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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ,
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 392/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE RI;
-appellante-
E
(cod. Controparte_1
fiscale ), in persona del Rettore l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Controparte_1
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.01.2019, l'Ing. , Parte_1
dipendente dell' , conveniva dinanzi Parte_2
al Tribunale di Reggio Calabria l' , per sentire Parte_2 pronunciare le seguenti conclusioni:
1) “Disattendendo l'O.D. n. 96/2004 del 28.4.2004 per le motivazioni esposte in narrativa, accertare conseguentemente e dichiarare illegittimo, contrario ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione il comportamento dell' per Parte_2 aver collocato l'Ing. con l'O.D. succitata nella prima fascia retributiva della Parte_1
Graduazione delle Posizioni organizzative ricoperte dal personale 2) Accertare e riconoscere, CP_2 conseguentemente, il diritto del ricorrente all'utile collocazione nella seconda fascia di cui all'O.D.
n. 96/2004 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativa alla seconda fascia di cui all'O.D. 96/2004 a decorrere dall'anno 2003 e fino al 20 Aprile 2006, nonché il diritto dello stesso all'utile collocazione nella terza fascia di cui all'O.D. 96/2004 dal 21 Aprile 2006 e fino al 31.10.2008; 3) condannare conseguentemente l' Parte_2
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della complessiva somma di € 29.382,92 ottenuta sommando la differenza tra gli importi relativi alla prima fascia e quelli relativi alla seconda fascia dell'indennità di posizione e della retribuzione di risultato - dall'anno 2003 e fino al 20 Aprile 2006 -, nonché della analoga differenza tra la prima fascia e la terza fascia dal 21 aprile 2006 sino al 31.10.2008, sulla base dei prospetti esposti in narrativa, o di quella maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa e calcolata anche in via equitativa;
4) In via meramente subordinata, condannare conseguentemente l'
[...]
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 20.763,06 ottenuta dalla differenza tra gli importi previsti per la prima fascia e quelli previsti per la seconda fascia dell'indennità di posizione della retribuzione di risultato, dall'anno 2003 all'anno 2008, sulla base del prospetto da ultimo esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa e calcolata anche in via equitativa;
5) condannare altresì l' Parte_2
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle
[...]
spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Richiedeva, pertanto, le differenze economiche collegate alle fasce richieste. In particolare, contestava l'O.D. n. 96/ 2004 del 28.4.2004, nella Graduazione delle Posizioni organizzative ricoperte dal personale CP_2
A sostegno della pretesa allegava: a) che l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato, aveva escluso il "Servizio Autonomo Tecnico “, entro cui operava, dalla pesatura dei suoi più alti Dirigenti e, conseguentemente, dalla sua attribuzione di indennità di posizione organizzativa , con grave disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità nelle decisioni adottate alla luce della rilevanza del detto Servizio per organico e funzioni rispetto agli altri Servizi invece inseriti nell'elenco della graduazione e pesatura di cui all'O.D. impugnato;
b) la mancata pesatura del Responsabile del Servizio Autonomo
Tecnico gli aveva causato un gravissimo danno sia perché non istituita la Posizione
Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio Manutenzione (posizione ricoperta dallo stesso ricorrente , facente parte del Servizio Autonomo Tecnico) e sia soprattutto la suddetta mancata pesatura aveva impedito al ricorrente di concorrere come responsabile di tale
Struttura; c) la Dirigenza dell'Ateneo aveva tenuto un atteggiamento assolutamente contrario ai principi di buona fede, correttezza e imparzialità cui devono essere improntati gli atti della Pubblica Amministrazione, oltre che totalmente illogico sotto il profilo tecnico- giuridico travalicando in modo spropositato tutti i limiti che la naturale discrezionalità le conferiva;
d) che al riguardo si richiamavano gli artt. 61 e 62 co. 2 Comparto Università — quadriennio normativo 1998/2001- ( non modificati dalla successiva contrattazione Co collettiva) sulla graduazione delle posizioni e il valore economico delle stesse;
e) egli si era visto collocare in una fascia retributiva (la prima) totalmente inadeguata rispetto a quella in cui avrebbe dovuto legittimamente essere inserito, tenuto conto di quanto previsto prima dalla Contrattazione Collettiva di riferimento e successivamente dalla stessa
Regolamentazione adottata dall' proprio in ossequio a tali norme;
f) il sindacato Parte_2
giurisdizionale era ammissibile per il semplice fatto che il comportamento tenuto dall'Amministrazione Universitaria presentava degli evidenti aspetti di illogicità, erroneità ed ingiustificabilità macroscopica perché gli altri servizi avevano funzioni, compiti e responsabilità di gran lunga meno importanti e rilevanti rispetto a quello di cui faceva parte il ricorrente;
g) che il danno economico in esame concerneva il periodo relativo agli anni
2003/2008 come da conteggi di cui al ricorso. Si costituiva in giudizio l' per Parte_2
difendersi.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nel compimento delle scelte organizzative di macro organizzazione, concernenti le modalità di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi affidati al personale della categoria E.P., nonché nel trattamento economico di questa categoria di dipendenti;
rilevando in sintesi, che sia la pesatura delle strutture che la decisione di istituire una posizione organizzativa, non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno per omissione.
Avverso detta decisione ha interposto appello il riproponendo, sostanzialmente, Pt_3
motivi e conclusioni meramente riproduttivi delle difese già spiegate in primo grado.
Si è costituita l' per difendersi. Parte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito integralmente trascritta: <Tutto ciò premesso ad avviso del decidente deve rilevarsi come la materia in discussione , regolata dalla contrattazione collettiva nazionale già dagli artt 60 ,61 e 62 ccnl 1998/2001 e poi sostanzialmente confermati dalla successiva contrattazione, presenta una accentuata discrezionalità nell'aspetto organizzativo sia della assegnazione di incarichi e sia della graduazione economica delle strutture e degli incarichi di posizioni organizzative . L'Art 60 ccnl
1998/2001del comparto Università, ha creato la categoria EP. Pur prevedendo alcuni parametri di riferimento la contrattazione poi prevede che le determinazioni debbano svolgersi sulla base di criteri generali ( art. 61 co. 2 ccnl cit.) e che devono tener conto – rispetto alle funzioni e attività da svolgere
- < della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP>( art 61 co.3 cit).
Non vi è dunque una rigida classificazione del personale, né una necessità di graduarlo secondo un ordine predefinito ma il direttore amministrativo svolge la sua attività valutativa combinando i parametri con ampia discrezionalità. E' del tutto evidente che nessuna norma contrattuale o regolamento conferisca un diritto soggettivo al ricorrente. La determinazione qui censurata dal ricorrente è frutto della discrezionalità gestionale del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art 62ccnl cit. l'importo, superiore al minimo, della posizione è attribuito dall'Amministrazione con l'affidamento degli incarichi e correlandolo alle responsabili gestionali o alle funzioni professionali e graduandolo in rapporto a ciascuna tipologia di incarico.
Il sindacato giudiziale quindi non può spingersi alla valutazione di merito né a sindacare sul fatto che non avesse istituito una posizione organizzativa.
Il giudicante non può sostituirsi alla amministrazione – per come invece vorrebbe il ricorrente – e valutare la rilevanza dei servizi e i titoli del ricorrente.
Sia la pesatura delle strutture sia la decisione di istituire una posizione organizzativa non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito dal quale scaturire l'accertamento del diritto alle differenze. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato < 22. Il CCNL del comparto relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico
2006-2007 stipulato il 16.10.2008, dispone al c. 1 dell'art. 71 che il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità), costituisce una risorsa tanto fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni da giustificare la specifica disciplina normativa ed economica del rapporto di lavoro di tali dipendenti.
L' art. 75 del richiamato CCNL disciplina le modalità di conferimento, di valutazione e di revoca degli incarichi affidati al personale della categoria EP. 24. Esso dispone (c. 1) che "le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione" e stabilisce
(c.2) che "Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 64, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle
Amministrazioni medesime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL". 25. L'art. 75 (c.3) stabilisce che "Per il conferimento degli incarichi le
Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle Co attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria " e precisa (c. 4) che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 26. La valutazione, procedimentalizzata, dell'attività svolta dai lavoratori inquadrati nella categoria EP è disciplinata nei commi 5 e 6, disposizione quest'ultima che precisa che " La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima". 27. Gli incarichi aggiuntivi attribuiti al personale della categoria EP sono disciplinati dal
c. 7 del richiamato art. 75, il quale prevede la possibilità che al personale della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle stesse, da terzi, mentre il c. 10 precisa che "Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico". 28. Il
c. 9 disciplina il trattamento economico che spetta in caso di attribuzione di incarichi aggiuntivi stabilendo che "Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della Co categoria che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il
50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione. 29.
Il trattamento economico dei lavoratori inquadrati nella categoria EP è regolato dall'art. 76 il quale dispone (c.1) che esso è composto "dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale"; al c. 2 stabilisce che "importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata". 30. Il c. 3 prevede che "Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta del dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta
l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con ciò intendendosi l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%." 31. Il dato testuale e sistematico delle disposizioni innanzi richiamate, in particolare quelle relative alla attribuzione
(commi 1 e 2), alla revoca degli incarichi (commi 4 e 6), alla attribuzione di incarichi aggiuntivi Co (comma 7) attesta che può verificarsi il caso di dipendenti inquadrati nella categoria privi Co dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 75 c. 1 e correlativamente di dipendenti , ai quali siano conferiti più incarichi di tale tipologia. 32. L'intero assetto negoziale postula, però che a monte della attribuzione dell'incarico e del correlato trattamento economico
l'Amministrazione datrice di lavoro abbia individuato gli incarichi che, per le particolari responsabilità gestionali che li connotano / richiedono la "elevata professionalità" dei dipendenti chiamati a disimpegnarli (art. 75 c. 4 nella parte in cui consente la revoca degli incarichi in caso di mutamento degli assetti organizzativi). 33. L'individuazione di tali incarichi rientra, infatti, nell'attività discrezionale dell'Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze organizzative. > così Cass 426/2019.
Per tali ragioni non può accogliersi la domanda del ricorrente>>.
Con l'appello il contesta che il Tribunale abbia negato il diritto ad ottenere le Pt_3
differenze retributive conseguenti alla collocazione – asseritamente ingiusta – nella prima fascia di cui all'O.D. n. 96/2004 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, in luogo che nella seconda fascia, tra il 2003 e il 2006, e in luogo che nella terza fascia, tra il 2006 e il 2008.
Il Tripodi contesta che nella graduazione delle posizioni organizzative ricoperte dal personale fosse stato escluso dalla “pesatura” funzionale all'attribuzione del punteggio CP_2
per il passaggio da una fascia all'altra il “Servizio Autonomo Tecnico” entro cui operava, maggiormente rilevante, per organico e funzioni, rispetto agli altri Servizi invece inseriti nell'elenco della graduazione e pesatura di cui all'O.D. impugnato. Eccepisce che in conseguenza di tale scelta gli è stata attribuita un'indennità di posizione organizzativa inferiore a quella dovuta. L'appellante lamenta, pertanto, la mancata istituzione della Posizione Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio Manutenzione, figura facente parte del Servizio
Autonomo Tecnico e ricoperta dallo stesso ricorrente, eccepisce che nel compiere tali scelte organizzative l'Amministrazione abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità, venendo meno ai principi di buona fede, correttezza e imparzialità, cui la propria attività deve sempre conformarsi.
Riassunti i motivi di appello, pedissequamente riproduttivi delle difese spiegate in primo grado, il ricorso è infondato.
Pur volendo superare la genericità della formulazione dell'atto di appello, in ogni caso è pienamente condivisibile l'accertamento in diritto contenuto nella sentenza impugnata atteso che, nella fattispecie in esame, l' appellata ha, nel suo pieno diritto, valutato Parte_2 maggiormente rilevanti determinati servizi piuttosto che altri, sulla base di scelte organizzative legate agli obiettivi gestionali individuati dai vertici della direzione aziendale universitaria, senza che in ciò possa ravvisarsi alcun profilo di manifesta irragionevolezza.
In effetti, dalle norme del CCNL applicabile ratione temporis (cfr. CCNL relativo al triennio
1998/2001, sostanzialmente confermato dalla successiva contrattazione), emerge l'accentuata discrezionalità di cui l'Amministrazione gode nell'aspetto organizzativo sia della assegnazione di incarichi e sia della graduazione economica delle strutture e degli incarichi di posizioni organizzative.
L'art. 75 comma 3 del CCNL del comparto relativo al personale del Comparto Parte_2
per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 stipulato il
16.10.2008, dispone che “Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali
e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP”.
Ne consegue che l'appellante non può dolersi della scelta effettuata dall' di non Parte_2
valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il passaggio da una fascia all'altra, il
Servizio Tecnico Autonomo all'interno del quale il medesimo operava, trattandosi di scelta assunta a livello di macro-organizzazione in funzione degli obiettivi strategici e funzionali prefissati dalla dirigenza. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure “ Il giudicante non può sostituirsi alla amministrazione – per come invece vorrebbe il ricorrente – e valutare la rilevanza dei servizi e i titoli del ricorrente”.
Sia la pesatura delle strutture sia la decisione di istituire una posizione organizzativa non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito dal quale scaturire l'accertamento del diritto alle differenze”.
L'appellante si duole del fatto che la mancata pesatura del Responsabile del Servizio
Autonomo Tecnico gli avrebbe causato un gravissimo danno dovuto alla mancata istituzione della Posizione Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio
Manutenzione, figura facente parte del Servizio Autonomo Tecnico e ricoperta dallo stesso ricorrente, e di conseguenza, la mancata considerazione di tale posizione organizzativa nell'ambito della “pesatura” di cui sopra avrebbe impedito al ricorrente di concorrere come responsabile di tale Struttura;
rileva di avere svolto compiti di altissima professionalità e responsabilità, avendo tutti i presupposti per ottenere il conferimento della posizione organizzativa e di conseguenza il pagamento della relativa indennità.
Tale assunto è infondato.
Con l'ordinanza n. 12113 del 13.04.2022 (in senso conforme sentenze n. 12113/2022 e n.
4256/2024), la Cassazione ha affermato che il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la P.A. datrice di lavoro abbia formalmente istituito la relativa posizione.
La Cassazione rileva che l'istituzione della posizione organizzativa da parte dell'Ente datore
è una condizione imprescindibile per avere diritto all'indennità.
La Cassazione del resto, ha già affermato, sia pure con riguardo al Comparto ma CP_3
a fronte di disposizioni contrattuali aventi analogo contenuto a quelle suindicate che "il diritto all'indennità di posizione organizzativa non può operare anteriormente all'integrazione a cura della contrattazione collettiva cui rinvia l'art. 18 del CCNL, atteso che, in primo luogo, al momento del conferimento degli incarichi direttivi prima di tale integrazione non erano stati ancori determinati i criteri per l'accesso agli stessi e per la loro revoca e, in secondo luogo, in mancanza di consultazione e concertazioni sindacali, detta indennità non è nemmeno determinabile tra il minimo ed il massimo in relazione alla graduazione delle posizioni organizzative da operarsi nell'ambito della destinazione del fondo di amministrazione" (vedi: Cass. 5 dicembre 2008, n. 28860; Cass. 12 dicembre 2008, nn. 29269 e 29270)
Non va, del resto, dimenticato che, come affermato dalle Sezioni unite, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico, trattandosi, in definitiva, di una funzione temporanea di alta responsabilità la cui definizione — nell'ambito della classificazione del personale di ciascun
Comparto — è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva e il cui conferimento, per come è strutturata la relativa disciplina (rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali), presuppone che le
Amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 165 del
2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche (Cass. SU 14 aprile 2010, n. 8836).
Tornando al caso in esame, l'omessa istituzione di una posizione organizzativa rispetto ad latra rientra, infatti, nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato.
Di conseguenza, “è da escludere che prima dell'adozione dell'atto costitutivo delle posizioni organizzative sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico, risultando – ai suddetti fini – irrilevanti sia gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali che l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita”.
In assenza di specifica istituzione ed individuazione delle posizioni organizzative da parte dell'Ente datore, quindi, deve essere escluso il diritto soggettivo del dipendente a percepire il trattamento accessorio rivendicato.
L'appellante, quindi, può dolersi solo nel caso di mancata attribuzione di una posizione organizzativa, quando la stessa sia stata istituita ma non può contestare la mancata istituzione inquadrandola come un obbligo per la parte pubblica.
La scelta pertanto rientra in una attività di macro-organizzazione in funzione degli obiettivi strategici e gestionali prefissati dalla dirigenza. Invero, proprio in tale attività di individuazione degli incarichi risiede l'elevata discrezionalità amministrativa di cui gode l' sia come soggetto pubblico, che Parte_2
come datore di lavoro privato (in questi termini, Cass. n. 426/2019), non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio (Cass. Sez. Lav. N. 16615 del
18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università).
L'appello va, pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 513/2023,
[...] pubblicata in data 20.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ,
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 392/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE RI;
-appellante-
E
(cod. Controparte_1
fiscale ), in persona del Rettore l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Controparte_1
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.01.2019, l'Ing. , Parte_1
dipendente dell' , conveniva dinanzi Parte_2
al Tribunale di Reggio Calabria l' , per sentire Parte_2 pronunciare le seguenti conclusioni:
1) “Disattendendo l'O.D. n. 96/2004 del 28.4.2004 per le motivazioni esposte in narrativa, accertare conseguentemente e dichiarare illegittimo, contrario ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione il comportamento dell' per Parte_2 aver collocato l'Ing. con l'O.D. succitata nella prima fascia retributiva della Parte_1
Graduazione delle Posizioni organizzative ricoperte dal personale 2) Accertare e riconoscere, CP_2 conseguentemente, il diritto del ricorrente all'utile collocazione nella seconda fascia di cui all'O.D.
n. 96/2004 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativa alla seconda fascia di cui all'O.D. 96/2004 a decorrere dall'anno 2003 e fino al 20 Aprile 2006, nonché il diritto dello stesso all'utile collocazione nella terza fascia di cui all'O.D. 96/2004 dal 21 Aprile 2006 e fino al 31.10.2008; 3) condannare conseguentemente l' Parte_2
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della complessiva somma di € 29.382,92 ottenuta sommando la differenza tra gli importi relativi alla prima fascia e quelli relativi alla seconda fascia dell'indennità di posizione e della retribuzione di risultato - dall'anno 2003 e fino al 20 Aprile 2006 -, nonché della analoga differenza tra la prima fascia e la terza fascia dal 21 aprile 2006 sino al 31.10.2008, sulla base dei prospetti esposti in narrativa, o di quella maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa e calcolata anche in via equitativa;
4) In via meramente subordinata, condannare conseguentemente l'
[...]
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 20.763,06 ottenuta dalla differenza tra gli importi previsti per la prima fascia e quelli previsti per la seconda fascia dell'indennità di posizione della retribuzione di risultato, dall'anno 2003 all'anno 2008, sulla base del prospetto da ultimo esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa e calcolata anche in via equitativa;
5) condannare altresì l' Parte_2
, in persona del Magnifico Rettore, legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle
[...]
spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Richiedeva, pertanto, le differenze economiche collegate alle fasce richieste. In particolare, contestava l'O.D. n. 96/ 2004 del 28.4.2004, nella Graduazione delle Posizioni organizzative ricoperte dal personale CP_2
A sostegno della pretesa allegava: a) che l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato, aveva escluso il "Servizio Autonomo Tecnico “, entro cui operava, dalla pesatura dei suoi più alti Dirigenti e, conseguentemente, dalla sua attribuzione di indennità di posizione organizzativa , con grave disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità nelle decisioni adottate alla luce della rilevanza del detto Servizio per organico e funzioni rispetto agli altri Servizi invece inseriti nell'elenco della graduazione e pesatura di cui all'O.D. impugnato;
b) la mancata pesatura del Responsabile del Servizio Autonomo
Tecnico gli aveva causato un gravissimo danno sia perché non istituita la Posizione
Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio Manutenzione (posizione ricoperta dallo stesso ricorrente , facente parte del Servizio Autonomo Tecnico) e sia soprattutto la suddetta mancata pesatura aveva impedito al ricorrente di concorrere come responsabile di tale
Struttura; c) la Dirigenza dell'Ateneo aveva tenuto un atteggiamento assolutamente contrario ai principi di buona fede, correttezza e imparzialità cui devono essere improntati gli atti della Pubblica Amministrazione, oltre che totalmente illogico sotto il profilo tecnico- giuridico travalicando in modo spropositato tutti i limiti che la naturale discrezionalità le conferiva;
d) che al riguardo si richiamavano gli artt. 61 e 62 co. 2 Comparto Università — quadriennio normativo 1998/2001- ( non modificati dalla successiva contrattazione Co collettiva) sulla graduazione delle posizioni e il valore economico delle stesse;
e) egli si era visto collocare in una fascia retributiva (la prima) totalmente inadeguata rispetto a quella in cui avrebbe dovuto legittimamente essere inserito, tenuto conto di quanto previsto prima dalla Contrattazione Collettiva di riferimento e successivamente dalla stessa
Regolamentazione adottata dall' proprio in ossequio a tali norme;
f) il sindacato Parte_2
giurisdizionale era ammissibile per il semplice fatto che il comportamento tenuto dall'Amministrazione Universitaria presentava degli evidenti aspetti di illogicità, erroneità ed ingiustificabilità macroscopica perché gli altri servizi avevano funzioni, compiti e responsabilità di gran lunga meno importanti e rilevanti rispetto a quello di cui faceva parte il ricorrente;
g) che il danno economico in esame concerneva il periodo relativo agli anni
2003/2008 come da conteggi di cui al ricorso. Si costituiva in giudizio l' per Parte_2
difendersi.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nel compimento delle scelte organizzative di macro organizzazione, concernenti le modalità di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi affidati al personale della categoria E.P., nonché nel trattamento economico di questa categoria di dipendenti;
rilevando in sintesi, che sia la pesatura delle strutture che la decisione di istituire una posizione organizzativa, non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno per omissione.
Avverso detta decisione ha interposto appello il riproponendo, sostanzialmente, Pt_3
motivi e conclusioni meramente riproduttivi delle difese già spiegate in primo grado.
Si è costituita l' per difendersi. Parte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.11.2025
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito integralmente trascritta: <Tutto ciò premesso ad avviso del decidente deve rilevarsi come la materia in discussione , regolata dalla contrattazione collettiva nazionale già dagli artt 60 ,61 e 62 ccnl 1998/2001 e poi sostanzialmente confermati dalla successiva contrattazione, presenta una accentuata discrezionalità nell'aspetto organizzativo sia della assegnazione di incarichi e sia della graduazione economica delle strutture e degli incarichi di posizioni organizzative . L'Art 60 ccnl
1998/2001del comparto Università, ha creato la categoria EP. Pur prevedendo alcuni parametri di riferimento la contrattazione poi prevede che le determinazioni debbano svolgersi sulla base di criteri generali ( art. 61 co. 2 ccnl cit.) e che devono tener conto – rispetto alle funzioni e attività da svolgere
- < della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP>( art 61 co.3 cit).
Non vi è dunque una rigida classificazione del personale, né una necessità di graduarlo secondo un ordine predefinito ma il direttore amministrativo svolge la sua attività valutativa combinando i parametri con ampia discrezionalità. E' del tutto evidente che nessuna norma contrattuale o regolamento conferisca un diritto soggettivo al ricorrente. La determinazione qui censurata dal ricorrente è frutto della discrezionalità gestionale del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art 62ccnl cit. l'importo, superiore al minimo, della posizione è attribuito dall'Amministrazione con l'affidamento degli incarichi e correlandolo alle responsabili gestionali o alle funzioni professionali e graduandolo in rapporto a ciascuna tipologia di incarico.
Il sindacato giudiziale quindi non può spingersi alla valutazione di merito né a sindacare sul fatto che non avesse istituito una posizione organizzativa.
Il giudicante non può sostituirsi alla amministrazione – per come invece vorrebbe il ricorrente – e valutare la rilevanza dei servizi e i titoli del ricorrente.
Sia la pesatura delle strutture sia la decisione di istituire una posizione organizzativa non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito dal quale scaturire l'accertamento del diritto alle differenze. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato < 22. Il CCNL del comparto relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico
2006-2007 stipulato il 16.10.2008, dispone al c. 1 dell'art. 71 che il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità), costituisce una risorsa tanto fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni da giustificare la specifica disciplina normativa ed economica del rapporto di lavoro di tali dipendenti.
L' art. 75 del richiamato CCNL disciplina le modalità di conferimento, di valutazione e di revoca degli incarichi affidati al personale della categoria EP. 24. Esso dispone (c. 1) che "le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione" e stabilisce
(c.2) che "Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 64, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle
Amministrazioni medesime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL". 25. L'art. 75 (c.3) stabilisce che "Per il conferimento degli incarichi le
Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle Co attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria " e precisa (c. 4) che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 26. La valutazione, procedimentalizzata, dell'attività svolta dai lavoratori inquadrati nella categoria EP è disciplinata nei commi 5 e 6, disposizione quest'ultima che precisa che " La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima". 27. Gli incarichi aggiuntivi attribuiti al personale della categoria EP sono disciplinati dal
c. 7 del richiamato art. 75, il quale prevede la possibilità che al personale della categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dalle amministrazioni in cui prestano servizio o, su designazione delle stesse, da terzi, mentre il c. 10 precisa che "Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico". 28. Il
c. 9 disciplina il trattamento economico che spetta in caso di attribuzione di incarichi aggiuntivi stabilendo che "Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della Co categoria che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il
50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione. 29.
Il trattamento economico dei lavoratori inquadrati nella categoria EP è regolato dall'art. 76 il quale dispone (c.1) che esso è composto "dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale"; al c. 2 stabilisce che "importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata". 30. Il c. 3 prevede che "Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure per richiesta del dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta
l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con ciò intendendosi l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%." 31. Il dato testuale e sistematico delle disposizioni innanzi richiamate, in particolare quelle relative alla attribuzione
(commi 1 e 2), alla revoca degli incarichi (commi 4 e 6), alla attribuzione di incarichi aggiuntivi Co (comma 7) attesta che può verificarsi il caso di dipendenti inquadrati nella categoria privi Co dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 75 c. 1 e correlativamente di dipendenti , ai quali siano conferiti più incarichi di tale tipologia. 32. L'intero assetto negoziale postula, però che a monte della attribuzione dell'incarico e del correlato trattamento economico
l'Amministrazione datrice di lavoro abbia individuato gli incarichi che, per le particolari responsabilità gestionali che li connotano / richiedono la "elevata professionalità" dei dipendenti chiamati a disimpegnarli (art. 75 c. 4 nella parte in cui consente la revoca degli incarichi in caso di mutamento degli assetti organizzativi). 33. L'individuazione di tali incarichi rientra, infatti, nell'attività discrezionale dell'Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze organizzative. > così Cass 426/2019.
Per tali ragioni non può accogliersi la domanda del ricorrente>>.
Con l'appello il contesta che il Tribunale abbia negato il diritto ad ottenere le Pt_3
differenze retributive conseguenti alla collocazione – asseritamente ingiusta – nella prima fascia di cui all'O.D. n. 96/2004 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, in luogo che nella seconda fascia, tra il 2003 e il 2006, e in luogo che nella terza fascia, tra il 2006 e il 2008.
Il Tripodi contesta che nella graduazione delle posizioni organizzative ricoperte dal personale fosse stato escluso dalla “pesatura” funzionale all'attribuzione del punteggio CP_2
per il passaggio da una fascia all'altra il “Servizio Autonomo Tecnico” entro cui operava, maggiormente rilevante, per organico e funzioni, rispetto agli altri Servizi invece inseriti nell'elenco della graduazione e pesatura di cui all'O.D. impugnato. Eccepisce che in conseguenza di tale scelta gli è stata attribuita un'indennità di posizione organizzativa inferiore a quella dovuta. L'appellante lamenta, pertanto, la mancata istituzione della Posizione Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio Manutenzione, figura facente parte del Servizio
Autonomo Tecnico e ricoperta dallo stesso ricorrente, eccepisce che nel compiere tali scelte organizzative l'Amministrazione abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità, venendo meno ai principi di buona fede, correttezza e imparzialità, cui la propria attività deve sempre conformarsi.
Riassunti i motivi di appello, pedissequamente riproduttivi delle difese spiegate in primo grado, il ricorso è infondato.
Pur volendo superare la genericità della formulazione dell'atto di appello, in ogni caso è pienamente condivisibile l'accertamento in diritto contenuto nella sentenza impugnata atteso che, nella fattispecie in esame, l' appellata ha, nel suo pieno diritto, valutato Parte_2 maggiormente rilevanti determinati servizi piuttosto che altri, sulla base di scelte organizzative legate agli obiettivi gestionali individuati dai vertici della direzione aziendale universitaria, senza che in ciò possa ravvisarsi alcun profilo di manifesta irragionevolezza.
In effetti, dalle norme del CCNL applicabile ratione temporis (cfr. CCNL relativo al triennio
1998/2001, sostanzialmente confermato dalla successiva contrattazione), emerge l'accentuata discrezionalità di cui l'Amministrazione gode nell'aspetto organizzativo sia della assegnazione di incarichi e sia della graduazione economica delle strutture e degli incarichi di posizioni organizzative.
L'art. 75 comma 3 del CCNL del comparto relativo al personale del Comparto Parte_2
per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 stipulato il
16.10.2008, dispone che “Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali
e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP”.
Ne consegue che l'appellante non può dolersi della scelta effettuata dall' di non Parte_2
valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il passaggio da una fascia all'altra, il
Servizio Tecnico Autonomo all'interno del quale il medesimo operava, trattandosi di scelta assunta a livello di macro-organizzazione in funzione degli obiettivi strategici e funzionali prefissati dalla dirigenza. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure “ Il giudicante non può sostituirsi alla amministrazione – per come invece vorrebbe il ricorrente – e valutare la rilevanza dei servizi e i titoli del ricorrente”.
Sia la pesatura delle strutture sia la decisione di istituire una posizione organizzativa non può essere oggetto di un sindacato giudiziale di merito dal quale scaturire l'accertamento del diritto alle differenze”.
L'appellante si duole del fatto che la mancata pesatura del Responsabile del Servizio
Autonomo Tecnico gli avrebbe causato un gravissimo danno dovuto alla mancata istituzione della Posizione Organizzativa relativa al Responsabile del Servizio
Manutenzione, figura facente parte del Servizio Autonomo Tecnico e ricoperta dallo stesso ricorrente, e di conseguenza, la mancata considerazione di tale posizione organizzativa nell'ambito della “pesatura” di cui sopra avrebbe impedito al ricorrente di concorrere come responsabile di tale Struttura;
rileva di avere svolto compiti di altissima professionalità e responsabilità, avendo tutti i presupposti per ottenere il conferimento della posizione organizzativa e di conseguenza il pagamento della relativa indennità.
Tale assunto è infondato.
Con l'ordinanza n. 12113 del 13.04.2022 (in senso conforme sentenze n. 12113/2022 e n.
4256/2024), la Cassazione ha affermato che il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la P.A. datrice di lavoro abbia formalmente istituito la relativa posizione.
La Cassazione rileva che l'istituzione della posizione organizzativa da parte dell'Ente datore
è una condizione imprescindibile per avere diritto all'indennità.
La Cassazione del resto, ha già affermato, sia pure con riguardo al Comparto ma CP_3
a fronte di disposizioni contrattuali aventi analogo contenuto a quelle suindicate che "il diritto all'indennità di posizione organizzativa non può operare anteriormente all'integrazione a cura della contrattazione collettiva cui rinvia l'art. 18 del CCNL, atteso che, in primo luogo, al momento del conferimento degli incarichi direttivi prima di tale integrazione non erano stati ancori determinati i criteri per l'accesso agli stessi e per la loro revoca e, in secondo luogo, in mancanza di consultazione e concertazioni sindacali, detta indennità non è nemmeno determinabile tra il minimo ed il massimo in relazione alla graduazione delle posizioni organizzative da operarsi nell'ambito della destinazione del fondo di amministrazione" (vedi: Cass. 5 dicembre 2008, n. 28860; Cass. 12 dicembre 2008, nn. 29269 e 29270)
Non va, del resto, dimenticato che, come affermato dalle Sezioni unite, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico, trattandosi, in definitiva, di una funzione temporanea di alta responsabilità la cui definizione — nell'ambito della classificazione del personale di ciascun
Comparto — è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva e il cui conferimento, per come è strutturata la relativa disciplina (rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali), presuppone che le
Amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 165 del
2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche (Cass. SU 14 aprile 2010, n. 8836).
Tornando al caso in esame, l'omessa istituzione di una posizione organizzativa rispetto ad latra rientra, infatti, nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato.
Di conseguenza, “è da escludere che prima dell'adozione dell'atto costitutivo delle posizioni organizzative sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico, risultando – ai suddetti fini – irrilevanti sia gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali che l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita”.
In assenza di specifica istituzione ed individuazione delle posizioni organizzative da parte dell'Ente datore, quindi, deve essere escluso il diritto soggettivo del dipendente a percepire il trattamento accessorio rivendicato.
L'appellante, quindi, può dolersi solo nel caso di mancata attribuzione di una posizione organizzativa, quando la stessa sia stata istituita ma non può contestare la mancata istituzione inquadrandola come un obbligo per la parte pubblica.
La scelta pertanto rientra in una attività di macro-organizzazione in funzione degli obiettivi strategici e gestionali prefissati dalla dirigenza. Invero, proprio in tale attività di individuazione degli incarichi risiede l'elevata discrezionalità amministrativa di cui gode l' sia come soggetto pubblico, che Parte_2
come datore di lavoro privato (in questi termini, Cass. n. 426/2019), non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio (Cass. Sez. Lav. N. 16615 del
18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università).
L'appello va, pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 513/2023,
[...] pubblicata in data 20.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti