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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1533/2018
UBBLICA ITALIANA REP
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giampiero C. Romano
Email 1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Email 2
E
CP 2
- parte terza chiamata in causa
Avv. Manuela VARANI
Email_3 t
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dalla resistente senza soluzione di continuità dal 16.6.2017 al 19.11.2017 svolgendo le mansioni di pizzaiolo, che il rapporto veniva effettivamente contrattualizzato solo per il periodo dal 16.6.2017 al 30.9.2017; che allorquando il rapporto è stato contrattualizzato il ricorrente veniva assunto con contratto part-time a tempo determinato scadente al
30.9.2018, con le mansioni di pizzaiolo, per le tariffe stabilite e convenute dal CCNL corrispondente, e con orario lavorativo di 30 ore settimanali così articolate: "5
(cinque) ore giomaliere, 1 (una) ora scivolata tra le 09:00 e le 12:00 e le altre 4
(quattro) scivolate tra le 19:00 e le 24:00 con riposo un giorno a settimana in base alle esigenze dell'azienda"; che, in concreto, per tutta la durata del rapporto (quindi anche nel periodo non contrattualizzato) si era occupato di preparare e decorare differenti piatti caldi (pizze, focacce, ecc.), assemblando gli elementi necessari e conformandosi a precise norme di realizzazione (dosi, composizione, cottura), aveva realizzato gli impasti necessari alle preparazioni ed aveva proceduto al rifornimento delle materie prime necessarie in cucina e partecipato al ripristino della cucina;
che in data 19.11.2017 il rapporto si era interrotto poiché riceveva intimazione orale di licenziamento;
che per quanto esposto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della convenuta doveva essere computato nell'interezza del periodo dal 16.06.2017 al 19.11.2017 e qualificato come valido rapporto subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.; che nel precitato periodo il datore di lavoro occupava alle sue dipendenze meno di quindici lavoratori;
che per tutta la durata del rapporto il datore di lavoro imponeva di fatto per tutte le prestazioni rese il superamento dell'orario di lavoro pattuito che, invero, si svolgeva secondo l'osservanza del suddetto orario di lavoro: dal 16.6.2017 sino al 30.9.2017: aveva lavorato per nr. 7 giorni settimanali osservando dalle ore 09:00 alle 12:00 (il sabato e la domenica dalla 09:00 alle 14:00)
e dalle 18:00 alle 01:00 dal 01.10.2017 sino al 19.11.2017 (ossia nel periodo non contrattualizzato) aveva per nr.6 giorni settimanali (usufruendo di un giomo di riposo che cadeva il giovedì o il lunedì) dalle ore 10:30 alle 12:30 (sabato e domenica dalle 10:30 alle 14:30) e dalle 18:00 alle 24:00; che per le attività espletate il deducente riceveva quale retribuzione i seguenti importi: mensilità giugno 2017: €
382,53; mensilità luglio 2017: € 953,33; mensilità agosto 2017: € 879,82; mensilità settembre 2017: € 994,58; mensilità ottobre 2017: € 500,00; mensilità novembre
2017: € 300,00; che non ha goduto di alcun periodo di ferie e nulla ha ricevuto per l'indennità corrispondente;
che percepiva per il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal 16.6.2017 al 19.11.2017; che pur lavorando oltre il normale orario di lavoro non percepiva il compenso per il lavoro straordinario (diurno e notturno) svolto;
che non godeva dei permessi previsti dal CCNL pubblici esercizi;
che il ricorrente diffidava il datore di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché a regolarizzare la posizione retributiva e contributiva e, quindi, al pagamento degli emolumenti retributivi indennitari e differenziali a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno e notturno, ferie non godute, permessi non goduti, T.F.R. non percepito e contributi non versati, da ultimo con raccomandata a.r. del
22.12.2017; adiva l'intestato Tribunale per sentir accertato e dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta [...]
وcon rapporto di lavoro subordinato senza Controparte_1
soluzione di continuità dal 16.06.2017 al 19.11.2017, con orario di lavoro a tempo pieno e con importi inferiori rispetto a quelli dovuti, con lo svolgimento di prestazioni straordinarie non retribuite, senza aver goduto delle ferie e permessi spettanti nella misura dovuta e senza percezione del T.F.R. e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.871,14, ottenere in conseguenza della violazione del D.Lgs. n. 61/2000 la condanna al risarcimento valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione dovuta al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa, ottenere la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, la comminazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 183 del 2010
(cd. Collegato Lavoro), aumentate del 30%, spese vinte.
Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva parte resistente eccependo la genericità della domanda, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Previa integrazione del contraddittorio con l'CP_2 disposta dal decidente nel corso del giudizio si costituiva l'istituto della previdenza sociale per associarsi alla domanda avanzata dalla parte ricorrente di versamento degli oneri previdenziali in caso di accertamento dei fatti dedotti in ricorso. Produceva documentazione.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, all'udienza di discussione, maturato il convincimento, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Quanto alla preliminare questione di nullità del ricorso, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.
27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88
n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi.
Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n.
18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni, come si desume anche dalla difesa articolata dalla convenuta.
Per quanto concerne il merito, dunque, la domanda è fondata solo in parte ed
è accolta per quanto di ragione, per i motivi esplicitati in motivazione.
È stato provato che il ricorrente ha lavorato con la mansione di pizzaiolo per il periodo dal 16.6.2017 al 19.11.2017 nei giorni e secondo gli orari lavorativi convenuti nel contratto di lavoro a tempo parziale, dunque, ma per un periodo in parte diverso rispetto al periodo dal 16.6.2017 al 30.9.2017 "in chiaro", comportando la necessità di apprezzare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo “in nero”.
Ed infatti, devono ritenersi adeguatamente provati gli assunti di parte ricorrente sia sulla natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia sulla sussistenza dei crediti da lavoro pretesi a titolo di differenze maturate e non corrisposte, con effetto anche sul TFR.
Giova, infatti, puntualizzare che, in ragione dei principi regolatori sulla distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisca per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di elementi qualificanti la subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro¹. Grava altresì in capo al lavoratore che agisca per il riconoscimento di crediti retributivi maturati e non corrisposti o non adeguatamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre, secondo un consolidato orientamento. della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore².
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sia per quel che riguarda la natura subordinata del dedotto rapporto sia per quel che concerne le pretese retributive per differenza da quanto evinto dalle buste paga.
Ed in particolare, le convergenti testimonianze rese nel corso dell'istruttoria per mezzo dei testi escussi, della cui attendibilità non è legittimo dubitare, attesa la loro peculiare qualificazione a rendere testimonianza in ragione della conoscenza.
1 Da ultimo cfr. anche Cass. 08.02.2010, n. 2728 così massimata: "In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.". diretta da loro avuta dei fatti di causa, corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente³
Inoltre, dalle testimonianze sollecitate da parte ricorrente che hanno confermato gli assunti della stessa parte è chiaramente emerso l'assoggettamento di parte ricorrente al rispetto di precisi orari per l'esecuzione della prestazione lavorativa all'interno dell'organizzazione aziendale anche nel periodo successivo alla vigenza del contratto di lavoro.
Dall'istruttoria è stato acclarato, infatti, l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione datoriale.
Tali circostanze corroborano l'inquadramento dell'intercorso rapporto lavorativo tra quelli aventi natura subordinata secondo l'effettiva prestazione lavorativa eseguita dal lavoratore4.
Pertanto, deve ritenersi provato l'assoggettamento di parte ricorrente al potere organizzativo della parte datoriale e presunta, conseguentemente, la subordinazione al suo potere direttivo e disciplinare5.
3 Si tenga conto di quanto riferito dai testi Tes 1 e Testimone 2 in verbale di udienza istruttoria del 20.2.2019.
4 Sul punto cfr. anche Cass. 21.03.2012, n. 4476 così massimata: "In tema di lavoro subordinato, una volta accertato, nel concreto atteggiarsi del rapporto, il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell'organizzazione aziendale, ben può il giudice del merito ritenere che non assuma rilevanza contraria la non continuità della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario.". Anche la corresponsione mensile della retribuzione, operata direttamente dal datore di lavoro, è un chiaro indice rivelatore della natura subordinata del rapporto lavorativo6.
Ciò che risulta controverso in questo giudizio è l'esatta erogazione della retribuzione spettante al ricorrente in forza degli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente, del periodo di lavoro, delle ferie non godute e non pagate, dello straordinario e dei permessi e del Tfr integralmente omesso.
Come suesposto le prove testimoniali cristallizzate nell'istruttoria hanno ampiamente confermato le circostanze dedotte in ricorso dal ricorrente a fondamento delle pretese creditorie avanzate a titolo di retribuzione differenziale spettante, ma solo per quanto concerne il periodo lavorativo 16.6.2017 – 19.11.2017 e non per quanto attiene agli orari di lavoro, che risultano corrispondenti a quelli regolamentati nel contratto di lavoro intercorso tra le parti.
Si accoglie, pertanto, il segmento della domanda volto ad ottenere una giusta retribuzione sulla base di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore, in base alle buste paga, e quanto spettante sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del settore Turismo, con effetto anche sul TFR.
Si rigettano, invece, i segmenti di domanda afferenti al diverso orario di lavoro, alle ferie non godute, ai permessi non fruiti e allo straordinario.
Sull'orario di lavoro sin è rimarcato che non è stata offerta la prova di una prestazione a tempo pieno, risultando, invece, fermo solo il tempo parziale regolamentato in contratto.
Inoltre, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente sono assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio" le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario e alle ferie non godute, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); tale prova nella specie non è stata offerta.
Parimenti non è stata offerta la prova riguardo ai permessi non retribuiti.
Per quanto attiene, invece, il lavoro straordinario, la disciplina cui occorre fare riferimento non è quella contrattuale collettiva ma quella legale dettata dagli artt. 4
e 5 del r.d. n. 692 del 15.3.23 che prevede come ordinario il lavoro prestato entro le
48 ore settimanali, mentre stabilisce un aumento di paga del 10% sulle ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto a tale orario.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav.
13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav.
3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). In merito, le testimonianze assunte, non hanno fatto emergere in modo inequivoco una prestazione stabilmente eccedente le 48 ore settimanali, pertanto anche il relativo capo di domanda deve essere rigettato.
Per l'effetto si rigetta anche il capo di domanda relativo alla richiesta di risarcimento del danno per la violazione del D.Lgs. n. 61/2000 e la richiesta di comminare una sanzione ex legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato Lavoro), a cui peraltro sono preposti gli organi di vigilanza.
Pertanto, si accoglie solo il segmento di domanda volto ad ottenere una giusta retribuzione per la prestazione di lavoro svolta con la mansione di pizzaiolo dal
16.6.2017 sino al 19.11.2017, da cui vanno scomputati gli emolumenti percepiti dal ricorrente sulla base delle buste paga, mentre si rigettano tutti gli altri segmenti di domanda dal ricorrente proposti.
Per tali ragioni è stato conferito un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio.
Il CTU incarico nel corso del giudizio, previa analisi del CCNL applicato, da cui ricavare in modo analitico tutti gli elementi di calcolo della retribuzione effettivamente spettante in base agli orari lavorativi osservati dal ricorrente, ha desunto la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore ricorrente ed il Tfr maturato.
Dall'elaborato peritale conclusivo è emersa la complessiva somma spettante alla parte ricorrente pari ad € 1.817,85 a titolo di retribuzione differenziale e Tfr spettanti.
Alcun rilievo giuridico, inoltre, potrebbe essere conferito alle generiche e poco convincenti contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rese dal CTU nell'elaborato finale per la quantificazione dei crediti in esame.
Ciò posto, tenuto conto delle condivisibili risultanze peritali per la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso ed effettivamente riscontrate per mezzo delle testimonianze raccolte e della documentazione prodotta, deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 1.817,85 a titolo di emolumenti retributivi differenziali
Tfr omessi oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLA RI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo a titolo
-
oneroso in regime di subordinazione dal 16.6.2017 al 19.11.2017 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.817,85 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
condanna la parte resistente al versamento all'CP_2 in favore della parte ricorrente degli oneri contributivi omessi;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
-
complessivi euro € 321,00 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
-
Castrovillari, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: " In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata
- per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). ".
5 In tal senso cfr. Cass. 18.01.2013, n. 1227 così massimata: "Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato ai fini della quale il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili, sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere subordinato della prestazione svolta, atteso che il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dedotto in causa, pur formalmente instaurato quale rapporto di lavoro autonomo, era stato caratterizzato da una prestazione di lavoro tipicamente impiegatizia resa sotto la direzione del datore di lavoro e con pieno inserimento delle relative prestazioni lavorative nell'organizzazione di quest'ultimo).".
6 Cfr. Cass. 10.07.2012, n. 11538 così massimata: "La sussistenza di specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (nella specie, la continuità dell'attività lavorativa, la localizzazione della stessa in ambito aziendale, la sottoposizione al potere datoriale di vigilanza e controllo di osservanza di orari di lavoro secondo il regime della tornazione, la commisurazione dei compensi ricevuti al tempo di lavoro è indice di subordinazione, risultando irrilevante per l'accertata flessibilità dell'orario di lavoro, consistente in ritardi nell'ingresso nel luogo di lavoro compensati da successivi recuperi, in quanto modalità ampiamente ricorrente nei sistemi di organizzazione aziendale e del tutto compatibile con la natura subordinata del rapporto di lavoro. Conferma App. Palermo 14 aprile 2010.".