TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 853 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 1° luglio 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico D'Amico, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, attore;
e
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: opposizione all'esecuzione e querela di falso.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18 giugno
2025, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto querela di falso nei confronti del Parte_1
deducendo che, in data 31 marzo 2022, gli era stata notificata dall Controparte_1 [...]
, sede di la cartella di pagamento n. 03220210000973356000, Controparte_2 CP_1 dell'importo complessivo di € 10.247,62, relativa a cinquantasette contravvenzioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo n. 2021/000450, reso esecutivo il 22 gennaio 2021 ed emesso dal
. Controparte_3
L'attore ha esposto di non aver mai avuto conoscenza della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. A tal fine, in data
20 maggio 2022, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, si era recato presso gli uffici della Polizia Municipale di per verificare l'effettività e la regolarità delle notifiche. In CP_1 tale occasione, visionate le relate di notifica, aveva dichiarato di non riconoscere come propria alcuna delle firme ivi apposte.
Con successiva comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23 maggio 2022, l'attore aveva quindi formalmente disconosciuto tali sottoscrizioni, indirizzando la dichiarazione di disconoscimento sia al sia all' . Controparte_1 Controparte_2
Secondo quanto dedotto, le firme apposte sulle relazioni di notificazione dei verbali, di cui viene chiesta l'attestazione di falsità, sarebbero del tutto difformi dalla sua sottoscrizione.
Sulla base di tali circostanze, il ha chiesto che venga dichiarata la falsità materiale di Pt_1 tutte le firme apposte sulle relazioni di notificazione dei verbali di infrazione al Codice della
Strada compresi nel ruolo esecutivo n. 2021/000450, con conseguente riconoscimento della mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata.
Il sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto Controparte_1 contumace.
2 Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la querela di falso proposta dal sig. deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni. Pt_1
Va in primo luogo richiamata la disciplina normativa. La querela di falso, regolata dagli artt. 221 e ss. c.p.c., è il rimedio processuale volto a rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 2700 c.c. riconosce all'atto pubblico in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti e ai fatti da lui compiuti o attestati come avvenuti in sua presenza. Tale efficacia fidefaciente si estende esclusivamente al contenuto estrinseco del documento, cioè alle attestazioni derivanti dalla diretta percezione del pubblico ufficiale, mentre non copre il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalle parti, che restano liberamente contestabili con i mezzi ordinari di prova.
Sul punto, la giurisprudenza di questo Tribunale è univoca. In particolare, si è affermato che l'agente postale, in caso di recapito al domicilio del destinatario, non è tenuto ad accertare l'identità del consegnatario mediante richiesta di documento di riconoscimento, non essendo tale verifica imposta dalla legge n. 890/1982, dovendo limitarsi a ricevere la dichiarazione della persona circa la propria qualità. Nello stesso senso, si è precisato che la contestazione relativa all'autenticità della firma apposta dal consegnatario attiene al contenuto intrinseco della dichiarazione resa al pubblico ufficiale, e non già al contenuto estrinseco dell'atto coperto da fede privilegiata.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che la querela di falso del sig.
è diretta esclusivamente a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli Pt_1 avvisi di ricevimento dei verbali di infrazione. Tuttavia, dette sottoscrizioni non costituiscono oggetto di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., poiché l'agente notificatore non è tenuto a verificarne la riconducibilità al destinatario. La fede pubblica si estende unicamente alla circostanza della consegna del plico presso il domicilio a persona che si è qualificata come destinatario o come soggetto abilitato alla ricezione, ma non all'effettiva identità di quest'ultimo né all'autenticità della firma apposta.
Ne consegue che la contestazione dell'attore investe un elemento privo di efficacia fidefacente, con la conseguenza che non può essere esperita attraverso la querela di falso, la quale presuppone, invece, l'impugnazione di attestazioni dotate di pubblica fede. Tale
3 contestazione potrà semmai essere fatta valere nelle forme ordinarie del giudizio di merito, allegando e provando la mancata ricezione degli atti notificati.
Per tali motivi, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, nulla deve essere disposto, in ragione della contumacia della parte convenuta;
al contempo, le spese della c.t.u. vanno poste a carico della parete attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della c.t.u.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 853 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 1° luglio 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico D'Amico, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, attore;
e
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: opposizione all'esecuzione e querela di falso.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 18 giugno
2025, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto querela di falso nei confronti del Parte_1
deducendo che, in data 31 marzo 2022, gli era stata notificata dall Controparte_1 [...]
, sede di la cartella di pagamento n. 03220210000973356000, Controparte_2 CP_1 dell'importo complessivo di € 10.247,62, relativa a cinquantasette contravvenzioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo n. 2021/000450, reso esecutivo il 22 gennaio 2021 ed emesso dal
. Controparte_3
L'attore ha esposto di non aver mai avuto conoscenza della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. A tal fine, in data
20 maggio 2022, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, si era recato presso gli uffici della Polizia Municipale di per verificare l'effettività e la regolarità delle notifiche. In CP_1 tale occasione, visionate le relate di notifica, aveva dichiarato di non riconoscere come propria alcuna delle firme ivi apposte.
Con successiva comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23 maggio 2022, l'attore aveva quindi formalmente disconosciuto tali sottoscrizioni, indirizzando la dichiarazione di disconoscimento sia al sia all' . Controparte_1 Controparte_2
Secondo quanto dedotto, le firme apposte sulle relazioni di notificazione dei verbali, di cui viene chiesta l'attestazione di falsità, sarebbero del tutto difformi dalla sua sottoscrizione.
Sulla base di tali circostanze, il ha chiesto che venga dichiarata la falsità materiale di Pt_1 tutte le firme apposte sulle relazioni di notificazione dei verbali di infrazione al Codice della
Strada compresi nel ruolo esecutivo n. 2021/000450, con conseguente riconoscimento della mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata.
Il sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto Controparte_1 contumace.
2 Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, la querela di falso proposta dal sig. deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni. Pt_1
Va in primo luogo richiamata la disciplina normativa. La querela di falso, regolata dagli artt. 221 e ss. c.p.c., è il rimedio processuale volto a rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 2700 c.c. riconosce all'atto pubblico in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti e ai fatti da lui compiuti o attestati come avvenuti in sua presenza. Tale efficacia fidefaciente si estende esclusivamente al contenuto estrinseco del documento, cioè alle attestazioni derivanti dalla diretta percezione del pubblico ufficiale, mentre non copre il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalle parti, che restano liberamente contestabili con i mezzi ordinari di prova.
Sul punto, la giurisprudenza di questo Tribunale è univoca. In particolare, si è affermato che l'agente postale, in caso di recapito al domicilio del destinatario, non è tenuto ad accertare l'identità del consegnatario mediante richiesta di documento di riconoscimento, non essendo tale verifica imposta dalla legge n. 890/1982, dovendo limitarsi a ricevere la dichiarazione della persona circa la propria qualità. Nello stesso senso, si è precisato che la contestazione relativa all'autenticità della firma apposta dal consegnatario attiene al contenuto intrinseco della dichiarazione resa al pubblico ufficiale, e non già al contenuto estrinseco dell'atto coperto da fede privilegiata.
Applicando tali principi al caso concreto, si osserva che la querela di falso del sig.
è diretta esclusivamente a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli Pt_1 avvisi di ricevimento dei verbali di infrazione. Tuttavia, dette sottoscrizioni non costituiscono oggetto di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., poiché l'agente notificatore non è tenuto a verificarne la riconducibilità al destinatario. La fede pubblica si estende unicamente alla circostanza della consegna del plico presso il domicilio a persona che si è qualificata come destinatario o come soggetto abilitato alla ricezione, ma non all'effettiva identità di quest'ultimo né all'autenticità della firma apposta.
Ne consegue che la contestazione dell'attore investe un elemento privo di efficacia fidefacente, con la conseguenza che non può essere esperita attraverso la querela di falso, la quale presuppone, invece, l'impugnazione di attestazioni dotate di pubblica fede. Tale
3 contestazione potrà semmai essere fatta valere nelle forme ordinarie del giudizio di merito, allegando e provando la mancata ricezione degli atti notificati.
Per tali motivi, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, nulla deve essere disposto, in ragione della contumacia della parte convenuta;
al contempo, le spese della c.t.u. vanno poste a carico della parete attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della c.t.u.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4