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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA Parte_1 C.F._1
MI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Gaetano Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza Cittadella, via di Poggio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e celebrato in San Romano in Garfagnana (Lucca) il giorno 11/05/2002
[...] Parte_2 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 3 parte 2 serie A volume 1 – anno 2002. 2. Affidamento e collocamento del figlio minore. Per_ Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna dove manterrà la sua residenza anagrafica. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di
1 comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. IN sarà residente e domiciliato prevalentemente presso la madre con la quale abiterà per un tempo maggiore mantenendo costanti rapporti con il padre che avrà la più ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé – anche quotidianamente – compatibilmente con le esigenze ed i desideri dello stesso e in considerazione della sua età. Per_ Salvo più ampia frequentazione si tratterrà con il padre secondo il seguente calendario. Nell'arco di due settimane la permanenza del figlio presso il padre avrà la seguente cadenza: a.: 1° settimana, il giovedì prima dell'ora di cena con pernottamento. Il padre, nel periodo scolastico, Per_ accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico;
2° settimana: dal giovedì prima dell'ora di cena al lunedì mattina quando, nel periodo scolastico, il Per_ padre accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico. Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre a quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze di Natale 2025/2026 IN trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre. Durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal termine delle lezioni scolastiche fino alla Vigilia di Pasqua e al periodo dalla Vigilia di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica (nel 2025 il primo periodo IN lo trascorrerà con il padre e il secondo periodo con la madre e nel 2026 con la madre il primo periodo e con il padre il secondo). Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 gg consecutivi con ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto secondo il principio dell'alternanza per mese e anno. Nel 2025 dal 1 al 15 luglio con il padre dal 16 al 31 luglio con la madre e dal 1 al 15 agosto con il padre dal 16 al 31 agosto con la madre, nel 2026 dal 1 al 15 luglio con la madre dal 16 al 31 luglio con il padre e dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre. Per_ Sono sempre fatti salvi diversi ed ulteriori accordi nell'interesse di tenendo comunque conto delle esigenze e dei desideri dello stesso.
3. Riguardo al mantenimento dei figli, i coniugi hanno ipotizzato diversi scenari che potrebbero verificarsi prevedendo per ciascuna ipotesi una specifica regolamentazione economica. A. FIGLI PRESSO DOMICILIO DELLA AD IN FORMA STABILE SECONDO GLI ACCORDI DI FREQUENTAZIONE PADRE/AD STABILITI
• Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento dei figli:
- 235,00 € oltre rivalutazione ISTAT per ciascun figlio direttamente alla madre.
• Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
• Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. B. UNO o PIÙ FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE DAI GENITORI PER MOTIVI DI STUDIO
2 • Il padre corrisponderà mensilmente l'importo di € 235,00 oltre rivalutazione ISTAT:
- direttamente al/ai figlio/i maggiorenne/i con domicilio indipendente;
- alla madre per il mantenimento del figlio minorenne e per il mantenimento del figlio maggiorenne ancora convivente.
• La madre corrisponderà mensilmente direttamente:
- al/ai figlio/i con domicilio indipendente 100,00 € oltre rivalutazione ISTAT.
• Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
• Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. C. FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE PER MOTIVI DI LAVORO O “ANNO SABBATICO”
• Nel caso cui uno o entrambi i figli maggiorenni si determini/determinino ad effettuare un “anno sabbatico” anche all'estero con la volontà però di volere ricominciare gli studi universitari al suo termine, fermo restando l'impegno del ragazzo a reperire un impiego stabile che lo renda autonomo nel periodo dell'“anno sabbatico”:
- entrambi i genitori, a far data dal mese successivo alla stipula del contratto di lavoro e fino al suo termine, saranno esonerati dal corrispondere al medesimo alcunché a titolo di contributo al suo mantenimento, compresa la paga mensile;
- il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento del figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre le quote previste al punto A;
- ciascun genitore contribuirà per il figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20€ per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00. Nel caso in cui uno o più figli maggiorenni decidesse di vivere in forma stabile presso il domicilio del padre lo comunicherà ai genitori, dopo l'avvenuto trasferimento, a cui farà seguito anche il trasferimento della residenza anagrafica, per cui il/i contributo/i dovuti dal padre di cui al punto A cesseranno dal mese successivo. In quel caso le parti, tenendo conto dei tempi effettivi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e delle capacità reddituali di entrambi i genitori, valuteranno la debenza di un eventuale contributo al mantenimento del/i figlio/figli da parte della madre. Il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del Sig. nella misura di euro Parte_1
235,00 per ciascun figlio si intende, come già sopra indicato, oltre rivalutazione ISTAT (l'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a far data dal mese di gennaio 2025) e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente intestato alla
[...]
salva l'ipotesi di cui al punto B in cui sarà versato direttamente al figlio o ai figli sul conto Pt_2 corrente che sarà dagli stessi indicato. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca 07/10/2020, che viene allegato al presente atto sottoscritto dai coniugi, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori provvederanno al rimborso reciproco delle spese straordinarie con cadenza mensile e previa esibizione dei documenti giustificativi nell'ipotesi di spese che non prevedono alcuna
3 autorizzazione e che vengano da questi anticipate. Fatto salvo il principio per cui le spese scolastiche per università fuori sede necessitano di preventivo accordo, le parti espressamente concordano fin da ora che nel caso in cui uno dei figli decida di studiare a Villach (Austria) e di usufruire per uso studio dell'immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra le spese per le utenze di detto immobile (luce, riscaldamento e acqua) saranno Parte_2 sostenute dai genitori nella misura del 50%.
4. Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno divorzile.
5. Il autorizza la a ricevere l'intera somma erogata dall'INPS a titolo Parte_1 Parte_2 di assegno unico per i figli.
6. Le parti hanno provveduto a dividere le cose di proprietà comune e di non avere da pretendere niente l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione o causa.
7. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
8. Le spese legali tra le parti saranno integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) l'11/5/2002, dal quale Per_ Per_ sono nati i tre figli (nato il [...]), (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_ ancora economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 246/2025 del 9/4/2025, pubblicata il 15/4/2025 e passata in giudicato in data 18/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in San Romano in Garfagnana (LU) in data 11/5/2002, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RD AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA Parte_1 C.F._1
MI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Gaetano Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza Cittadella, via di Poggio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e celebrato in San Romano in Garfagnana (Lucca) il giorno 11/05/2002
[...] Parte_2 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 3 parte 2 serie A volume 1 – anno 2002. 2. Affidamento e collocamento del figlio minore. Per_ Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna dove manterrà la sua residenza anagrafica. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di
1 comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. IN sarà residente e domiciliato prevalentemente presso la madre con la quale abiterà per un tempo maggiore mantenendo costanti rapporti con il padre che avrà la più ampia facoltà di vederlo e tenerlo con sé – anche quotidianamente – compatibilmente con le esigenze ed i desideri dello stesso e in considerazione della sua età. Per_ Salvo più ampia frequentazione si tratterrà con il padre secondo il seguente calendario. Nell'arco di due settimane la permanenza del figlio presso il padre avrà la seguente cadenza: a.: 1° settimana, il giovedì prima dell'ora di cena con pernottamento. Il padre, nel periodo scolastico, Per_ accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico;
2° settimana: dal giovedì prima dell'ora di cena al lunedì mattina quando, nel periodo scolastico, il Per_ padre accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico. Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre a quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze di Natale 2025/2026 IN trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre. Durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal termine delle lezioni scolastiche fino alla Vigilia di Pasqua e al periodo dalla Vigilia di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica (nel 2025 il primo periodo IN lo trascorrerà con il padre e il secondo periodo con la madre e nel 2026 con la madre il primo periodo e con il padre il secondo). Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 gg consecutivi con ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto secondo il principio dell'alternanza per mese e anno. Nel 2025 dal 1 al 15 luglio con il padre dal 16 al 31 luglio con la madre e dal 1 al 15 agosto con il padre dal 16 al 31 agosto con la madre, nel 2026 dal 1 al 15 luglio con la madre dal 16 al 31 luglio con il padre e dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre. Per_ Sono sempre fatti salvi diversi ed ulteriori accordi nell'interesse di tenendo comunque conto delle esigenze e dei desideri dello stesso.
3. Riguardo al mantenimento dei figli, i coniugi hanno ipotizzato diversi scenari che potrebbero verificarsi prevedendo per ciascuna ipotesi una specifica regolamentazione economica. A. FIGLI PRESSO DOMICILIO DELLA AD IN FORMA STABILE SECONDO GLI ACCORDI DI FREQUENTAZIONE PADRE/AD STABILITI
• Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento dei figli:
- 235,00 € oltre rivalutazione ISTAT per ciascun figlio direttamente alla madre.
• Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
• Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. B. UNO o PIÙ FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE DAI GENITORI PER MOTIVI DI STUDIO
2 • Il padre corrisponderà mensilmente l'importo di € 235,00 oltre rivalutazione ISTAT:
- direttamente al/ai figlio/i maggiorenne/i con domicilio indipendente;
- alla madre per il mantenimento del figlio minorenne e per il mantenimento del figlio maggiorenne ancora convivente.
• La madre corrisponderà mensilmente direttamente:
- al/ai figlio/i con domicilio indipendente 100,00 € oltre rivalutazione ISTAT.
• Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
• Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. C. FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE PER MOTIVI DI LAVORO O “ANNO SABBATICO”
• Nel caso cui uno o entrambi i figli maggiorenni si determini/determinino ad effettuare un “anno sabbatico” anche all'estero con la volontà però di volere ricominciare gli studi universitari al suo termine, fermo restando l'impegno del ragazzo a reperire un impiego stabile che lo renda autonomo nel periodo dell'“anno sabbatico”:
- entrambi i genitori, a far data dal mese successivo alla stipula del contratto di lavoro e fino al suo termine, saranno esonerati dal corrispondere al medesimo alcunché a titolo di contributo al suo mantenimento, compresa la paga mensile;
- il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento del figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre le quote previste al punto A;
- ciascun genitore contribuirà per il figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20€ per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00. Nel caso in cui uno o più figli maggiorenni decidesse di vivere in forma stabile presso il domicilio del padre lo comunicherà ai genitori, dopo l'avvenuto trasferimento, a cui farà seguito anche il trasferimento della residenza anagrafica, per cui il/i contributo/i dovuti dal padre di cui al punto A cesseranno dal mese successivo. In quel caso le parti, tenendo conto dei tempi effettivi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e delle capacità reddituali di entrambi i genitori, valuteranno la debenza di un eventuale contributo al mantenimento del/i figlio/figli da parte della madre. Il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del Sig. nella misura di euro Parte_1
235,00 per ciascun figlio si intende, come già sopra indicato, oltre rivalutazione ISTAT (l'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a far data dal mese di gennaio 2025) e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente intestato alla
[...]
salva l'ipotesi di cui al punto B in cui sarà versato direttamente al figlio o ai figli sul conto Pt_2 corrente che sarà dagli stessi indicato. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca 07/10/2020, che viene allegato al presente atto sottoscritto dai coniugi, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori provvederanno al rimborso reciproco delle spese straordinarie con cadenza mensile e previa esibizione dei documenti giustificativi nell'ipotesi di spese che non prevedono alcuna
3 autorizzazione e che vengano da questi anticipate. Fatto salvo il principio per cui le spese scolastiche per università fuori sede necessitano di preventivo accordo, le parti espressamente concordano fin da ora che nel caso in cui uno dei figli decida di studiare a Villach (Austria) e di usufruire per uso studio dell'immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra le spese per le utenze di detto immobile (luce, riscaldamento e acqua) saranno Parte_2 sostenute dai genitori nella misura del 50%.
4. Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno divorzile.
5. Il autorizza la a ricevere l'intera somma erogata dall'INPS a titolo Parte_1 Parte_2 di assegno unico per i figli.
6. Le parti hanno provveduto a dividere le cose di proprietà comune e di non avere da pretendere niente l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione o causa.
7. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
8. Le spese legali tra le parti saranno integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) l'11/5/2002, dal quale Per_ Per_ sono nati i tre figli (nato il [...]), (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_ ancora economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 246/2025 del 9/4/2025, pubblicata il 15/4/2025 e passata in giudicato in data 18/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 17/12/2025, successivamente anticipata all'11/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in San Romano in Garfagnana (LU) in data 11/5/2002, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RD AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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