TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere ed elettivamente domiciliata a presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. Controparte_2
) e P.IVA_2 Controparte_3 (C.F. ) in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_3 rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il
[...]
Controparte_4
che elegge domicilio presso la sede del predetto
[...]
in C.so d'Augusto n. 231 Controparte_3 CP_3
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto ex art. 414 cpc − Parte_1 inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il Personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ed individuata quale destinataria di proposta di contratto
1 individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il personale del comparto istruzione e ricerca con decorrenza dal 26/09/2024 e cessazione al 20/10/2024 − conveniva in giudizio le amministrazioni scolastiche resistenti perché venisse accertata la illegittimità\nullità\inefficacia del decreto prot. n. 11272 emesso in data 22\10\2024 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Circolo Didattico 6 CP_3 avente ad oggetto “ Graduatorie di Circolo e di Istituto personale ATA – DM 89\294 - Rettifica del punteggio dell'aspirante con Parte_1 il quale erano stati disconosciuti i periodi di servizio (03\02\2020-31\08\2020 - 01\09\2020-31\08\2021 e 01\09\21-31\08\2022) da lei prestati presso l'Istituto Paritario “Il Mondo dei Bambini” di Casagiove (CE) a causa della mancata copertura previdenziale attestata dall' . CP_5
A sostegno delle sue ragioni la ricorrente richiamava la giurisprudenza favorevole sia della giustizia ordinaria (cfr. Corte di Appello Sezione Lavoro di Milano nella sentenza n. 646/2021 in data 26\04\2021 pubblicata il 25/05/2021) che di quella amministrativa (cfr. sentenza n. 5570/2001 del Consiglio di Stato Sez. VI) concordi nel ritenere l'illegittimità delle disposizioni che condizionano l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati , legalmente riconosciuti o pareggiati , alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi .
Si costituivano ritualmente in giudizio le amministrazioni scolastiche convenute che chiedevano il rigetto della domanda .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , ritiene il giudicante che il ricorso sia immeritevole di integrale accoglimento .
Le amministrazioni scolastiche nel costituirsi ritualmente in giudizio hanno infatti prodotto il provvedimento prot. n. 29146 del 21/05/2024 con il quale l' ha disposto la revoca della parità Controparte_6 scolastica dell'Istituto “Il Mondo dei Bambini” con decorrenza di effetti giuridici dal 01/09/2019 .
Si ricorda che il DM 89/2024 impone per la valutazione dei servizi prestati in Scuole non statali, la sussistenza della paritarietà per il riconoscimento del servizio (vedi Allegato B – TITOLI DI SERVIZIO).
Ne consegue come il servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto “Il Mondo dei Bambini” non possa essere valutato nelle graduatorie di circolo e di Istituto rispetto alle quali la ricorrente rivendica l'attribuzione del punteggio in seguito a domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria presentata in data 20/06/2024 (e quindi in epoca successiva alla revoca della parità ) .
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo .
2 Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 20\03\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
[...] e l' Controparte_4 [...] : Controparte_7
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore delle amministrazioni scolastiche convenute delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 (di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 08\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
3