Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1953, n. 94
Versione
1 aprile 1953
Art. 1. Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Entrata in vigore il 1 aprile 1953