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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6309 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 40887/23 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.04.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Berti,
ATTORE
e
P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Contucci (rinuncia CP_1 P.IVA_1
al mandato),
CONVENUTO
OGGETTO: mutuo conclusioni per parte attrice: 1) in via principale, accertata l'intervenuta stipulazione, in data 07/04/2022, tra il Dott. e Pt_1 CP_1 di un contratto di mutuo di € 9.000,00, fissare ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. il termine per la
[...] restituzione in misura non superiore a 10 giorni dalla data di emissione della Sentenza e condannare CP_1 al pagamento, in favore del Dott. del suddetto importo di € 9.000,00 entro la data che sarà
[...] Pt_1 fissata, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga concluso tra le parti un contratto di mutuo, accertare che il pagamento dell'importo di € 9.000,00 operato in data 07/04/2022 è privo di causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., condannare alla restituzione del suddetto importo in favore CP_1 del Dott. oltre interessi dal 09/04/2022 (o, in subordine a decorrere dal 04/08/2023). Pt_1 Con vittoria di spese e compensi.
conclusioni per parte convenuta:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale della per quanto CP_1 riguarda la domanda di restituzione dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi versato in data 28.07.2021 al sig. per la GFR7; CP_2
2. Rigettare comunque nel merito la domanda di restituzione dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi versato in data 28.07.2021 non essendo provata la natura di prestito/finanziamento, che si contesta, in assenza di riscontri in bilancio;
3. Rigettare la domanda di riconoscimento degli interessi legali sulla somma di € 9.000,00 in quanto versata alla a titolo di prestito infruttifero;
CP_1
4. Determinare il termine per la restituzione dell'importo in misura non inferiore a 180 giorni;
5. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, a fondamento della domanda proposta nell'atto di citazione, di accertamento di due distinti contratti di mutuo e di condanna della società convenuta alla restituzione della somma mutuata, ha dedotto che in data 28/07/2021 ha operato un prestito infruttifero per “finanziamento attività societarie” di
€ 5.000,00 in favore di che ha, successivamente, mutato denominazione in CP_3 CP_1
[...] in data 08/04/2022 ha operato un ulteriore prestito infruttifero in favore di di € CP_1
9.000,00; con lettera del 04/08/2023 ha inutilmente chiesto la restituzione del complessivo importo di €
14.000,00 entro il 19/08/2023; . la causale di mutuo sottostante i versamenti è riportata nelle distinte di bonifico;
inoltre nel bilancio al 31/12/2022 della convenuta sotto la voce “debiti verso altri finanziatori”
è riportato il complessivo importo di € 35.000,00, di cui € 9.000,00 quale variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente all'esercizio precedente, importo esattamente coincidente con quello oggetto del bonifico dell'08/04/2022.
La società convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva quanto alla somma di €
5.000,00 rilevando che il bonifico di € 5.000,00 è stato effettuato in favore del sig. , CP_2
pur riportando la causale “Finanziamento attività societarie GFR7 Srl”, mentre ha riconosciuto il secondo bonifico, chiedendo però il rigetto della domanda relativa agli interessi, in quanto in contrasto con il titolo del conferimento di denaro, "prestito infruttifero".
Parte attrice, dichiarando di prendere atto che il sig. , destinatario del bonifico di € CP_2
5.000,00 del 18/07/2021 non ha operato il ritrasferimento in favore di ha rinunciato alla CP_1
relativa domanda, mentre ha insistito nella domanda relativa al secondo bonifico chiedendo ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. la fissazione del termine in misura non superiore a 10 giorni dalla sentenza
– tenuto conto che sin dal 04/08/2023 ha inutilmente chiesto la restituzione del finanziamento – e quindi la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 9.000,00 oltre interessi dalla scadenza del termine assegnato.
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1047 del 28/01/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 05/07/1991); diversamente da questa infatti è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra tra i poteri del difensore, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione ed ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23749 del
2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8387 del 1999;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2437 del 07/08/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 890 del 05/05/1962). La domanda pertanto deve essere rigettata in relazione al bonifico in data 28/07/2021 di € 5.000,00.
La domanda deve essere accolta invece in relazione al bonifico in data 08/04/2022 di € 9000,00 essendo documentate e pacifiche sia l'erogazione della somma sia la causale di mutuo, ed essendo ugualmente pacifico che non ha restituito la somma. CP_1
Quanto al termine che deve essere fissato ex art. 1817 c.c., considerato che la restituzione è stata richiesta da parte attrice sin dal 4.08.23, appare equo stabilire il termine di 10 gg. dalla notifica della presente sentenza. Dalla medesima scadenza gli interessi sono dovuti per legge ex art. 1282 c.c., in difetto di contraria previsione del titolo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda, accerta il contratto di mutuo in data 07/04/2022 tra ed Parte_1 CP_1
dell'importo di € 9.000,00 e fissa ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. il termine per la restituzione in
10 giorni dalla data di notifica della presente sentenza;
condanna con termine dalla scadenza del termine assegnato, al pagamento in favore CP_1
di di € 9.000,00, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo;
Parte_1
rigetta nel resto la domanda;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in €
3500,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 28.04.25
IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno