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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI DO ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3045 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Albano Laziale via Virgilio n. 12, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Gianluca Magnani, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma via
[...] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv. Alessandra Molfese e Avv. Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso il proprio ufficio distrettuale legale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'8 giugno 2022 ha rappresentato di aver lavorato Parte_1 dall'anno scolastico 1987/1988 quale docente, presso vari istituti e in virtù di una pluralità di contratti a termine. Dall'1 settembre 2012 la ricorrente è stata immessa in ruolo e l'Amministrazione ha valutato solo parzialmente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera il periodo di servizio svolto preruolo.
La ricorrente ha affermato: il diritto al riconoscimento integrale ai fini della ricostruzione di carriera del servizio prestato in pre ruolo;
il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la somma di € 30.801,01 per differenze retributive maturate dall'1 settembre 2013 all'1 maggio 2023, e alla relativa regolarizzazione contributiva
Ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il
[...]
CP_
e l' chiedendo: di accertare il suo diritto al riconoscimento di tutti i Controparte_1
servizi pre ruolo prestati, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, con condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di di € 30.801,00 per CP_1 differenze retributive maturate dall'1 settembre 2013 all'1 maggio 2023, oltre che al versamento dei CP_ contributi relativi presso l'
1.1. Il si è costituito in giudizio tardivamente, il 30 Controparte_1
maggio 2024, contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo, ove accertata la fondatezza della pretesa ed il diritto della ricorrente, di condannare il convenuto al pagamento della Controparte_1
corrispondente somma dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi ex lege per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
2. Nel corso del giudizio è stata esperita una consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.3. All'esito, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai processi incardinati successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell'anzianità maturata anche ai fini stipendiali in relazione al periodo svolto preruolo, oltre la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
3.1. Sul punto, devono essere svolte le considerazioni che seguono.
La direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo (clausola n. 1) “a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
3.1.1. La Corte di Cassazione, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016 n. 22558).
Tali principi sono stati ribaditi dalla stessa Corte di Cassazione, che ha affermato che, in relazione al personale amministrativo, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (Cass. 28 novembre
2019, n. 31150).
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149).
3.2. Ne consegue, pertanto, considerata l'immissione in ruolo della ricorrente nell'a.s.
2012/2013, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi giuridici ed economici, l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui non ha reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010.
3.3. In relazione alla quantificazione dei crediti maturati per differenze retributive, occorre avere riguardo alla consulenza tecnica in atti.
3.3.1. Il consulente ha così riferito: “Il quesito richiede di effettuare la ricostruzione di carriera ipotizzando lo stesso trattamento di un docente assunto ab origine a tempo indeterminato, considerando i servizio pre-ruolo svolti presso la scuola pubblica, senza alcuna interruzione fra un rapporto a tempo determinato e l'altro.
Per quanto riguarda i servizi pre-ruolo prestati negli A.S. 1987/1988, 1989/1990,
1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, incontroverso che non sono stati raggiunti i 180 giorni, nessuna anzianità è maturata, come riconosciuto anche dai primi decreti di ricostruzione di carriera non impugnati dalla sig.ra . Pt_1
Per quanto riguarda invece il servizio non di ruolo prestato negli A.S. 1993/1994,
1994/1995 e 1995/1996 nella scuola statale dell'infanzia/materna, pur non essendoci indicazioni specifiche nel quesito, ritiene la sottoscritta, alla luce della Sentenze della Cassazione sopra riportate, che i tre anni di servizio debbano essere riconosciuti per intero, contrariamente a quanto avvenuto nell'ultimo Decreto prot. 333 del 13 aprile 2015.
Presupponendo una equiparazione con personale assunto a tempo indeterminato, come indicato nel quesito, i periodi pre-ruolo devono essere considerati per intero.
Ne consegue che alla data del 01/09/2012 l'anzianità maturata era di anni 19, di cui però il
2013 non ancora utile, per cui di complessivi anni 18 ai fini dell'inquadramento nelle fasce retributive pro-tempore vigenti.
In base al Decreto dell' 11.07.2005 alla data del 31/12/1995 l'anzianità riconosciuta è pari
a anni 2, mesi 4 , utile ai fini giuridici ed economici, cui corrisponde l'inquadramento nella fascia
0-3 del CCNL pro tempore vigente, per cui la docente è stata correttamente inquadrata e retribuita, senza alcuna differenza con il personale assunto ab origine a tempo indeterminato. Con il successivo Decreto del 25.06.2013 alla data del 1/9/1996 di assunzione a tempo indeterminato quale insegnante di scuola elementare, alla docente è stata riconosciuta una anzianità di 2 anni e 8 mesi, per cui la docente è stata correttamente inquadrata sempre nella fascia 0-3.
Dal 1° gennaio 1997 le è riconosciuta la compiuta anzianità di anni 3 e quindi la seconda posizione stipendiale (3-8) del CCNL pro-tempore vigente, docente di scuola elem. , come CP_3
confermato dalle buste paga prodotte a campione.
Dal 1° febbraio 2003 le è stata riconosciuta la compiuta anzianità di anni 9, con conseguente passaggio alla fascia 9-15 , terza fascia stipendiale, di cui al CCNL del 24/7/2003, come confermato dalle buste paga prodotte a campione.
Dal 01/09/2009 le è stata riconosciuta la compiuta anzianità di anni 15, con conseguente passaggio alla fascia 15-20 , terza fascia stipendiale, come confermato dalle buste paga prodotte a campione. […]
Da quanto sopra riportato emerge che:
- la sig.ra al momento della presa di servizio come docente di scuola media/sup. è Pt_1
rimasta inquadrata come docente di scuola elem./materna fascia 15/20, ed ha continuato a percepire uno stipendio di € 23.332,06 (12 mensilità) corrispondente alla fascia 15-20 (docente scuola inf/primaria);
- dal 01/09/2013 (al termine dell'anno di prova) le è stato riconosciuto lo stipendio di €
24.062,51 corrispondente alla fascia 9-14 (docente di scuola superiore) e un assegno ad personam di € 918,50 annuali (12 mensilità);
- dal 01/04/2017 ha ottenuto il passaggio alla fascia 15-20 (docente di scuola superiore) con uno stipendio di € 26.407,69 (12 mensilità) e completo riassorbimento dell'assegno ad personam. […]
In base a tutto quanto sopra riportato, la sottoscritta ha proceduto al calcolo delle differenze stipendiali spettanti alla ricorrente per i periodi di servizio di ruolo svolti dal 01/09/2013 al 31/05/2023 […].
Le differenze retributive spettanti alla ricorrente sono state quantificate in complessivi €
32.391,45, importo leggermente superiore ai conteggi di controparte in quanto fin dal 01/09/2013 la sottoscritta le ha riconosciuto spettante la fascia (15-20)” (relazione peritale agli atti).
Il consulente ha quindi così concluso: “In risposta al quesito la sottoscritta ha accertato e differenze retributive spettanti alla ricorrente, ipotizzando una assunzione ab origine a tempo indeterminato. Le differenze, tutte relative a periodi post immissione in ruolo, sono state calcolate pari a €
32.391,45”.
3.3.2. Le conclusioni cui giunge il CTU nominato devono qui essere condivise, in quanto argomentate ampiamente con criteri contabili e scientifici, con iter logico ineccepibile.
4. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso si deve dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. di settore, in relazione al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a termine presso la scuola statale;
per l'effetto, e considerata la tardività della eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 30.801,01, nei limiti della domanda, per differenze retributive maturate
[...] dall'1 settembre 2013 all'1 maggio 2023, oltre i soli interessi legali (art. 22, comma 36, legge CP_ 724/1994), e al versamento presso l' dei contributi spettanti su tale somma, nei limiti della prescrizione quinquennale.
5. Il resistente, soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente e CP_ in favore dell'
Le spese per CTU sono parimenti poste in via definitiva a carico del
[...]
, per le medesime ragioni. Controparte_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, Parte_1
ai fini giuridici ed economici, dei servizi svolti in virtù di contratti a termine presso la scuola statale, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. di settore;
condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 30.801,01, per differenze retributive Parte_1 maturate dall'1 settembre 2013 all'1 maggio 2023, oltre interessi legali, e al versamento presso CP_ l' dei contributi spettanti su tale somma, nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 4.630,00, oltre spese Parte_1
generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
CP_ pagamento in favore dell' dei compensi di lite, liquidati in € 1.312,00, oltre spese generali;
pone a carico del resistente le spese per CTU, come liquidate con separato CP_1
decreto.
Velletri, 5 giugno 2025
Il giudice
PI DO ZI