CA
Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
Corte d'Appello di Milano
Sezione prima civile composta dai seguenti Magistrati: dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Cesira D'Anella consigliere rel. dr. Natalia Imarisio consigliere sull'opposizione ex art. 5 ter legge 89/2001 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MILANO presso i cui uffici in Via
Freguglia n. 1 è elettivamente domiciliato
Opponente contro
C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Bruno Guaraldi con domicilio eletto in Finale Emilia, nello studio del difensore, Via Oberdan 1 giusta procura speciale alle liti in atti opposta ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il Giustizia ha proposto opposizione avverso il decreto, con cui la Corte Parte_1
d'Appello di Milano, in composizione monocratica, ha determinato il superamento del termine di durata “ragionevole” della procedura fallimentare Controparte_2
Pagina 1 in 1 anno, riconoscendo alla società ricorrente la somma di € 400,00 per l'irragionevole durata della procedura.
Parte opponente lamenta, in primo luogo, l'omessa considerazione della particolare complessità della procedura fallimentare e sostiene, di conseguenza, richiamando le pronunce della Suprema Corte nn. 34836/2023 e 1128/2024, che la durata
“ragionevole” della procedura debba essere estesa a sette anni.
Osserva a tale riguardo che, come risulta sia dal contenuto della relazione informativa trasmessa dal Comitato dei Curatori e dal riparto finale, che la curatela fallimentare ha dovuto provvedere alla vendita e alla liquidazione di numerosi immobili di varia natura, gran parte dei quali ipotecati e uno, in particolare, legittimamente detenuto con un titolo opponibile al fallimento, nonché di 5 autovetture e di un marchio (WHO*S
WHO); dall'altro la Curatela ha recuperato crediti commerciali della fallita nei confronti di terzi per circa 300mila euro nonché promosso azioni revocatorie e di inefficacia grazie alle quali ha incassato 2.250.000,00 di euro.
In subordine ha chiesto – in considerazione della complessità della procedura - la rideterminazione dell'indennizzo nella misura di euro 300,00.
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La documentazione versata in atti non consente di ritenere che la procedura fallimentare oggetto di causa abbia assunto connotati di particolare complessità.
Invero, dalla relazione del Comitato dei Curatori fallimentari non si evince che la liquidazione del patrimonio immobiliare di proprietà della sia risultata di CP_2
particolare complessità, dal momento che dalla documentazione in atti nulla risulta in merito alla tempistica necessaria per portare a termine la procedura di liquidazione, risultando soltanto che la fase di liquidazione del patrimonio immobiliare è terminata il 19 luglio 2022; quanto alle azioni revocatorie e di inefficacia promosse dalla curatela fallimentare, dalla relazione del Comitato dei curatori e dal rendiconto di gestione non
Pagina 2 si evince in quali termini le azioni giudiziarie abbiano inciso nel protrarsi della procedura, dal momento che risulta soltanto che le cause promesse nei confronti di
Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. e di sono state transatte. Controparte_3
Analogamente dalla relazione in atti non si evince in quali termini la vendita di 5 autovetture e di un marchio (WHO*S WHO) abbia reso più complessa la chiusura della procedura fallimentare, risultando soltanto che i marchi WHO*S WHO sono stati recuperati a seguito della risoluzione di un contratto d'affitto d'azienda.
Pertanto, alla luce delle considerazioni qui esposte deve escludersi che la procedura fallimentare oggetto di causa sia di complessità tale da giustificare la riduzione dell'indennizzo nella misura di euro 300,00, come richiesto da parte opponente.
Resta così assorbito l'esame della questione relativa alla durata ragionevole della procedura fino ad un massimo di sette anni.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Il pagamento delle spese della presente fase grava a carico di parte opponente, soccombente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto esplicata e della natura seriale delle questioni giuridiche trattate, che giustificano la liquidazione dei compensi nei minimi dello scaglione di riferimento (v. cass. Ordinanza n. 9728/20 e 21936/19).
Le spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Bruno Guaraldi, antistatario.
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta dal avverso il decreto della Parte_1
Corte d'Appello di Milano n. RG. N.R.G. 939/2024, che conferma;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in euro 247,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_1
Pagina 3 forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Guaraldi, antistatario.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 marzo 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Giovanna Ferrero
Pagina 4
Corte d'Appello di Milano
Sezione prima civile composta dai seguenti Magistrati: dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Cesira D'Anella consigliere rel. dr. Natalia Imarisio consigliere sull'opposizione ex art. 5 ter legge 89/2001 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Parte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MILANO presso i cui uffici in Via
Freguglia n. 1 è elettivamente domiciliato
Opponente contro
C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Bruno Guaraldi con domicilio eletto in Finale Emilia, nello studio del difensore, Via Oberdan 1 giusta procura speciale alle liti in atti opposta ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il Giustizia ha proposto opposizione avverso il decreto, con cui la Corte Parte_1
d'Appello di Milano, in composizione monocratica, ha determinato il superamento del termine di durata “ragionevole” della procedura fallimentare Controparte_2
Pagina 1 in 1 anno, riconoscendo alla società ricorrente la somma di € 400,00 per l'irragionevole durata della procedura.
Parte opponente lamenta, in primo luogo, l'omessa considerazione della particolare complessità della procedura fallimentare e sostiene, di conseguenza, richiamando le pronunce della Suprema Corte nn. 34836/2023 e 1128/2024, che la durata
“ragionevole” della procedura debba essere estesa a sette anni.
Osserva a tale riguardo che, come risulta sia dal contenuto della relazione informativa trasmessa dal Comitato dei Curatori e dal riparto finale, che la curatela fallimentare ha dovuto provvedere alla vendita e alla liquidazione di numerosi immobili di varia natura, gran parte dei quali ipotecati e uno, in particolare, legittimamente detenuto con un titolo opponibile al fallimento, nonché di 5 autovetture e di un marchio (WHO*S
WHO); dall'altro la Curatela ha recuperato crediti commerciali della fallita nei confronti di terzi per circa 300mila euro nonché promosso azioni revocatorie e di inefficacia grazie alle quali ha incassato 2.250.000,00 di euro.
In subordine ha chiesto – in considerazione della complessità della procedura - la rideterminazione dell'indennizzo nella misura di euro 300,00.
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La documentazione versata in atti non consente di ritenere che la procedura fallimentare oggetto di causa abbia assunto connotati di particolare complessità.
Invero, dalla relazione del Comitato dei Curatori fallimentari non si evince che la liquidazione del patrimonio immobiliare di proprietà della sia risultata di CP_2
particolare complessità, dal momento che dalla documentazione in atti nulla risulta in merito alla tempistica necessaria per portare a termine la procedura di liquidazione, risultando soltanto che la fase di liquidazione del patrimonio immobiliare è terminata il 19 luglio 2022; quanto alle azioni revocatorie e di inefficacia promosse dalla curatela fallimentare, dalla relazione del Comitato dei curatori e dal rendiconto di gestione non
Pagina 2 si evince in quali termini le azioni giudiziarie abbiano inciso nel protrarsi della procedura, dal momento che risulta soltanto che le cause promesse nei confronti di
Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. e di sono state transatte. Controparte_3
Analogamente dalla relazione in atti non si evince in quali termini la vendita di 5 autovetture e di un marchio (WHO*S WHO) abbia reso più complessa la chiusura della procedura fallimentare, risultando soltanto che i marchi WHO*S WHO sono stati recuperati a seguito della risoluzione di un contratto d'affitto d'azienda.
Pertanto, alla luce delle considerazioni qui esposte deve escludersi che la procedura fallimentare oggetto di causa sia di complessità tale da giustificare la riduzione dell'indennizzo nella misura di euro 300,00, come richiesto da parte opponente.
Resta così assorbito l'esame della questione relativa alla durata ragionevole della procedura fino ad un massimo di sette anni.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Il pagamento delle spese della presente fase grava a carico di parte opponente, soccombente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto esplicata e della natura seriale delle questioni giuridiche trattate, che giustificano la liquidazione dei compensi nei minimi dello scaglione di riferimento (v. cass. Ordinanza n. 9728/20 e 21936/19).
Le spese debbono essere distratte in favore dell'avv. Bruno Guaraldi, antistatario.
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta dal avverso il decreto della Parte_1
Corte d'Appello di Milano n. RG. N.R.G. 939/2024, che conferma;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in euro 247,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_1
Pagina 3 forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Guaraldi, antistatario.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 marzo 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Giovanna Ferrero
Pagina 4