Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09534/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9534 del 2025, proposto da
Elemar 2021 S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, non costituito in giudizio;
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Occagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della D.D. n. 2515 del 28.05.2025 del Dirigente del Servizio 5 Attività Produttive - Servizi Sociali Ufficio turismo, commercio e artigianato del Comune di Civitavecchia comunicato per p.e.c. il 29.05.2025;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non noto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 22364/2025 del 10.03.2025 del Dirigente del Servizio 5 Attività Produttive - Servizi Sociali Ufficio turismo, commercio e artigianato del Comune di Civitavecchia, la Nota del Servizio 6 - Corpo della Polizia Locale Sezione di Polizia Commerciale, Annonarie e Mercati del Comune di Civitavecchia del 26/11/2024 prot. n. 10255, la relazione informativa dello stesso Corpo della Polizia Locale relativa alle operazioni eseguite completa di allegati di contenuto ed estremi ignoti e per quanto occorrer possa il verbale n. 164486/C dell'11.10.2024 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa LU MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna la revoca, disposta dal Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, di una concessione di posteggio isolato su Piazza Verdi per la stagione estiva.
Premette che era risultata aggiudicataria della suddetta concessione decennale per la realizzazione e gestione di un chiosco per l’esercizio di attività di vendita di prodotti stagionali e aggiunge che la concessione di posteggio consente anche l’esercizio dell’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Comune di Civitavecchia ha disposto la revoca per gravi violazioni della concessione da parte della concessionaria, consistenti nell’aver pagato in ritardo il canone per la stagione estiva 2024 e nell’avere asseritamente esercitato l’attività commerciale occupando un’area maggiore di quella assentita.
Al primo motivo di impugnazione, la ricorrente si concentra sulla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce all’occupazione di un’area maggiore di quella oggetto della concessione. Sostiene che tale motivazione sarebbe generica, in quanto la dimensione della superficie occupata (asseritamente pari a «circa» 100 mq in luogo dei 75 mq consentiti) non sarebbe stata determinata a seguito di rilievi e misurazioni, ma in maniera approssimativa e senza individuare le suppellettili con le quali l’area sarebbe stata occupata.
Al secondo motivo deduce che il provvedimento non espliciterebbe gli interessi pubblici che giustificherebbero l’esercizio del potere di revoca, poiché l’amministrazione ha omesso di spiegare in concreto perché il pagamento tardivo di un solo canone di concessione e la supposta occupazione di un’area maggiore a quella oggetto della concessione, peraltro accertata all’esito di un unico accesso degli agenti della Polizia Locale e dunque senza la verifica anche della continuazione, legittimerebbero la revoca.
L’art. 7 della concessione, inoltre, non consentirebbe di esercitare il potere di revoca per il tardivo pagamento per una sola volta del canone di concessione, ma sarebbe necessario l’inadempimento congiunto delle ulteriori obbligazioni di pagamento che gravano sul concessionario a vario titolo.
L’occupazione di un’area eccedente a quella concessa, poi, non sarebbe indicata tra le violazioni sanzionate con la revoca della concessione specificatamente elencate nell’art. 7 dell’atto di concessione, non potendosi richiamare al riguardo la generica clausola della inadempienza del concessionario rispetto agli impegni assunti.
Il giudizio di gravità delle violazioni espresso dall’Amministrazione per legittimare la revoca della concessione decennale di posteggio sarebbe anche irragionevole e manifestamente sproporzionato, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dalla ricorrente, che ha provveduto al pagamento del canone di concessione per la stagione estiva 2024 immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, e anche dalla amministrazione comunale, che per sei mesi nulla avrebbe fatto per far rimuovere la pretesa occupazione abusiva.
Il Comune di Civitavecchia si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la ricorrente non ha ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica, richiesta dall’art. 5 della concessione. Nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 è stata fissata la data di trattazione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Civitavecchia. La concessione oggetto della controversia ha ad oggetto l’assegnazione di un’area pubblica di posteggio isolato per la realizzazione e gestione di un chiosco per l’attività di somministrazione e vendita giornaliera di prodotti stagionali estivi, per il periodo 1° aprile – 30 settembre di ogni anno e per la durata di dieci anni. L’art. 5 della concessione prevede che, preliminarmente all’avvio dell’attività, il concessionario debba richiedere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica. Ne consegue che la circostanza che per la stagione estiva 2024 parte ricorrente non avesse ottenuto l’autorizzazione non la priva dell’interesse a impugnare la revoca, tenuto conto della durata decennale della concessione e della conseguente possibilità di fruire del posteggio, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, per le successive stagioni estive.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
L’art. 7 della concessione prevede che «[i]l concedente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti e specificatamente, in caso di: (…) e) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti».
Dunque, è testualmente previsto che l’omesso pagamento integrale di quanto dovuto al concedente costituisce una inadempienza degli impegni assunti tale da giustificare la revoca della concessione. Ne consegue l’erroneità della lettura proposta dalla parte ricorrente delle disposizioni in esame, in quanto non è necessario che sia omesso il pagamento di ogni voce che compone il corrispettivo della concessione per poter esercitare il potere di revoca previsto nel titolo. Non sono, poi, conferenti le doglianze di parte ricorrente sulla asserita assenza di proporzionalità della misura assunta, poiché la stessa concessione prevedeva, a titolo esemplificativo, che un versamento parziale e tardivo di quanto esattamente dovuto giustificasse la revoca.
Non meritano condivisione neppure le censure sollevate in relazione all’ulteriore inadempimento accertato dal Comune e relativo all’occupazione di un’area superiore a quella consentita.
Tra gli impegni assunti dal concessionario vi era quello di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio prima di procedere a occupare l’area in questione e, pertanto, la condotta della parte ricorrente costituisce una (ulteriore) grave inadempienza degli obblighi assunti, che il Comune di Civitavecchia ha legittimamente valorizzato al fine di esercitare il proprio potere di revoca.
Infatti, la circostanza che la ricorrente non fosse dotata, al momento dell’occupazione, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività le precludeva la possibilità di occupare l’area in questione, sicché non rileva la circostanza che nel verbale di accertamento della Polizia Locale si faccia riferimento a una superficie di «circa» 100 mq (che comunque è superiore a quella consentita in base al titolo). Inoltre, il verbale dettaglia sufficientemente il contenuto del materiale trovato nel corso dell’ispezione – si fa riferimento alla presenza, quanto meno, di «n. 4 (quattro) ombrelloni, un ripostiglio, un congelatore» – e risultano del tutto presuntive e non assistite da alcun principio di prova le deduzioni di parte ricorrente, secondo le quali gli agenti all’atto del sopralluogo sarebbero incorsi in un “errore di percezione” sulla effettiva natura e consistenza degli oggetti rinvenuti.
Dunque, la revoca impugnata è immune da censure anche nella parte in cui si basa sulla accertata occupazione di un’area maggiore di quella assentita.
Per questi motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni sottoposte, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
LU MA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU MA AN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO