Articolo 22 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 marzo 2017
Art. 22. Detenzione dei prodotti enologici e chimici 1. E' vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonche' impiegare in enologia sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. E' tuttavia consentito detenere, in quantita' limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 21, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine e' tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purche' in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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