Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2024, proposto da
IO DÀ, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Simona Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
1) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano DA AM nato a [...] il [...];
2) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano AN AN nato a [...] il [...];
3) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano SI UK nato a [...] il [...];
4) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano SI RI nato a [...] il [...];
5) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano NG AR SI nato a [...] il [...];
6) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano SI RI nato a [...] il [...];
7) del provvedimento del 24.01.2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato telematicamente in data 02.01.2024 su istanza del sig. DÀ IO, ai sensi dell''art. 24 del D. Lg.vo 25.07.1998 n. 286 come modificato dalla legge 189/002 e art. 38 del D.P.R. 394/99, in favore del lavoratore indiano SI VI nato a [...] il [...].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- col ricorso in esame IO DÀ (n. l’11 luglio 1982), titolare dell’omonima azienda agricola con sede a Ferruzzano, impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, articolando quattro distinte censure;
- in data 16 aprile 2024 si costituivano le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, spiegando difese con successiva memoria, e allegata documentazione, depositata il 3 maggio 2024;
- con ordinanza n. 65 del 9 maggio 2024 veniva accolta l’istanza cautelare sotto forma di remand , apparendo “le revoche, disposte subito dopo la scadenza del termine concesso ex art. 10 bis l.n. 241/90, … viziate dalla denunciata violazione delle garanzie procedimentali e da difetto di motivazione, avendo il SUI provveduto a revocare i nulla osta, senza tenere in alcun modo conto delle osservazioni provenienti dal datore di lavoro”;
Rilevato che in data 7 novembre 2024 parte ricorrente depositava documentazione, consistente in “invito a presentarsi” per il giorno 14 novembre 2024 rivolto al ricorrente per tre lavoratori e i “nulla osta al lavoro subordinato stagionale” rilasciati dal S.U.I. tra giugno e luglio 2024 per gli altri quattro lavoratori di cui alle originarie domande del 27.03.2023, mentre nessuna produzione o difesa veniva svolta nell’interesse delle amministrazioni resistenti;
Considerato che all’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 i difensori hanno concordemente dichiarato che è integralmente cessata la materia del contendere;
Ritenuto, tuttavia, che in ragione della documentazione in atti, non può addivenirsi ad una declaratoria di merito ex art. 34 c.p.a. nel senso invocato di cessazione della materia del contendere, atteso che per tre lavoratori il procedimento non risulta completato, mentre per gli altri quattro i nuovi nulla osta ottenuti sostituiscono quelli originariamente rilasciati e poi revocati e sono, dunque, autonomamente idonei a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco;
Ritenuto che la dichiarazione resa dalle parti consente, comunque, al Collegio di adottare una pronuncia in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito ex art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto che, in ragione del complessivo andamento della lite, le spese possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2024 e 4 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO