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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2020
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. RE Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.575/2020 tra
, nella qualità di erede legittima di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Pietro PA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
MA NT n.2/B, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Mauro Carboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso
Vannucci n.30, come da procura allegata alla copia notificata dell'atto di citazione
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.776/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Nel merito, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento del proposto gravame, riformare
l'impugnata Sentenza e per l'effetto condannare l' , in favore di Controparte_1
, in qualità di erede di , all'integrale risarcimento di tutti i danni, Parte_1 Persona_1 comunque denominati, subìti e subendi dalla in conseguenza degli eventi dedotti in giudizio Per_1
e causalmente imputabili alla convenuta: nella misura di euro 33.956,00, ovvero per l'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale subito dalla in Persona_1 conseguenza della caduta per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
nella misura determinata in via equitativa di euro 10.000,00, ovvero per l'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di danno per la polmonite contratta in costanza di ricovero, sempre, in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo ed infine nella misura di euro 809,94 per spese mediche sostenute dalla , Persona_1 oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, qualora si ritenga necessario ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc da intendersi qui di seguito trascritta e riportata integralmente.”.
Per : Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza e conclusione disattesa, voglia rigettare l'appello interposto da , con conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Con il rigetto, comunque, di ogni istanza, anche istruttoria, eccezione e domanda attorea.
Con condanna dell'appellante alle spese del grado di appello.”.
Con ordinanza del 12/4/2021 veniva dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria di parte appellante;
all'udienza del 26/5/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Con ordinanza del 25/1/2023 la causa veniva rimessa sul ruolo stante la necessità di espletare una
CTU medico-legale sia per valutare l'eventuale invalidità temporanea (totale e parziale) e permanente residuata a carico della a seguito del sinistro per cui è causa sia per determinare l'invalidità Per_1 permanente eventualmente riconducibile al succitato sinistro al netto dell'eventuale invalidità pregressa esistente a carico della predetta dopo essere stata nuovamente trattenuta in Per_1 decisione (cfr. udienza del 21/12/2023), con ordinanza del 9/7/2024 la causa veniva ancora una volta rimessa sul ruolo, avendo rilevato che la metodologia utilizzata dal CTU ai fini del calcolo dell'aggravamento dell'invalidità della non risultava in linea con le indicazioni Per_1 giurisprudenziali in merito.
Da ultimo, all'udienza del 19/2/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – la quale aveva riassunto la causa, in Parte_1 qualità di erede legittima di dopo che questa era stata interrotta all'udienza del Persona_1
25/2/2019 a seguito del suo decesso avvenuto in data 27/4/17 – premetteva che in data 23/3/2011 la aveva convenuto in giudizio l' , chiedendo il risarcimento Per_1 Controparte_1 dei danni conseguenti alla caduta avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 agosto 2009 mentre era ricoverata presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per un'emorragia gastrointestinale, nonché in relazione alla polmonite contratta in costanza del ricovero. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
L'odierna appellante dava poi atto del fatto che l' , costituitasi in Controparte_1 giudizio, aveva contestato ogni addebito di responsabilità, evidenziando l'assoluta correttezza della condotta tenuta dal personale sanitario ed infermieristico per tutta la durata del ricovero, non potendosi ravvisare alcuna omissione o errore né nelle terapie praticate né nell'assistenza prestata alla paziente. Concludeva quindi chiedendo rigettarsi la domanda risarcitoria, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – espletata la CTU medico-legale e rigettata la richiesta istruttoria di ammissione delle prove orali – così statuiva:
“Rigetta tutte le domande.
Condanna parte attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre accessori come per legge.”.
Orbene, la ensurava la sentenza di I grado per non aver ritenuto sussistente la responsabilità Pt_1 dell' ex art.1218 cc né in ordine alla caduta della – che le Controparte_1 Per_1 aveva cagionato una frattura rendendo necessario un intervento chirurgico di osteosintesi – né in relazione alla polmonite da lei contratta in costanza di ricovero – che oltre ad averle determinato sofferenze fisiche e morali (rigidità muscolare, scarsa reattività agli stimoli esterni e stato febbrile- cfr. doc. n.
2-all.2.1-scheda terapeutica), aveva determinato anche un ritardo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico di osteosintesi – deducendo, con riferimento al primo profilo, che la struttura sanitaria, nonostante le peculiari condizioni di fragilità e di scarso equilibrio della paziente e la prevedibilità del rischio di una sua caduta, non aveva adottato tutte le misure di protezione e cautele atte ad evitarla e, con riferimento al secondo profilo, che la struttura sanitaria non aveva contestato l'origine nosocomiale della polmonite né aveva fornito alcuna prova in ordine all'adozione di misure volte a prevenirne l'insorgenza; osservava peraltro, relativamente al primo profilo, che i farmaci introdotti a seguito della consulenza psichiatrica del 17/8/2009 presentavano effetti collaterali che avrebbero dovuto indurre ulteriore prudenza e cautela. L'appellante censurava poi la sentenza di I grado anche in relazione all'insufficiente e/o inadeguata motivazione per asettica ed integrale adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali, nonché in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della perizia d'ufficio per violazione del diritto al contraddittorio e per gli ulteriori motivi richiamati nel verbale d'udienza del 30/10/2013, evidenziando, in ogni caso, l'assoluta illogicità e contraddittorietà delle considerazioni formulate dal
CTU.
In ordine, infine, al quantum debeatur, la asseriva che, posto che l' Pt_1 Controparte_1
non aveva tempestivamente e specificamente contestato la valutazione medico-legale a firma
[...] del consulente di parte attrice (cfr. doc. n.8-), il danno patito dalla doveva ritenersi provato Per_1
e quantificato nei termini di cui alla CT (nella misura di euro 33.956,00 per il danno subito a seguito della caduta e nella misura di euro 10.000,00 per i danni conseguenti alla polmonite basale destra contratta in costanza di ricovero che aveva determinato un aggravamento delle condizioni della paziente e un ritardo nel trattamento chirurgico della frattura) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
da ritenersi documentalmente provate anche le spese mediche per euro 809,94. Concludeva pertanto come sopra.
L ha contestato anche in questa sede tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 adducendo anzitutto la totale infondatezza della domanda in punto di an in quanto, in corso di causa, non era stato accertato alcun inadempimento da parte del personale della struttura sanitaria nel periodo del ricovero né erano emersi profili di responsabilità medica di natura omissiva, osservando,
a tal proposito, che il richiamo all'art.1218 cc è privo di pregio poiché parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
L'odierna appellata ha poi rilevato come il Giudice di I grado, dopo aver valutato le risultanze documentali, aveva ritenuto, con motivazione logica ed immune da censure, condivisibili le conclusioni del CTU circa la non riferibilità della caduta a condotte negligenti dei sanitari e circa l'esclusione dell'origine nosocomiale della polmonite;
quanto all'eccezione di nullità della perizia d'ufficio per violazione del diritto al contraddittorio e per gli ulteriori motivi richiamati nel verbale d'udienza del 30/10/2013, l'odierna appellata ha puntualizzato come tale questione era già stata affrontata nel giudizio di I grado e ritenuta totalmente infondata (cfr. ordinanze dell'11/2/2014 e del
16/4/2018).
Infine, la struttura sanitaria ha addotto la totale infondatezza della domanda anche in punto di quantum, contestando l'affermazione di controparte secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione della valutazione medico legale di parte attrice circa l'allegato danno, osservando, al contrario, che tale contestazione risultava sin dall'inizio esplicitata nei suoi scritti difensivi e concludeva quindi come sopra. Deve essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della riproposta eccezione di nullità della
CTU espletata nel corso del giudizio di I grado (dapprima rigettata con le ordinanze dell'11/2/2014 e del 16/4/2018 e poi puntualmente riproposta fino alla penultima udienza tenutasi in data 14/10/2019), non essendo stata però, la stessa, specificamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in I grado tenutasi il 15/1/2020 nella quale il difensore si era solo limitato a richiedere, in termini del tutto generici, “la revoca delle precedenti ordinanze” e ad insistere per il “richiamo del
CTU” (cfr. verbale di udienza): ne consegue l'utilizzabilità anche in questa sede, per quanto di ragione, dell'elaborato peritale depositato in I grado.
Ciò posto si ritiene che, proprio alla luce di tale elaborato, condivisibile in tale parte, vada esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra il ricovero della e la polmonite dalla stessa contratta, Per_1 avendo il CTU spiegato che gli esami effettuati escludevano un'origine nosocomiale della patologia dovuta a negligenza o imperizia dei sanitari: più nel dettaglio, il perito d'ufficio aveva osservato che
“… gli esami eseguiti al fine di un eventuale riscontro di infezione polmonare (pneumococco, legionella AG urinarie) davano più volte sempre esito negativo, è pertanto da escludere un'origine nosocomiale ma in primis un'origine infettiva dell'addensamento polmonare e non può in alcun modo censurarsi la condotta dei radiologi che segnalarono persino una lesione di 6 mm e si premurarono di prescrivere ulteriori controlli a tre mesi tanto che di seguito venne poi diagnosticato un vero e proprio nodulo parenchimale in evoluzione…” (cfr. pag. n.24). Al riguardo la Corte ritiene dunque che non possa affermarsi alcuna responsabilità dell' che peraltro – Controparte_1 contrariamente a quanto opinato dalla – aveva contestato anche la responsabilità dei sanitari Pt_1 relativa a tale danno avendo respinto, sin dalla costituzione in I grado, ogni addebito di responsabilità mosso dalla deducendo il pieno adempimento del proprio personale a tutte le obbligazioni Per_1 su di esso gravanti.
Quanto poi alla caduta, il perito d'ufficio aveva condivisibilmente escluso che la stessa potesse essere ricollegata alla terapia farmacologica somministrata in ospedale, osservando che in relazione ad essa vi era “… solo una chiara indicazione terapeutica alla somministrazione ma non una controindicazione e che, peraltro, poteva definirsi continuativa rispetto a quella già praticata antecedentemente al ricovero. Nulla di significativo può emergere dalle controindicazioni espresse nei bugiardini dei farmaci somministrati…” (cfr. pag. 21). Tuttavia ritiene questa Corte che la caduta, seppure non dipesa da un'errata o imprudente somministrazione di farmaci, sia comunque ascrivibile, per quanto emerge dalla documentazione in atti, ad un inadempimento, da parte del personale sanitario e infermieristico dell'odierna appellata, alle obbligazioni poste a loro carico. Va premesso che ove il paziente agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura sanitaria nella quale aveva ricevuto le prestazioni contestate, cede a suo carico l'onere di provare non solo i danni asseritamente riportati ma anche il nesso causale fra l'allegata condotta illecita dei sanitari o della struttura e tali danni;
resta invece a carico dell'ospedale, ove il paziente abbia fornito la prova dei danni e del nesso eziologico di cui sopra, l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di non aver posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o imperita. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda, tra le altre, e con riferimento a fatti verificatisi, come nella specie, in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla l. n.24/2017, Cass. civ., Sez. III, ord. n.5922/2024, secondo cui “In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7/12/2017, n.29315; Cass. 15/2/2018,
n.3704; Cass. 20/8/2018, n.20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/3/2022, n.10050; Cass.27/2/2023, n.5808).”.
Ciò posto, si osserva anzitutto come risultino agli atti le seguenti circostanze: nell'immediatezza del ricovero – avvenuto in data 15/8/2009 a causa di fenomeni di sanguinamento intestinale – il personale medico in servizio presso il reparto di gastroenterologia notava anomalie nel comportamento della paziente, tanto da richiedere ai colleghi del reparto di psichiatria una consulenza, avendo osservato che “la paziente appare di umore depresso con alterazioni altalenanti, si richiede consulenza psichiatrica” (cfr. doc. n.1 all.1.2-diario medico, allegato all'atto di appello); il 18/8/2009, a seguito della prima consulenza psichiatrica del 17/8/2009, veniva sospesa la terapia in atto (Delorazepam) e veniva introdotta terapia con “Lorazepam” e “Citalopram”, con prescrizione di prendere contatti con il centro di salute mentale di competenza o con il servizio ambulatoriale dell' Controparte_1
(cfr. diario medico e doc. n.1 all.1.3-consulenza psichiatrica); in data 22/8/2009 il personale
[...] infermieristico accertava poi che la “pz. si assenta più volte dalla camera, pz. non orientata e confusa, da controllare” (cfr. doc. n.1 all.1.5-diario assistenziale integrato); il 24/8/2009 la accusava Per_1
e riferiva “sensazione di pesantezza e disorientamento mentale” e il personale medico accertava
“evidente sbandamento alla deambulazione” e per l'effetto consigliava di modificare il dosaggio dei farmaci “aumentare Citalopram e ridurre terapia con Lorazepam” (cfr. diario medico e consulenza psichiatrica); in data 26/8/2009 la paziente “riferisce caduta a terra, questa mattina per sensazione di sbandamento” (cfr. diario medico); il 27/8/09 la paziente risultava “disorientata nel tempo e nello spazio” (cfr. diario medico); nella notte tra il 27 ed il 28 agosto, alle ore 00:45, “la paziente scendendo dal letto (in assenza di assistenza, infermieristica e/o medica) per andare in bagno cade urtando lievemente il capo (regione frontale sx e gluteo sx)” (cfr. diario medico); nel diario assistenziale integrato veniva altresì annotato “Alle h. 24,45 la pz. mentre si alzava per andare in bagno è caduta
a terra […] Si invita la paziente a non scendere dal letto e vengono posizionate le sbarre, si somministra 2 cpr. di paracetamolo”; alle ore 12:00 del giorno 28/8/2009 veniva richiesto “RX anca
e femore sx urgente” (cfr. diario medico); l'esame radiologico evidenziava “frattura del III prossimale diafisario estesa al trocantere” (cfr. doc. n.1 all. radiologia); la consulenza CP_2 neurologica datata 29/8/2009 accertava che “la paziente con deficit cognitivi e turbe comportamentali in progressivo peggioramento presenta da oggi febbre e peggioramento della sintomatologia clinica;
Contr : paziente orientata nel tempo, ipoestesie, babinscki a sx, si consiglia TAC cerebrale” (cfr. doc.
n.2 all.2.4, allegato all'atto di appello); quella del successivo 31 agosto evidenziava che “… in seguito
a caduta accidentale, da sabato scorso e febbrile, ha già effettuato numerose consulenze psichiatriche
e neurologiche, recente effettuazione di TAC cerebrale che mette in luce una lesione ipodensa del braccio anteriore della capsula interna di sinistra per esito recente ischemico;
EON: pz. vigile cosciente orientata nello spazio ma non nel tempo e nella posizione sufficientemente collaborante, lieve spianamento del solco nasogenieno di sinistra, non valutabile per postura obbligato RCP in estensione bilaterale, si consiglia ecodoppler vasi periaortici, rivalutazione a distanza” (cfr. doc. n.2 all.2.4); le condizioni della paziente, trasferita presso la clinica Ortopedica, si aggravavano ed infatti gli esami pneumologici accertavano: “pz. con polmonite basale dx” (cfr. doc. n.2 all. CP_4 pneumologica); all'esito della terapia antibiotica, guarita dalla polmonite e cessato lo stato febbrile, in data 8/9/2009 la veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “revisione protesi ed Per_1 osteosintesi” (cfr. doc. n.2 all.2.2-diario medico e all.2.8-scheda intervento); dalla consulenza MIVO
STROKE del 12/9/2009 non emergevano “deficit neurologici pz. orientata nel tempo e nello spazio, si consiglia antiaggregante piastrinico” (cfr. doc. n.2 all.2.4); il 13/9/2009 la paziente veniva dimessa dopo complessivi 28 giorni di ricovero (cfr. doc. n.2 all.2.9-scheda dimissione). Dopo le dimissioni dal nosocomio, la stessa non era autosufficiente, necessitando di assistenza diurna e notturna continuativa e di sedia a rotelle (cfr. doc. n.4 e 5-atto di citazione I grado); in data 8/10/2009, non essendo possibile continuare l'assistenza in ambito domestico, la veniva ricoverata presso Per_1 la “R.S.A. Casa dell'Amicizia A. Seppilli” (ex Grocco) di Perugia e sottoposta a specifico trattamento di riabilitazione funzionale, ove rimaneva per 57 giorni (cfr. doc. n.
6-atto di citazione I grado); il
3/12/2009 la paziente veniva dimessa con la seguente valutazione “parziale deterioramento cognitivo;
deambulazione assistita con ausilio tipo canadese;
paziente a rischio cadute;
deambulare con supervisione in esterni” (cfr. succitato doc. n.6). Ebbene, a fronte di tali circostanze non è stato necessario il richiamo del CTU in ragione del fatto che, per quanto ora si dirà, questa Corte ha ritenuto che, quanto all'an della responsabilità dei sanitari in merito alla caduta, fosse sufficiente l'esame della documentazione in atti recante tutte le chiare risultanze su illustrate. Dalle stesse emerge chiaramente come la - sin dal 22/8/09 quando il Per_1 personale aveva evidenziato che ella non era orientata ed appariva confusa, considerandola “da controllare”, e poi il 24/8/09 quando il personale ne aveva constatato “l'evidente sbandamento alla deambulazione” ed ancora il 26/8/09 quando aveva riferito di essere già caduta una volta - aveva manifestato chiaramente di essere disorientata nello spazio ed instabile nei movimenti e nel camminare sicché la sua caduta era evenienza ampiamente prevedibile alla luce delle sue peculiari condizioni di salute, non potendosi perciò condividere la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto non provata la condotta colposa dei sanitari e del personale infermieristico. Ed invero il Tribunale, richiamando le conclusioni del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado, aveva escluso che la caduta occorsa nella notte del 28/8/2009 fosse imputabile a condotte negligenti dei sanitari, dovendosi piuttosto imputare “ad un obnubilamento transitorio del sensorio con accasciamento lento, tanto da non produrre ematomi ed escoriazioni, non preceduto da univoci ed evidenti segni neurologici che, invece, determinano solitamente cadute violente tipiche degli accidenti cerebrovascolari che la TAC celebrale avrebbe poi dovuto in ogni caso evidenziare in maniera netta ed inequivocabile” (cfr. pag. n.4 e 5-sent. I grado): in realtà, viste tutte le precedenti, chiare, avvisaglie circa i problemi di equilibrio manifestati per più giorni dalla che Per_1 quantomeno in senso lato rappresentano indubbiamente “segni neurologici” da non sottovalutare, il fatto non poteva ricondursi ad un “obnubilamento transitorio”; tutti gli episodi precedenti alla caduta della notte del 28/8/09, puntualmente peraltro registrati nel diario clinico della paziente, richiedevano dunque certamente la tempestiva apposizione di sbarre ai lati del letto ed un'assistenza da parte degli infermieri quando la signora si alzava dal letto laddove l' convenuta non ha né allegato né CP_1 dimostrato che il personale medico, sulla base delle suesposte risultanze annotate giornalmente nel diario medico – che evidentemente i medici del reparto dovevano consultare e con ogni probabilità avevano consultato - avesse mai prescritto il costante innalzamento delle sbarre quando la Per_1 si trovava a letto.
Sul punto la sentenza impugnata andrà quindi riformata non avendo provato, l' Controparte_1
, di aver adottato le cautele e le precauzioni necessarie atte ad evitare la caduta che aveva
[...] poi determinato la frattura e reso necessario l'intervento chirurgico, risultando di contro dal diario clinico che le sbarre erano state posizionate soltanto dopo la caduta. Né, peraltro, può rilevare in contrario il fatto che per la caduta verificatasi nei giorni precedenti l'evento del 28 agosto la paziente non aveva riportato danni e non aveva chiamato nell'immediatezza il personale infermieristico in ragione del fatto che tale circostanza non esclude il rischio di cadute future – come del resto è poi avvenuto – né dimostra la capacità della di autogestirsi in maniera autonoma;
al contrario, Per_1 quanto appena evidenziato dimostra non solo che il rischio di caduta sussisteva ed era più che concreto, ma anche che la mancata chiamata del personale infermieristico da parte della può Per_1 essere verosimilmente ricondotta alla sua confusione e disorientamento mentale tale per cui ella non si era resa pienamente conto del rischio corso. Così come non può rilevare il fatto che la caduta non si era verificata nei corridoi del reparto in quanto risulta provato e non contestato dall'odierna appellata – in quanto annotato nel diario medico ed assistenziale integrato – che la si Per_1 allontanava spesso dal reparto, sicché semmai, stanti i segnali neurologici sopra evidenziati, anche tali allontanamenti della paziente da sola, avrebbero dovuto essere evitati sorvegliandone gli spostamenti.
Dall'affermata responsabilità dei sanitari in ordine alla caduta è quindi conseguito l'accertamento peritale disposto nel corso del presente grado di giudizio al fine di valutare l'invalidità temporanea, totale e parziale, subita dalla paziente a seguito della caduta del 28 agosto: in merito il consulente d'ufficio ha riconosciuto 102 giorni complessivi per l'inabilità temporanea suddividendoli in “72 giorni per IT (corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero per la patologia all'anca sinistra post traumatica: 16 giorni c/o Ospedale Perugia + 56 giorni c/o R.P. Casa dell'Amicizia ; CP_5
ITP al 50% per 30 giorni”; considerato un risarcimento giornaliero per l'invalidità assoluta pari a
100,00 euro, dovranno liquidarsi euro 7.200,00 per l'IT ed euro 1500,00 per l'ITP al 50%, per un totale, dunque, di euro 8.700,00, oltre interessi e rivalutazione.
Venendo ora alla IP va puntualizzato che al fine di determinare l'invalidità permanente riconducibile al sinistro per cui è causa dovrà tenersi conto dell'eventuale invalidità permanente già sussistente a carico della predetta in ragione di altre patologie. Ed invero la liquidazione del danno Per_1 iatrogeno differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art.1223 cc, convertendo in denaro la percentuale di invalidità complessiva riportata dal danneggiato (nella specie, il 22%) e quella non imputabile all'errore medico (nella specie, il 15%), per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte puntualizzando (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n.26851/2023) che “Va, difatti, ribadito, in proposito, che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale (supra, sub 2.1. c), ove ammesso, avrebbe dovuto modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, l'85%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella, non imputabile all'errore medico, del 35%, il cui risultato (50%) postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico (85%-35%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulterebbe inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) se calcolato da 0 a 50 (in argomento, funditus, Cass., n.28986 del 2019, cit.). Il senso della (necessaria) distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica, al di là dei suoi aspetti morfologici (che trovano inequivoca conferma nel disposto dell'art.1227, primo e secondo comma, cc) è difatti rappresentata, sul piano funzionale della liquidazione del danno, proprio da questo “scarto” risarcitorio, volta che, applicando il modello di causalità unica (Cass. 16/01/2009, n.975, rimasta, peraltro, del tutto isolata in giurisprudenza), come pur talvolta sostenuto (erroneamente) in dottrina, il risarcimento andrebbe rapportato unicamente alla percentuale di invalidità causata dall'errore medico (nella specie, con riferimento al valore tabellare ricompreso tra il punto 0 e il punto 50).”
(cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.4680/2025).
Il CTU poi, quanto all'invalidità permanente, aveva spiegato che “Si riconoscono postumi permanenti da esiti post traumatici periprotesici anca sinistra (in rapporto anche all'obiettività riscontrata all'anca sinistra dal CTU di I grado alle operazioni peritali del 15/3/13: “…anca sinistra: all'ispezione si apprezza esito cicatriziale iatrogeno di cm 18 a margini diastasati, disestesico, dicromico a decorso curvilineo che dal gluteo si proietta sulla faccia laterale della coscia. Si apprezza inoltre ipotrofia del quadricipite femorale di cm 1,5 a 10 cm dalla sura rispetto al contro laterale;
movimenti articolari dell'anca sono limitati di circa 1/3 in abduzione, extrarotazione, la flessione è limitata di oltre ¼. Accosciamento difficoltoso e incompleto. La deambulazione avviene con zoppia”.), valutabili come danno puro attribuibile all' nella Controparte_1 misura del 7% (sette per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico esclusivamente riconducibili al sinistro per cui è causa.” (cfr. pag. n.4 e 5). Tale percentuale, quale danno differenziale iatrogeno, è stata in seguito confermata dal CTU, il quale, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, è stato chiamato a meglio precisare la sua risposta al quesito peritale
(cfr. ord. del 9/7/2024 e integrazione peritale depositata il 27/12/2024) osservando, in aggiunta a quanto già illustrato nel suo precedente elaborato, che tutti i postumi già ivi descritti risultano
“valutabili come danno differenziale attribuibile all' nella misura Controparte_1 del 7% (sette per cento) da considerare e computare tra il 15% di danno atteso e 22% di danno complessivo attuale quindi tra il 16% e il 22% compresi.” (cfr. pag. n.
2-integrazione peritale).
Ebbene, la Corte, per le ragioni che seguono, condivide le conclusioni dell'accertamento peritale complessivamente considerato per essere la consulenza d'ufficio precisa ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Del resto, quanto ai postumi permanenti conseguenti all'intervento chirurgico di “revisione protesi ed osteosintesi”, le deduzioni della circa le proprie Per_1 condizioni psico-fisiche dopo l'evento occorso – che aveva prodotto conseguenze sia sulle sue capacità cognitive sia sulla sua capacità di deambulare normalmente (cfr. atto di citazione) – sono comprovate sia dalla scheda di dimissione riabilitativa rilasciata dalla “R.S.A. Casa dell'Amicizia A.
Seppilli” di Perugia nella quale era stato evidenziato il rischio di cadute, il parziale deterioramento cognitivo nonché la deambulazione assistita con ausilio tipo canadese e con supervisione in esterni
(cfr. doc. n.6), sia dalla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile per la quale, all'esito della visita tenutasi il 4/12/09, la Commissione Medico Legale dell' Parte_2
[...
di Perugia formulava la seguente anamnesi: “Esiti frattura periprotesica anca sx. Deterioramento cognitivo” e per l'effetto riconosceva lo stato d'Invalidità Civile al 100% della quale Per_1 soggetto “ultra65enne invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. n.7). Un'altra circostanza che mette in evidenza la serietà delle conseguenze riportate è la valutazione funzionale formulata dalla struttura complessa di geriatria dell' , nella quale si legge “Diagnosi funzionale: attuale disabilità di Controparte_1 grado moderato-severo in relazione allo stato depressivo e ai problemi motori. Diagnosi assistenziale: necessita di assistenza continuativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.” (cfr. doc. n.9). Peraltro nessuna delle parti, nelle proprie comparse conclusionali, ha contestato specificamente né le conseguenze postoperatorie né l'anzidetta quantificazione: da una parte, la i è limitata a riportarsi alla relazione del proprio CT (cfr. doc. n.
8-atto di citazione) Pt_1
e, dall'altra parte, l'ente ospedaliero, oltre a non contestare in modo specifico le circostanze documentate sopra esaminate, ha solo ribadito l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del personale sanitario.
Venendo ora alla quantificazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente va premesso che non si concorda con le deduzioni dell'Azienda ospedaliera laddove ha affermato che occorre al riguardo fare riferimento alla normativa di cui all'art.139 del Codice delle assicurazioni in materia di lesioni c.d. micropermanenti. Ed invero non appare ragionevole circoscrivere il concetto di danno differenziale iatrogeno ai soli casi in cui, per effetto della condotta colposa dei sanitari, si sia verificato un aggravamento della stessa patologia per cui il paziente era in cura dovendo osservarsi che, quale che sia la patologia per cui un paziente venga ricoverato in ospedale, al suo ingresso i sanitari assumono non solo l'obbligo di curare tale patologia ma di prendere in carico la complessiva condizione di salute dello stesso al fine di provvedere, sì, alle cure richieste ma anche di evitare qualunque altro danno alla salute del cui rischio essi possano venire a conoscenza;
se dunque, pur essendo la entrata in ospedale per sintomi di sanguinamento intestinale, dal diario clinico Per_1 risultavano, ripetutamente, indicazioni che (per quanto su argomentato) rendevano evidente un rischio di caduta e/o perdita di equilibrio, la mancata prescrizione di ogni possibile accorgimento atto a neutralizzare tale rischio concorre inevitabilmente, una volta verificatosi il danno (nella specie, la caduta dal letto) all'aggravamento delle complessive condizioni della paziente e, per quanto emerso dalla CTU, della sua invalidità, sicché si ritiene che anche nella specie il danno differenziale in questione, anch'esso iatrogeno, vada liquidato – come su anticipato - ricavando la differenza tra l'importo in cui è stato convertito il danno complessivo del 22% di IP riportato dalla e Per_1
l'importo in cui è stata convertita la percentuale del 15% di IP già a suo carico prima che si verificasse la caduta. Ne consegue che dovranno preventivamente essere determinati, appunto, tali importi che, in quanto corrispondenti a percentuali di invalidità superiori al 9%, non consentono l'applicazione della citata normativa sulle micropermanenti.
Occorrerà poi, sempre ai fini della liquidazione, tenere conto della circostanza per cui l'originaria attrice è deceduta nel corso del giudizio. Va anzitutto premesso che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza) – nel caso di specie la è deceduta 2799 giorni dopo l'evento (28/8/2009-27/4/2017) per cause indipendenti Per_1 dall'illecito - l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo poi quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi fare applicazione, quale utile parametro equitativo, delle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte puntualizzando (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
n.41933/2021), dopo aver spiegato i motivi per cui le tabelle milanesi in materia di danno da premorienza presentavano delle criticità, che “Le criticità sopra evidenziate conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia – e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza – una tabella sul danno da premorienza, per poter essere «equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.” (cfr. pag. n.14 e 15). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “La tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art.138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il
Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane – come si è detto – una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi.
Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. pag. n.16 e 17).
Orbene, in applicazione del citato principio proporzionale, si ritiene quindi di applicare le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma che prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi;
una seconda – correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra – che si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione. Tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione all'entità del danno biologico calcolato sulla base del danno accertato e della percentuale di invalidità permanente (danno accertato tra lo 0% e il
20% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 0% e il 10%; danno accertato tra il 21% e il
40% -> percentuale acquisita immediatamente tra l'11% e il 20%; danno accertato tra il 41% e il
60% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 21% e il 30%; danno accertato tra il 61% e
l'80% -> percentuale acquisita immediatamente tra il 31% e il 40%; danno accertato tra l'81% e il
100% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 41% e il 50%). La parte restante del danno risarcibile sarà pari al danno biologico liquidato sulla base delle indicate tabelle del Tribunale di
Roma, ridotto dell'importo tra il 10% e il 50% e poi da suddividere con il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media;
tale risultato (quale frazione a titolo di risarcimento giornaliero) deve poi essere moltiplicato con il numero di giorni effettivamente vissuti.
Venendo al caso in esame, applicando le tabelle del Tribunale di Roma rivalutate al 2023, si rileva che ad un'invalidità permanente del 22% riportata da un soggetto che, all'epoca del fatto, aveva 67 anni corrisponde un risarcimento a titolo di danno biologico di euro 58.654,95 e che all'invalidità permanente pregressa che la aveva già al momento del ricovero, pari al 15%, corrisponde Per_1 un risarcimento di euro 31.718,40: ne consegue che il danno differenziale iatrogeno liquidabile – con riferimento all'aspettativa media di vita di una donna, pari ad 85 anni – risulta pari ad euro 26.936,55.
Tale danno, per quanto sopra chiarito, dovrà essere però precisato tenuto conto del fatto che la era deceduta durante il presente giudizio e prima degli 85 anni, ossia quando ne aveva 74. Per_1
Il predetto importo dovrà allora essere suddiviso in una prima quota, che esprime l'adattamento del soggetto alla modificazione psico-fisica intervenuta, quota che, per invalidità permanenti comprese tra lo 0 ed il 20%, va determinata in una misura compresa tra lo 0 ed il 10%: nella specie si ritiene di determinarla in ragione del 5% del su indicato importo tenuto conto che l'incidenza dell'ulteriore invalidità iatrogena su una paziente già in condizioni precarie, sia pure non prossima ai minimi indicati, non può nemmeno attestarsi verso i massimi sicché la percentuale, media, del 5% pare attagliarsi correttamente alla fattispecie;
il 5% di euro 26.936,55 corrisponde ad euro 1346,82.
Dovrà poi individuarsi la seconda quota del risarcimento in questione, quella cioè correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra in seguito, nel tempo, pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 26.936,55 e la prima quota pari ad euro 1346,82, differenza che corrisponde dunque ad euro 25.589,73. Tale importo però sarebbe riconoscibile in relazione all'aspettativa di vita media che aveva la e cioè sino ad 85 anni, aspettativa residua Per_1 che corrispondeva – quando quest'ultima aveva subito il danno ossia il 28/8/09 – a 6.695 giorni, con la conseguenza che il predetto importo, diviso per tali giorni, corrispondeva ad euro 3,82 al giorno;
ma la stessa aveva poi vissuto solo sino a 74 anni (essendo deceduta il 27/4/17) e quindi solo per ulteriori 2799 giorni sicché l'indicato importo giornaliero del risarcimento andrà moltiplicato per i soli 2799 giorni effettivamente vissuti dopo il fatto, così da giungere ad un risarcimento (sempre in relazione alla seconda quota di cui sopra) di euro 10.692,18.
Il totale danno biologico da IP da risarcire ammonta dunque (prima quota + seconda quota) ad euro
12.039,00, somma cui dovrà aggiungersi il su liquidato danno da IT e ITP per euro 8.700,00 ed ulteriori euro 809,94 per spese mediche documentate (420,00 euro per assistenza ospedaliera;
72,00 euro per noleggio carrozzina;
12,00 euro per copia cartella clinica;
17,56 euro per ticket radiologia;
12,91 euro per ticket prestazioni diagnostiche;
17,56 euro per ticket radiologia;
12,91 euro per ticket prestazioni diagnostiche;
240 euro per perizia medico-legale), così da giungere a complessivi euro
21.548,94 oltre ulteriori interessi e rivalutazione (successiva al 2023) come per legge.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento parziale dell'appello proposto da con riforma della sentenza gravata nella sola parte in cui aveva escluso la Parte_1 responsabilità dell' in relazione ai danni conseguenti alla caduta Controparte_1 avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 agosto 2009 e, conseguentemente, nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria, dovendosi invece riconoscere in favore dell'appellante l'importo complessivo pari ad euro 21.548,94 oltre accessori.
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio si rileva che, all'esito del presente giudizio, la è risultata vittoriosa, per quanto il risarcimento accordato sia minore di quello richiesto: Pt_1 le spese seguiranno pertanto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso – in favore dell'appellante in relazione alle attività svolta dal precedente difensore revocato ed in favore direttamente dell'attuale difensore Avv. PA, quale procuratore antistatario, per le restanti attività - tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza anche in questa sede di attività istruttoria. Anche le spese di CTU di I e II grado andranno poste integralmente a carico dell' essendosi rese Controparte_1 necessarie al fine di accertare e quantificare la pretesa di parte attrice, integralmente contestata ex adverso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.575/2020
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna l' al Controparte_1 risarcimento dell'importo di euro 21.548,94 oltre rivalutazione come per legge e interessi compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
- Condanna poi l' alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del I grado – che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale
– nonché di quelle del II grado che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 3.000,00 (per la fase di studio e introduttiva) per compenso professionale ed in euro 5.200,00 in relazione all'attività svolta dall'Avv. Pietro PA;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- l'importo delle spese processuali relative all'attività svolta dall'attuale difensore Avv.
PA (euro 5.200,00) andranno distratte in favore di quest'ultimo, procuratore antistatario ex art.93 cpc;
- Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate in separata sede.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. RE Paini Dott. NE Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. RE Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.575/2020 tra
, nella qualità di erede legittima di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Pietro PA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
MA NT n.2/B, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Mauro Carboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso
Vannucci n.30, come da procura allegata alla copia notificata dell'atto di citazione
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.776/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Nel merito, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento del proposto gravame, riformare
l'impugnata Sentenza e per l'effetto condannare l' , in favore di Controparte_1
, in qualità di erede di , all'integrale risarcimento di tutti i danni, Parte_1 Persona_1 comunque denominati, subìti e subendi dalla in conseguenza degli eventi dedotti in giudizio Per_1
e causalmente imputabili alla convenuta: nella misura di euro 33.956,00, ovvero per l'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale subito dalla in Persona_1 conseguenza della caduta per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento;
nella misura determinata in via equitativa di euro 10.000,00, ovvero per l'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di danno per la polmonite contratta in costanza di ricovero, sempre, in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo ed infine nella misura di euro 809,94 per spese mediche sostenute dalla , Persona_1 oltre interessi dal dovuto al momento dell'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, qualora si ritenga necessario ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc da intendersi qui di seguito trascritta e riportata integralmente.”.
Per : Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza e conclusione disattesa, voglia rigettare l'appello interposto da , con conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Con il rigetto, comunque, di ogni istanza, anche istruttoria, eccezione e domanda attorea.
Con condanna dell'appellante alle spese del grado di appello.”.
Con ordinanza del 12/4/2021 veniva dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria di parte appellante;
all'udienza del 26/5/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Con ordinanza del 25/1/2023 la causa veniva rimessa sul ruolo stante la necessità di espletare una
CTU medico-legale sia per valutare l'eventuale invalidità temporanea (totale e parziale) e permanente residuata a carico della a seguito del sinistro per cui è causa sia per determinare l'invalidità Per_1 permanente eventualmente riconducibile al succitato sinistro al netto dell'eventuale invalidità pregressa esistente a carico della predetta dopo essere stata nuovamente trattenuta in Per_1 decisione (cfr. udienza del 21/12/2023), con ordinanza del 9/7/2024 la causa veniva ancora una volta rimessa sul ruolo, avendo rilevato che la metodologia utilizzata dal CTU ai fini del calcolo dell'aggravamento dell'invalidità della non risultava in linea con le indicazioni Per_1 giurisprudenziali in merito.
Da ultimo, all'udienza del 19/2/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – la quale aveva riassunto la causa, in Parte_1 qualità di erede legittima di dopo che questa era stata interrotta all'udienza del Persona_1
25/2/2019 a seguito del suo decesso avvenuto in data 27/4/17 – premetteva che in data 23/3/2011 la aveva convenuto in giudizio l' , chiedendo il risarcimento Per_1 Controparte_1 dei danni conseguenti alla caduta avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 agosto 2009 mentre era ricoverata presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per un'emorragia gastrointestinale, nonché in relazione alla polmonite contratta in costanza del ricovero. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
L'odierna appellante dava poi atto del fatto che l' , costituitasi in Controparte_1 giudizio, aveva contestato ogni addebito di responsabilità, evidenziando l'assoluta correttezza della condotta tenuta dal personale sanitario ed infermieristico per tutta la durata del ricovero, non potendosi ravvisare alcuna omissione o errore né nelle terapie praticate né nell'assistenza prestata alla paziente. Concludeva quindi chiedendo rigettarsi la domanda risarcitoria, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – espletata la CTU medico-legale e rigettata la richiesta istruttoria di ammissione delle prove orali – così statuiva:
“Rigetta tutte le domande.
Condanna parte attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre accessori come per legge.”.
Orbene, la ensurava la sentenza di I grado per non aver ritenuto sussistente la responsabilità Pt_1 dell' ex art.1218 cc né in ordine alla caduta della – che le Controparte_1 Per_1 aveva cagionato una frattura rendendo necessario un intervento chirurgico di osteosintesi – né in relazione alla polmonite da lei contratta in costanza di ricovero – che oltre ad averle determinato sofferenze fisiche e morali (rigidità muscolare, scarsa reattività agli stimoli esterni e stato febbrile- cfr. doc. n.
2-all.2.1-scheda terapeutica), aveva determinato anche un ritardo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico di osteosintesi – deducendo, con riferimento al primo profilo, che la struttura sanitaria, nonostante le peculiari condizioni di fragilità e di scarso equilibrio della paziente e la prevedibilità del rischio di una sua caduta, non aveva adottato tutte le misure di protezione e cautele atte ad evitarla e, con riferimento al secondo profilo, che la struttura sanitaria non aveva contestato l'origine nosocomiale della polmonite né aveva fornito alcuna prova in ordine all'adozione di misure volte a prevenirne l'insorgenza; osservava peraltro, relativamente al primo profilo, che i farmaci introdotti a seguito della consulenza psichiatrica del 17/8/2009 presentavano effetti collaterali che avrebbero dovuto indurre ulteriore prudenza e cautela. L'appellante censurava poi la sentenza di I grado anche in relazione all'insufficiente e/o inadeguata motivazione per asettica ed integrale adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali, nonché in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della perizia d'ufficio per violazione del diritto al contraddittorio e per gli ulteriori motivi richiamati nel verbale d'udienza del 30/10/2013, evidenziando, in ogni caso, l'assoluta illogicità e contraddittorietà delle considerazioni formulate dal
CTU.
In ordine, infine, al quantum debeatur, la asseriva che, posto che l' Pt_1 Controparte_1
non aveva tempestivamente e specificamente contestato la valutazione medico-legale a firma
[...] del consulente di parte attrice (cfr. doc. n.8-), il danno patito dalla doveva ritenersi provato Per_1
e quantificato nei termini di cui alla CT (nella misura di euro 33.956,00 per il danno subito a seguito della caduta e nella misura di euro 10.000,00 per i danni conseguenti alla polmonite basale destra contratta in costanza di ricovero che aveva determinato un aggravamento delle condizioni della paziente e un ritardo nel trattamento chirurgico della frattura) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
da ritenersi documentalmente provate anche le spese mediche per euro 809,94. Concludeva pertanto come sopra.
L ha contestato anche in questa sede tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 adducendo anzitutto la totale infondatezza della domanda in punto di an in quanto, in corso di causa, non era stato accertato alcun inadempimento da parte del personale della struttura sanitaria nel periodo del ricovero né erano emersi profili di responsabilità medica di natura omissiva, osservando,
a tal proposito, che il richiamo all'art.1218 cc è privo di pregio poiché parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
L'odierna appellata ha poi rilevato come il Giudice di I grado, dopo aver valutato le risultanze documentali, aveva ritenuto, con motivazione logica ed immune da censure, condivisibili le conclusioni del CTU circa la non riferibilità della caduta a condotte negligenti dei sanitari e circa l'esclusione dell'origine nosocomiale della polmonite;
quanto all'eccezione di nullità della perizia d'ufficio per violazione del diritto al contraddittorio e per gli ulteriori motivi richiamati nel verbale d'udienza del 30/10/2013, l'odierna appellata ha puntualizzato come tale questione era già stata affrontata nel giudizio di I grado e ritenuta totalmente infondata (cfr. ordinanze dell'11/2/2014 e del
16/4/2018).
Infine, la struttura sanitaria ha addotto la totale infondatezza della domanda anche in punto di quantum, contestando l'affermazione di controparte secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione della valutazione medico legale di parte attrice circa l'allegato danno, osservando, al contrario, che tale contestazione risultava sin dall'inizio esplicitata nei suoi scritti difensivi e concludeva quindi come sopra. Deve essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della riproposta eccezione di nullità della
CTU espletata nel corso del giudizio di I grado (dapprima rigettata con le ordinanze dell'11/2/2014 e del 16/4/2018 e poi puntualmente riproposta fino alla penultima udienza tenutasi in data 14/10/2019), non essendo stata però, la stessa, specificamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in I grado tenutasi il 15/1/2020 nella quale il difensore si era solo limitato a richiedere, in termini del tutto generici, “la revoca delle precedenti ordinanze” e ad insistere per il “richiamo del
CTU” (cfr. verbale di udienza): ne consegue l'utilizzabilità anche in questa sede, per quanto di ragione, dell'elaborato peritale depositato in I grado.
Ciò posto si ritiene che, proprio alla luce di tale elaborato, condivisibile in tale parte, vada esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra il ricovero della e la polmonite dalla stessa contratta, Per_1 avendo il CTU spiegato che gli esami effettuati escludevano un'origine nosocomiale della patologia dovuta a negligenza o imperizia dei sanitari: più nel dettaglio, il perito d'ufficio aveva osservato che
“… gli esami eseguiti al fine di un eventuale riscontro di infezione polmonare (pneumococco, legionella AG urinarie) davano più volte sempre esito negativo, è pertanto da escludere un'origine nosocomiale ma in primis un'origine infettiva dell'addensamento polmonare e non può in alcun modo censurarsi la condotta dei radiologi che segnalarono persino una lesione di 6 mm e si premurarono di prescrivere ulteriori controlli a tre mesi tanto che di seguito venne poi diagnosticato un vero e proprio nodulo parenchimale in evoluzione…” (cfr. pag. n.24). Al riguardo la Corte ritiene dunque che non possa affermarsi alcuna responsabilità dell' che peraltro – Controparte_1 contrariamente a quanto opinato dalla – aveva contestato anche la responsabilità dei sanitari Pt_1 relativa a tale danno avendo respinto, sin dalla costituzione in I grado, ogni addebito di responsabilità mosso dalla deducendo il pieno adempimento del proprio personale a tutte le obbligazioni Per_1 su di esso gravanti.
Quanto poi alla caduta, il perito d'ufficio aveva condivisibilmente escluso che la stessa potesse essere ricollegata alla terapia farmacologica somministrata in ospedale, osservando che in relazione ad essa vi era “… solo una chiara indicazione terapeutica alla somministrazione ma non una controindicazione e che, peraltro, poteva definirsi continuativa rispetto a quella già praticata antecedentemente al ricovero. Nulla di significativo può emergere dalle controindicazioni espresse nei bugiardini dei farmaci somministrati…” (cfr. pag. 21). Tuttavia ritiene questa Corte che la caduta, seppure non dipesa da un'errata o imprudente somministrazione di farmaci, sia comunque ascrivibile, per quanto emerge dalla documentazione in atti, ad un inadempimento, da parte del personale sanitario e infermieristico dell'odierna appellata, alle obbligazioni poste a loro carico. Va premesso che ove il paziente agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura sanitaria nella quale aveva ricevuto le prestazioni contestate, cede a suo carico l'onere di provare non solo i danni asseritamente riportati ma anche il nesso causale fra l'allegata condotta illecita dei sanitari o della struttura e tali danni;
resta invece a carico dell'ospedale, ove il paziente abbia fornito la prova dei danni e del nesso eziologico di cui sopra, l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di non aver posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o imperita. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda, tra le altre, e con riferimento a fatti verificatisi, come nella specie, in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla l. n.24/2017, Cass. civ., Sez. III, ord. n.5922/2024, secondo cui “In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7/12/2017, n.29315; Cass. 15/2/2018,
n.3704; Cass. 20/8/2018, n.20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/3/2022, n.10050; Cass.27/2/2023, n.5808).”.
Ciò posto, si osserva anzitutto come risultino agli atti le seguenti circostanze: nell'immediatezza del ricovero – avvenuto in data 15/8/2009 a causa di fenomeni di sanguinamento intestinale – il personale medico in servizio presso il reparto di gastroenterologia notava anomalie nel comportamento della paziente, tanto da richiedere ai colleghi del reparto di psichiatria una consulenza, avendo osservato che “la paziente appare di umore depresso con alterazioni altalenanti, si richiede consulenza psichiatrica” (cfr. doc. n.1 all.1.2-diario medico, allegato all'atto di appello); il 18/8/2009, a seguito della prima consulenza psichiatrica del 17/8/2009, veniva sospesa la terapia in atto (Delorazepam) e veniva introdotta terapia con “Lorazepam” e “Citalopram”, con prescrizione di prendere contatti con il centro di salute mentale di competenza o con il servizio ambulatoriale dell' Controparte_1
(cfr. diario medico e doc. n.1 all.1.3-consulenza psichiatrica); in data 22/8/2009 il personale
[...] infermieristico accertava poi che la “pz. si assenta più volte dalla camera, pz. non orientata e confusa, da controllare” (cfr. doc. n.1 all.1.5-diario assistenziale integrato); il 24/8/2009 la accusava Per_1
e riferiva “sensazione di pesantezza e disorientamento mentale” e il personale medico accertava
“evidente sbandamento alla deambulazione” e per l'effetto consigliava di modificare il dosaggio dei farmaci “aumentare Citalopram e ridurre terapia con Lorazepam” (cfr. diario medico e consulenza psichiatrica); in data 26/8/2009 la paziente “riferisce caduta a terra, questa mattina per sensazione di sbandamento” (cfr. diario medico); il 27/8/09 la paziente risultava “disorientata nel tempo e nello spazio” (cfr. diario medico); nella notte tra il 27 ed il 28 agosto, alle ore 00:45, “la paziente scendendo dal letto (in assenza di assistenza, infermieristica e/o medica) per andare in bagno cade urtando lievemente il capo (regione frontale sx e gluteo sx)” (cfr. diario medico); nel diario assistenziale integrato veniva altresì annotato “Alle h. 24,45 la pz. mentre si alzava per andare in bagno è caduta
a terra […] Si invita la paziente a non scendere dal letto e vengono posizionate le sbarre, si somministra 2 cpr. di paracetamolo”; alle ore 12:00 del giorno 28/8/2009 veniva richiesto “RX anca
e femore sx urgente” (cfr. diario medico); l'esame radiologico evidenziava “frattura del III prossimale diafisario estesa al trocantere” (cfr. doc. n.1 all. radiologia); la consulenza CP_2 neurologica datata 29/8/2009 accertava che “la paziente con deficit cognitivi e turbe comportamentali in progressivo peggioramento presenta da oggi febbre e peggioramento della sintomatologia clinica;
Contr : paziente orientata nel tempo, ipoestesie, babinscki a sx, si consiglia TAC cerebrale” (cfr. doc.
n.2 all.2.4, allegato all'atto di appello); quella del successivo 31 agosto evidenziava che “… in seguito
a caduta accidentale, da sabato scorso e febbrile, ha già effettuato numerose consulenze psichiatriche
e neurologiche, recente effettuazione di TAC cerebrale che mette in luce una lesione ipodensa del braccio anteriore della capsula interna di sinistra per esito recente ischemico;
EON: pz. vigile cosciente orientata nello spazio ma non nel tempo e nella posizione sufficientemente collaborante, lieve spianamento del solco nasogenieno di sinistra, non valutabile per postura obbligato RCP in estensione bilaterale, si consiglia ecodoppler vasi periaortici, rivalutazione a distanza” (cfr. doc. n.2 all.2.4); le condizioni della paziente, trasferita presso la clinica Ortopedica, si aggravavano ed infatti gli esami pneumologici accertavano: “pz. con polmonite basale dx” (cfr. doc. n.2 all. CP_4 pneumologica); all'esito della terapia antibiotica, guarita dalla polmonite e cessato lo stato febbrile, in data 8/9/2009 la veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “revisione protesi ed Per_1 osteosintesi” (cfr. doc. n.2 all.2.2-diario medico e all.2.8-scheda intervento); dalla consulenza MIVO
STROKE del 12/9/2009 non emergevano “deficit neurologici pz. orientata nel tempo e nello spazio, si consiglia antiaggregante piastrinico” (cfr. doc. n.2 all.2.4); il 13/9/2009 la paziente veniva dimessa dopo complessivi 28 giorni di ricovero (cfr. doc. n.2 all.2.9-scheda dimissione). Dopo le dimissioni dal nosocomio, la stessa non era autosufficiente, necessitando di assistenza diurna e notturna continuativa e di sedia a rotelle (cfr. doc. n.4 e 5-atto di citazione I grado); in data 8/10/2009, non essendo possibile continuare l'assistenza in ambito domestico, la veniva ricoverata presso Per_1 la “R.S.A. Casa dell'Amicizia A. Seppilli” (ex Grocco) di Perugia e sottoposta a specifico trattamento di riabilitazione funzionale, ove rimaneva per 57 giorni (cfr. doc. n.
6-atto di citazione I grado); il
3/12/2009 la paziente veniva dimessa con la seguente valutazione “parziale deterioramento cognitivo;
deambulazione assistita con ausilio tipo canadese;
paziente a rischio cadute;
deambulare con supervisione in esterni” (cfr. succitato doc. n.6). Ebbene, a fronte di tali circostanze non è stato necessario il richiamo del CTU in ragione del fatto che, per quanto ora si dirà, questa Corte ha ritenuto che, quanto all'an della responsabilità dei sanitari in merito alla caduta, fosse sufficiente l'esame della documentazione in atti recante tutte le chiare risultanze su illustrate. Dalle stesse emerge chiaramente come la - sin dal 22/8/09 quando il Per_1 personale aveva evidenziato che ella non era orientata ed appariva confusa, considerandola “da controllare”, e poi il 24/8/09 quando il personale ne aveva constatato “l'evidente sbandamento alla deambulazione” ed ancora il 26/8/09 quando aveva riferito di essere già caduta una volta - aveva manifestato chiaramente di essere disorientata nello spazio ed instabile nei movimenti e nel camminare sicché la sua caduta era evenienza ampiamente prevedibile alla luce delle sue peculiari condizioni di salute, non potendosi perciò condividere la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto non provata la condotta colposa dei sanitari e del personale infermieristico. Ed invero il Tribunale, richiamando le conclusioni del CTU nominato nel corso del giudizio di I grado, aveva escluso che la caduta occorsa nella notte del 28/8/2009 fosse imputabile a condotte negligenti dei sanitari, dovendosi piuttosto imputare “ad un obnubilamento transitorio del sensorio con accasciamento lento, tanto da non produrre ematomi ed escoriazioni, non preceduto da univoci ed evidenti segni neurologici che, invece, determinano solitamente cadute violente tipiche degli accidenti cerebrovascolari che la TAC celebrale avrebbe poi dovuto in ogni caso evidenziare in maniera netta ed inequivocabile” (cfr. pag. n.4 e 5-sent. I grado): in realtà, viste tutte le precedenti, chiare, avvisaglie circa i problemi di equilibrio manifestati per più giorni dalla che Per_1 quantomeno in senso lato rappresentano indubbiamente “segni neurologici” da non sottovalutare, il fatto non poteva ricondursi ad un “obnubilamento transitorio”; tutti gli episodi precedenti alla caduta della notte del 28/8/09, puntualmente peraltro registrati nel diario clinico della paziente, richiedevano dunque certamente la tempestiva apposizione di sbarre ai lati del letto ed un'assistenza da parte degli infermieri quando la signora si alzava dal letto laddove l' convenuta non ha né allegato né CP_1 dimostrato che il personale medico, sulla base delle suesposte risultanze annotate giornalmente nel diario medico – che evidentemente i medici del reparto dovevano consultare e con ogni probabilità avevano consultato - avesse mai prescritto il costante innalzamento delle sbarre quando la Per_1 si trovava a letto.
Sul punto la sentenza impugnata andrà quindi riformata non avendo provato, l' Controparte_1
, di aver adottato le cautele e le precauzioni necessarie atte ad evitare la caduta che aveva
[...] poi determinato la frattura e reso necessario l'intervento chirurgico, risultando di contro dal diario clinico che le sbarre erano state posizionate soltanto dopo la caduta. Né, peraltro, può rilevare in contrario il fatto che per la caduta verificatasi nei giorni precedenti l'evento del 28 agosto la paziente non aveva riportato danni e non aveva chiamato nell'immediatezza il personale infermieristico in ragione del fatto che tale circostanza non esclude il rischio di cadute future – come del resto è poi avvenuto – né dimostra la capacità della di autogestirsi in maniera autonoma;
al contrario, Per_1 quanto appena evidenziato dimostra non solo che il rischio di caduta sussisteva ed era più che concreto, ma anche che la mancata chiamata del personale infermieristico da parte della può Per_1 essere verosimilmente ricondotta alla sua confusione e disorientamento mentale tale per cui ella non si era resa pienamente conto del rischio corso. Così come non può rilevare il fatto che la caduta non si era verificata nei corridoi del reparto in quanto risulta provato e non contestato dall'odierna appellata – in quanto annotato nel diario medico ed assistenziale integrato – che la si Per_1 allontanava spesso dal reparto, sicché semmai, stanti i segnali neurologici sopra evidenziati, anche tali allontanamenti della paziente da sola, avrebbero dovuto essere evitati sorvegliandone gli spostamenti.
Dall'affermata responsabilità dei sanitari in ordine alla caduta è quindi conseguito l'accertamento peritale disposto nel corso del presente grado di giudizio al fine di valutare l'invalidità temporanea, totale e parziale, subita dalla paziente a seguito della caduta del 28 agosto: in merito il consulente d'ufficio ha riconosciuto 102 giorni complessivi per l'inabilità temporanea suddividendoli in “72 giorni per IT (corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero per la patologia all'anca sinistra post traumatica: 16 giorni c/o Ospedale Perugia + 56 giorni c/o R.P. Casa dell'Amicizia ; CP_5
ITP al 50% per 30 giorni”; considerato un risarcimento giornaliero per l'invalidità assoluta pari a
100,00 euro, dovranno liquidarsi euro 7.200,00 per l'IT ed euro 1500,00 per l'ITP al 50%, per un totale, dunque, di euro 8.700,00, oltre interessi e rivalutazione.
Venendo ora alla IP va puntualizzato che al fine di determinare l'invalidità permanente riconducibile al sinistro per cui è causa dovrà tenersi conto dell'eventuale invalidità permanente già sussistente a carico della predetta in ragione di altre patologie. Ed invero la liquidazione del danno Per_1 iatrogeno differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art.1223 cc, convertendo in denaro la percentuale di invalidità complessiva riportata dal danneggiato (nella specie, il 22%) e quella non imputabile all'errore medico (nella specie, il 15%), per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte puntualizzando (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n.26851/2023) che “Va, difatti, ribadito, in proposito, che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale (supra, sub 2.1. c), ove ammesso, avrebbe dovuto modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, l'85%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella, non imputabile all'errore medico, del 35%, il cui risultato (50%) postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico (85%-35%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulterebbe inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) se calcolato da 0 a 50 (in argomento, funditus, Cass., n.28986 del 2019, cit.). Il senso della (necessaria) distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica, al di là dei suoi aspetti morfologici (che trovano inequivoca conferma nel disposto dell'art.1227, primo e secondo comma, cc) è difatti rappresentata, sul piano funzionale della liquidazione del danno, proprio da questo “scarto” risarcitorio, volta che, applicando il modello di causalità unica (Cass. 16/01/2009, n.975, rimasta, peraltro, del tutto isolata in giurisprudenza), come pur talvolta sostenuto (erroneamente) in dottrina, il risarcimento andrebbe rapportato unicamente alla percentuale di invalidità causata dall'errore medico (nella specie, con riferimento al valore tabellare ricompreso tra il punto 0 e il punto 50).”
(cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.4680/2025).
Il CTU poi, quanto all'invalidità permanente, aveva spiegato che “Si riconoscono postumi permanenti da esiti post traumatici periprotesici anca sinistra (in rapporto anche all'obiettività riscontrata all'anca sinistra dal CTU di I grado alle operazioni peritali del 15/3/13: “…anca sinistra: all'ispezione si apprezza esito cicatriziale iatrogeno di cm 18 a margini diastasati, disestesico, dicromico a decorso curvilineo che dal gluteo si proietta sulla faccia laterale della coscia. Si apprezza inoltre ipotrofia del quadricipite femorale di cm 1,5 a 10 cm dalla sura rispetto al contro laterale;
movimenti articolari dell'anca sono limitati di circa 1/3 in abduzione, extrarotazione, la flessione è limitata di oltre ¼. Accosciamento difficoltoso e incompleto. La deambulazione avviene con zoppia”.), valutabili come danno puro attribuibile all' nella Controparte_1 misura del 7% (sette per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico esclusivamente riconducibili al sinistro per cui è causa.” (cfr. pag. n.4 e 5). Tale percentuale, quale danno differenziale iatrogeno, è stata in seguito confermata dal CTU, il quale, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, è stato chiamato a meglio precisare la sua risposta al quesito peritale
(cfr. ord. del 9/7/2024 e integrazione peritale depositata il 27/12/2024) osservando, in aggiunta a quanto già illustrato nel suo precedente elaborato, che tutti i postumi già ivi descritti risultano
“valutabili come danno differenziale attribuibile all' nella misura Controparte_1 del 7% (sette per cento) da considerare e computare tra il 15% di danno atteso e 22% di danno complessivo attuale quindi tra il 16% e il 22% compresi.” (cfr. pag. n.
2-integrazione peritale).
Ebbene, la Corte, per le ragioni che seguono, condivide le conclusioni dell'accertamento peritale complessivamente considerato per essere la consulenza d'ufficio precisa ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Del resto, quanto ai postumi permanenti conseguenti all'intervento chirurgico di “revisione protesi ed osteosintesi”, le deduzioni della circa le proprie Per_1 condizioni psico-fisiche dopo l'evento occorso – che aveva prodotto conseguenze sia sulle sue capacità cognitive sia sulla sua capacità di deambulare normalmente (cfr. atto di citazione) – sono comprovate sia dalla scheda di dimissione riabilitativa rilasciata dalla “R.S.A. Casa dell'Amicizia A.
Seppilli” di Perugia nella quale era stato evidenziato il rischio di cadute, il parziale deterioramento cognitivo nonché la deambulazione assistita con ausilio tipo canadese e con supervisione in esterni
(cfr. doc. n.6), sia dalla presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile per la quale, all'esito della visita tenutasi il 4/12/09, la Commissione Medico Legale dell' Parte_2
[...
di Perugia formulava la seguente anamnesi: “Esiti frattura periprotesica anca sx. Deterioramento cognitivo” e per l'effetto riconosceva lo stato d'Invalidità Civile al 100% della quale Per_1 soggetto “ultra65enne invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. doc. n.7). Un'altra circostanza che mette in evidenza la serietà delle conseguenze riportate è la valutazione funzionale formulata dalla struttura complessa di geriatria dell' , nella quale si legge “Diagnosi funzionale: attuale disabilità di Controparte_1 grado moderato-severo in relazione allo stato depressivo e ai problemi motori. Diagnosi assistenziale: necessita di assistenza continuativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.” (cfr. doc. n.9). Peraltro nessuna delle parti, nelle proprie comparse conclusionali, ha contestato specificamente né le conseguenze postoperatorie né l'anzidetta quantificazione: da una parte, la i è limitata a riportarsi alla relazione del proprio CT (cfr. doc. n.
8-atto di citazione) Pt_1
e, dall'altra parte, l'ente ospedaliero, oltre a non contestare in modo specifico le circostanze documentate sopra esaminate, ha solo ribadito l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del personale sanitario.
Venendo ora alla quantificazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente va premesso che non si concorda con le deduzioni dell'Azienda ospedaliera laddove ha affermato che occorre al riguardo fare riferimento alla normativa di cui all'art.139 del Codice delle assicurazioni in materia di lesioni c.d. micropermanenti. Ed invero non appare ragionevole circoscrivere il concetto di danno differenziale iatrogeno ai soli casi in cui, per effetto della condotta colposa dei sanitari, si sia verificato un aggravamento della stessa patologia per cui il paziente era in cura dovendo osservarsi che, quale che sia la patologia per cui un paziente venga ricoverato in ospedale, al suo ingresso i sanitari assumono non solo l'obbligo di curare tale patologia ma di prendere in carico la complessiva condizione di salute dello stesso al fine di provvedere, sì, alle cure richieste ma anche di evitare qualunque altro danno alla salute del cui rischio essi possano venire a conoscenza;
se dunque, pur essendo la entrata in ospedale per sintomi di sanguinamento intestinale, dal diario clinico Per_1 risultavano, ripetutamente, indicazioni che (per quanto su argomentato) rendevano evidente un rischio di caduta e/o perdita di equilibrio, la mancata prescrizione di ogni possibile accorgimento atto a neutralizzare tale rischio concorre inevitabilmente, una volta verificatosi il danno (nella specie, la caduta dal letto) all'aggravamento delle complessive condizioni della paziente e, per quanto emerso dalla CTU, della sua invalidità, sicché si ritiene che anche nella specie il danno differenziale in questione, anch'esso iatrogeno, vada liquidato – come su anticipato - ricavando la differenza tra l'importo in cui è stato convertito il danno complessivo del 22% di IP riportato dalla e Per_1
l'importo in cui è stata convertita la percentuale del 15% di IP già a suo carico prima che si verificasse la caduta. Ne consegue che dovranno preventivamente essere determinati, appunto, tali importi che, in quanto corrispondenti a percentuali di invalidità superiori al 9%, non consentono l'applicazione della citata normativa sulle micropermanenti.
Occorrerà poi, sempre ai fini della liquidazione, tenere conto della circostanza per cui l'originaria attrice è deceduta nel corso del giudizio. Va anzitutto premesso che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza) – nel caso di specie la è deceduta 2799 giorni dopo l'evento (28/8/2009-27/4/2017) per cause indipendenti Per_1 dall'illecito - l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo poi quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi fare applicazione, quale utile parametro equitativo, delle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema Corte puntualizzando (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
n.41933/2021), dopo aver spiegato i motivi per cui le tabelle milanesi in materia di danno da premorienza presentavano delle criticità, che “Le criticità sopra evidenziate conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia – e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza – una tabella sul danno da premorienza, per poter essere «equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.” (cfr. pag. n.14 e 15). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “La tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art.138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il
Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane – come si è detto – una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi.
Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. pag. n.16 e 17).
Orbene, in applicazione del citato principio proporzionale, si ritiene quindi di applicare le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma che prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi;
una seconda – correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra – che si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione. Tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione all'entità del danno biologico calcolato sulla base del danno accertato e della percentuale di invalidità permanente (danno accertato tra lo 0% e il
20% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 0% e il 10%; danno accertato tra il 21% e il
40% -> percentuale acquisita immediatamente tra l'11% e il 20%; danno accertato tra il 41% e il
60% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 21% e il 30%; danno accertato tra il 61% e
l'80% -> percentuale acquisita immediatamente tra il 31% e il 40%; danno accertato tra l'81% e il
100% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 41% e il 50%). La parte restante del danno risarcibile sarà pari al danno biologico liquidato sulla base delle indicate tabelle del Tribunale di
Roma, ridotto dell'importo tra il 10% e il 50% e poi da suddividere con il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media;
tale risultato (quale frazione a titolo di risarcimento giornaliero) deve poi essere moltiplicato con il numero di giorni effettivamente vissuti.
Venendo al caso in esame, applicando le tabelle del Tribunale di Roma rivalutate al 2023, si rileva che ad un'invalidità permanente del 22% riportata da un soggetto che, all'epoca del fatto, aveva 67 anni corrisponde un risarcimento a titolo di danno biologico di euro 58.654,95 e che all'invalidità permanente pregressa che la aveva già al momento del ricovero, pari al 15%, corrisponde Per_1 un risarcimento di euro 31.718,40: ne consegue che il danno differenziale iatrogeno liquidabile – con riferimento all'aspettativa media di vita di una donna, pari ad 85 anni – risulta pari ad euro 26.936,55.
Tale danno, per quanto sopra chiarito, dovrà essere però precisato tenuto conto del fatto che la era deceduta durante il presente giudizio e prima degli 85 anni, ossia quando ne aveva 74. Per_1
Il predetto importo dovrà allora essere suddiviso in una prima quota, che esprime l'adattamento del soggetto alla modificazione psico-fisica intervenuta, quota che, per invalidità permanenti comprese tra lo 0 ed il 20%, va determinata in una misura compresa tra lo 0 ed il 10%: nella specie si ritiene di determinarla in ragione del 5% del su indicato importo tenuto conto che l'incidenza dell'ulteriore invalidità iatrogena su una paziente già in condizioni precarie, sia pure non prossima ai minimi indicati, non può nemmeno attestarsi verso i massimi sicché la percentuale, media, del 5% pare attagliarsi correttamente alla fattispecie;
il 5% di euro 26.936,55 corrisponde ad euro 1346,82.
Dovrà poi individuarsi la seconda quota del risarcimento in questione, quella cioè correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra in seguito, nel tempo, pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 26.936,55 e la prima quota pari ad euro 1346,82, differenza che corrisponde dunque ad euro 25.589,73. Tale importo però sarebbe riconoscibile in relazione all'aspettativa di vita media che aveva la e cioè sino ad 85 anni, aspettativa residua Per_1 che corrispondeva – quando quest'ultima aveva subito il danno ossia il 28/8/09 – a 6.695 giorni, con la conseguenza che il predetto importo, diviso per tali giorni, corrispondeva ad euro 3,82 al giorno;
ma la stessa aveva poi vissuto solo sino a 74 anni (essendo deceduta il 27/4/17) e quindi solo per ulteriori 2799 giorni sicché l'indicato importo giornaliero del risarcimento andrà moltiplicato per i soli 2799 giorni effettivamente vissuti dopo il fatto, così da giungere ad un risarcimento (sempre in relazione alla seconda quota di cui sopra) di euro 10.692,18.
Il totale danno biologico da IP da risarcire ammonta dunque (prima quota + seconda quota) ad euro
12.039,00, somma cui dovrà aggiungersi il su liquidato danno da IT e ITP per euro 8.700,00 ed ulteriori euro 809,94 per spese mediche documentate (420,00 euro per assistenza ospedaliera;
72,00 euro per noleggio carrozzina;
12,00 euro per copia cartella clinica;
17,56 euro per ticket radiologia;
12,91 euro per ticket prestazioni diagnostiche;
17,56 euro per ticket radiologia;
12,91 euro per ticket prestazioni diagnostiche;
240 euro per perizia medico-legale), così da giungere a complessivi euro
21.548,94 oltre ulteriori interessi e rivalutazione (successiva al 2023) come per legge.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento parziale dell'appello proposto da con riforma della sentenza gravata nella sola parte in cui aveva escluso la Parte_1 responsabilità dell' in relazione ai danni conseguenti alla caduta Controparte_1 avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 agosto 2009 e, conseguentemente, nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria, dovendosi invece riconoscere in favore dell'appellante l'importo complessivo pari ad euro 21.548,94 oltre accessori.
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio si rileva che, all'esito del presente giudizio, la è risultata vittoriosa, per quanto il risarcimento accordato sia minore di quello richiesto: Pt_1 le spese seguiranno pertanto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso – in favore dell'appellante in relazione alle attività svolta dal precedente difensore revocato ed in favore direttamente dell'attuale difensore Avv. PA, quale procuratore antistatario, per le restanti attività - tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza anche in questa sede di attività istruttoria. Anche le spese di CTU di I e II grado andranno poste integralmente a carico dell' essendosi rese Controparte_1 necessarie al fine di accertare e quantificare la pretesa di parte attrice, integralmente contestata ex adverso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.575/2020
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna l' al Controparte_1 risarcimento dell'importo di euro 21.548,94 oltre rivalutazione come per legge e interessi compensativi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
- Condanna poi l' alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del I grado – che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale
– nonché di quelle del II grado che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 3.000,00 (per la fase di studio e introduttiva) per compenso professionale ed in euro 5.200,00 in relazione all'attività svolta dall'Avv. Pietro PA;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- l'importo delle spese processuali relative all'attività svolta dall'attuale difensore Avv.
PA (euro 5.200,00) andranno distratte in favore di quest'ultimo, procuratore antistatario ex art.93 cpc;
- Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate in separata sede.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. RE Paini Dott. NE Salcerini