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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Parte_1 C.F._1
Largo Giardino n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudio Verga, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Varese, Via Cavour n.44, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gabardini, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 13 appellato contumace
Avente ad oggetto: incidente stradale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 699/2023, Sezione III Civile, Giudice Dott. Nicola Cosentino, pubblicata il 12.5.2023, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Condannare la , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, quale compagnia di assicurazioni che assicurava l'autovettura FIAT Punto targata
DH257JH, condotta dal sig. , unico responsabile dell'investimento del sig. CP_3 Persona_1
avvenuto in data 11.11.2014 in Gallarate sull'attraversamento pedonale di Via Sciesa
[...] intersezione con Largo Beethowen, a corrispondere l'importo di €. 25.477,90 alla sig.ra
[...]
quale cessionaria del credito di natura risarcitoria maturato dal cedente sig. Pt_1 Persona_1
nei confronti della , o quel diverso importo
[...] Controparte_1
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma contrariis reiectis così giudicare:
- respingere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.699/2023 nella causa R.G.1533/2021, pubblicata e notificata in data 12.05.2023 e, per l'effetto
- confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.699/2023 nella causa R.G.1533/2021, pubblicata e notificata in data 12.05.2023 e, per l'effetto,
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
pagina 2 di 13 spese e competenze di primo e secondo grado rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale cessionaria del credito di – (credito avente ad oggetto Parte_1 Persona_1
il risarcimento dei danni subiti dal cedente in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in data 11.11.2014) - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio,
[...]
, quale proprietario del veicolo Fiat Punto Tg. DH257JH e la Compagnia di CP_2
IO , al fine di sentirli condannare, in Controparte_1
solido fra loro, al pagamento di ulteriori euro 25.447,90, ritenendo non satisfattivo il pagamento ricevuto in data 6.12.2018 (= euro 60.541,00) e trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
2. Integrato il contraddittorio con e nella contumacia di Controparte_1
, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 699/2023 pubblicata in data Controparte_2
12 maggio 2023, così disponeva:
“rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della Compagnia convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u.”.
3. La motivazione del Giudice di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si evidenziava che la titolarità del credito risarcitorio, in capo a non Parte_1 fosse contestata e, comunque, risultasse documentata dall'atto di cessione del credito datato
6.12.2018.
Inoltre, che la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di fossero state Controparte_2
esplicitamente ammesse dalla Compagnia di IO, in quanto veniva contestata la sola quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Quanto ai danni risarcibili, in relazione al danno non patrimoniale sub specie danno biologico permanente - tenuto conto della CTU medico legale espletata – lo stesso veniva accertato nella pagina 3 di 13 misura del 17% - misura che risultava sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla
Compagnia di IO con la propria consulenza tecnica di parte e pari al 16,5%.
Quanto al danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale), il Giudice di primo grado riconosceva il pregiudizio subito dal danneggiato nei termini già indicati dalla Compagnia di
IO, sebbene il Ctu non lo avesse non quantificato, così come le spese mediche, in quanto pregiudizi ritenuti non documentati.
In particolare, l'inabilità temporanea assoluta (al 100%) era indicata in 16 giorni;
l'inabilità temporanea parziale, al 75%, in 60 giorni;
l'inabilità temporanea parziale al 50% e al 25% era indicata, rispettivamente, in 90 giorni e in ulteriori 90 giorni.
Le spese mediche venivano liquidate in complessivi euro 4.964,37.
Il “danno morale” non veniva liquidato dal Tribunale, in quanto - si osservava - l'attrice “non ha concretamente tratteggiato l'effettivo contenuto della lesione morale subita” (così, pg. 4 sentenza),
quale pregiudizio che non poteva considerarsi in re ipsa.
La liquidazione giudiziale del danno risultava pari a complessivi euro 49.316,50 e, quindi,
l'acconto già corrisposto da RI NC PL (= euro 60.541,00) appariva ampiamente satisfattivo del credito risarcitorio di parte attrice, con conseguente rigetto della proposta domanda.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 699/2023, chiedendone la riforma Parte_1
per un unico motivo così rubricato:
“Erroneità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 115 c.p.c. per non aver riconosciuto e liquidato il danno morale subito dal danneggiato sig. nel sinistro stradale dell'11.11.2014 e per non aver Persona_1
proceduto ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale subito dal danneggiato sig. nonostante l'allegata ed accertata lesione da cenestesi lavorativa Persona_1
conseguente al sinistro stradale di cui è stato vittima in data 11.11.2014”.
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. , ritualmente citato, veniva dichiarato contumace alla prima udienza del Controparte_2
15.11.2023.
pagina 4 di 13 7. Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, si duole della decisione di primo grado Parte_1
per due ordini di ragioni.
a) Innanzi tutto, per il mancato riconoscimento del “danno morale”, avendo il Tribunale ritenuto non adeguatamente allegato tale pregiudizio e non avendo, per converso, valutato gli elementi presuntivi risultanti dagli atti e documentati nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla documentazione medica relativa all'iter clinico affrontato dal danneggiato, oltre che alla relazione medico legale di parte.
b) Sotto altro profilo, si contesta il mancato riconoscimento del “danno da cenestesi lavorativa”, quale componente del danno non patrimoniale e che è conseguente alla maggior fatica, per
, nello svolgimento della stessa attività di operaio. Persona_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad evidenziare.
I.A. Nella presente fase di gravame, si controverte in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal cedente , in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Persona_1
data 11.11.2014 e limitatamente alle componenti di danno sopra indicate (i.e. il danno morale e il danno da cenestesi lavorativa).
Invero, quanto al danno alla salute sub specie danno biologico permanente e al danno da inabilità
temporanea (totale e parziale), la liquidazione effettuata dal Tribunale non è stata oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa - (così come la liquidazione del danno patrimoniale emergente, pari alle spese mediche sostenute dal danneggiato).
I.B. Così delimitato il thema decidendum dell'appello, appare opportuno premette – in generale –
che il danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona (art. 32 Cost.) è risarcibile a condizione che l'interesse leso sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (quindi, non pagina 5 di 13 consista in meri disagi o fastidi)1.
Trattasi di una categoria di danno giuridicamente unitaria e che richiede la valutazione di tutti i pregiudizi in concreto subiti dal danneggiato, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte,
potendosi ricorrere, a detti fini, anche a presunzioni, fatti notori e massime di esperienza.
I.C. Quanto, in particolare, al “danno morale”, lo stesso ha ricevuto riconoscimento a livello legislativo e, in particolare, dall'art. 139 Codice Assicurazioni Private, ove – dopo avere dato, al 2° comma, lett.a), la definizione di “danno biologico” quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico – fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” – alla lettera e) stabilisce che “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico […] è incrementata in via progressiva e per punto ….”.
Così come ribadito da ampia giurisprudenza di legittimità2, il danno morale mantiene una propria autonomia rispetto al danno biologico, essendo quest'ultimo suscettibile di accertamento medico legale e facendo il primo riferimento ad uno “stato d'animo di sofferenza interiore e che prescinde del tutto, pur potendolo influenzare, dalle vicende dinamico – relazionali del danneggiato”.
Proprio in ragione della natura meramente interiore e soggettiva del “danno morale”, spesso, priva di riflessi percepibili all'esterno, la prova della sua esistenza ed intensità può essere raggiunta mediante richiamo alle “massime di esperienza”, in quanto idonee a fondare il convincimento del giudicante.3 1 Cfr. fra molte, Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33276; 2 cfr., fra molte, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20661;
pagina 6 di 13 Così, può ragionevolmente ritenersi che il danno morale, per quanto componente autonoma rispetto al danno alla salute sub specie biologico, si trovi, rispetto a quest'ultimo, in un rapporto di c.d. corrispondenza diretta, nel senso che tanto più grave è la lesione subita dal danneggiato, quanto più potrà presumersi, sulla base delle circostanze del caso concreto, che il danneggiato abbia patito una “sofferenza inferiore” meritevole di liquidazione.
I.D. In relazione al caso concreto, questa Corte ritiene che le allegazioni e la documentazione offerta dall'attrice in ordine alle modalità di verificazione del sinistro ed all'iter clinico affrontato dal danneggiato, oltre che in relazione ai postumi residuati (permanenti e non) - complessivamente valutate - consentano di ritenere adeguatamente dimostrato il danno morale da sofferenza soggettiva.
Invero, quanto alla dinamica del fatto, risulta che veniva investito, alle ore 20,45 Persona_2 circa dell'11.11.2014, nel Comune di Gallarate (VA) – Località Sciesa, mentre stava camminando,
a piedi, lungo l'attraversamento pedonale, da parte della vettura di proprietà e condotta da
[...]
CP_4
In conseguenza di ciò, si rendeva necessario l'immediato ricovero d'urgenza presso l'Ospedale di
Gallarate per sedici giorni (doc. n. 2 verbale di Pronto Soccorso), presso il Reparto di Pt_1
Ortopedia - Traumatologia, con diagnosi “frattura del piatto tibiale ginocchio sinistro. Trauma facciale con interessamento dentario. Ferita l.c. frontale in policontusioni e poliabrasioni”.
doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere
(ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. 4 Come già rilevato in precedenza, la dinamica del sinistro non è mai stata oggetto di contestazione e, in ogni caso, risulta descritta, nel dettaglio, nel rapporto di incidente stradale prodotto in giudizio sub doc. n. 1) dall'odierna appellante;
pagina 7 di 13 venne sottoposto ad un primo intervento chirurgico di riduzioni e sintesi con viti Persona_1
e placca e valva gessata.
Successivamente, dal 19.6.2015 al 20.06.2015, il medesimo venne sottoposto ad altro ricovero per altro intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi (docc. nn. 2 e 3 . Pt_1
Il danneggiato ha eseguito numerose visite medico – specialistiche, trattamenti riabilitativi ed esami strumentali ed è stato valutato “guarito con postumi” al 21.09.2015, come da relazione medico – legale di parte, alla quale si rimanda per il dettaglio.
In tale occasione, il medico – legale segnalava quanto segue: “Attualmente, in esito alle patite lesioni, il continua lamentare disestesie cicatriziali alla fronte, praetermotilità del dente Per_1
21, disfunzionalità dolorosa della spalla sinistra, algie all'emitorace sinistro a livello della 5^ e 6^
costa di sinistra, cervicalgia e lombalgia statico dinamica secondaria;
ma soprattutto accusa limitazione funzionale del ginocchio sinistro con instabilità articolare ed algie esacerbate dalle variazioni metereologiche e dal carico deambulatorio nonché correlato edema attuale” (cfr. pg. 4 relazione medico legale di parte).
Infine, così come già in precedenza evidenziato, lo stesso Tribunale di primo grado – con accertamento non oggetto di appello – ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente di non lieve entità (= 17%), oltre che del danno da inabilità temporanea (totale e parziale), nei termini già indicati.
Conclusivamente, le circostanze tutte sopra evidenziate - (i.e. la modalità di verificazione del sinistro, l'iter clinico descritto e che ha richiesto a distanza di tempo due interventi chirurgici, oltre che la fase riabilitativa durata circa un anno, unitamente alla non modesta gravità dei postumi residuati) - consentono di presumere la sussistenza del danno morale sofferto dal danneggiato.
Nel caso concreto, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza morale si presume “media” –
(ai fini della successiva liquidazione del danno) – difettando elementi ulteriori che possano fare ritenere diversamente.
I.E. Quanto, invece al danno da cenestesi lavorativa, parte appellante prospetta che – in conseguenza del sinistro stradale 11.11.2014 e delle lesioni subite – svolga, con Persona_1
maggiore fatica e usura, la stessa attività lavorativa di operaio.
pagina 8 di 13 Precisa l'appellante che trattasi di pregiudizio attinente alla sola sfera non patrimoniale, non avendo avuto alcuna ripercussione sulla sua capacità di produrre reddito.
Chiede, per tale ragione, la c.d. personalizzazione del danno biologico, tenuto conto della peculiare incidenza delle lesioni subite nella sfera individuale del danneggiato.
La Corte ritiene che la doglianza, così proposta, non possa essere accolta, non ritenendosi adeguatamente allegati e provati i presupposti per la maggior liquidazione richiesta.
Invero, a fondamento di ciò, l'appellante si limita a dedurre che il danneggiato svolga (“a tutt'oggi”, s'intende dalla narrazione della citazione in appello) l'attività di operaio.
Peraltro, alcuna descrizione, ancorchè minimale, è stata data in ordine alla tipologia di attività lavorativa che il svolge in concreto, ad esempio, con riferimento al settore di interesse, Per_1
così come in ordine ai tempi ed ai giorni di svolgimento della stessa ed a tutto ciò che possa far comprendere, anche da un punto di vista generale, quale siano le mansioni allo stesso affidate e, dunque, l'incidenza delle lesioni personali subite sullo svolgimento di tale attività.
Pertanto, in difetto di tali doverose allegazioni, non appare sufficiente – ai fini di prova – il fatto che il CTU medico – legale abbia affermato che “considerando diagnosi iniziale e dati soggettivi
/obiettivi attuali il danno biologico permanente è quantificabile al 16,5% [elevato dal Tribunale al
17% in sentenza] con maggiore usura lavorativa con riferimento alle dichiarate attività lavorative
e sofferenza psicofisica 1,50 su 5”.
La sola valutazione medico – legale (basata unicamente sulle dichiarazioni del danneggiato) – in difetto di altri elementi – non appare sufficiente per ritenere provato tale pregiudizio, con conseguente rigetto della censura in esame.
I.F. Tenuto conto di quanto sopra, si deve verificare se l'appellante abbia diritto ad un ulteriore risarcimento del danno rispetto a quanto già corrisposto dalla Compagnia di IO con assegno datato 6.12.2018 (= euro 60.541,00).
I.G. Preliminarmente, si osserva che – al caso in decisione – non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio con d.p.r. 13.1.2025, n 12 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 in Gazzetta Ufficiale 18.2.2025,
pagina 9 di 13 n. 40), in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore del 5.3.2025
(così, art. 5 “Disposizioni transitorie”).
Quindi, la liquidazione del danno avviene, in via equitativa ex artt. 2056 – 1226 c.c., in base alle
Tabelle di Milano (anno 2021), già adottate dal primo giudice e non oggetto, in sé, di impugnazione da alcuna delle parti 5.
I.H. Tenuto conto dell'esito del giudizio, il danno non patrimoniale subito da di Persona_1
anni 56 al momento del fatto, risulta così accertato:
- danno biologico permanente (= 17%, così approssimato per eccesso dal primo giudice)
- giorni di inabilità temporanea assoluta (100%): 16
- giorni di inabilità temporanea parziale (75%): 60
- giorni di inabilità temporanea parziale (50%): 90
- giorni di inabilità temporanea parziale (25%): 90
- danno morale da sofferenza soggettiva (media).
Il “punto base” indicato nella Tabella di Milano anno 2021, comprensivo della sofferenza soggettiva “media”, era pari ad euro 3.949,01 (di cui euro 2.969,18 in relazione al danno biologico ed euro 979,83 in relazione al danno morale).
Il danno non patrimoniale (sub specie biologico e morale) risulta pari, all'anno 2021, a complessivi euro 48.672,00, così calcolati: euro 3.949,01 x 17 x il coefficiente demoltiplicatore (= 0,725), arrotondato per eccesso.
pagina 10 di 13 A ciò deve aggiungersi il danno da inabilità temporanea liquidato dal primo giudice in euro
12.721,50 e non oggetto di appello.
Il danno non patrimoniale complessivo risulta così pari ad euro 61.393,50, all'anno 2021.
A ciò, deve aggiungersi il danno patrimoniale (danno emergente) e pari alle spese mediche sostenute e documentate di euro 4.964,37.
I.I. ha percepito euro 60.541,00 in data 6.12.2018 e che ha trattenuto a titolo di Persona_1
acconto.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale si aderisce:
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero
capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.6
Di conseguenza, gli importi sopra indicati vanno devalutati alla data dell'incidente stradale
(avvenuto in data 11 novembre 2014), ottenendosi:
- quanto al danno non patrimoniale (= euro 61.393,50), l'importo di euro 59.605,34, con devalutazione decorrente dall'1.1.2021 (data di aggiornamento delle tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano);
- quanto al danno patrimoniale, l'importo di euro 4.954,46, con devalutazione dalla data mediana degli esborsi (così come documentati sub doc. n. 13 di parte appellante) e che si individua, per maggiore facilità, di calcolo nel 1° maggio 2015. 6 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 7 agosto 2023, n. 23927; pagina 11 di 13 Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, è pari alla data dell'11.11.2014, in linea capitale, a complessivi euro 64.559,80 (euro 59.605,34 + euro 4.954,46).
Sottraendo, da tale importo, l'acconto, previamente devalutato alla data dell'illecito (= euro
59.237,77), si ottiene l'importo capitale residuo di euro 5.322,03 (euro 64.559,80 – euro
59.237,77).
A tale importo, devono aggiungersi gli interessi compensativi, al saggio legale, sull'intero importo capitale di euro 64.559,80, anno per anno rivalutato secondo gli indici FOI, dalla data dell'illecito
(11.11.2014) alla data del pagamento dell'acconto del 6.12.2018 e che risultano pari ad euro
790,85.
Oltre a ciò, sono dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma residua di euro
5.322,03, anno per anno rivalutata in base agli indici FOI, dal 7.12.2018 alla data dell'odierna liquidazione, per un totale complessivo di euro 6.915,86, (di cui euro 603,83 per interessi ed euro
989,90 per rivalutazione monetaria).
Conclusivamente, e sono tenuti, in solido Controparte_2 Controparte_5 fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno – in favore della cessionaria del credito - Parte_1
per i titoli di cui in motivazione e che si liquida in complessivi euro 7.706,71; oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi, su tale somma non più soggetta ad ulteriore rivalutazione, dalla data odierna al giorno dell'effettivo pagamento.
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, del primo e del secondo grado, compensate nella misura di 2/3, vengono poste - per la restante parte - a carico di e di , in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro.
La liquidazione avviene in dispositivo - in favore del procuratore di avv. Claudio Parte_1
Verga, che si è dichiarato antistatario - tenuto conto del d.m. 55/2014, modificato dal d.m.
147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende, per il solo primo grado di giudizio, la fase istruttoria).
pagina 12 di 13 Le spese della Ctu medico – legale, già liquidate dal Tribunale di Busto Arsizio, vengono poste, in via definitiva, per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, in parziale riforma della CP_2 Controparte_1
sentenza n. 699/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12 maggio 2023, condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno che, per i titoli di cui in motivazione, liquida in euro 7.706,71, oltre ai soli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al soddisfo. Conferma il resto;
- condanna e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'avv. Claudio Verga, quale procuratore di che si è Parte_1
dichiarato antistatario, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che,
compensate nella misura di 2/3, liquida in complessivi euro 3.014,33 (di cui euro 1.692,33 per il primo grado ed euro 1.322,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della ctu medico – legale già liquidate dal Tribunale di
Busto Arsizio a carico di per 2/3 e di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
per 1/3, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Controparte_1
Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si rimanda, più estensivamente, a Cass. Civ. n. 20661/2024 cit. la quale – in tema di prova del danno morale – ha sul punto così motivato:
“la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano 5 Per tutte, sul punto, si rimanda a Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 12408/2011: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Parte_1 C.F._1
Largo Giardino n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudio Verga, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Varese, Via Cavour n.44, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gabardini, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 13 appellato contumace
Avente ad oggetto: incidente stradale – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 699/2023, Sezione III Civile, Giudice Dott. Nicola Cosentino, pubblicata il 12.5.2023, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Condannare la , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, quale compagnia di assicurazioni che assicurava l'autovettura FIAT Punto targata
DH257JH, condotta dal sig. , unico responsabile dell'investimento del sig. CP_3 Persona_1
avvenuto in data 11.11.2014 in Gallarate sull'attraversamento pedonale di Via Sciesa
[...] intersezione con Largo Beethowen, a corrispondere l'importo di €. 25.477,90 alla sig.ra
[...]
quale cessionaria del credito di natura risarcitoria maturato dal cedente sig. Pt_1 Persona_1
nei confronti della , o quel diverso importo
[...] Controparte_1
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma contrariis reiectis così giudicare:
- respingere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.699/2023 nella causa R.G.1533/2021, pubblicata e notificata in data 12.05.2023 e, per l'effetto
- confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.699/2023 nella causa R.G.1533/2021, pubblicata e notificata in data 12.05.2023 e, per l'effetto,
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
pagina 2 di 13 spese e competenze di primo e secondo grado rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale cessionaria del credito di – (credito avente ad oggetto Parte_1 Persona_1
il risarcimento dei danni subiti dal cedente in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in data 11.11.2014) - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio,
[...]
, quale proprietario del veicolo Fiat Punto Tg. DH257JH e la Compagnia di CP_2
IO , al fine di sentirli condannare, in Controparte_1
solido fra loro, al pagamento di ulteriori euro 25.447,90, ritenendo non satisfattivo il pagamento ricevuto in data 6.12.2018 (= euro 60.541,00) e trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
2. Integrato il contraddittorio con e nella contumacia di Controparte_1
, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 699/2023 pubblicata in data Controparte_2
12 maggio 2023, così disponeva:
“rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della Compagnia convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u.”.
3. La motivazione del Giudice di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si evidenziava che la titolarità del credito risarcitorio, in capo a non Parte_1 fosse contestata e, comunque, risultasse documentata dall'atto di cessione del credito datato
6.12.2018.
Inoltre, che la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di fossero state Controparte_2
esplicitamente ammesse dalla Compagnia di IO, in quanto veniva contestata la sola quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Quanto ai danni risarcibili, in relazione al danno non patrimoniale sub specie danno biologico permanente - tenuto conto della CTU medico legale espletata – lo stesso veniva accertato nella pagina 3 di 13 misura del 17% - misura che risultava sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla
Compagnia di IO con la propria consulenza tecnica di parte e pari al 16,5%.
Quanto al danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale), il Giudice di primo grado riconosceva il pregiudizio subito dal danneggiato nei termini già indicati dalla Compagnia di
IO, sebbene il Ctu non lo avesse non quantificato, così come le spese mediche, in quanto pregiudizi ritenuti non documentati.
In particolare, l'inabilità temporanea assoluta (al 100%) era indicata in 16 giorni;
l'inabilità temporanea parziale, al 75%, in 60 giorni;
l'inabilità temporanea parziale al 50% e al 25% era indicata, rispettivamente, in 90 giorni e in ulteriori 90 giorni.
Le spese mediche venivano liquidate in complessivi euro 4.964,37.
Il “danno morale” non veniva liquidato dal Tribunale, in quanto - si osservava - l'attrice “non ha concretamente tratteggiato l'effettivo contenuto della lesione morale subita” (così, pg. 4 sentenza),
quale pregiudizio che non poteva considerarsi in re ipsa.
La liquidazione giudiziale del danno risultava pari a complessivi euro 49.316,50 e, quindi,
l'acconto già corrisposto da RI NC PL (= euro 60.541,00) appariva ampiamente satisfattivo del credito risarcitorio di parte attrice, con conseguente rigetto della proposta domanda.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 699/2023, chiedendone la riforma Parte_1
per un unico motivo così rubricato:
“Erroneità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 115 c.p.c. per non aver riconosciuto e liquidato il danno morale subito dal danneggiato sig. nel sinistro stradale dell'11.11.2014 e per non aver Persona_1
proceduto ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale subito dal danneggiato sig. nonostante l'allegata ed accertata lesione da cenestesi lavorativa Persona_1
conseguente al sinistro stradale di cui è stato vittima in data 11.11.2014”.
5. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. , ritualmente citato, veniva dichiarato contumace alla prima udienza del Controparte_2
15.11.2023.
pagina 4 di 13 7. Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, si duole della decisione di primo grado Parte_1
per due ordini di ragioni.
a) Innanzi tutto, per il mancato riconoscimento del “danno morale”, avendo il Tribunale ritenuto non adeguatamente allegato tale pregiudizio e non avendo, per converso, valutato gli elementi presuntivi risultanti dagli atti e documentati nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla documentazione medica relativa all'iter clinico affrontato dal danneggiato, oltre che alla relazione medico legale di parte.
b) Sotto altro profilo, si contesta il mancato riconoscimento del “danno da cenestesi lavorativa”, quale componente del danno non patrimoniale e che è conseguente alla maggior fatica, per
, nello svolgimento della stessa attività di operaio. Persona_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato, nei termini che si vanno ad evidenziare.
I.A. Nella presente fase di gravame, si controverte in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal cedente , in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Persona_1
data 11.11.2014 e limitatamente alle componenti di danno sopra indicate (i.e. il danno morale e il danno da cenestesi lavorativa).
Invero, quanto al danno alla salute sub specie danno biologico permanente e al danno da inabilità
temporanea (totale e parziale), la liquidazione effettuata dal Tribunale non è stata oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa - (così come la liquidazione del danno patrimoniale emergente, pari alle spese mediche sostenute dal danneggiato).
I.B. Così delimitato il thema decidendum dell'appello, appare opportuno premette – in generale –
che il danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona (art. 32 Cost.) è risarcibile a condizione che l'interesse leso sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (quindi, non pagina 5 di 13 consista in meri disagi o fastidi)1.
Trattasi di una categoria di danno giuridicamente unitaria e che richiede la valutazione di tutti i pregiudizi in concreto subiti dal danneggiato, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte,
potendosi ricorrere, a detti fini, anche a presunzioni, fatti notori e massime di esperienza.
I.C. Quanto, in particolare, al “danno morale”, lo stesso ha ricevuto riconoscimento a livello legislativo e, in particolare, dall'art. 139 Codice Assicurazioni Private, ove – dopo avere dato, al 2° comma, lett.a), la definizione di “danno biologico” quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico – fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” – alla lettera e) stabilisce che “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico […] è incrementata in via progressiva e per punto ….”.
Così come ribadito da ampia giurisprudenza di legittimità2, il danno morale mantiene una propria autonomia rispetto al danno biologico, essendo quest'ultimo suscettibile di accertamento medico legale e facendo il primo riferimento ad uno “stato d'animo di sofferenza interiore e che prescinde del tutto, pur potendolo influenzare, dalle vicende dinamico – relazionali del danneggiato”.
Proprio in ragione della natura meramente interiore e soggettiva del “danno morale”, spesso, priva di riflessi percepibili all'esterno, la prova della sua esistenza ed intensità può essere raggiunta mediante richiamo alle “massime di esperienza”, in quanto idonee a fondare il convincimento del giudicante.3 1 Cfr. fra molte, Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33276; 2 cfr., fra molte, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20661;
pagina 6 di 13 Così, può ragionevolmente ritenersi che il danno morale, per quanto componente autonoma rispetto al danno alla salute sub specie biologico, si trovi, rispetto a quest'ultimo, in un rapporto di c.d. corrispondenza diretta, nel senso che tanto più grave è la lesione subita dal danneggiato, quanto più potrà presumersi, sulla base delle circostanze del caso concreto, che il danneggiato abbia patito una “sofferenza inferiore” meritevole di liquidazione.
I.D. In relazione al caso concreto, questa Corte ritiene che le allegazioni e la documentazione offerta dall'attrice in ordine alle modalità di verificazione del sinistro ed all'iter clinico affrontato dal danneggiato, oltre che in relazione ai postumi residuati (permanenti e non) - complessivamente valutate - consentano di ritenere adeguatamente dimostrato il danno morale da sofferenza soggettiva.
Invero, quanto alla dinamica del fatto, risulta che veniva investito, alle ore 20,45 Persona_2 circa dell'11.11.2014, nel Comune di Gallarate (VA) – Località Sciesa, mentre stava camminando,
a piedi, lungo l'attraversamento pedonale, da parte della vettura di proprietà e condotta da
[...]
CP_4
In conseguenza di ciò, si rendeva necessario l'immediato ricovero d'urgenza presso l'Ospedale di
Gallarate per sedici giorni (doc. n. 2 verbale di Pronto Soccorso), presso il Reparto di Pt_1
Ortopedia - Traumatologia, con diagnosi “frattura del piatto tibiale ginocchio sinistro. Trauma facciale con interessamento dentario. Ferita l.c. frontale in policontusioni e poliabrasioni”.
doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere
(ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. 4 Come già rilevato in precedenza, la dinamica del sinistro non è mai stata oggetto di contestazione e, in ogni caso, risulta descritta, nel dettaglio, nel rapporto di incidente stradale prodotto in giudizio sub doc. n. 1) dall'odierna appellante;
pagina 7 di 13 venne sottoposto ad un primo intervento chirurgico di riduzioni e sintesi con viti Persona_1
e placca e valva gessata.
Successivamente, dal 19.6.2015 al 20.06.2015, il medesimo venne sottoposto ad altro ricovero per altro intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi (docc. nn. 2 e 3 . Pt_1
Il danneggiato ha eseguito numerose visite medico – specialistiche, trattamenti riabilitativi ed esami strumentali ed è stato valutato “guarito con postumi” al 21.09.2015, come da relazione medico – legale di parte, alla quale si rimanda per il dettaglio.
In tale occasione, il medico – legale segnalava quanto segue: “Attualmente, in esito alle patite lesioni, il continua lamentare disestesie cicatriziali alla fronte, praetermotilità del dente Per_1
21, disfunzionalità dolorosa della spalla sinistra, algie all'emitorace sinistro a livello della 5^ e 6^
costa di sinistra, cervicalgia e lombalgia statico dinamica secondaria;
ma soprattutto accusa limitazione funzionale del ginocchio sinistro con instabilità articolare ed algie esacerbate dalle variazioni metereologiche e dal carico deambulatorio nonché correlato edema attuale” (cfr. pg. 4 relazione medico legale di parte).
Infine, così come già in precedenza evidenziato, lo stesso Tribunale di primo grado – con accertamento non oggetto di appello – ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente di non lieve entità (= 17%), oltre che del danno da inabilità temporanea (totale e parziale), nei termini già indicati.
Conclusivamente, le circostanze tutte sopra evidenziate - (i.e. la modalità di verificazione del sinistro, l'iter clinico descritto e che ha richiesto a distanza di tempo due interventi chirurgici, oltre che la fase riabilitativa durata circa un anno, unitamente alla non modesta gravità dei postumi residuati) - consentono di presumere la sussistenza del danno morale sofferto dal danneggiato.
Nel caso concreto, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza morale si presume “media” –
(ai fini della successiva liquidazione del danno) – difettando elementi ulteriori che possano fare ritenere diversamente.
I.E. Quanto, invece al danno da cenestesi lavorativa, parte appellante prospetta che – in conseguenza del sinistro stradale 11.11.2014 e delle lesioni subite – svolga, con Persona_1
maggiore fatica e usura, la stessa attività lavorativa di operaio.
pagina 8 di 13 Precisa l'appellante che trattasi di pregiudizio attinente alla sola sfera non patrimoniale, non avendo avuto alcuna ripercussione sulla sua capacità di produrre reddito.
Chiede, per tale ragione, la c.d. personalizzazione del danno biologico, tenuto conto della peculiare incidenza delle lesioni subite nella sfera individuale del danneggiato.
La Corte ritiene che la doglianza, così proposta, non possa essere accolta, non ritenendosi adeguatamente allegati e provati i presupposti per la maggior liquidazione richiesta.
Invero, a fondamento di ciò, l'appellante si limita a dedurre che il danneggiato svolga (“a tutt'oggi”, s'intende dalla narrazione della citazione in appello) l'attività di operaio.
Peraltro, alcuna descrizione, ancorchè minimale, è stata data in ordine alla tipologia di attività lavorativa che il svolge in concreto, ad esempio, con riferimento al settore di interesse, Per_1
così come in ordine ai tempi ed ai giorni di svolgimento della stessa ed a tutto ciò che possa far comprendere, anche da un punto di vista generale, quale siano le mansioni allo stesso affidate e, dunque, l'incidenza delle lesioni personali subite sullo svolgimento di tale attività.
Pertanto, in difetto di tali doverose allegazioni, non appare sufficiente – ai fini di prova – il fatto che il CTU medico – legale abbia affermato che “considerando diagnosi iniziale e dati soggettivi
/obiettivi attuali il danno biologico permanente è quantificabile al 16,5% [elevato dal Tribunale al
17% in sentenza] con maggiore usura lavorativa con riferimento alle dichiarate attività lavorative
e sofferenza psicofisica 1,50 su 5”.
La sola valutazione medico – legale (basata unicamente sulle dichiarazioni del danneggiato) – in difetto di altri elementi – non appare sufficiente per ritenere provato tale pregiudizio, con conseguente rigetto della censura in esame.
I.F. Tenuto conto di quanto sopra, si deve verificare se l'appellante abbia diritto ad un ulteriore risarcimento del danno rispetto a quanto già corrisposto dalla Compagnia di IO con assegno datato 6.12.2018 (= euro 60.541,00).
I.G. Preliminarmente, si osserva che – al caso in decisione – non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio con d.p.r. 13.1.2025, n 12 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 in Gazzetta Ufficiale 18.2.2025,
pagina 9 di 13 n. 40), in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore del 5.3.2025
(così, art. 5 “Disposizioni transitorie”).
Quindi, la liquidazione del danno avviene, in via equitativa ex artt. 2056 – 1226 c.c., in base alle
Tabelle di Milano (anno 2021), già adottate dal primo giudice e non oggetto, in sé, di impugnazione da alcuna delle parti 5.
I.H. Tenuto conto dell'esito del giudizio, il danno non patrimoniale subito da di Persona_1
anni 56 al momento del fatto, risulta così accertato:
- danno biologico permanente (= 17%, così approssimato per eccesso dal primo giudice)
- giorni di inabilità temporanea assoluta (100%): 16
- giorni di inabilità temporanea parziale (75%): 60
- giorni di inabilità temporanea parziale (50%): 90
- giorni di inabilità temporanea parziale (25%): 90
- danno morale da sofferenza soggettiva (media).
Il “punto base” indicato nella Tabella di Milano anno 2021, comprensivo della sofferenza soggettiva “media”, era pari ad euro 3.949,01 (di cui euro 2.969,18 in relazione al danno biologico ed euro 979,83 in relazione al danno morale).
Il danno non patrimoniale (sub specie biologico e morale) risulta pari, all'anno 2021, a complessivi euro 48.672,00, così calcolati: euro 3.949,01 x 17 x il coefficiente demoltiplicatore (= 0,725), arrotondato per eccesso.
pagina 10 di 13 A ciò deve aggiungersi il danno da inabilità temporanea liquidato dal primo giudice in euro
12.721,50 e non oggetto di appello.
Il danno non patrimoniale complessivo risulta così pari ad euro 61.393,50, all'anno 2021.
A ciò, deve aggiungersi il danno patrimoniale (danno emergente) e pari alle spese mediche sostenute e documentate di euro 4.964,37.
I.I. ha percepito euro 60.541,00 in data 6.12.2018 e che ha trattenuto a titolo di Persona_1
acconto.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale si aderisce:
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero
capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.6
Di conseguenza, gli importi sopra indicati vanno devalutati alla data dell'incidente stradale
(avvenuto in data 11 novembre 2014), ottenendosi:
- quanto al danno non patrimoniale (= euro 61.393,50), l'importo di euro 59.605,34, con devalutazione decorrente dall'1.1.2021 (data di aggiornamento delle tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano);
- quanto al danno patrimoniale, l'importo di euro 4.954,46, con devalutazione dalla data mediana degli esborsi (così come documentati sub doc. n. 13 di parte appellante) e che si individua, per maggiore facilità, di calcolo nel 1° maggio 2015. 6 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 7 agosto 2023, n. 23927; pagina 11 di 13 Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, è pari alla data dell'11.11.2014, in linea capitale, a complessivi euro 64.559,80 (euro 59.605,34 + euro 4.954,46).
Sottraendo, da tale importo, l'acconto, previamente devalutato alla data dell'illecito (= euro
59.237,77), si ottiene l'importo capitale residuo di euro 5.322,03 (euro 64.559,80 – euro
59.237,77).
A tale importo, devono aggiungersi gli interessi compensativi, al saggio legale, sull'intero importo capitale di euro 64.559,80, anno per anno rivalutato secondo gli indici FOI, dalla data dell'illecito
(11.11.2014) alla data del pagamento dell'acconto del 6.12.2018 e che risultano pari ad euro
790,85.
Oltre a ciò, sono dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma residua di euro
5.322,03, anno per anno rivalutata in base agli indici FOI, dal 7.12.2018 alla data dell'odierna liquidazione, per un totale complessivo di euro 6.915,86, (di cui euro 603,83 per interessi ed euro
989,90 per rivalutazione monetaria).
Conclusivamente, e sono tenuti, in solido Controparte_2 Controparte_5 fra loro, all'ulteriore risarcimento del danno – in favore della cessionaria del credito - Parte_1
per i titoli di cui in motivazione e che si liquida in complessivi euro 7.706,71; oltre ai soli interessi legali, ulteriormente maturandi, su tale somma non più soggetta ad ulteriore rivalutazione, dalla data odierna al giorno dell'effettivo pagamento.
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, del primo e del secondo grado, compensate nella misura di 2/3, vengono poste - per la restante parte - a carico di e di , in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro.
La liquidazione avviene in dispositivo - in favore del procuratore di avv. Claudio Parte_1
Verga, che si è dichiarato antistatario - tenuto conto del d.m. 55/2014, modificato dal d.m.
147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende, per il solo primo grado di giudizio, la fase istruttoria).
pagina 12 di 13 Le spese della Ctu medico – legale, già liquidate dal Tribunale di Busto Arsizio, vengono poste, in via definitiva, per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di e, in parziale riforma della CP_2 Controparte_1
sentenza n. 699/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12 maggio 2023, condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento del danno che, per i titoli di cui in motivazione, liquida in euro 7.706,71, oltre ai soli interessi legali maturandi dalla data odierna sino al soddisfo. Conferma il resto;
- condanna e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'avv. Claudio Verga, quale procuratore di che si è Parte_1
dichiarato antistatario, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che,
compensate nella misura di 2/3, liquida in complessivi euro 3.014,33 (di cui euro 1.692,33 per il primo grado ed euro 1.322,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della ctu medico – legale già liquidate dal Tribunale di
Busto Arsizio a carico di per 2/3 e di e di Parte_1 Controparte_2 [...]
per 1/3, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Controparte_1
Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si rimanda, più estensivamente, a Cass. Civ. n. 20661/2024 cit. la quale – in tema di prova del danno morale – ha sul punto così motivato:
“la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano 5 Per tutte, sul punto, si rimanda a Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 12408/2011: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”;