Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione del V. Capo. Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- (all. 1), portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea in una delle sedi di Capua (CE), S.M. Capua Vetere (CE) IN (FR) e Caserta, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dal -OMISSIS-, al fine di assistere -OMISSIS-, affetto da handicap in situazione di gravità;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. DO AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Il ricorrente, graduato capo con incarico di “ operatore logistico della sanità / aiutante di sanità ”, effettivo del -OMISSIS-, presentava istanza di assegnazione temporanea in altra sede di servizio, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, per prestare assistenza alla zia portatrice di handicap .
A seguito di preavviso di rigetto, con il provvedimento impugnato il Ministero denegava la proposta istanza, sulla ritenuta prevalenza delle esigenze organizzative dell’amministrazione e sulla riscontrata presenza di altri familiari che avrebbero potuto prestare l’assistenza richiesta dal familiare portatore di handicap .
2. Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1) Violazione art. 33, comma 5, della legge n. 104/92. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per genericità, illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Violazione art. 20 della legge n. 53/2000, come modificato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 183/2010. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente ritiene l’illegittimità del diniego avversato per mancata comparazione tra le esigenze rappresentate nell’istanza di assegnazione temporanea e le esigenze di servizio ostative.
In particolare, il ricorrente ritiene che queste ultime siano state solo affermate, ma non rappresentate nella loro concretezza, mentre la sola circostanza della presenza di altri familiari in loco non sarebbe di per sé sufficiente a supportare il diniego della richiesta di assegnazione temporanea.
- “ 2) Errata applicazione degli artt. 433, 441 e 443 cod. civ. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso fa riferimento al fatto che l’obbligo di assistenza gravi sul “ … nucleo familiare proporzionalmente al grado di parentela indicato nella legge ”.
Il ricorrente assume che il predetto riferimento sia stato oggetto di espunzione dall’ambito dell’art. 33 della legge n. 104/92, per effetto dell’abrogazione disposta dalla legge n. 183/2010.
Pertanto, il Ministero non avrebbe potuto fondare il diniego su tale rilievo.
- “ 3) Sulla seconda parte della motivazione secondo cui la concessione dei benefici comporterebbe la non utilizzabilità del dipendente in operazioni internazionali e l’impossibilità di impiegare il dipendente in lavoro notturno: Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per illogicità e perplessità della motivazione. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Errata applicazione art. 53, comma 3, del D.lgs. 151/2001. Errata applicazione dell’art. 1506, comma 1, lett. h-bis) c.o.m. (D.lgs. n. 66/2010). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. ”.
Con il mezzo in esame, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, a suo avviso, il riferimento in esso recato alla esigenza di evitare effetti paralizzanti dell’organizzazione del servizio di reparto sarebbe riferito alla normativa concernente i permessi, che non sarebbe applicabile al caso di specie.
In realtà, le disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato non potrebbero ritenersi applicabili al caso di specie, con particolare riferimento all’art. 1506, comma 1, lett. h bis ) del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 53 del d. lgs. n. 151/2001.
3. In data 19 gennaio 2023, con memoria di stile si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che il ricorrente ha impugnato, chiedendone la preventiva sospensione, il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato allo stesso il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 33, co.5, l. 104/92 – nella specie l’assegnazione temporanea ad un ente di stanza nelle sedi di Capua, Santa MA Capua a Vetere, IN o Caserta - per fornire assistenza ad una parente disabile;
Considerato che, ad una sommaria cognizione, propria della presente fase, la domanda cautelare del ricorrente non appare fornita del prescritto fumus boni iuris, in quanto non si ravvisano profili di illegittimità manifesta del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione dimostrato di aver bilanciato concretamente le esigenze del ricorrente e dell’Amministrazione medesima;
Rilevato, in particolare che l’Amministrazione ha, da un lato, evidenziato la presenza di altri familiari, tra l’altro di grado più prossimo al congiunto disabile, astrattamente idonei a prestargli assistenza, e dall’altro, le ragioni organizzative sottese al diniego, posto che “l’eventuale concessione del beneficio richiesto ridurrebbe ulteriormente il livello di operatività del reparto, in quanto aumenterebbe il numero di personale indisponibile per esigenze operative. Quanto precede anche in considerazione delle conseguenze fortemente penalizzati per l’amministrazione che comporta ogni concessione operata in tale senso” atteso che i militari in discorso non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o notturno e non sono impiegabili in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse; … ”.
4.1 Il Consiglio di Stato, con ordinanza del-OMISSIS-, ha respinto l’appello cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che prima facie, ad una delibazione sommaria tipica della fase, il provvedimento pare adeguatamente motivato sia in ordine alla necessità di mantenere il livello di operatività consono alla peculiarità del reparto, a prescindere dal richiamo -in verità improprio- agli ulteriori istituti di tutela, quand’anche spettanti, sia con riferimento alla presenza di altri familiari che possono collaborare nell’assistenza alla disabile (cfr. C.d.S., sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10870; sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5157);
Preso atto a tale riguardo, in relazione al periculum, che seppure la normativa non preveda più il requisito della mancanza di alternative, il parente di terzo grado, quale il ricorrente, è postergato negli obblighi di assistenza ai congiunti più stretti, nominativamente indicati, che nel caso di specie non risultano oggettivamente impossibilitati, quanto meno nelle more della decisione nel merito, a prestare assistenza alla persona disabile in luogo del nipote, giusta le motivazioni addotte nell’atto di appello (relative per entrambi a difficoltà relazionali e stato depressivo non certificato, in assenza peraltro di qualsivoglia impegno lavorativo dichiarato); … ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha ragionevolmente bilanciato gli interessi del ricorrente con le preminenti esigenze organizzative del Reparto dove egli presta servizio.
In detta prospettiva, come già evidenziato in sede cautelare sia dalla Sezione che dal Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato ha anzitutto accertato la presenza di altri familiari presenti in loco e astrattamente idonei a prestare assistenza alla zia del ricorrente portatrice di handicap , per poi ritenere prevalenti le esigenze organizzative del reparto di appartenenza.
In sostanza, è evidente che, non sussistendo la necessità che il ricorrente presti assistenza al familiare portatore di handicap, stante la presenza di altri familiari, l’obbligo di motivazione riguardante le esigenze organizzative risulta attenuato, non incombendo sull’amministrazione, nel predetto contesto, un onere motivazionale particolarmente stringente per operare il necessario bilanciamento di interessi.
Infatti, nell’ambito del procedimento in esame, l’accertamento della assenza di alternative in ordine all’assistenza del familiare costituisce un prius logico del procedimento di concessione della misura, per cui, una volta accertata la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza, viene meno anche la necessità di riferirsi a particolari esigenze di servizio per denegare l’istanza, risultando sufficienti, a tale fine, i riferimenti alla scopertura del Reparto di appartenenza conseguente alla concessione dell’assegnazione provvisoria.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR CA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
DO AB, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DO AB | MA AR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.