Versione
1 marzo 2017
1 marzo 2017
Art. 22. Detenzione dei prodotti enologici e chimici 1. E' vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonche' impiegare in enologia sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. E' tuttavia consentito detenere, in quantita' limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 21, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine e' tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purche' in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.
2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine e' tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purche' in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 28/02/2025, n. 314Provvedimento: Segue verbale di udienza del 28 febbraio 2025 Tribunale di Brindisi Sezione civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice, TA RR, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, in esito alla udienza del 28.02.2025 ha emesso la seguente Sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 3325/ 2023 R. G. tra Parte_1 (p.iva: P.IVA_1 ), in persona del suo l.r., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Manfreda del Foro di Brindisi, dall'Avv. UI SC del Foro di Asti, dall'Avv. Francesco Vergine del Foro di Lecce, e domiciliata …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- detenzione sostanze chimiche·
- art. 22 L. 238/2016·
- annullamento ordinanza-ingiunzione·
- reati di contraffazione/sofisticazione·
- principio di sussidiarietà·
- principio di specialità·
- riserva in favore penale·
- concorso tra illecito penale e amministrativo·
- art. 73 L. 238/2016