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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
IN Q. Parte_1 Parte_2
DI AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NICCOLOSO DA RECCO, 6 CATANZARO presso lo studio dell'avv. LACAVA ROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
SO. CP_1 CP_2
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROSA IEMMA, 2 BATTIPAGLIA presso lo studio dell'avv. ROSSINI LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DORIA ANNAMARIA APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3644/2022 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere;
Nel merito, in via principale,, annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo impugnato in quanto le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare.
Con vittoria integrale di spese processuali e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. Si allega la sentenza del Tribunale di Milano n. 3644/2022 resa nel giudizio R.G. n. 23331/2019, depositata il 28 aprile 2022, notificata via pec in pari data. Con riserva di produrre il fascicolo di parte. Con nota datata 9/5/2024 la difesa di parte appellante ha depositato decreto 11/1/2024- 13/2/2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di Prevenzione - ha revocato il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione.
per parte appellata :”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 3644/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28/04/2022;
- in ogni caso, condannare l'appellante e al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So. aveva ottenuto in data 6/2/2019 dal Tribunale di Milano il CP_1 CP_2 decreto ingiuntivo n. 4293 nei confronti dell'impresa individuale
[...]
, all'epoca sottoposta a sequestro dal Tribunale di Reggio Controparte_3
Calabria . L'ingiunzione riguardava il pagamento della somma di € 22.134,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo di forniture. 1 In data 28 febbraio 2018, la farmacia era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cpp e, in data 7 ottobre 2022, veniva, altresì, sottoposta a sequestro ex artt. 16 ss., Codice antimafia. (decreto del Tribunale di Reggio Calabria n.
43/2020). pagina 2 di 9 La società ricorrente aveva allegato di aver effettuato in favore dell'impresa individuale, tra il febbraio e il giugno 2018, forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, offrendone elencazione analitica e producendo estratto autentico dal Registro IVA Vendite. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione le Amministratrici giudiziarie della farmacia nominate, avv. e avv. Giovanna Polimenti. Parte_2
A sostegno dell'opposizione ex art. 645 cpc, parte opponente:
- invocava, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Locri, indicando quale criterio di collegamento la sede legale della società ingiunta sita in Sant'Agata del Bianco, provincia di Reggio Calabria;
rilevava, altresì, come la produzione delle fatture, fondanti il credito, non fosse sufficiente a provarne la liquidità, con conseguente inapplicabilità della regola della portabilità di cui all'art. 1182 comma 3 cod. civ.;
- chiedeva, in via principale, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 159/2011 - Codice antimafia e delle misure di prevenzione;
in tesi, l'assoggettamento alla misura di prevenzione avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 104 bis comma1 quater disp. att. cpp, l'applicazione della disciplina dettata dal Titolo IV del Codice delle leggi antimafia (artt. 52 e ss.), in virtù della quale le ragioni di credito vantate dai terzi, nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dovevano essere accertate innanzi al Giudice delegato, nominato nell'ambito della misura cautelare;
essendo il decreto ingiuntivo finalizzato all'inizio dell'azione esecutiva, la presenza della misura di prevenzione patrimoniale avrebbe comportato, secondo l'opponente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria.
La So. ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare, la CP_1 CP_2 concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. La società opposta contestava l'irrituale proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, poiché carente della specifica contestazione della competenza del giudice adito, con riferimento a tutti i criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc. Affermava, inoltre, la liquidità dell'obbligazione, da estinguersi con pagamento presso il domicilio del creditore e, dunque, presso la propria sede legale, sita in Segrate (MI), in applicazione della regola della portabilità dell'obbligazione di cui all'art. 1182 comma 3 cod. civ.. A sostegno della linea difensiva, l'opposta produceva il contatto di fornitura sottoscritto dalle parti2. 2 Doc. 4 fascicolo primo grado opposta. pagina 3 di 9 Eccepiva, infine, che la disciplina prevista dal Codice antimafia rilevasse soltanto nella fase esecutiva, successiva al procedimento monitorio, e che non precludesse né l'accertamento del credito né la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso.
Istruita la causa documentalmente, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite Par sostenute da CP_1 CP_2
Il Giudice di primo grado osservava:
- che l'eccezione di incompetenza per territorio fosse irrituale non avendo l'opponente contestato la competenza del Tribunale di Milano con riferimento a tutti i criteri facoltativi di collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 cpc;
la competenza del Tribunale di Milano era collegata al luogo in cui era sorta l'obbligazione, secondo il criterio non contestato dato dall'art. 20 cpc;
la produzione del contratto stipulato dalle parti permetteva di superare la contestazione di illiquidità del credito, contenendo l'atto negoziale l'indicazione dei prezzi di listino dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, concordati dai contraenti;
- che la sottoposizione a sequestro ex art. 321 comma 1 cpp e art. 16 ss. Codice antimafia non precludesse l'accertamento del credito da parte del giudice ordinario;
pur essendo incontestata l'applicabilità alla controversia della disciplina riservata dal Codice antimafia alla tutela dei terzi, per espresso rinvio dell'art. 104 bis comma 1 quater disp att. cpp, il procedimento di verifica dei diritti dei terzi innanzi al giudice delegato, nominato nell'ambito del procedimento di prevenzione, riguarderebbe unicamente la procedura di ammissione dei crediti al passivo e la loro successiva liquidazione, con conseguente permanenza delle domande di accertamento dell' an e del quantum delle obbligazioni nella sfera di cognizione del Giudice ordinario, investito ex art. 645 cpc;
- che la aveva fornito piena prova del credito azionato in sede CP_1 CP_2 monitoria, attraverso la produzione delle quattro fatture, emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni alla società opponente, oltre alla produzione dei documenti di trasporto e dei documenti di commissione, sottoscritti dal vettore a dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce, senza, peraltro, che l'opponente avesse contestato l'esistenza del credito o la stessa consegna dei beni;
- che l'eccezione in merito alla mancata prova della sussistenza di titolo negoziale risultava genericamente proposta e da ritenersi superata dalla produzione del contratto sottoscritto dalle parti.
pagina 4 di 9 La decisione del Tribunale di Milano è stata impugnata dall'avv. , Parte_2 nella dichiarata qualità di Amministratore giudiziario della farmacia, per ottenerne la riforma, con accoglimento delle domande proposte in primo grado. L'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle disposizioni dettate dagli artt. 52 e ss. Codice antimafia da parte del Tribunale di Milano. In tesi, l'assoggettamento dell'impresa appellante al sequestro ex art. 321, comma 1 cpp e 16 ss. Codice antimafia non lasciava dubbi in ordine all'operatività, nel caso oggetto di esame, della disciplina dettata da tale codice3. L'applicabilità del procedimento di verifica, previsto dagli artt. 57, 58 e 59, era giustificata alla luce dell'art. 104 bis disp. att. cpp, che prevedeva espressamente la diretta applicabilità delle norme del Codice antimafia ai casi di sequestro e confisca, disposti nell'ambito di un procedimento penale ordinario. La specialità del procedimento previsto dalle disposizioni citate, secondo l'appellante, prevedeva, in via esclusiva, la competenza funzionale del giudice delegato per le misure di prevenzione e imponeva al giudice civile, eventualmente adito, di dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda, in quanto proposta secondo un rito diverso da quello speciale. L'appellante ha rilevato come unica eccezione, rispetto a siffatta regola, la verifica riguardante i crediti prededucibili – liquidi, esigibili e non contestati – sorti nel corso del procedimento di prevenzione, i quali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, d.lgs.159/2011,
“non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011 e possono essere soddisfatti (in tutto o in parte) al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato”. Sulla base di tali premesse, l'appellante ha ribadito l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione specializzata per le misure di prevenzione ovvero dell' del medesimo Controparte_4
Tribunale, quale A.G. che ha adottato la misura cautelare.
Parte Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1 CP_2 concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. La società appellata ha opposto che la disciplina del Codice dell'antimafia era stata dettata per i soli casi di confisca (e non per la misura cautelare del sequestro) e che, pertanto, non poteva trovare applicazione nel caso oggetto di esame. 3 Secondo l'appellante, la normativa in tema di misura di prevenzione mirerebbe al contemperamento delle esigenze dei creditori dell'imprenditore, che aspirano a soddisfarsi sul patrimonio di costui, con il contrapposto interesse dello Stato ad acquisire beni di provenienza illecita, per scindere ogni legame con i reati ad essi connessi. Proprio per tale ragione, il soddisfacimento del credito sarebbe subordinato alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita, nonché alla verifica della sussistenza della buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo renda valide le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata (cfr. p. 13 atto di appello). pagina 5 di 9 In tesi, il disposto sequestro, ai sensi dell'art. 55 Codice antimafia, non precludeva l'accertamento del credito, assumendo la norma richiamata rilevanza solo con riferimento alla fase esecutiva4.
Alla prima udienza di trattazione, il difensore di parte appellante precisava che, dopo la proposizione dell'appello, il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso decreto (n. 57/2022 del 2/2/2022) di confisca della farmacia e dei beni immobili appartenenti a
, già sottoposti a sequestro. Parte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza all'uopo fissata, veniva posta in decisione, previa concessione termini per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 11/1/2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo onde consentire all'appellante di produrre copia dell'autorizzazione a stare in giudizio e relativa comunicazione all'Avvocatura dello Stato, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Codice antimafia.
La produzione veniva assicurata da parte appellante. Parte appellante comunicava, altresì, l'intervenuta revoca del provvedimento di confisca da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione, resa con decreto in data 11/1-13/2/2024 n. 13.
La causa perviene nuovamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in via preliminare, ha ribadito l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere dei motivi di opposizione ex art. 645 cpc. L'eccezione è stata ribadita esclusivamente con riguardo al profilo funzionale e in riferimento l'applicabilità della disciplina dettata dal Titolo IV del Codice antimafia (artt. 52 e ss.). L'intervenuta revoca del provvedimento della misura di prevenzione, formalizzata con decreto n. 13 del 11/1-13/2/2024 della Corte d'Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione, consente alla Corte di ritenere superata la questione controversa della competenza del Tribunale di Milano per essere funzionalmente competente, secondo l'impostazione dell'appellante, il Tribunale di Reggio Calabria. Parte appellante ha insistito sull'eccezione, ritenendo che il permanere della misura cautelare reale (sequestro), nonostante la revoca della confisca, non modificasse i termini della questione. 4 Cass. ss.uu. n. 10534/2013. pagina 6 di 9 La Corte considera infondato il motivo, rilevando preliminarmente che non vi è prova che i beni siano ancora sottoposti a sequestro, e in base a quale titolo, nonostante l'intervenuta revoca del provvedimento di confisca. L'appellante ha ritenuto di produrre solo uno stralcio del provvedimento di revoca della confisca, senza allegarne la motivazione. Anche a voler prescindere da tale considerazione e ritenere che i beni siano ancora sottoposti alla misura cautela reale del sequestro, la Corte ritiene, comunque, condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado. La disciplina del Codice antimafia è stata dettata per i soli casi di confisca come disciplinato dall'art. 52, comma 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, che prevede: «1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5». L'art. 57, rubricato «Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti» prevede ulteriormente: «1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza».
pagina 7 di 9 L'art. 55 prevede, inoltre, che : «1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate
o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene». Le disposizioni, interpretate nel loro complesso e il loro chiaro tenore letterale, richiedono come eccepito dall'appellata il provvedimento di confisca. L'art. 55 Codice dell'antimafia non preclude l'accertamento del credito, avendo la norma richiamata rilevanza solo in fase esecutiva. Tanto basta, a giudizio della Corte, per ritenere superata la questione dedotta in via preliminare. Nel rigetto del motivo di appello relativo alla competenza del Tribunale di Milano, resta assorbita l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata sulla richiesta inoltrata per via telematica all'Avvocatura dello Stato, ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, solo in corso di causa ( in data 14/2/2024 ) e dopo l'ordinanza della Corte di rimessione della causa sul ruolo, con provvedimento in data 12/2/2024. Tanto premesso, la Corte procede all'esame delle questioni di merito, circa la sussistenza del diritto di credito azionato, che l'appellante ha sostanzialmente richiamato, riproponendo la linea difensiva sostenuta in primo grado. Le questioni poste, genericamente, sono state incentrate sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con riferimento ai presupposti di buona fede e affidamento incolpevole di cui alla normativa antimafia. Non è stata contestata, invece, la pretesa creditoria sotto il profilo dell'an né la sua quantificazione. Come osservato dal Tribunale di Milano «Oggetto del credito sono quattro fatture Part emesse dalla a titolo di prezzo della merce venduta alla società CP_1 CP_2 opponente per un importo complessivo di € 22.242,31 (fattura n. 9897 del 31.12.2017 per l'importo di € 6.921,39, all'esito della sottrazione delle note di credito nn. 9898 e 9899 per i rispettivi importi di € 41,04 e € 26,09; fattura n. 408 del 31.1.2018 per
l'importo di € 9.219,13; fattura n. 1223 del 28.2.2018 per l'importo di € 5.326,55; fattura n. 2882 del 30.4.2018 per l'importo di € 775,24 – Doc. da 7 a 10 allegati alla comparsa di costituzione). Unitamente alle menzionate fatture, parte opposta produceva i documenti di trasporto e i documenti di commissione (c.d. borderò) sottoscritti dal vettore (Doc. 11 e 12), a dimostrazione dell'avvenuta consegna alla
[...]
della merce dedotta nelle quattro fatture. L'opponente peraltro Controparte_3 non contesta l'esistenza del credito né l'avvenuta consegna della merce, limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova della sussistenza di titolo negoziale pattizio Pa tra la e la . Anche tale CP_1 CP_2 Controparte_3 eccezione risulta superata dalla produzione del contratto stipulato tra le parti (doc. 4)”. pagina 8 di 9 La Corte condivide le conclusioni del Tribunale di Milano e ritiene assolto l'onere probatorio posto a carico della società appellata, relativamente al diritto di credito azionato in sede monitoria.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
All'esito dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, considerate le questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_4
IN Q. DI AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA e, per l'effetto,
[...] conferma la sentenza n. 3644/2022 del Tribunale di Milano;
- condanna parte appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, che liquida in favore della società appellata in € 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano il 24/9/2024
Il Consigliere est.
Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
IN Q. Parte_1 Parte_2
DI AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NICCOLOSO DA RECCO, 6 CATANZARO presso lo studio dell'avv. LACAVA ROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
SO. CP_1 CP_2
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROSA IEMMA, 2 BATTIPAGLIA presso lo studio dell'avv. ROSSINI LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DORIA ANNAMARIA APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3644/2022 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere;
Nel merito, in via principale,, annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo impugnato in quanto le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare.
Con vittoria integrale di spese processuali e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge. Si allega la sentenza del Tribunale di Milano n. 3644/2022 resa nel giudizio R.G. n. 23331/2019, depositata il 28 aprile 2022, notificata via pec in pari data. Con riserva di produrre il fascicolo di parte. Con nota datata 9/5/2024 la difesa di parte appellante ha depositato decreto 11/1/2024- 13/2/2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di Prevenzione - ha revocato il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione.
per parte appellata :”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 3644/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28/04/2022;
- in ogni caso, condannare l'appellante e al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La So. aveva ottenuto in data 6/2/2019 dal Tribunale di Milano il CP_1 CP_2 decreto ingiuntivo n. 4293 nei confronti dell'impresa individuale
[...]
, all'epoca sottoposta a sequestro dal Tribunale di Reggio Controparte_3
Calabria . L'ingiunzione riguardava il pagamento della somma di € 22.134,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo di forniture. 1 In data 28 febbraio 2018, la farmacia era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cpp e, in data 7 ottobre 2022, veniva, altresì, sottoposta a sequestro ex artt. 16 ss., Codice antimafia. (decreto del Tribunale di Reggio Calabria n.
43/2020). pagina 2 di 9 La società ricorrente aveva allegato di aver effettuato in favore dell'impresa individuale, tra il febbraio e il giugno 2018, forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, offrendone elencazione analitica e producendo estratto autentico dal Registro IVA Vendite. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione le Amministratrici giudiziarie della farmacia nominate, avv. e avv. Giovanna Polimenti. Parte_2
A sostegno dell'opposizione ex art. 645 cpc, parte opponente:
- invocava, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Locri, indicando quale criterio di collegamento la sede legale della società ingiunta sita in Sant'Agata del Bianco, provincia di Reggio Calabria;
rilevava, altresì, come la produzione delle fatture, fondanti il credito, non fosse sufficiente a provarne la liquidità, con conseguente inapplicabilità della regola della portabilità di cui all'art. 1182 comma 3 cod. civ.;
- chiedeva, in via principale, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 159/2011 - Codice antimafia e delle misure di prevenzione;
in tesi, l'assoggettamento alla misura di prevenzione avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 104 bis comma1 quater disp. att. cpp, l'applicazione della disciplina dettata dal Titolo IV del Codice delle leggi antimafia (artt. 52 e ss.), in virtù della quale le ragioni di credito vantate dai terzi, nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dovevano essere accertate innanzi al Giudice delegato, nominato nell'ambito della misura cautelare;
essendo il decreto ingiuntivo finalizzato all'inizio dell'azione esecutiva, la presenza della misura di prevenzione patrimoniale avrebbe comportato, secondo l'opponente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria.
La So. ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare, la CP_1 CP_2 concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. La società opposta contestava l'irrituale proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, poiché carente della specifica contestazione della competenza del giudice adito, con riferimento a tutti i criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc. Affermava, inoltre, la liquidità dell'obbligazione, da estinguersi con pagamento presso il domicilio del creditore e, dunque, presso la propria sede legale, sita in Segrate (MI), in applicazione della regola della portabilità dell'obbligazione di cui all'art. 1182 comma 3 cod. civ.. A sostegno della linea difensiva, l'opposta produceva il contatto di fornitura sottoscritto dalle parti2. 2 Doc. 4 fascicolo primo grado opposta. pagina 3 di 9 Eccepiva, infine, che la disciplina prevista dal Codice antimafia rilevasse soltanto nella fase esecutiva, successiva al procedimento monitorio, e che non precludesse né l'accertamento del credito né la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso.
Istruita la causa documentalmente, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite Par sostenute da CP_1 CP_2
Il Giudice di primo grado osservava:
- che l'eccezione di incompetenza per territorio fosse irrituale non avendo l'opponente contestato la competenza del Tribunale di Milano con riferimento a tutti i criteri facoltativi di collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 cpc;
la competenza del Tribunale di Milano era collegata al luogo in cui era sorta l'obbligazione, secondo il criterio non contestato dato dall'art. 20 cpc;
la produzione del contratto stipulato dalle parti permetteva di superare la contestazione di illiquidità del credito, contenendo l'atto negoziale l'indicazione dei prezzi di listino dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, concordati dai contraenti;
- che la sottoposizione a sequestro ex art. 321 comma 1 cpp e art. 16 ss. Codice antimafia non precludesse l'accertamento del credito da parte del giudice ordinario;
pur essendo incontestata l'applicabilità alla controversia della disciplina riservata dal Codice antimafia alla tutela dei terzi, per espresso rinvio dell'art. 104 bis comma 1 quater disp att. cpp, il procedimento di verifica dei diritti dei terzi innanzi al giudice delegato, nominato nell'ambito del procedimento di prevenzione, riguarderebbe unicamente la procedura di ammissione dei crediti al passivo e la loro successiva liquidazione, con conseguente permanenza delle domande di accertamento dell' an e del quantum delle obbligazioni nella sfera di cognizione del Giudice ordinario, investito ex art. 645 cpc;
- che la aveva fornito piena prova del credito azionato in sede CP_1 CP_2 monitoria, attraverso la produzione delle quattro fatture, emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni alla società opponente, oltre alla produzione dei documenti di trasporto e dei documenti di commissione, sottoscritti dal vettore a dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce, senza, peraltro, che l'opponente avesse contestato l'esistenza del credito o la stessa consegna dei beni;
- che l'eccezione in merito alla mancata prova della sussistenza di titolo negoziale risultava genericamente proposta e da ritenersi superata dalla produzione del contratto sottoscritto dalle parti.
pagina 4 di 9 La decisione del Tribunale di Milano è stata impugnata dall'avv. , Parte_2 nella dichiarata qualità di Amministratore giudiziario della farmacia, per ottenerne la riforma, con accoglimento delle domande proposte in primo grado. L'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle disposizioni dettate dagli artt. 52 e ss. Codice antimafia da parte del Tribunale di Milano. In tesi, l'assoggettamento dell'impresa appellante al sequestro ex art. 321, comma 1 cpp e 16 ss. Codice antimafia non lasciava dubbi in ordine all'operatività, nel caso oggetto di esame, della disciplina dettata da tale codice3. L'applicabilità del procedimento di verifica, previsto dagli artt. 57, 58 e 59, era giustificata alla luce dell'art. 104 bis disp. att. cpp, che prevedeva espressamente la diretta applicabilità delle norme del Codice antimafia ai casi di sequestro e confisca, disposti nell'ambito di un procedimento penale ordinario. La specialità del procedimento previsto dalle disposizioni citate, secondo l'appellante, prevedeva, in via esclusiva, la competenza funzionale del giudice delegato per le misure di prevenzione e imponeva al giudice civile, eventualmente adito, di dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda, in quanto proposta secondo un rito diverso da quello speciale. L'appellante ha rilevato come unica eccezione, rispetto a siffatta regola, la verifica riguardante i crediti prededucibili – liquidi, esigibili e non contestati – sorti nel corso del procedimento di prevenzione, i quali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, d.lgs.159/2011,
“non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011 e possono essere soddisfatti (in tutto o in parte) al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato”. Sulla base di tali premesse, l'appellante ha ribadito l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione specializzata per le misure di prevenzione ovvero dell' del medesimo Controparte_4
Tribunale, quale A.G. che ha adottato la misura cautelare.
Parte Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1 CP_2 concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. La società appellata ha opposto che la disciplina del Codice dell'antimafia era stata dettata per i soli casi di confisca (e non per la misura cautelare del sequestro) e che, pertanto, non poteva trovare applicazione nel caso oggetto di esame. 3 Secondo l'appellante, la normativa in tema di misura di prevenzione mirerebbe al contemperamento delle esigenze dei creditori dell'imprenditore, che aspirano a soddisfarsi sul patrimonio di costui, con il contrapposto interesse dello Stato ad acquisire beni di provenienza illecita, per scindere ogni legame con i reati ad essi connessi. Proprio per tale ragione, il soddisfacimento del credito sarebbe subordinato alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita, nonché alla verifica della sussistenza della buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo renda valide le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata (cfr. p. 13 atto di appello). pagina 5 di 9 In tesi, il disposto sequestro, ai sensi dell'art. 55 Codice antimafia, non precludeva l'accertamento del credito, assumendo la norma richiamata rilevanza solo con riferimento alla fase esecutiva4.
Alla prima udienza di trattazione, il difensore di parte appellante precisava che, dopo la proposizione dell'appello, il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso decreto (n. 57/2022 del 2/2/2022) di confisca della farmacia e dei beni immobili appartenenti a
, già sottoposti a sequestro. Parte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza all'uopo fissata, veniva posta in decisione, previa concessione termini per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 11/1/2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo onde consentire all'appellante di produrre copia dell'autorizzazione a stare in giudizio e relativa comunicazione all'Avvocatura dello Stato, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Codice antimafia.
La produzione veniva assicurata da parte appellante. Parte appellante comunicava, altresì, l'intervenuta revoca del provvedimento di confisca da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione, resa con decreto in data 11/1-13/2/2024 n. 13.
La causa perviene nuovamente a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, in via preliminare, ha ribadito l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere dei motivi di opposizione ex art. 645 cpc. L'eccezione è stata ribadita esclusivamente con riguardo al profilo funzionale e in riferimento l'applicabilità della disciplina dettata dal Titolo IV del Codice antimafia (artt. 52 e ss.). L'intervenuta revoca del provvedimento della misura di prevenzione, formalizzata con decreto n. 13 del 11/1-13/2/2024 della Corte d'Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione, consente alla Corte di ritenere superata la questione controversa della competenza del Tribunale di Milano per essere funzionalmente competente, secondo l'impostazione dell'appellante, il Tribunale di Reggio Calabria. Parte appellante ha insistito sull'eccezione, ritenendo che il permanere della misura cautelare reale (sequestro), nonostante la revoca della confisca, non modificasse i termini della questione. 4 Cass. ss.uu. n. 10534/2013. pagina 6 di 9 La Corte considera infondato il motivo, rilevando preliminarmente che non vi è prova che i beni siano ancora sottoposti a sequestro, e in base a quale titolo, nonostante l'intervenuta revoca del provvedimento di confisca. L'appellante ha ritenuto di produrre solo uno stralcio del provvedimento di revoca della confisca, senza allegarne la motivazione. Anche a voler prescindere da tale considerazione e ritenere che i beni siano ancora sottoposti alla misura cautela reale del sequestro, la Corte ritiene, comunque, condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado. La disciplina del Codice antimafia è stata dettata per i soli casi di confisca come disciplinato dall'art. 52, comma 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, che prevede: «1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5». L'art. 57, rubricato «Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti» prevede ulteriormente: «1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza».
pagina 7 di 9 L'art. 55 prevede, inoltre, che : «1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate
o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene». Le disposizioni, interpretate nel loro complesso e il loro chiaro tenore letterale, richiedono come eccepito dall'appellata il provvedimento di confisca. L'art. 55 Codice dell'antimafia non preclude l'accertamento del credito, avendo la norma richiamata rilevanza solo in fase esecutiva. Tanto basta, a giudizio della Corte, per ritenere superata la questione dedotta in via preliminare. Nel rigetto del motivo di appello relativo alla competenza del Tribunale di Milano, resta assorbita l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata sulla richiesta inoltrata per via telematica all'Avvocatura dello Stato, ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, solo in corso di causa ( in data 14/2/2024 ) e dopo l'ordinanza della Corte di rimessione della causa sul ruolo, con provvedimento in data 12/2/2024. Tanto premesso, la Corte procede all'esame delle questioni di merito, circa la sussistenza del diritto di credito azionato, che l'appellante ha sostanzialmente richiamato, riproponendo la linea difensiva sostenuta in primo grado. Le questioni poste, genericamente, sono state incentrate sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con riferimento ai presupposti di buona fede e affidamento incolpevole di cui alla normativa antimafia. Non è stata contestata, invece, la pretesa creditoria sotto il profilo dell'an né la sua quantificazione. Come osservato dal Tribunale di Milano «Oggetto del credito sono quattro fatture Part emesse dalla a titolo di prezzo della merce venduta alla società CP_1 CP_2 opponente per un importo complessivo di € 22.242,31 (fattura n. 9897 del 31.12.2017 per l'importo di € 6.921,39, all'esito della sottrazione delle note di credito nn. 9898 e 9899 per i rispettivi importi di € 41,04 e € 26,09; fattura n. 408 del 31.1.2018 per
l'importo di € 9.219,13; fattura n. 1223 del 28.2.2018 per l'importo di € 5.326,55; fattura n. 2882 del 30.4.2018 per l'importo di € 775,24 – Doc. da 7 a 10 allegati alla comparsa di costituzione). Unitamente alle menzionate fatture, parte opposta produceva i documenti di trasporto e i documenti di commissione (c.d. borderò) sottoscritti dal vettore (Doc. 11 e 12), a dimostrazione dell'avvenuta consegna alla
[...]
della merce dedotta nelle quattro fatture. L'opponente peraltro Controparte_3 non contesta l'esistenza del credito né l'avvenuta consegna della merce, limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova della sussistenza di titolo negoziale pattizio Pa tra la e la . Anche tale CP_1 CP_2 Controparte_3 eccezione risulta superata dalla produzione del contratto stipulato tra le parti (doc. 4)”. pagina 8 di 9 La Corte condivide le conclusioni del Tribunale di Milano e ritiene assolto l'onere probatorio posto a carico della società appellata, relativamente al diritto di credito azionato in sede monitoria.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
All'esito dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, considerate le questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_4
IN Q. DI AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA e, per l'effetto,
[...] conferma la sentenza n. 3644/2022 del Tribunale di Milano;
- condanna parte appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, che liquida in favore della società appellata in € 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano il 24/9/2024
Il Consigliere est.
Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
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