Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1987, n. 42
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1987
Art. 4. 1. Il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 6 della legge n. 257/1976 come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - L'esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.
Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero dello pubblico istruzione per l'approvazione".
Entrata in vigore il 11 marzo 1987