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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Monica Montan- te, a scioglimento della riserva assunta ex lege alla scadenza del termine as- segnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza odierna;
ha emesso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10193 dell'anno 2025 promossa
DA
, nata a Palermo il [...], in [...] e quale esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...]- Persona_1 lermo in data 8.09.2011 (Avv. Impiduglia Giuseppe);
– ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/09/2025, , quale geni- Parte_1 tore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
[...
, nato a [...] in data [...], premettendo che il proprio figlio è af- fetto da “disturbo dello spettro autistico con funzionamento intellettivo limite e grave compromissione del linguaggio”, patologia per la quale è stato ricono- sciuto, con certificazione della Commissione medica del centro medico legale
Inps di “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi CP_1 dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92” (cfr. all.
2 - verbale commissione medica
INPS allegato al ricorso), ha esposto che, sebbene in data 24.09.2024 -
l'Unità di valutazione multidimensionale (UVM) competente aveva redatto un progetto personalizzato assistenziale, ex art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328, con la previsione della necessità per il disabile di usufruire dell'assegnazione del “Servizio Educativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore setti- manali”, lo svolgimento di '“attività natatoria 1 volta a settimana” e
“l'inserimento in un “Centro Socio Educativo 1 volta a settimana” (si veda all.1
- Piano personalizzato allegato all'atto introduttivo) –, il Controparte_1 non aveva provveduto ad attivare i suddetti servizi assistenziali a favore del minore.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del minore a fruire del servizio assistenziale previsto dal summenzio- nato Piano Personalizzato approvato in data 24.09.2024, nonché la natura discriminatoria della condotta assunta del di e, per CP_1 CP_1
l'effetto, ordinare, già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., con decreto inaudita altera parte, la cessazione dell'anzidetta condotta e l'erogazione dei servizi assegnati al minore e ha altresì sol- Persona_1 lecitato la condanna dell'amministrazione comunale, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal disabile a causa della summenzionata condotta (discriminatoria) e consistente nella mancata tempestiva assegna- zione di tutti i servizi previsti dal sopra citato Piano Personalizzato approvato il data 24.09.2024.
2. Con decreto del 2.09.2025 questo decidente ha ordinato al convenuto l'immediata cessazione della condotta discriminatoria Controparte_1 posta in essere nei riguardi del minore e, per l'effetto, Persona_1
l'attivazione di tutti i servizi socioassistenziali indicati in ricorso, assegnando alle parti termine sino al 01.12.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3. Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, ha Controparte_1 omesso di costituirsi.
4. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'1.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della notifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 2.09.2025,
l'Amministrazione resistente ha disposto l'attivazione dei servizi richiesti in favore del minore e ha quindi chiesto dichiararsi la cessa- Persona_1
- 2 - zione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, con condanna al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario (si vedano comunicazioni di avvio dei servizi allegate alle note scritte depositate il 29/11/2025).
La parte ricorrente ha insistito nella domanda di condanna al risarci- mento del danno non patrimoniale patito dal minore con- Persona_1 seguente alla mancata attivazione dei servizi previsti dal Piano Personalizza- to.
5. Tanto premesso, in via preliminare dev'essere dichiarata la contuma- cia del che non si è costituito, sebbene sia stato ritual- Controparte_1 mente evocato in giudizio.
6. Orbene, essendovi prova dell'avvenuta assegnazione del “Servizio Edu- cativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore settimanali”, dell'avvio
'“attività natatoria 1 volta a settimana” e “l'inserimento in un “Centro Socio-
Educativo 1 volta a settimana”, solo successivamente alla notificazione del ri- corso e del decreto reso inaudita altera parte, deve ritenersi cessato il com- portamento discriminatorio lamentato e, dunque, cessata la materia del con- tendere.
7. In ordine alla domanda di ristoro del danno non patrimoniale, va os- servato che lo stesso va sempre allegato e provato dal danneggiato, dovendo- si negare la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in re ipsa in considerazione dell'ormai acclarata distinzione tra evento di danno e danno c.d. conseguenza (cfr. Cass. civ., S.U., n. 26972, 26973, 26974 e
26975 del 2008; Cass. civ., Sez. III, n. 8827 e 8828 del 2003).
Di contro, nella vicenda in disamina nessun elemento potrebbe desumer- si dagli atti di causa con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli derivate al minore disabile dalla mancata attivazione dei servizi assistenziali previsti dal
Piano Personalizzato, in quanto non è stata allegata alcuna documentazione idonea a suffragare effettivamente la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata erogazione dei servizi per il numero di ore previste e un danno spe- cifico, atteso che la difesa della ricorrente si è invero limitata a sottolineare la
- 3 - sussistenza del danno non patrimoniale lamentato sulla scorta della sola do- cumentazione attestante lo stato di disabilità e la necessità dei servizi con- templati nel Piano Personalizzato, da cui comunque non appare emergere al- cuna evidenza idonea a fondare l'an del dedotto pregiudizio non patrimoniale del quale è stato invocato il ristoro.
Non sono stati in alcun modo allegati elementi da cui desumere ed accer- tare il danno non patrimoniale patito dal minore, potendo farsi ricorso ad una valutazione equitativa solo ai fini della liquidazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, ritenuta non pro- vata la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale il cui ristoro è stato ri- chiesto, la domanda risarcitoria va respinta.
8. In base, infine, al principio della soccombenza c.d. virtuale le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla Controparte_1 controversia, provvedendo ad attivare i suddetti servizi assistenziali solo successivamente all'emissione del decreto inaudita altera parte emesso da questo Tribunale in data 2.09.2025.
L'amministrazione resistente dev'essere, dunque, condannata a rimbor- sare alla controparte le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, te- nuto conto della limitata attività processuale svolta e della non peculiare dif- ficoltà delle questioni affrontate, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ec- cezione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere, previo accertamento della natura discri- minatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione convenuta, la cessazione della stessa mediante attribuzione in favore del minore Per_1
, nato a [...] [...], dei servizi previsti dal PAI ap-
[...] CP_1
- 4 - provato in data 24.09.2024 e, segnatamente, l'assegnazione del “Servizio
Educativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore settimanali”, dell'avvio '“attività natatoria 1 volta a settimana” e “l'inserimento in un “Cen- tro Socio Educativo 1 volta a settimana”;
3. rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente;
4. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese Controparte_1 del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.427,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procurato- re antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, 2/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Monica Montante.
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Monica Montan- te, a scioglimento della riserva assunta ex lege alla scadenza del termine as- segnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza odierna;
ha emesso ai sensi degli articoli 281 decies e seguenti c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10193 dell'anno 2025 promossa
DA
, nata a Palermo il [...], in [...] e quale esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...]- Persona_1 lermo in data 8.09.2011 (Avv. Impiduglia Giuseppe);
– ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/09/2025, , quale geni- Parte_1 tore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
[...
, nato a [...] in data [...], premettendo che il proprio figlio è af- fetto da “disturbo dello spettro autistico con funzionamento intellettivo limite e grave compromissione del linguaggio”, patologia per la quale è stato ricono- sciuto, con certificazione della Commissione medica del centro medico legale
Inps di “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi CP_1 dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92” (cfr. all.
2 - verbale commissione medica
INPS allegato al ricorso), ha esposto che, sebbene in data 24.09.2024 -
l'Unità di valutazione multidimensionale (UVM) competente aveva redatto un progetto personalizzato assistenziale, ex art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328, con la previsione della necessità per il disabile di usufruire dell'assegnazione del “Servizio Educativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore setti- manali”, lo svolgimento di '“attività natatoria 1 volta a settimana” e
“l'inserimento in un “Centro Socio Educativo 1 volta a settimana” (si veda all.1
- Piano personalizzato allegato all'atto introduttivo) –, il Controparte_1 non aveva provveduto ad attivare i suddetti servizi assistenziali a favore del minore.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del minore a fruire del servizio assistenziale previsto dal summenzio- nato Piano Personalizzato approvato in data 24.09.2024, nonché la natura discriminatoria della condotta assunta del di e, per CP_1 CP_1
l'effetto, ordinare, già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 cod. proc. civ., con decreto inaudita altera parte, la cessazione dell'anzidetta condotta e l'erogazione dei servizi assegnati al minore e ha altresì sol- Persona_1 lecitato la condanna dell'amministrazione comunale, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal disabile a causa della summenzionata condotta (discriminatoria) e consistente nella mancata tempestiva assegna- zione di tutti i servizi previsti dal sopra citato Piano Personalizzato approvato il data 24.09.2024.
2. Con decreto del 2.09.2025 questo decidente ha ordinato al convenuto l'immediata cessazione della condotta discriminatoria Controparte_1 posta in essere nei riguardi del minore e, per l'effetto, Persona_1
l'attivazione di tutti i servizi socioassistenziali indicati in ricorso, assegnando alle parti termine sino al 01.12.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3. Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, ha Controparte_1 omesso di costituirsi.
4. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare dell'1.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della notifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 2.09.2025,
l'Amministrazione resistente ha disposto l'attivazione dei servizi richiesti in favore del minore e ha quindi chiesto dichiararsi la cessa- Persona_1
- 2 - zione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, con condanna al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario (si vedano comunicazioni di avvio dei servizi allegate alle note scritte depositate il 29/11/2025).
La parte ricorrente ha insistito nella domanda di condanna al risarci- mento del danno non patrimoniale patito dal minore con- Persona_1 seguente alla mancata attivazione dei servizi previsti dal Piano Personalizza- to.
5. Tanto premesso, in via preliminare dev'essere dichiarata la contuma- cia del che non si è costituito, sebbene sia stato ritual- Controparte_1 mente evocato in giudizio.
6. Orbene, essendovi prova dell'avvenuta assegnazione del “Servizio Edu- cativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore settimanali”, dell'avvio
'“attività natatoria 1 volta a settimana” e “l'inserimento in un “Centro Socio-
Educativo 1 volta a settimana”, solo successivamente alla notificazione del ri- corso e del decreto reso inaudita altera parte, deve ritenersi cessato il com- portamento discriminatorio lamentato e, dunque, cessata la materia del con- tendere.
7. In ordine alla domanda di ristoro del danno non patrimoniale, va os- servato che lo stesso va sempre allegato e provato dal danneggiato, dovendo- si negare la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in re ipsa in considerazione dell'ormai acclarata distinzione tra evento di danno e danno c.d. conseguenza (cfr. Cass. civ., S.U., n. 26972, 26973, 26974 e
26975 del 2008; Cass. civ., Sez. III, n. 8827 e 8828 del 2003).
Di contro, nella vicenda in disamina nessun elemento potrebbe desumer- si dagli atti di causa con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli derivate al minore disabile dalla mancata attivazione dei servizi assistenziali previsti dal
Piano Personalizzato, in quanto non è stata allegata alcuna documentazione idonea a suffragare effettivamente la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata erogazione dei servizi per il numero di ore previste e un danno spe- cifico, atteso che la difesa della ricorrente si è invero limitata a sottolineare la
- 3 - sussistenza del danno non patrimoniale lamentato sulla scorta della sola do- cumentazione attestante lo stato di disabilità e la necessità dei servizi con- templati nel Piano Personalizzato, da cui comunque non appare emergere al- cuna evidenza idonea a fondare l'an del dedotto pregiudizio non patrimoniale del quale è stato invocato il ristoro.
Non sono stati in alcun modo allegati elementi da cui desumere ed accer- tare il danno non patrimoniale patito dal minore, potendo farsi ricorso ad una valutazione equitativa solo ai fini della liquidazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, ritenuta non pro- vata la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale il cui ristoro è stato ri- chiesto, la domanda risarcitoria va respinta.
8. In base, infine, al principio della soccombenza c.d. virtuale le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla Controparte_1 controversia, provvedendo ad attivare i suddetti servizi assistenziali solo successivamente all'emissione del decreto inaudita altera parte emesso da questo Tribunale in data 2.09.2025.
L'amministrazione resistente dev'essere, dunque, condannata a rimbor- sare alla controparte le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, te- nuto conto della limitata attività processuale svolta e della non peculiare dif- ficoltà delle questioni affrontate, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ec- cezione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere, previo accertamento della natura discri- minatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione convenuta, la cessazione della stessa mediante attribuzione in favore del minore Per_1
, nato a [...] [...], dei servizi previsti dal PAI ap-
[...] CP_1
- 4 - provato in data 24.09.2024 e, segnatamente, l'assegnazione del “Servizio
Educativo Domiciliare per attività interne ed esterne 6 ore settimanali”, dell'avvio '“attività natatoria 1 volta a settimana” e “l'inserimento in un “Cen- tro Socio Educativo 1 volta a settimana”;
3. rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente;
4. condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese Controparte_1 del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.427,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procurato- re antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, 2/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Monica Montante.
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