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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, AT
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Nominativo_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017774870000 CREDITO AUTOTRA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017774870000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la cartella di pagamento n. 03420240017774870000, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2020 – Modello Redditi 2021 e recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 21.936,36, deducendone l'illegittimità con riferimento al recupero di € 11.421,00 per credito d'imposta di cui al codice tributo 6740 (agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto), ritenuto non spettante in quanto non riportato nel quadro RU, in quanto i crediti erano stato riconosciuti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catanzaro con apposite certificazioni trimestrali.
Concludeva per l'annullamento parziale della cartella.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando che nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento al rilievo riguardante l'Ires per € 3.934,00, oltre sanzioni e interessi.
Quanto al credito d'imposta, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere sulla scorta di provvedimento di sgravio del 13/9/2024 per l'importo complessivo di € 11.840,29.
Concludeva per il rigetto con riguardo alla restante parte in quanto trattavasi di credito non di competenza dell'anno di imposta oggetto della dichiarazione rettificata.
La causa veniva trattata all'udienza del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il thema decidendum della presente controversia è costituito dal recupero degli importi imputati a credito d'imposta (non essendo stata sollevata alcuna contestazione con riferimento al recupero Ires per
€ 3.934,00 oltre accessori), va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo complessivo di € 11.840,29 oggetto di sgravio disposto dall'ente impositore con provvedimento del 13/9/2024.
Per il resto il ricorso va rigettato, atteso che l'importo di cui all'attestato dell'Agenzia delle Dogane n. 4115 del 16/03/2021 è stato riconosciuto in epoca successiva all'anno di imposta 2020 oggetto della dichiarazione rettificata.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell'esito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al complessivo importo di
€ 11.840,29 oggetto di sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13/9/2024.
- Rigetta nel resto il ricorso. - Dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
IO SP
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, AT
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Nominativo_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017774870000 CREDITO AUTOTRA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017774870000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la cartella di pagamento n. 03420240017774870000, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2020 – Modello Redditi 2021 e recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 21.936,36, deducendone l'illegittimità con riferimento al recupero di € 11.421,00 per credito d'imposta di cui al codice tributo 6740 (agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto), ritenuto non spettante in quanto non riportato nel quadro RU, in quanto i crediti erano stato riconosciuti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catanzaro con apposite certificazioni trimestrali.
Concludeva per l'annullamento parziale della cartella.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando che nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento al rilievo riguardante l'Ires per € 3.934,00, oltre sanzioni e interessi.
Quanto al credito d'imposta, chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere sulla scorta di provvedimento di sgravio del 13/9/2024 per l'importo complessivo di € 11.840,29.
Concludeva per il rigetto con riguardo alla restante parte in quanto trattavasi di credito non di competenza dell'anno di imposta oggetto della dichiarazione rettificata.
La causa veniva trattata all'udienza del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il thema decidendum della presente controversia è costituito dal recupero degli importi imputati a credito d'imposta (non essendo stata sollevata alcuna contestazione con riferimento al recupero Ires per
€ 3.934,00 oltre accessori), va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo complessivo di € 11.840,29 oggetto di sgravio disposto dall'ente impositore con provvedimento del 13/9/2024.
Per il resto il ricorso va rigettato, atteso che l'importo di cui all'attestato dell'Agenzia delle Dogane n. 4115 del 16/03/2021 è stato riconosciuto in epoca successiva all'anno di imposta 2020 oggetto della dichiarazione rettificata.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell'esito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al complessivo importo di
€ 11.840,29 oggetto di sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13/9/2024.
- Rigetta nel resto il ricorso. - Dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
IO SP