Art. 84.
(Deposito di merci infiammabili)
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.
(Deposito di merci infiammabili)
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.