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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2875 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Spinea (Venezia), Via Bennati 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra
Tusset in Venezia, Santa Croce n. 312/A (PEC: che la Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nato a [...] il 6 Controparte_1 CodiceFiscale_2
luglio 1970, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Capuzzo in Padova, Piazza Salvemini 2, Torre A/1 (PEC
che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-26.09.2025 che di seguito si riproducono: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi [con matrimonio contratto tra loro, a Palermo, in data 10 settembre 2007 con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 366 – Parte
Seconda – Serie A - Anno 2007 (Registro Atti del Comune di Spinea al n. 34 – Parte Seconda – Serie
B – Anno 2007)], alle seguenti condizioni 1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza (salvo obbligo di comunicazione di variazione della stessa sino a che i figli non diverranno maggiorenni), con l'obbligo di reciproco rispetto e reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per l'espatrio per i figli minori.
2. I figli minori e restano affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con esercizio in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale, con mobili ed arredi ivi esistenti, sita a Spinea (Venezia),
Via Bennati 37 (unità immobiliari così censite: Comune di Spinea – Foglio 14 – Particella 149 – sub
2 – Piano T – Cat. A/2 – Classe 01 – Vani 5,5; Comune di Spinea – Foglio 14 – Particella 149 – sub
3 – Piano T – Cat. C/6 – Classe 06 – mq 42) resta assegnata in godimento alla signora , Parte_1
quale genitore collocatario dei figli. Il signor si è già trasferito in altra Controparte_1
abitazione sita a Martellago (VE) in via Friuli n 15 e ivi ha già trasferito la propria residenza. 4.
Fermo ogni altro diverso e migliore accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e professionali dei genitori, i figli minori permarranno presso il padre secondo il seguente calendario: a) Prima settimana: dal sabato mattina sino alla domenica sera, con il pernotto del sabato e rientro presso la madre la domenica sera dopo cena;
b) Seconda settimana: tre pomeriggi infrasettimanali – già individuati orientativamente nel martedì, mercoledì e giovedì - dall'uscita da scuola o presso la madre, e rientro dalla madre dopo cena. c) E
Per_ poi a ripetere. I figli permarranno presso la casa materna il resto del tempo.
5. e Per_1 trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a) metà delle vacanze natalizie (alternando tra genitori, di anno in anno, dal 23 dicembre al 30 dicembre mattina, dal 30 dicembre pomeriggio sino al 6 gennaio), ed ove i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale o il pranzo di
Natale con l'altro genitore del periodo di spettanza, a scelta del genitore del primo periodo;
b) ad anni alterni tra i genitori le vacanze di Carnevale e di Pasqua, salvo diversi accordi tra i genitori;
c) due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno (nel caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, prevarrà negli anni pari la scelta della madre, negli anni dispari la scelta del padre); d) il resto del tempo delle vacanze estive, ulteriore rispetto ai periodi continuativi di vacanza, verrà disciplinato come al precedente punto
4); e) ogni altro periodo per festività civili e religiose sarà in alternanza annuale.
6. Il signor
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_1 Persona_2
corrisponderà alla signora , mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il cinque Parte_1
di ogni mese, la somma di €. 400,00 (ossia €. 200,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026. 7. I genitori divideranno al 50% tutte le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, dettagliate come da art. 16 “Protocollo
d'intesa per la trattazione dei giudizio in materia di famiglia e delle persone” siglato in data 20.9.19 da aversi qui per trascritto e che si allega (doc. 5), con impegno altresì di dividere tra loro anche le spese di vestiario/scarpe dei figli, con un tetto massimo di complessivi €. 300,00 l'anno, previo accordo.
8. Le parti concordano che i genitori divideranno a metà l'Assegno Unico e Universale
(AUU); sino a che l'AUU verrà corrisposto nel conto corrente del signor - a Controparte_1
partire dal mese di luglio 2025 in cui egli ha lasciato l'abitazione coniugale – il medesimo si impegna mensilmente a versare alla signora la metà dell'importo percepito (oltre a Parte_1
quanto previsto nel precedente punto 6).
9. Il signor si impegna, inoltre, a Controparte_1
versare alla signora l'importo riconosciuto mensilmente dall'ASL per la celiachia del Parte_1
Per_ figlio (attualmente pari ad € 56,00). 10. I coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti uno dall'altro e dichiarano di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
11. Entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere i figli in relazioni affettive con eventuali nuovi compagni se non in presenza di relazioni stabili e con la gradualità opportuna. 12. Le parti dichiarano che le condizioni sopra concordate devono tra loro ritenersi efficaci sin dalla data in cui il signor avrà rilasciato la casa coniugale. 13. Le spese della procedura Controparte_1
debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 01.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 10.09.2007, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 366, parte II, serie A, dell'anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni.
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 19 giugno 2009) e (n. 27 maggio 2019). Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24-
26.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori. Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 10.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palermo al n. 366, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2875 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 01.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Spinea (Venezia), Via Bennati 37, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra
Tusset in Venezia, Santa Croce n. 312/A (PEC: che la Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nato a [...] il 6 Controparte_1 CodiceFiscale_2
luglio 1970, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Capuzzo in Padova, Piazza Salvemini 2, Torre A/1 (PEC
che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-26.09.2025 che di seguito si riproducono: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi [con matrimonio contratto tra loro, a Palermo, in data 10 settembre 2007 con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 366 – Parte
Seconda – Serie A - Anno 2007 (Registro Atti del Comune di Spinea al n. 34 – Parte Seconda – Serie
B – Anno 2007)], alle seguenti condizioni 1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria residenza (salvo obbligo di comunicazione di variazione della stessa sino a che i figli non diverranno maggiorenni), con l'obbligo di reciproco rispetto e reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per l'espatrio per i figli minori.
2. I figli minori e restano affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con esercizio in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale, con mobili ed arredi ivi esistenti, sita a Spinea (Venezia),
Via Bennati 37 (unità immobiliari così censite: Comune di Spinea – Foglio 14 – Particella 149 – sub
2 – Piano T – Cat. A/2 – Classe 01 – Vani 5,5; Comune di Spinea – Foglio 14 – Particella 149 – sub
3 – Piano T – Cat. C/6 – Classe 06 – mq 42) resta assegnata in godimento alla signora , Parte_1
quale genitore collocatario dei figli. Il signor si è già trasferito in altra Controparte_1
abitazione sita a Martellago (VE) in via Friuli n 15 e ivi ha già trasferito la propria residenza. 4.
Fermo ogni altro diverso e migliore accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e professionali dei genitori, i figli minori permarranno presso il padre secondo il seguente calendario: a) Prima settimana: dal sabato mattina sino alla domenica sera, con il pernotto del sabato e rientro presso la madre la domenica sera dopo cena;
b) Seconda settimana: tre pomeriggi infrasettimanali – già individuati orientativamente nel martedì, mercoledì e giovedì - dall'uscita da scuola o presso la madre, e rientro dalla madre dopo cena. c) E
Per_ poi a ripetere. I figli permarranno presso la casa materna il resto del tempo.
5. e Per_1 trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi continuativi durante le vacanze scolastiche:
a) metà delle vacanze natalizie (alternando tra genitori, di anno in anno, dal 23 dicembre al 30 dicembre mattina, dal 30 dicembre pomeriggio sino al 6 gennaio), ed ove i genitori si trovassero nella medesima città, avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale o il pranzo di
Natale con l'altro genitore del periodo di spettanza, a scelta del genitore del primo periodo;
b) ad anni alterni tra i genitori le vacanze di Carnevale e di Pasqua, salvo diversi accordi tra i genitori;
c) due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno (nel caso di sovrapposizione dei periodi prescelti, prevarrà negli anni pari la scelta della madre, negli anni dispari la scelta del padre); d) il resto del tempo delle vacanze estive, ulteriore rispetto ai periodi continuativi di vacanza, verrà disciplinato come al precedente punto
4); e) ogni altro periodo per festività civili e religiose sarà in alternanza annuale.
6. Il signor
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_1 Persona_2
corrisponderà alla signora , mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il cinque Parte_1
di ogni mese, la somma di €. 400,00 (ossia €. 200,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026. 7. I genitori divideranno al 50% tutte le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, dettagliate come da art. 16 “Protocollo
d'intesa per la trattazione dei giudizio in materia di famiglia e delle persone” siglato in data 20.9.19 da aversi qui per trascritto e che si allega (doc. 5), con impegno altresì di dividere tra loro anche le spese di vestiario/scarpe dei figli, con un tetto massimo di complessivi €. 300,00 l'anno, previo accordo.
8. Le parti concordano che i genitori divideranno a metà l'Assegno Unico e Universale
(AUU); sino a che l'AUU verrà corrisposto nel conto corrente del signor - a Controparte_1
partire dal mese di luglio 2025 in cui egli ha lasciato l'abitazione coniugale – il medesimo si impegna mensilmente a versare alla signora la metà dell'importo percepito (oltre a Parte_1
quanto previsto nel precedente punto 6).
9. Il signor si impegna, inoltre, a Controparte_1
versare alla signora l'importo riconosciuto mensilmente dall'ASL per la celiachia del Parte_1
Per_ figlio (attualmente pari ad € 56,00). 10. I coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti uno dall'altro e dichiarano di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
11. Entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere i figli in relazioni affettive con eventuali nuovi compagni se non in presenza di relazioni stabili e con la gradualità opportuna. 12. Le parti dichiarano che le condizioni sopra concordate devono tra loro ritenersi efficaci sin dalla data in cui il signor avrà rilasciato la casa coniugale. 13. Le spese della procedura Controparte_1
debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 01.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 10.09.2007, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 366, parte II, serie A, dell'anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni.
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 19 giugno 2009) e (n. 27 maggio 2019). Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 24-
26.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori. Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 10.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palermo al n. 366, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore