Articolo 84 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 83Articolo 85
Versione
6 maggio 1952
Art. 84.
(Deposito di merci infiammabili)


Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952