto Parte_4
calunnioso nei propri confronti, aveva convenuto quest'ultima innanzi al Tribunale di
3 Bolzano chiedendone la condanna ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
quantificati in totali euro 315.969,36, con pubblicazione della sentenza.
L'attore aveva in particolare esposto che dalle prime due missive del 20 luglio e 21
settembre 2018, nelle quali venivano segnalati comportamenti contrari ai doveri di colleganza aventi rilevanza penale oltre che disciplinare ai sensi dell'art. 58 del Codice
di Deontologia Medica, posti in essere nel periodo intercorrente dal luglio 2016 al luglio
2018, aveva preso origine un primo procedimento disciplinare poi definito con provvedimento di archiviazione, e che alla missiva del 14 maggio 2019, nella quale venivano ribadite con maggiore dettaglio le precedenti affermazioni, era seguita una ulteriore convocazione e un secondo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, del pari definito con provvedimento di archiviazione.
La convenuta si era costituita resistendo alla pretesa attorea;
successivamente il
Tribunale di Bolzano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste, presso il quale la causa era stata riassunta e definita, all'esito dell'istruttoria orale espletata ad istanza delle parti, con sentenza pubblicata il 15.7.2024
con la quale erano state respinte le domande dell'attore, con condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
Con tale decisione, premesso che l'esposto costituisce espressione del diritto di critica,
per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, che il rispetto di tali limiti esclude la sussistenza del delitto di diffamazione e che il dolo di calunnia è parimenti escluso dall'erronea convinzione della colpevolezza, era stata in primo luogo evidenziata l'insussistenza di un collegamento causale diretto tra i pregiudizi lamentati dall'attore e gli scritti provenienti dalla convenuta, atteso che in base al quadro normativo il
4 procedimento disciplinare non prendeva avvio con la semplice audizione dell'intereSSto, bensì con il successivo momento in cui la Commissione dell'Ordine
formulava gli addebiti;
in secondo luogo era stato evidenziato che la configurabilità
della calunnia doveva ritenersi esclusa già sotto il profilo obiettivo, risultando rappresentati “fatti di minaccia o ingiuria, la prima però procedibile su querela (mai sporta) la seconda depenalizzata, laddove dalle altre rimostranze relative alle
“gravissime veSSzioni e discriminazioni” subite dalla convenuta traspariva invero un contesto di rapporti professionali difficili, caratterizzati da anche aspre divergenze di metodi ed opinioni, comunque desumibile da fatti esposti nel rispetto del criterio della continenza e risultati poi veri, o perlomeno sentiti come tali, all'esito delle complessive risultanze processuali.
Era inoltre stato osservato: che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alle dichiarazioni prodotte in sede disciplinare, in quanto redatte per lo più col ciclostile ad opera dello stesso attore, come dallo stesso “ammesso o non negato in sede di interpello”, provenienti da soggetti operanti nella steSS azienda sanitaria e contenenti generiche affermazioni e valutazioni, “ovvero una (di per sé neutra) negazione di comportamenti veSStori od aggressivi ai danni della se non anche CP_1
l'enunciazione di una sorta di difesa d'ufficio”; che anche le dichiarazioni dei testi attorei risentivano degli stessi limiti, provenendo da persone ancora inquadrate nella steSS azienda che già avevano sottoscritto e le dichiarazioni prodotte in sede disciplinare, le quali non andavano oltre affermazioni del tipo: “non ho sentito, non mi risulta”, alla cui stregua non poteva dunque escludersi che invece i fatti lamentati dalla si fossero verificati, o fossero stati da lei percepiti come poi descritti;
che dalle CP_1
trascrizioni delle conversazioni telefoniche, raccolte in sede di investigazioni difensive,
5 intercorse tra la convenuta ed alcuni dei testimoni e dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall'infermiera , dalla psicologa dalla Testimone_6 Tes_7
psicologa dal coordinatore infermieristico e dalla Tes_2 Testimone_1
dipendente emergeva inoltre la conferma di un evidente clima di tensione Testimone_4
e pressione all'interno del reparto di psichiatria;
che le criticità ambientali del luogo di lavoro già comune ad attore e convenuta si desumevano anche indirettamente dalla lettura dell'esposto del 30 giugno 2021 a firma dott.SS o del verbale di Persona_1
riunione del CSM del 15/10/18.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 16 settembre 2024; la convenuta si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. e all'esito era stata emeSS
la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con un primo complesso motivo, che il giudice di prime cure aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, dal momento che le specifiche circostanze oggetto di accusa da parte della Dr.SS si erano rivelate assolutamente false alla luce delle CP_1
dichiarazioni testimoniali, nelle quali i dichiaranti avevano escluso di aver sentito parole minacciose o ingiuriose durante le riunioni di servizio, o di aver assistito a comportamenti scorretti da parte dell'attore; l'appellante ha altresì contestato la valutazione di inattendibilità delle richiamate dichiarazioni evidenziando che al momento della loro assunzione i testimoni indicati non prestavano più servizio in reparto;
ha inoltre contestato la rilevanza probatoria e il contenuto delle risultanze delle
6 indagini difensive, da cui poteva desumersi non altro che lo stato d'animo della convenuta.
L'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado si era limitato a prendere in considerazione la responsabilità extracontrattuale per abuso del processo disciplinare e per calunnia “senza prendere minimamente posizione sulla responsabilità per diffamazione” (pag. 20 appello) e di seguito ha lamentato la violazione dell'art. 2043
cod. civ. essendo stato affermato che il diritto all'esposto disciplinare sussisteva a prescindere dalla verità dei fatti denunciati, che quest'ultima era stata erroneamente accertata e che l'onere di provare la verità delle affermazioni contenute nell'esposto spettava alla controparte.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c. nei seguenti termini: “premesso quanto sopra esposto, si evidenzia che, nella denegata ipotesi in cui questa Spett.le Corte, contro ogni evenienza documentale, volesse rigettare l'appello nel merito, sussisterebbero giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio. La sentenza deve, quindi, ritenersi specificamente impugnata anche nella parte in cui dispone la condanna delle spese di lite in capo al Dr.
” Parte_1
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Ciò premesso, va a questo punto in primo luogo rilevata l'infondatezza della seconda e della terza censura svolta con il primo motivo, avendo la decisione di primo grado fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali l'esposto o segnalazione al competente Ordine professionale, contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi del denunciante “attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui
7 all'art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma;
tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione (Sez. 5, n.
28081 del 15/04/2011, dep. 15/07/2011, Taranto, Rv. 250406; conformi: n. 3565 del
2008, Rv. 238909)” (Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 41749 del 2014, pag. 7
motivazione).
Non è poi vero che la decisione impugnata avesse mancato di prendere “minimamente posizione” sulla responsabilità per diffamazione giacché all'opposto, dopo aver evidenziato che “quanto scritto difficilmente può qualificarsi, per contenuto e modalità,
quale attribuzione, pur se in forma implicita, di specifici reati”, nella steSS era stato espreSSmente affermato che la configurabilità del reato di diffamazione andava esclusa in considerazione dei “toni pur sempre misurati e rispondenti al criterio della continenza” utilizzati dalla convenuta nelle proprie missive (v. pag. 12 e 13).
Tali valutazioni sono state invero contestate dalla parte appellante, che tuttavia si è sul punto inammissibilmente limitata “a richiamare l'elenco analitico delle accuse mosse al
Dr. sopra riportato nel paragrafo 2.A.a) alle pagine 5 e 6”, senza dunque Pt_1
svolgere alcuna concreta ed effettiva critica a confutazione di quanto affermato nello specifico capo della decisione.
Analoghe considerazioni vanno poi svolte anche quanto al reato di calunnia,
motivatamente escluso nella decisione impugnata, essendo stato in proposito affermato,
a pag. 21 dell'atto di appello, unicamente che “la Dr.SS ha riferito di fatti CP_1
specifici che sarebbero avvenuti alla presenza sua e di altre persone. Tali fatti non solo non sono stati provati in alcun modo da controparte, ma si sono rivelati, all'opposto,
8 frutto di pura invenzione. La condotta avversaria è, quindi, contraddistinta da dolo, in quanto ella non poteva non sapere che gli episodi da lei narrati non sono mai avvenuti”,
ed essendosi quindi omesso di evidenziare, in motivato dissenso con la decisione impugnata, quali fossero gli specifici fatti, affermati nelle missive, idonei ad essere valutati ai fini della dimostrazione del dolo del reato in questione, e quali fossero altresì
le ragioni giuridiche che si era tralasciato di considerare.
Va inoltre evidenziato che la falsità delle affermazioni contenute negli esposti disciplinari costituisce la base fondante della pretesa risarcitoria svolta dall'attore, di tal che il relativo onere probatorio non può che gravare, di necessità, unicamente in capo a quest'ultimo.
Fermi tali assunti, anche la prima doglianza, nei termini in cui risulta proposta, deve ritenersi infondata, dal momento che le risultanze istruttorie esaminate non consentono di ritenere assolto in maniera realmente convincente, dal parte dell'attore, l'onere della dimostrazione del fondamento della pretesa risarcitoria da lui svolta.
L'appellante ha in particolare richiamato le dichiarazioni testimoniali nelle quali i dichiaranti escludevano di aver sentito parole minacciose o ingiuriose durante le riunioni di servizio, o di aver assistito a comportamenti scorretti da parte dell'attore, ma la valutazione di tale dato non risulta, invero, affatto tralasciata da parte della decisione di primo grado, nella quale, all'opposto, era stato evidenziato sia che tali affermazioni non potevano ritenersi riscontrate sulla base delle dichiarazioni scritte prodotte dall'attore in sede disciplinare, in quanto redatte per lo più col ciclostile ad opera dello stesso soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, sia che le stesse provenivano dai medesimi soggetti che si era prestati a confermare tali ciclostilate dichiarazioni, ciò che induceva fondatamente a dubitare della loro attendibilità, sia ancora che, a ben vedere, alla stregua
9 di tali affermazioni non poteva in ogni caso escludersi che invece i fatti lamentati negli esposti si fossero verificati, o che fossero stati percepiti nei termini descritti.
Il fatto che taluno dei testimoni non prestasse più servizio presso la medesima azienda non può dunque ritenersi sufficiente ad infirmare la correttezza delle valutazioni adottate nella decisione di primo grado.
Tali valutazioni trovano del resto conferma nel contenuto delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche raccolte in sede di investigazioni difensive, diffusamente riportate nelle pagine 17 e segg. della decisione di primo grado, correttamente assunte a parametro di valutazione a seguito del loro utilizzo in sede di prova testimoniale, nel corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti, da cui emerge che gli addebiti contenuti nelle missive oggetto di causa trovavano motivo di plausibile fondatezza,
quanto meno sul piano soggettivo, nella sussistenza di un rilevante clima di tensione e pressione all'interno del reparto in cui la convenuta prestava servizio, quale in particolare è possibile desumibile dai paSSggi delle trascrizioni relative ai colloqui telefonici intercorsi – tra gli altri - tra la convenuta e la collega (la quale Tes_7
aveva riferito dell'esistenza di “una situazione sgradevole” e di colleghe che piangevano nei corridoi), nonché con i dipendenti (che aveva riferito di disaccordi a Tes_2
livello di equipe e del timore di esporsi nei confronti dei superiori) e Testimone_4
(secondo cui non sussistevano le condizioni per “lavorare decentemente” e gli stessi pazienti risultavano “mal accuditi”).
Le doglianze proposte con il primo motivo debbono pertanto ritenersi infondate, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo motivo, non risultando neppure dichiarato sulla base di quali concrete considerazioni dovrebbe essere disposta la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
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Stante l'infondatezza del proposto appello, l'impugnata sentenza andrà confermata e le spese del presente grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promoSS da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 666/2024, pubblicata in CP_1
data 15 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 18.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.SS Marina Caparelli
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