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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7565/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7565/2021 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SENINI ENRICA presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato attore contro (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MENDOLIA STEFANO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da condotta ingiuriosa/diffamatoria
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per l'attore :
“ Previo accertamento della sussistenza delle condotte illecite poste in essere dal Dott. di cui in narrativa e della loro lesività, condannarsi il medesimo Controparte_1 al risarcimento dei danni nei confronti del Prof. con pronuncia di Parte_1 condanna generica ex art. 278 c.p.c., con riserva di instaurare un secondo procedimento giudiziario per la determinazione del quantum debeatur ex art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.;
condannare il Dott. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. f) D. Lgs n. 7/2016 o, in subordine, ex Pt_2
1 misura che sarà determinata equitativamente dal Giudice considerate le circostanze del caso”. per il convenuto:
“Voglia il Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza anche istruttoria, rigettare integralmente la domanda attorea, onerando l'Attore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con citazione in data 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 premettendo:
[...]
-di essere un noto ginecologo bresciano e professore ordinario di Ginecologia e
Ostetricia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia;
-di essere stato nominato all'unanimità, nel luglio 2019, in forza delle sue competenze scientifiche, Consigliere della Fondazione DO Berlucchi, avente quale scopo la promozione di studi e la ricerca scientifica, nonché la didattica, in materia di patologie d'ordine neoplastico e complementari, nella quale era
Consigliere anche il collega medico dott. Controparte_1
-che, l'allora Presidente della Fondazione DO Berlucchi, Prof. Persona_1
, gli aveva chiesto di occuparsi di un progetto di formazione
[...] universitaria in tema di cure palliative che la Fondazione aveva tentato di avviare da qualche anno, affidando il relativo compito ad un consulente esterno, il dott.
che però non aveva avuto alcuna concreta attuazione;
Persona_2
-che aveva verificato la realizzabilità di un progetto di formazione universitaria in materia di cure palliative da attivarsi nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, nonché in un corso trasversale e in sette scuole di specializzazione post- universitaria che egli, grazie alle proprie
2 conoscenze dovute alla titolarità di una cattedra universitaria e alla rinomanza della propria persona nell'ambito scientifico di riferimento, riusciva in breve tempo a
“imbastire”, convocando già a fine 2019 tutti i docenti delle discipline scientifiche coinvolte e che – infine – si concretizzava con la delibera del 28/01/2020 del
Consiglio di Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Brescia, che approvava il corso opzionale in Cure già dall'anno Parte_3 accademico 2020/2021;
-che nel corso dell'adunanza consiliare del 29/01/2020 aveva relazionato ai
Consiglieri della Fondazione circa l'attività da lui svolta e dei risultati raggiunti, ma tutta tale sua relazione era stata verbalizzata in maniera succinta e incompleta, sicché aveva chiesto alla Segreteria, con mail del 18/05/2020, di integrare la verbalizzazione conformemente a quanto accaduto ed esposto nel corso della riunione;
-che il Consigliere dott. gli aveva proposto un incontro con il Controparte_1
Presidente della Fondazione, dott. , e con il dott. al fine Per_1 Persona_2 di discutere delle linee operative ed attuative di tali progetti universitari già deliberati e approvati in Facoltà;
-che, non ricevendo più alcuna notizia dal dott. in relazione a tale CP_1 auspicato incontro, anche al fine di poter confermare all'Università l'attivazione dei corsi, in data 10/02/2020, aveva telefonato in viva voce al dott. dal CP_1 telefono del reparto di Ginecologia e Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia, alla presenza di due dottoresse specializzande (dr.ssa e dr.ssa Persona_3 [...]
coinvolte nei programmi di tali Corsi e Master in tema di cure palliative;
Persona_4
-che nel corso della conversazione telefonica, il dott. lo aveva qualificato CP_1 come “indegno”, e gli aveva riferiva che avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di
Consigliere della Fondazione G. Berlucchi;
-che l'epiteto di “indegno”, espresso in relazione a un'indagine penale che aveva coinvolto anche il prof. un anno e mezzo prima, e che era stata archiviata Pt_1 per insussistenza del fatto, era stato esternato dal dott. anche ai membri CP_1 del Consiglio della Fondazione, tanto che uno di essi, il prof. Controparte_2
3 addirittura aveva rassegnato le dimissioni in data 05/03/2020, non condividendo tale condotta denigratoria nei confronti del prof. Pt_1
-che anche nel corso dei successivi Consigli, il prof. e il suo lavoro fatto per Pt_1
l'attivazione dei corsi universitari e dei master in tema di palliazione erano stato tacitati e messi sempre in disparte dal dott. che - al contrario – aveva CP_1 enfatizzato le “schede progettuali” redatte dal dott. e inviato ai Persona_2 membri del Consiglio il curriculum di quest'ultimo, con il chiaro intento di estromettere, inspiegabilmente, dal progetto il prof. in favore del dott. Pt_1
Persona_2
-che nei successivi Consigli, era stato continuamente estromesso e, addirittura, al
Consiglio del 27/10/2020, tacitato;
-che, ritenutosi leso nella propria professionalità e dignità personale a causa del perpetrarsi di tale atteggiamento denigratorio, aveva inviato al dott. CP_1 tramite il proprio legale, una missiva a contestazione di tale condotta illecita, vedendosi poi costretto ad agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni, anche risarcitorie, non avendo ricevuto alcun positivo riscontro.
Tanto premesso, l'attore, assumeva di essere stato leso nel diritto alla reputazione da parole e condotte ingiuriose poste in essere dal convenuto.
Ne chiedeva, pertanto, la condanna generica ex art. 278 c.p.c., con riserva di instaurare un secondo procedimento giudiziario per la determinazione del quantum debeatur ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c.
Chiedeva, altresì, che fosse condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. f) D. Lgs n.
7/2016 o in subordine ex art. 4 comma 1 D. Lgs n. 7/2016 della sanzione pecuniaria civile ivi prevista, nella misura ritenuta di giustizia, considerate le circostanze del caso.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La fase istruttoria vedeva l'interrogatorio formale di entrambe le Parti e l'assunzione delle prove per testi.
4 All'udienza del 9.01.2025 in trattazione scritta, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione della causa al precedente titolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'assumeva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3. A fondamento delle domande avanzate ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c., l'attore ha allegato che avrebbe perpetrato in suo pregiudizio condotte Controparte_1 ingiuriose/diffamatorie consistite:
“a) la prima, nell'avere rivolto al Prof. l'epiteto "indegno" in presenza di terze Pt_1 persone, nel corso della conversazione telefonica avvenuta in data 10/02/2020 e, successivamente, anche riferendolo in più occasioni a vari membri del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione G. Berlucchi in assenza del Prof. Pt_1
b) la seconda (strettamente collegata alla prima) per avere poi posto in essere, nel corso dei Consigli di Amministrazione della Fondazione G. Berlucchi del 02/07/2020,
27/10/2020 e 22/12/2020, una condotta deliberatamente volta a denigrare e sminuire la reputazione e il valore professionale e scientifico dell'operato del Prof.
sino ad escluderne ogni coinvolgimento all'interno del Consiglio.” Parte_1
Nel corso del presente giudizio si sarebbe aggiunta anche l'ulteriore, e terza condotta– dedotta in comparsa di costituzione e risposta (pag. 4), consistita nell'aver il ricondotto le suddette azioni ad un asserito contenzioso CP_1 tributario per danno erariale coinvolgente il prof. che lo avrebbe preoccupato Pt_1 per la reputazione della Fondazione, con ulteriore lesione in danno della persona del Prof. Pt_1
Il convenuto, a sua volta, ha contestato le superiori allegazioni assumendo di non aver mai diffamato né ingiuriato il Prof. piuttosto di aver manifestato a lui Pt_1
e al Presidente della Fondazione G. Berlucchi la propria preoccupazione per i riflessi in tema di reputazione che ne sarebbero potuti conseguire sulla Fondazione, a causa dei fatti concernenti un contenzioso a suo carico per rilevante danno erariale, visto che il Consiglio gestisce importanti risorse economiche in funzione delle
5 finalità della Fondazione.
Ha precisato quindi che, raggiunto da una telefonata dell'Attore, in una conversazione che riteneva privata, gli aveva confermato tale preoccupazione senza offenderne l'onore tanto che l'attore stesso non si era mostrava risentito, ma aveva risposto che avrebbe verificato con i propri avvocati l'ipotesi di incompatibilità con la carica assunta in Consiglio.
Ha escluso di aver profferito nei riguardi dell'attore la parola “indegno”, per qualificarlo persona priva di dignità o altre qualità morali, rappresentando come seppur fatto improprio riferimento alla categoria dell' “indegnità”, il contesto
(corrispondenza via e-mail nella quale un terzo utilizza l'espressione - doc. 10
Attore), chiariva inequivocabilmente che il significato attribuito all'espressione era quello di “incompatibilità”, poiché il tema discusso non erano le qualità morali dell'attore, ma la compatibilità tra le contestazioni allo stesso mosse per danno erariale e la sua partecipazione al Consiglio.
Ha negato, infine, di aver divulgato fuori dal contesto della Fondazione G. Berlucchi il medesimo epiteto parlando con i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché di aver reiterato la qualificazione di "indegno" del Prof. anche al Pt_1
Presidente della Fondazione, o di aver fatto poi circolare detta qualifica tra le altre persone facenti parte del Consiglio bensì di aver condiviso le proprie preoccupazioni con l'allora presidente della Fondazione, il defunto . Persona_1
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, anzitutto, occorre osservare come la domanda attorea prescinda dall'accertamento in sede penale della fattispecie dell'ingiuria (ormai abrogata ex d.lgs. n.7 del 2016) o del reato di diffamazione atteso che l'onore e la reputazione, che si identificano con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato
6 (Cass.22190/2009).
L'Illiceità del fatto, pertanto, deve essere accertata da questo Giudice con pienezza di cognizione (Cass. 34621/2023) in ossequio ai principi giurisprudenziali in forza dei quali “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo” (Cass. 21740/2010).
Ed infatti, il danno all'onore e alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni (Cass. n. 11306/2020).
Qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n. 3449/2023) e ciò
a maggior ragione con riferimento all'ambito già coperto dall'abrogato art. 594 cod. pen., posto che “rispetto all'ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall'esame delle componenti specificamente reddituali inerenti alla persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare”
(Cass. n. 13153/2017).
Si procederà, dunque, ad accertare se, alla luce dei suesposti condivisibili principi giurisprudenziali, l'attore abbia assolto all'onere di provare le condotte ingiuriose/diffamatorie ascritte al convenuto, il pregiudizio, a suo dire sofferto ed infine il nesso di causa tra fatto ed evento.
Ebbene, è certo che il convenuto, durante la conversazione telefonica del
10.02.2020 con il che gli parlava in viva voce dall'aula direzionale del Pt_1 reparto di Ginecologia e Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia, dopo avergli
7 prospettato l'opportunità di dimettersi dalla carica di Consigliere della Fondazione
Berlucchi (come dall'attore stesso ammesso in sede di interpello all'udienza del
12.04.2022), lo avesse apostrofato come “indegno” (cfr dichiarazioni testimoniali, concordi sul punto, di ed all'epoca dottoresse Persona_4 Persona_3 specializzande, che ascoltavano la telefonata assieme al . Pt_1
E' provato, altresì, che il avesse utilizzato l'attributo di “indegno” CP_1 riferendosi al anche parlando con i Consiglieri della Fondazione. Pt_1
(cfr deposizione del teste laddove ha riferito che il dott. Controparte_2 CP_1 nel corso di una riunione tenutasi informalmente tra alcuni dei consiglieri della
Fondazione nel mese di febbraio 2020 presso il Bar Impero “ , Per_1 Per_5
e , rivolgeva al la qualifica di “indegno”;
[...] Persona_6 Pt_1 deposizione della testimone la quale ha confermato che i Testimone_1 consiglieri non presenti alla riunione informale del febbraio 2020 erano a conoscenza che il prof. era stato definito indegno per l'indagine penale del Pt_1
2018 (“Non ero presente alla riunione di febbraio 2020, la consigliera mi Per_7 aveva riferito che era stato definito indegno in quella riunione, in quanto Pt_1 coinvolto in un'indagine penale nel 2018”).
Tanto ricostruito in fatto alla luce delle risultanze probatorie apprezzate, reputa la scrivente che le condotte accertate a carico del siano inoffensive. CP_1
Posto che il termine sotto accusa è sfornito di intrinseca carica offensiva in quanto etimologicamente significativo di “non meritevole” non vi è dubbio che lo stesso sia suscettibile di acquisire un'accezione negativa a seconda del contesto e dei motivi in forza del quale viene proferito.
Non rileva pertanto se, come allegato in citazione, avesse collegato CP_1
l'indegnità del al coinvolgimento nel procedimento penale in relazione al Pt_1 quale la Procura della Repubblica di Brescia, già prima della nomina del a Pt_1
Consigliere della Fondazione (avvenuta in data 23.09.2019), aveva disposto l'archiviazione (circostanza sulla quale ha riferito il teste ovvero se, come CP_2 sostenuto dal convenuto, l'epiteto fosse riferito al coinvolgimento dell'attore nei fatti per i quali, il 24 luglio 2019, era stato evocato innanzi alla Corte dei Conti – Sez.
8 Giur. Lombardia, dalla Procura Regionale, per rispondere di danno erariale.
Ed infatti, sia che si riconduca il termine alle indagini penali sia che lo si rimandi al procedimento tributario, esso conserva il medesimo significato di soggetto non meritevole di continuare a ricoprire la carica rivestita per ragioni di opportunità evidentemente connesse alla delicatezza del ruolo rivestito e alla verosimile preoccupazione del che la vicenda potesse risolversi in una perdita di CP_1 credibilità e trasparenza del Consiglio e, ciò in spregio all'impegno morale assunto
(da entrambi) nei confronti del fondatore della Fondazione.
Ad avvalorare tale assunto, viene in evidenza il contenuto del messaggio SMS inviato, in data 16.2.2020, dal al da questi non contestato, nel CP_1 Pt_1 quale si legge “ , premetto che ero e sono tuo amico ( ti conosco dai tempi del Pt_1 liceo...), voglio bene a e ad e ricordo con piacere l'amicizia ricambiata Per_8 Per_9 dei tuoi genitori verso la mia famiglia. Ho condiviso con te momenti importanti della vita e per questo non posso tollerare, anche a tua difesa, che qualcuno non ti desideri come interlocutore. Ero anche amico di DO Berlucchi che, prima della sua morte, mi ha messo al corrente della volontà di creare la Fondazione, a suo nome, facendola gestire agli amici più fidati in un contesto non facile. DO mi ha fatto partecipe del desiderio di lasciare un segno importante della sua vita a vantaggio di altri bisognosi, ho malati come lui. Essendo l'unico amico di DO sopravvissuto in Fondazione mi sento investito di un dovere morale, che impone scelte e comportamenti coerenti con la promessa fatta allora e con l'impegno preso.
Per questi due motivi sono nell'obbligo di tutelare te, , chiedendoti di fare un Pt_1 apprezzabile passo indietro, pronto ad essere il primo a volerti riaccogliere, se tutto andasse bene, come spero, ed il ricordo di DO, nella necessità e nel dovere di custodire le sue ultime volontà, garantendo così la credibilità e la trasparenza della
Fondazione. Come d'altronde gli avevo promesso poco prima della sua morte. Con affetto . Pt_4
La circostanza che i procedimenti a carico dell'attore avessero avuto ricadute sulla compagine della Fondazione, peraltro, emerge dalla comunicazione inviata del
5.3.2020 al Presidente via e-mail dal dott. in cui questi si Per_1 CP_3
9 dimetteva, proprio accennando alla posizione personale del di “indagato Pt_1 indegno” di far parte del consiglio e facendo trapelare perplessità sulle criticità verificatesi nella organizzazione del Consiglio a causa della inopportunità “per fatti legati alle vicende giudiziarie (doc. 10 di parte attrice) e ciò a conferma che il contegno del fosse sotteso dall'interesse di tutelare il prestigio della CP_1
Fondazione e non piuttosto dalla volontà di censurare le doti morali e quindi di offendere l'onore del collega.
Incasellate in detto contesto le condotte asseritamente offensive che, stando alle allegazioni dell'attore sarebbero state perpetrate dal in danno della sua CP_1 onorabilità e prestigio, è evidente come si tratti di comportamenti non integranti gli estremi della ingiuria/diffamazione sotto il profilo della fattispecie sia oggettiva che soggettiva dovendosi intendere l'epiteto “indegno” proferito nell'accezione di
“incapace, inidoneo” a rivestire un ruolo decisionale nel Consiglio della Fondazione, ma anche sotto il profilo della fattispecie soggettiva, non essendo emersa prova della volontà del convenuto di ledere il collega nei suoi diritti fondamentali esprimendo
“in modo inequivoco un giudizio di disprezzo …. volto chiaramente a sminuirne il valore professionale e personale” come invece sostenuto in citazione. Nondimeno, si esclude che il convenuto abbia voluto esprimere “un giudizio di disprezzo al fine di sminuirne il valore professionale e personale” del Consigliere in attuazione di un più generale disegno denigratorio finalizzato a “estrometterlo dall'attività di organizzazione e avviamento dei corsi universitari in tema di palliazione”.
Non è emersa, infatti, prova che il Consiglio all'epoca avesse deliberato incarichi in favore di altri soggetti ovvero adottato provvedimenti limitativi delle facoltà del da ricondursi ad un piano di allontanamento, come correttamente rilevato Pt_1 dal convenuto.
Inidonee al fine si giudicano le condotte altresì censurate in citazione quali la qualificazione del consigliere “assente ingiustificato” e l'asserita “emarginazione” - in tesi- evincibile dal verbale del 27.10.2020 che, inquadrate nel più generale rapporto professionale e personale che all'epoca legava le parti e opportunamente contestualizzate nelle dinamiche connesse all'attuazione dei progetti di formazione
10 universitaria e post-universitaria in tema di cure palliative intrapresi dal prof.
per quanto suscettibili di rilievi in termini di opportunità/correttezza, Pt_1 certamente non si giudicano idonee ad integrare gli estremi oggettivi di condotte lesive dell'onore e della reputazione invero fondanti le domande esaminate in questa sede, rispetto alle quali, dunque, si pongono in rapporto di eccentricità sottraendosi a ulteriori valutazioni.
Sotto differente profilo, viene in evidenza l'assenza di prova del danno lamentato dall'attore.
Questi sul punto si è limitato ad allegare il notevole pregiudizio sotto plurimi profili cagionato dalla condotta del dott. con riserva di quantificarne CP_1
l'ammontare in altro giudizio, senza tuttavia specificare la natura ed entità delle ripercussioni subite, così sottraendosi all'onere della prova del danno evento gravante su chi agisce per il risarcimento del danno in questione alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati.
Alle suddette argomentazioni consegue il rigetto della domanda di condanna generica con assorbimento dell'ulteriore domanda avanzata ai sensi dell'art. dell'art. 4 omma 4 lett. f) D. Lgs n. 7/2016.
4. Nonostante la soccombenza dell'attore, reputa la scrivente che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c. 2 c.p.c. involgendo la presente decisione prevalentemente valutazioni interpretative in fatto e non essendosi rivelate le allegazioni attoree intrinsecamente illogiche né incoerenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di lite.
11 Brescia, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7565/2021 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SENINI ENRICA presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato attore contro (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MENDOLIA STEFANO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da condotta ingiuriosa/diffamatoria
Conclusioni Le parti hanno concluso come segue: per l'attore :
“ Previo accertamento della sussistenza delle condotte illecite poste in essere dal Dott. di cui in narrativa e della loro lesività, condannarsi il medesimo Controparte_1 al risarcimento dei danni nei confronti del Prof. con pronuncia di Parte_1 condanna generica ex art. 278 c.p.c., con riserva di instaurare un secondo procedimento giudiziario per la determinazione del quantum debeatur ex art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.;
condannare il Dott. al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. f) D. Lgs n. 7/2016 o, in subordine, ex Pt_2
1 misura che sarà determinata equitativamente dal Giudice considerate le circostanze del caso”. per il convenuto:
“Voglia il Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza anche istruttoria, rigettare integralmente la domanda attorea, onerando l'Attore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con citazione in data 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 premettendo:
[...]
-di essere un noto ginecologo bresciano e professore ordinario di Ginecologia e
Ostetricia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia;
-di essere stato nominato all'unanimità, nel luglio 2019, in forza delle sue competenze scientifiche, Consigliere della Fondazione DO Berlucchi, avente quale scopo la promozione di studi e la ricerca scientifica, nonché la didattica, in materia di patologie d'ordine neoplastico e complementari, nella quale era
Consigliere anche il collega medico dott. Controparte_1
-che, l'allora Presidente della Fondazione DO Berlucchi, Prof. Persona_1
, gli aveva chiesto di occuparsi di un progetto di formazione
[...] universitaria in tema di cure palliative che la Fondazione aveva tentato di avviare da qualche anno, affidando il relativo compito ad un consulente esterno, il dott.
che però non aveva avuto alcuna concreta attuazione;
Persona_2
-che aveva verificato la realizzabilità di un progetto di formazione universitaria in materia di cure palliative da attivarsi nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, nonché in un corso trasversale e in sette scuole di specializzazione post- universitaria che egli, grazie alle proprie
2 conoscenze dovute alla titolarità di una cattedra universitaria e alla rinomanza della propria persona nell'ambito scientifico di riferimento, riusciva in breve tempo a
“imbastire”, convocando già a fine 2019 tutti i docenti delle discipline scientifiche coinvolte e che – infine – si concretizzava con la delibera del 28/01/2020 del
Consiglio di Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Brescia, che approvava il corso opzionale in Cure già dall'anno Parte_3 accademico 2020/2021;
-che nel corso dell'adunanza consiliare del 29/01/2020 aveva relazionato ai
Consiglieri della Fondazione circa l'attività da lui svolta e dei risultati raggiunti, ma tutta tale sua relazione era stata verbalizzata in maniera succinta e incompleta, sicché aveva chiesto alla Segreteria, con mail del 18/05/2020, di integrare la verbalizzazione conformemente a quanto accaduto ed esposto nel corso della riunione;
-che il Consigliere dott. gli aveva proposto un incontro con il Controparte_1
Presidente della Fondazione, dott. , e con il dott. al fine Per_1 Persona_2 di discutere delle linee operative ed attuative di tali progetti universitari già deliberati e approvati in Facoltà;
-che, non ricevendo più alcuna notizia dal dott. in relazione a tale CP_1 auspicato incontro, anche al fine di poter confermare all'Università l'attivazione dei corsi, in data 10/02/2020, aveva telefonato in viva voce al dott. dal CP_1 telefono del reparto di Ginecologia e Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia, alla presenza di due dottoresse specializzande (dr.ssa e dr.ssa Persona_3 [...]
coinvolte nei programmi di tali Corsi e Master in tema di cure palliative;
Persona_4
-che nel corso della conversazione telefonica, il dott. lo aveva qualificato CP_1 come “indegno”, e gli aveva riferiva che avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di
Consigliere della Fondazione G. Berlucchi;
-che l'epiteto di “indegno”, espresso in relazione a un'indagine penale che aveva coinvolto anche il prof. un anno e mezzo prima, e che era stata archiviata Pt_1 per insussistenza del fatto, era stato esternato dal dott. anche ai membri CP_1 del Consiglio della Fondazione, tanto che uno di essi, il prof. Controparte_2
3 addirittura aveva rassegnato le dimissioni in data 05/03/2020, non condividendo tale condotta denigratoria nei confronti del prof. Pt_1
-che anche nel corso dei successivi Consigli, il prof. e il suo lavoro fatto per Pt_1
l'attivazione dei corsi universitari e dei master in tema di palliazione erano stato tacitati e messi sempre in disparte dal dott. che - al contrario – aveva CP_1 enfatizzato le “schede progettuali” redatte dal dott. e inviato ai Persona_2 membri del Consiglio il curriculum di quest'ultimo, con il chiaro intento di estromettere, inspiegabilmente, dal progetto il prof. in favore del dott. Pt_1
Persona_2
-che nei successivi Consigli, era stato continuamente estromesso e, addirittura, al
Consiglio del 27/10/2020, tacitato;
-che, ritenutosi leso nella propria professionalità e dignità personale a causa del perpetrarsi di tale atteggiamento denigratorio, aveva inviato al dott. CP_1 tramite il proprio legale, una missiva a contestazione di tale condotta illecita, vedendosi poi costretto ad agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni, anche risarcitorie, non avendo ricevuto alcun positivo riscontro.
Tanto premesso, l'attore, assumeva di essere stato leso nel diritto alla reputazione da parole e condotte ingiuriose poste in essere dal convenuto.
Ne chiedeva, pertanto, la condanna generica ex art. 278 c.p.c., con riserva di instaurare un secondo procedimento giudiziario per la determinazione del quantum debeatur ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c.
Chiedeva, altresì, che fosse condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. f) D. Lgs n.
7/2016 o in subordine ex art. 4 comma 1 D. Lgs n. 7/2016 della sanzione pecuniaria civile ivi prevista, nella misura ritenuta di giustizia, considerate le circostanze del caso.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La fase istruttoria vedeva l'interrogatorio formale di entrambe le Parti e l'assunzione delle prove per testi.
4 All'udienza del 9.01.2025 in trattazione scritta, la scrivente Giudice, intanto subentrata nella trattazione della causa al precedente titolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'assumeva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3. A fondamento delle domande avanzate ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c., l'attore ha allegato che avrebbe perpetrato in suo pregiudizio condotte Controparte_1 ingiuriose/diffamatorie consistite:
“a) la prima, nell'avere rivolto al Prof. l'epiteto "indegno" in presenza di terze Pt_1 persone, nel corso della conversazione telefonica avvenuta in data 10/02/2020 e, successivamente, anche riferendolo in più occasioni a vari membri del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione G. Berlucchi in assenza del Prof. Pt_1
b) la seconda (strettamente collegata alla prima) per avere poi posto in essere, nel corso dei Consigli di Amministrazione della Fondazione G. Berlucchi del 02/07/2020,
27/10/2020 e 22/12/2020, una condotta deliberatamente volta a denigrare e sminuire la reputazione e il valore professionale e scientifico dell'operato del Prof.
sino ad escluderne ogni coinvolgimento all'interno del Consiglio.” Parte_1
Nel corso del presente giudizio si sarebbe aggiunta anche l'ulteriore, e terza condotta– dedotta in comparsa di costituzione e risposta (pag. 4), consistita nell'aver il ricondotto le suddette azioni ad un asserito contenzioso CP_1 tributario per danno erariale coinvolgente il prof. che lo avrebbe preoccupato Pt_1 per la reputazione della Fondazione, con ulteriore lesione in danno della persona del Prof. Pt_1
Il convenuto, a sua volta, ha contestato le superiori allegazioni assumendo di non aver mai diffamato né ingiuriato il Prof. piuttosto di aver manifestato a lui Pt_1
e al Presidente della Fondazione G. Berlucchi la propria preoccupazione per i riflessi in tema di reputazione che ne sarebbero potuti conseguire sulla Fondazione, a causa dei fatti concernenti un contenzioso a suo carico per rilevante danno erariale, visto che il Consiglio gestisce importanti risorse economiche in funzione delle
5 finalità della Fondazione.
Ha precisato quindi che, raggiunto da una telefonata dell'Attore, in una conversazione che riteneva privata, gli aveva confermato tale preoccupazione senza offenderne l'onore tanto che l'attore stesso non si era mostrava risentito, ma aveva risposto che avrebbe verificato con i propri avvocati l'ipotesi di incompatibilità con la carica assunta in Consiglio.
Ha escluso di aver profferito nei riguardi dell'attore la parola “indegno”, per qualificarlo persona priva di dignità o altre qualità morali, rappresentando come seppur fatto improprio riferimento alla categoria dell' “indegnità”, il contesto
(corrispondenza via e-mail nella quale un terzo utilizza l'espressione - doc. 10
Attore), chiariva inequivocabilmente che il significato attribuito all'espressione era quello di “incompatibilità”, poiché il tema discusso non erano le qualità morali dell'attore, ma la compatibilità tra le contestazioni allo stesso mosse per danno erariale e la sua partecipazione al Consiglio.
Ha negato, infine, di aver divulgato fuori dal contesto della Fondazione G. Berlucchi il medesimo epiteto parlando con i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché di aver reiterato la qualificazione di "indegno" del Prof. anche al Pt_1
Presidente della Fondazione, o di aver fatto poi circolare detta qualifica tra le altre persone facenti parte del Consiglio bensì di aver condiviso le proprie preoccupazioni con l'allora presidente della Fondazione, il defunto . Persona_1
A fronte delle contrastanti allegazioni delle parti, anzitutto, occorre osservare come la domanda attorea prescinda dall'accertamento in sede penale della fattispecie dell'ingiuria (ormai abrogata ex d.lgs. n.7 del 2016) o del reato di diffamazione atteso che l'onore e la reputazione, che si identificano con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato
6 (Cass.22190/2009).
L'Illiceità del fatto, pertanto, deve essere accertata da questo Giudice con pienezza di cognizione (Cass. 34621/2023) in ossequio ai principi giurisprudenziali in forza dei quali “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo” (Cass. 21740/2010).
Ed infatti, il danno all'onore e alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni (Cass. n. 11306/2020).
Qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n. 3449/2023) e ciò
a maggior ragione con riferimento all'ambito già coperto dall'abrogato art. 594 cod. pen., posto che “rispetto all'ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall'esame delle componenti specificamente reddituali inerenti alla persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare”
(Cass. n. 13153/2017).
Si procederà, dunque, ad accertare se, alla luce dei suesposti condivisibili principi giurisprudenziali, l'attore abbia assolto all'onere di provare le condotte ingiuriose/diffamatorie ascritte al convenuto, il pregiudizio, a suo dire sofferto ed infine il nesso di causa tra fatto ed evento.
Ebbene, è certo che il convenuto, durante la conversazione telefonica del
10.02.2020 con il che gli parlava in viva voce dall'aula direzionale del Pt_1 reparto di Ginecologia e Ostetricia degli Spedali Civili di Brescia, dopo avergli
7 prospettato l'opportunità di dimettersi dalla carica di Consigliere della Fondazione
Berlucchi (come dall'attore stesso ammesso in sede di interpello all'udienza del
12.04.2022), lo avesse apostrofato come “indegno” (cfr dichiarazioni testimoniali, concordi sul punto, di ed all'epoca dottoresse Persona_4 Persona_3 specializzande, che ascoltavano la telefonata assieme al . Pt_1
E' provato, altresì, che il avesse utilizzato l'attributo di “indegno” CP_1 riferendosi al anche parlando con i Consiglieri della Fondazione. Pt_1
(cfr deposizione del teste laddove ha riferito che il dott. Controparte_2 CP_1 nel corso di una riunione tenutasi informalmente tra alcuni dei consiglieri della
Fondazione nel mese di febbraio 2020 presso il Bar Impero “ , Per_1 Per_5
e , rivolgeva al la qualifica di “indegno”;
[...] Persona_6 Pt_1 deposizione della testimone la quale ha confermato che i Testimone_1 consiglieri non presenti alla riunione informale del febbraio 2020 erano a conoscenza che il prof. era stato definito indegno per l'indagine penale del Pt_1
2018 (“Non ero presente alla riunione di febbraio 2020, la consigliera mi Per_7 aveva riferito che era stato definito indegno in quella riunione, in quanto Pt_1 coinvolto in un'indagine penale nel 2018”).
Tanto ricostruito in fatto alla luce delle risultanze probatorie apprezzate, reputa la scrivente che le condotte accertate a carico del siano inoffensive. CP_1
Posto che il termine sotto accusa è sfornito di intrinseca carica offensiva in quanto etimologicamente significativo di “non meritevole” non vi è dubbio che lo stesso sia suscettibile di acquisire un'accezione negativa a seconda del contesto e dei motivi in forza del quale viene proferito.
Non rileva pertanto se, come allegato in citazione, avesse collegato CP_1
l'indegnità del al coinvolgimento nel procedimento penale in relazione al Pt_1 quale la Procura della Repubblica di Brescia, già prima della nomina del a Pt_1
Consigliere della Fondazione (avvenuta in data 23.09.2019), aveva disposto l'archiviazione (circostanza sulla quale ha riferito il teste ovvero se, come CP_2 sostenuto dal convenuto, l'epiteto fosse riferito al coinvolgimento dell'attore nei fatti per i quali, il 24 luglio 2019, era stato evocato innanzi alla Corte dei Conti – Sez.
8 Giur. Lombardia, dalla Procura Regionale, per rispondere di danno erariale.
Ed infatti, sia che si riconduca il termine alle indagini penali sia che lo si rimandi al procedimento tributario, esso conserva il medesimo significato di soggetto non meritevole di continuare a ricoprire la carica rivestita per ragioni di opportunità evidentemente connesse alla delicatezza del ruolo rivestito e alla verosimile preoccupazione del che la vicenda potesse risolversi in una perdita di CP_1 credibilità e trasparenza del Consiglio e, ciò in spregio all'impegno morale assunto
(da entrambi) nei confronti del fondatore della Fondazione.
Ad avvalorare tale assunto, viene in evidenza il contenuto del messaggio SMS inviato, in data 16.2.2020, dal al da questi non contestato, nel CP_1 Pt_1 quale si legge “ , premetto che ero e sono tuo amico ( ti conosco dai tempi del Pt_1 liceo...), voglio bene a e ad e ricordo con piacere l'amicizia ricambiata Per_8 Per_9 dei tuoi genitori verso la mia famiglia. Ho condiviso con te momenti importanti della vita e per questo non posso tollerare, anche a tua difesa, che qualcuno non ti desideri come interlocutore. Ero anche amico di DO Berlucchi che, prima della sua morte, mi ha messo al corrente della volontà di creare la Fondazione, a suo nome, facendola gestire agli amici più fidati in un contesto non facile. DO mi ha fatto partecipe del desiderio di lasciare un segno importante della sua vita a vantaggio di altri bisognosi, ho malati come lui. Essendo l'unico amico di DO sopravvissuto in Fondazione mi sento investito di un dovere morale, che impone scelte e comportamenti coerenti con la promessa fatta allora e con l'impegno preso.
Per questi due motivi sono nell'obbligo di tutelare te, , chiedendoti di fare un Pt_1 apprezzabile passo indietro, pronto ad essere il primo a volerti riaccogliere, se tutto andasse bene, come spero, ed il ricordo di DO, nella necessità e nel dovere di custodire le sue ultime volontà, garantendo così la credibilità e la trasparenza della
Fondazione. Come d'altronde gli avevo promesso poco prima della sua morte. Con affetto . Pt_4
La circostanza che i procedimenti a carico dell'attore avessero avuto ricadute sulla compagine della Fondazione, peraltro, emerge dalla comunicazione inviata del
5.3.2020 al Presidente via e-mail dal dott. in cui questi si Per_1 CP_3
9 dimetteva, proprio accennando alla posizione personale del di “indagato Pt_1 indegno” di far parte del consiglio e facendo trapelare perplessità sulle criticità verificatesi nella organizzazione del Consiglio a causa della inopportunità “per fatti legati alle vicende giudiziarie (doc. 10 di parte attrice) e ciò a conferma che il contegno del fosse sotteso dall'interesse di tutelare il prestigio della CP_1
Fondazione e non piuttosto dalla volontà di censurare le doti morali e quindi di offendere l'onore del collega.
Incasellate in detto contesto le condotte asseritamente offensive che, stando alle allegazioni dell'attore sarebbero state perpetrate dal in danno della sua CP_1 onorabilità e prestigio, è evidente come si tratti di comportamenti non integranti gli estremi della ingiuria/diffamazione sotto il profilo della fattispecie sia oggettiva che soggettiva dovendosi intendere l'epiteto “indegno” proferito nell'accezione di
“incapace, inidoneo” a rivestire un ruolo decisionale nel Consiglio della Fondazione, ma anche sotto il profilo della fattispecie soggettiva, non essendo emersa prova della volontà del convenuto di ledere il collega nei suoi diritti fondamentali esprimendo
“in modo inequivoco un giudizio di disprezzo …. volto chiaramente a sminuirne il valore professionale e personale” come invece sostenuto in citazione. Nondimeno, si esclude che il convenuto abbia voluto esprimere “un giudizio di disprezzo al fine di sminuirne il valore professionale e personale” del Consigliere in attuazione di un più generale disegno denigratorio finalizzato a “estrometterlo dall'attività di organizzazione e avviamento dei corsi universitari in tema di palliazione”.
Non è emersa, infatti, prova che il Consiglio all'epoca avesse deliberato incarichi in favore di altri soggetti ovvero adottato provvedimenti limitativi delle facoltà del da ricondursi ad un piano di allontanamento, come correttamente rilevato Pt_1 dal convenuto.
Inidonee al fine si giudicano le condotte altresì censurate in citazione quali la qualificazione del consigliere “assente ingiustificato” e l'asserita “emarginazione” - in tesi- evincibile dal verbale del 27.10.2020 che, inquadrate nel più generale rapporto professionale e personale che all'epoca legava le parti e opportunamente contestualizzate nelle dinamiche connesse all'attuazione dei progetti di formazione
10 universitaria e post-universitaria in tema di cure palliative intrapresi dal prof.
per quanto suscettibili di rilievi in termini di opportunità/correttezza, Pt_1 certamente non si giudicano idonee ad integrare gli estremi oggettivi di condotte lesive dell'onore e della reputazione invero fondanti le domande esaminate in questa sede, rispetto alle quali, dunque, si pongono in rapporto di eccentricità sottraendosi a ulteriori valutazioni.
Sotto differente profilo, viene in evidenza l'assenza di prova del danno lamentato dall'attore.
Questi sul punto si è limitato ad allegare il notevole pregiudizio sotto plurimi profili cagionato dalla condotta del dott. con riserva di quantificarne CP_1
l'ammontare in altro giudizio, senza tuttavia specificare la natura ed entità delle ripercussioni subite, così sottraendosi all'onere della prova del danno evento gravante su chi agisce per il risarcimento del danno in questione alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati.
Alle suddette argomentazioni consegue il rigetto della domanda di condanna generica con assorbimento dell'ulteriore domanda avanzata ai sensi dell'art. dell'art. 4 omma 4 lett. f) D. Lgs n. 7/2016.
4. Nonostante la soccombenza dell'attore, reputa la scrivente che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c. 2 c.p.c. involgendo la presente decisione prevalentemente valutazioni interpretative in fatto e non essendosi rivelate le allegazioni attoree intrinsecamente illogiche né incoerenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di lite.
11 Brescia, lì 5 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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