TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7758
TAR
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
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Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 33, comma 5, della legge n. 104/92. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per genericità, illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Violazione art. 20 della legge n. 53/2000, come modificato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 183/2010. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

    Il provvedimento impugnato ha ragionevolmente bilanciato gli interessi del ricorrente con le preminenti esigenze organizzative del Reparto. È stata accertata la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza, rendendo attenuate le esigenze organizzative e sufficiente il riferimento alla scopertura del Reparto.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 433, 441 e 443 cod. civ. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

    Il provvedimento impugnato ha ragionevolmente bilanciato gli interessi del ricorrente con le preminenti esigenze organizzative del Reparto. È stata accertata la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza, rendendo attenuate le esigenze organizzative e sufficiente il riferimento alla scopertura del Reparto.

  • Rigettato
    Sulla seconda parte della motivazione secondo cui la concessione dei benefici comporterebbe la non utilizzabilità del dipendente in operazioni internazionali e l’impossibilità di impiegare il dipendente in lavoro notturno: Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per illogicità e perplessità della motivazione. Violazione art. 3 della legge n. 241/90. Errata applicazione art. 53, comma 3, del D.lgs. 151/2001. Errata applicazione dell’art. 1506, comma 1, lett. h-bis) c.o.m. (D.lgs. n. 66/2010). Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    Il provvedimento impugnato ha ragionevolmente bilanciato gli interessi del ricorrente con le preminenti esigenze organizzative del Reparto. È stata accertata la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza, rendendo attenuate le esigenze organizzative e sufficiente il riferimento alla scopertura del Reparto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7758
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7758
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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