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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4438 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Basta
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paladin
APPELLATA
1 E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Campus
INTERVENIENTE
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno dichiarato che è stato raggiunto un accordo per la definizione in via transattiva della presente controversia chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Roma n. 11547/2019, che ha accolto la domanda revocatoria dell' Controparte_1
dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita
[...] intercorso tra la e la avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_2 alcuni beni immobili e terreni siti nel Comune di Scandriglia (RI).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza è errata poiché il tribunale “non ha tenuto in considerazione una importante questione di diritto riguardante l'irregolarità delle iscrizioni delle ipoteche legali del 2007 e del 2010 entrambe non precedute dagli avvisi da comunicare al contribuente che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione secondo l'indirizzo più volte ribadito dalla Corte di Cassazione fino alla decisione delle Sezioni Unite (Sent. Cass. Sez.
Unite n. 19667 del 2014)” (v. pag. 3 dell'atto di appello);
2) il credito su cui si fonda l'azione revocatoria proposta dell' Controparte_1
è in realtà inesistente, perché già estinto (o in corso di estinzione mediante
[...] adesione alla definizione agevolata delle cartelle – c.d. “Rottamazione-ter);
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (ovvero il fatto che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o che l'atto fosse dolosamente preordinato a ledere il soddisfacimento del creditore se anteriore al sorgere del credito e che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che
2 fosse partecipe alla dolosa preordinazione).
L si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il giudizio – interrotto al seguito del fallimento della e del Controparte_2 fallimento della – è stato riassunto dalla Curatela del fallimento della Controparte_4
e nel giudizio è intervenuto volontariamente Controparte_2 Controparte_3
(che nelle more del giudizio ha acquistato dal Fallimento della la Controparte_2 res litigiosa, subentrando quindi in tutte le posizioni processuali del fallimento).
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno depositato la scrittura privata del 10 marzo 2025, con la quale hanno definito in via transattiva la presente controversia. Le pari hanno pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, ordinando al Conservatore dei RR.II di Rieti di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 17 marzo 2016 (reg. part. 1822; reg. gen. 2278), con compensazione delle spese di lite.
Rilevata la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio delle parti per cessata materia del contendere, l'appello deve dichiararsi estinto.
Le spese processuali devono essere compensate come da concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) ordina al Conservatore dei RR.II di Rieti di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 17 marzo 2016 (reg. part. 1822; reg. gen. 2278), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4438 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Basta
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paladin
APPELLATA
1 E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Campus
INTERVENIENTE
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno dichiarato che è stato raggiunto un accordo per la definizione in via transattiva della presente controversia chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Roma n. 11547/2019, che ha accolto la domanda revocatoria dell' Controparte_1
dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita
[...] intercorso tra la e la avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_2 alcuni beni immobili e terreni siti nel Comune di Scandriglia (RI).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza è errata poiché il tribunale “non ha tenuto in considerazione una importante questione di diritto riguardante l'irregolarità delle iscrizioni delle ipoteche legali del 2007 e del 2010 entrambe non precedute dagli avvisi da comunicare al contribuente che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione secondo l'indirizzo più volte ribadito dalla Corte di Cassazione fino alla decisione delle Sezioni Unite (Sent. Cass. Sez.
Unite n. 19667 del 2014)” (v. pag. 3 dell'atto di appello);
2) il credito su cui si fonda l'azione revocatoria proposta dell' Controparte_1
è in realtà inesistente, perché già estinto (o in corso di estinzione mediante
[...] adesione alla definizione agevolata delle cartelle – c.d. “Rottamazione-ter);
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (ovvero il fatto che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o che l'atto fosse dolosamente preordinato a ledere il soddisfacimento del creditore se anteriore al sorgere del credito e che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che
2 fosse partecipe alla dolosa preordinazione).
L si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il giudizio – interrotto al seguito del fallimento della e del Controparte_2 fallimento della – è stato riassunto dalla Curatela del fallimento della Controparte_4
e nel giudizio è intervenuto volontariamente Controparte_2 Controparte_3
(che nelle more del giudizio ha acquistato dal Fallimento della la Controparte_2 res litigiosa, subentrando quindi in tutte le posizioni processuali del fallimento).
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno depositato la scrittura privata del 10 marzo 2025, con la quale hanno definito in via transattiva la presente controversia. Le pari hanno pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, ordinando al Conservatore dei RR.II di Rieti di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 17 marzo 2016 (reg. part. 1822; reg. gen. 2278), con compensazione delle spese di lite.
Rilevata la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio delle parti per cessata materia del contendere, l'appello deve dichiararsi estinto.
Le spese processuali devono essere compensate come da concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) ordina al Conservatore dei RR.II di Rieti di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 17 marzo 2016 (reg. part. 1822; reg. gen. 2278), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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