Art. 1. Articolo unico.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.