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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6381/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di LI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di LI - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 6381 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 3.06.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giancarlo Davide Colangelo (c.f. , C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in LI, al Centro Direzionale is. G1
APPELLANTE
E
(c.f. , P.I. ), in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciali p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Micaela Ottomano
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._3
RO SU (NA), alla Via Ottaviano n. 215
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte appellante ha così concluso: “premesso che il presente giudizio è stato proposto per la completa riforma della sentenza n. 15791/2022 resa dal Giudice di Pace di LI VI sezione dr. Manzi, pubblicata e depositata il 4 maggio 2022, non notificata, nella causa R.G. 15791/2022 tra esso appellante e la e nella quale la Parte_1 Controparte_3
domanda dell'attore è stata rigettata e compensate spese e onorari di causa, FA
RILEVARE , come in atti, che la sentenza è INUTILITER DATA e affetta da
INSANABILE errore in quanto emessa nei confronti di soggetto estraneo al processo.
Viene infatti ritenuta provata la legittimazione passiva del convenuto responsabile civile
, laddove invece era la semplice conducente del veicolo Controparte_2
responsabile del sinistro, il cui proprietario è , come da visura PRA allegata ab origine,
e come indicato fin dall'inizio nel modello CID, il sig. , nato a [...] il CP_4
24/2/1961 e residente ivi alla via Terracina - Ci si riporta pertanto all'atto di appello , in cui sono innanzitutto riportate le circostanze del sinistro ( sinistro avvenuto in
LI, Galleria Vittoria in data 21/03/2017, allorquando, in LI nella Galleria di
Piazza Vittoria l'auto Smart targata FA408HD di sua proprietà, veniva tamponata dal veicolo BMW targato BP953RH e per l'effetto dell'urto subito nella parte posteriore, sospinta contro la vettura Jeep targata EZ773TE che la precedeva, rimanendo perciò danneggiata nella parte anteriore e posteriore). Nel Portale Giustizia Telematica il
Tribunale potrà agevolmente andare a leggere la sentenza resa dal Giudice di Pace di
LI IM OM nella causa R.G. 8303/2018, la quale ha dichiarato la responsabilità di quale proprietario dell'auto targata BP953RH nello CP_4
stesso sinistro. In tale sentenza – che si allega per comodità dell'Autorità Giudicante – il sig. , reale responsabile civile del sinistro per cui vi è appello, viene CP_4
condannato a risarcire il danno causato all'auto tg. EZ773TE, coinvolto nel sinistro come veicolo contro cui l'auto dell'appellante fu sospinta. Si conclude affinchè il
Tribunale voglia 1) in via preliminare ed assorbente dichiarare ipso facto in quanto
pagina 2 di 9 circostanza dirimente ai fini della immediata decisione della causa, la nullità/ annullabilità della sentenza 15791/2022 resa dal Giudice di Pace di LI oggetto del presente gravame;
2) per l'effetto, si insiste per la riforma dell'impugnata sentenza e accoglimento della domanda di e condanna della Compagnia Parte_1
in persona del suo rapp.te legale p.t., al pagamento Controparte_3
della somma di Euro 2.300,00= oltre interessi da calcolare dal fatto al soddisfo sulla sorta capitale via via rivalutata;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. In ulteriore subordine, ed in via istruttoria, si chiede che il Tribunale voglia ammettere ex art. 345 c.p.c. prova testimoniale a mezzo del sig. sulle circostanze Controparte_5
tutte contenute nella citazione di primo grado”.
Parte appellata, invece, ha così concluso: “L'Avv. Micaela Ottomano, procuratrice costituita per la , si riporta alla propria comparsa di risposta in appello ed CP_1
a tutte le eccezioni ivi sollevate, ed insiste affinchè l'Ecc.mo Magistrato adito, voglia dichiarare l'immediato rigetto del gravame. In particolare, l'appello proposto avverso la sentenza n. 15791/2022, depositata il 04.05.2022, con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 per l'udienza del 20.04.2023, non è stato iscritto a ruolo ed è improcedibile ex art. 348 c.p.c.; l'appello in questione, proposto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.02.2023, è inammissibile per tardiva proposizione. Il primo atto non è stato iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c. per stessa ammissione del legale attoreo e quindi è pacificamente improcedibile. Il successivo atto, ossia quello per cui è causa, è stato introdotto con un "atto di appello in riassunzione" notificato in data 27.02.2023, a distanza di OLTRE TRE MESI E MEZZO DALLA PRIMA
NOTIFICA DEL 14.11.2022 (quindi oltre i termini per una riassunzione) e di QUASI
DIECI MESI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA. Tale appello riassunto
è INAMMISSIBILE, ANCHE D' , ESSENDO STATO CP_6 CP_7
NOTIFICATO A DISTANZA DI QUASI DIECI MESI, BEN OLTRE IL TERMINE
pagina 3 di 9 LUNGO SEMESTRALE PREVISTO PER LEGGE. Fermo ciò restando, tale
INAMMISSIBILITA' deriva altresì dal MANCATO RISPETTO DEL TERMINE BREVE
DERIVANTE DALLA PRIMA NOTIFICA. A tal proposito va osservato che
l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, preclusiva della riassunzione entro tre mesi (cfr. Cass. 995/10; Cass. 19947/08; Cass. 1322/06), non impedisce la riproposizione ex novo di altro atto d'appello, MA nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto d'appello, non iscritto a ruolo (cfr. Cass. 22957/10). Nel caso di specie, sia che si consideri la data di deposito della sentenza impugnata, sia che si consideri la data della notificato dell'appello non iscritto, ossia il giorno 14.11.2022, i termini per proporre il gravame sono ampiamente decorsi, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo. A quanto detto va aggiunto che in tal modo la sentenza in oggetto è passata in giudicato. Potrà, inoltre, questo Ecc.mo Magistrato rigettare immediatamente l'impugnazione, oltre che per i solari motivi sopra indicati, anche in considerazione della palese nullità ed inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 242 cpc ed ai sensi dell'art. 348 bis c.d.a., alla luce dei palesi motivi di infondatezza ed in primis il fatto che il presunto sinistro de quo sia stato sconfessato dagli esiti del report del dispositivo satellitare. La scrivente procuratrice, senza alcuna acquiescenza in ordine alle sollevate questioni preliminari, sulla scorta delle quali chiede dichiararsi l'immediato rigetto dell'appello con condanna di parte istante alle spese anche ai sensi degli artt. 91 e 96 II comma cpc, chiede quindi introitarsi la causa
a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ovvero rinviarsi ai sensi dell'art. 281 sexies”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per pagina 4 di 9 effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio dinnanzi al Giudice di pace di LI la e
[...] CP_1
per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni Controparte_2
occorsi al veicolo di sua proprietà (autovettura Smart tg. FA408HD) in occasione del sinistro verificatosi il 21.03.2017 in LI, nella galleria di Piazza Vittoria, ed ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura BMW tg.
BP953RH; danni quantificati in € 2.300,00.
In primo grado si è costituita esclusivamente la compagnia assicurativa Controparte_1
la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto.
È rimasta, invece, contumace . Controparte_2
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 15791/2022, depositata il 4.05.2022, ha rigettato la domanda proposta da parte attrice, ritenendo non superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di LI, l'originario istante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la dichiarazione di nullità e la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Compagnia di Assicurazione la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine di impugnazione e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo, quindi, per il rigetto della proposta impugnazione.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citata, non si è costituita Controparte_2
in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 9 L'eccezione di inammissibilità dell'appello
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per decorso dei termini di impugnazione. L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
E invero, la sentenza del Giudice di Pace di LI è stata depositata in cancelleria il
4.05.2022 ed è stata appellata, attraverso un primo atto di citazione, notificato il
14.11.2022 per l'udienza del 20.04.2023. Tuttavia, a tale prima notificazione non è seguita l'iscrizione a ruolo e la tempestiva costituzione dell'attore nei 10 giorni successivi ex art. 347 c.p.c. Tale norma afferma: “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”; ciò implica che anche al giudizio di appello si applica l'art. 165 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio dell'attore entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione al convenuto. Il mancato rispetto di tali termini è sanzionato, dal legislatore, attraverso l'improcedibilità dell'appello (art. 348 c.p.c.). Invero, sul punto la Suprema Corte ha affermato: “L'art.
347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se
l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011. Cfr. anche Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017).
In un secondo momento, parte appellante ha provveduto a notificare, in data 27.02.2023, un atto di citazione in riassunzione. Tuttavia, la proposizione di tale secondo gravame risulta tardiva con conseguente inammissibilità dell'appello.
Invero, come la Suprema Corte ha sovente affermato: “Nel processo civile, compreso quello tributario, il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude
pagina 6 di 9 la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria
d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Parte
, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per invalidità del conferimento dell'incarico al difensore, senza considerare che era stato tempestivamente notificato una secondo atto di appello, riunito al primo, privo di tale vizio)” (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018).
Nel caso di specie non vi è stata una declaratoria di improcedibilità del primo appello.
Tuttavia, nel procedere ad una nuova notifica dell'atto di citazione in appello, parte attrice non ha rispettato il termine breve dell'impugnazione (30 giorni ex art. 325 c.p.c.), decorrente dalla notifica del primo atto di appello. Ed invero, il primo atto di appello è stato notificato in data 14.11.2022, mentre la notifica del secondo è avvenuta in data
27.02.2023, ben oltre i 30 giorni previsti dalla legge.
Ne consegue, dunque, l'inammissibilità dell'appello.
Ogni altra questione risulta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, Parte_1
va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'appellata costituita;
spese liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5,200,00) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
pagina 7 di 9 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1- quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
In ragione dell'esito del giudizio, va dichiarata la non ripetibilità delle spese del presente procedimento nei confronti della convenuta contumace.
Quanto alla richiesta della società appellata di condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, va ricordato che, secondo i Supremi Giudici
“In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere ( cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass.,
Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017 ). In altre decisioni si afferma che:” In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa”( cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018). Applicando i principi esposti al caso in esame, premesso che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo nell'attività difensiva, espressa nel pieno rispetto delle forme e delle cadenze processuali, non può ritenersi dimostrata neppure colpa grave nell'esplicazione della predetta attività in quanto, per l'assenza di consolidati pagina 8 di 9 orientamenti giurisprudenziali, la scelta di proporre l'odierno giudizio non può ritenersi del tutto avulsa dai principi generali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza della società nel giudizio di secondo grado;
spese Controparte_1
liquidate in euro 2.999,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in LI il 15.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di LI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di LI - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 6381 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 3.06.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giancarlo Davide Colangelo (c.f. , C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in LI, al Centro Direzionale is. G1
APPELLANTE
E
(c.f. , P.I. ), in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciali p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Micaela Ottomano
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._3
RO SU (NA), alla Via Ottaviano n. 215
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 3.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte appellante ha così concluso: “premesso che il presente giudizio è stato proposto per la completa riforma della sentenza n. 15791/2022 resa dal Giudice di Pace di LI VI sezione dr. Manzi, pubblicata e depositata il 4 maggio 2022, non notificata, nella causa R.G. 15791/2022 tra esso appellante e la e nella quale la Parte_1 Controparte_3
domanda dell'attore è stata rigettata e compensate spese e onorari di causa, FA
RILEVARE , come in atti, che la sentenza è INUTILITER DATA e affetta da
INSANABILE errore in quanto emessa nei confronti di soggetto estraneo al processo.
Viene infatti ritenuta provata la legittimazione passiva del convenuto responsabile civile
, laddove invece era la semplice conducente del veicolo Controparte_2
responsabile del sinistro, il cui proprietario è , come da visura PRA allegata ab origine,
e come indicato fin dall'inizio nel modello CID, il sig. , nato a [...] il CP_4
24/2/1961 e residente ivi alla via Terracina - Ci si riporta pertanto all'atto di appello , in cui sono innanzitutto riportate le circostanze del sinistro ( sinistro avvenuto in
LI, Galleria Vittoria in data 21/03/2017, allorquando, in LI nella Galleria di
Piazza Vittoria l'auto Smart targata FA408HD di sua proprietà, veniva tamponata dal veicolo BMW targato BP953RH e per l'effetto dell'urto subito nella parte posteriore, sospinta contro la vettura Jeep targata EZ773TE che la precedeva, rimanendo perciò danneggiata nella parte anteriore e posteriore). Nel Portale Giustizia Telematica il
Tribunale potrà agevolmente andare a leggere la sentenza resa dal Giudice di Pace di
LI IM OM nella causa R.G. 8303/2018, la quale ha dichiarato la responsabilità di quale proprietario dell'auto targata BP953RH nello CP_4
stesso sinistro. In tale sentenza – che si allega per comodità dell'Autorità Giudicante – il sig. , reale responsabile civile del sinistro per cui vi è appello, viene CP_4
condannato a risarcire il danno causato all'auto tg. EZ773TE, coinvolto nel sinistro come veicolo contro cui l'auto dell'appellante fu sospinta. Si conclude affinchè il
Tribunale voglia 1) in via preliminare ed assorbente dichiarare ipso facto in quanto
pagina 2 di 9 circostanza dirimente ai fini della immediata decisione della causa, la nullità/ annullabilità della sentenza 15791/2022 resa dal Giudice di Pace di LI oggetto del presente gravame;
2) per l'effetto, si insiste per la riforma dell'impugnata sentenza e accoglimento della domanda di e condanna della Compagnia Parte_1
in persona del suo rapp.te legale p.t., al pagamento Controparte_3
della somma di Euro 2.300,00= oltre interessi da calcolare dal fatto al soddisfo sulla sorta capitale via via rivalutata;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. In ulteriore subordine, ed in via istruttoria, si chiede che il Tribunale voglia ammettere ex art. 345 c.p.c. prova testimoniale a mezzo del sig. sulle circostanze Controparte_5
tutte contenute nella citazione di primo grado”.
Parte appellata, invece, ha così concluso: “L'Avv. Micaela Ottomano, procuratrice costituita per la , si riporta alla propria comparsa di risposta in appello ed CP_1
a tutte le eccezioni ivi sollevate, ed insiste affinchè l'Ecc.mo Magistrato adito, voglia dichiarare l'immediato rigetto del gravame. In particolare, l'appello proposto avverso la sentenza n. 15791/2022, depositata il 04.05.2022, con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 per l'udienza del 20.04.2023, non è stato iscritto a ruolo ed è improcedibile ex art. 348 c.p.c.; l'appello in questione, proposto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.02.2023, è inammissibile per tardiva proposizione. Il primo atto non è stato iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c. per stessa ammissione del legale attoreo e quindi è pacificamente improcedibile. Il successivo atto, ossia quello per cui è causa, è stato introdotto con un "atto di appello in riassunzione" notificato in data 27.02.2023, a distanza di OLTRE TRE MESI E MEZZO DALLA PRIMA
NOTIFICA DEL 14.11.2022 (quindi oltre i termini per una riassunzione) e di QUASI
DIECI MESI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA. Tale appello riassunto
è INAMMISSIBILE, ANCHE D' , ESSENDO STATO CP_6 CP_7
NOTIFICATO A DISTANZA DI QUASI DIECI MESI, BEN OLTRE IL TERMINE
pagina 3 di 9 LUNGO SEMESTRALE PREVISTO PER LEGGE. Fermo ciò restando, tale
INAMMISSIBILITA' deriva altresì dal MANCATO RISPETTO DEL TERMINE BREVE
DERIVANTE DALLA PRIMA NOTIFICA. A tal proposito va osservato che
l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, preclusiva della riassunzione entro tre mesi (cfr. Cass. 995/10; Cass. 19947/08; Cass. 1322/06), non impedisce la riproposizione ex novo di altro atto d'appello, MA nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto d'appello, non iscritto a ruolo (cfr. Cass. 22957/10). Nel caso di specie, sia che si consideri la data di deposito della sentenza impugnata, sia che si consideri la data della notificato dell'appello non iscritto, ossia il giorno 14.11.2022, i termini per proporre il gravame sono ampiamente decorsi, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo. A quanto detto va aggiunto che in tal modo la sentenza in oggetto è passata in giudicato. Potrà, inoltre, questo Ecc.mo Magistrato rigettare immediatamente l'impugnazione, oltre che per i solari motivi sopra indicati, anche in considerazione della palese nullità ed inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 242 cpc ed ai sensi dell'art. 348 bis c.d.a., alla luce dei palesi motivi di infondatezza ed in primis il fatto che il presunto sinistro de quo sia stato sconfessato dagli esiti del report del dispositivo satellitare. La scrivente procuratrice, senza alcuna acquiescenza in ordine alle sollevate questioni preliminari, sulla scorta delle quali chiede dichiararsi l'immediato rigetto dell'appello con condanna di parte istante alle spese anche ai sensi degli artt. 91 e 96 II comma cpc, chiede quindi introitarsi la causa
a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ovvero rinviarsi ai sensi dell'art. 281 sexies”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per pagina 4 di 9 effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio dinnanzi al Giudice di pace di LI la e
[...] CP_1
per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni Controparte_2
occorsi al veicolo di sua proprietà (autovettura Smart tg. FA408HD) in occasione del sinistro verificatosi il 21.03.2017 in LI, nella galleria di Piazza Vittoria, ed ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura BMW tg.
BP953RH; danni quantificati in € 2.300,00.
In primo grado si è costituita esclusivamente la compagnia assicurativa Controparte_1
la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto.
È rimasta, invece, contumace . Controparte_2
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 15791/2022, depositata il 4.05.2022, ha rigettato la domanda proposta da parte attrice, ritenendo non superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di LI, l'originario istante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la dichiarazione di nullità e la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Compagnia di Assicurazione la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine di impugnazione e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo, quindi, per il rigetto della proposta impugnazione.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citata, non si è costituita Controparte_2
in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 9 L'eccezione di inammissibilità dell'appello
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per decorso dei termini di impugnazione. L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
E invero, la sentenza del Giudice di Pace di LI è stata depositata in cancelleria il
4.05.2022 ed è stata appellata, attraverso un primo atto di citazione, notificato il
14.11.2022 per l'udienza del 20.04.2023. Tuttavia, a tale prima notificazione non è seguita l'iscrizione a ruolo e la tempestiva costituzione dell'attore nei 10 giorni successivi ex art. 347 c.p.c. Tale norma afferma: “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”; ciò implica che anche al giudizio di appello si applica l'art. 165 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio dell'attore entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione al convenuto. Il mancato rispetto di tali termini è sanzionato, dal legislatore, attraverso l'improcedibilità dell'appello (art. 348 c.p.c.). Invero, sul punto la Suprema Corte ha affermato: “L'art.
347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se
l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011. Cfr. anche Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017).
In un secondo momento, parte appellante ha provveduto a notificare, in data 27.02.2023, un atto di citazione in riassunzione. Tuttavia, la proposizione di tale secondo gravame risulta tardiva con conseguente inammissibilità dell'appello.
Invero, come la Suprema Corte ha sovente affermato: “Nel processo civile, compreso quello tributario, il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude
pagina 6 di 9 la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria
d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Parte
, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per invalidità del conferimento dell'incarico al difensore, senza considerare che era stato tempestivamente notificato una secondo atto di appello, riunito al primo, privo di tale vizio)” (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018).
Nel caso di specie non vi è stata una declaratoria di improcedibilità del primo appello.
Tuttavia, nel procedere ad una nuova notifica dell'atto di citazione in appello, parte attrice non ha rispettato il termine breve dell'impugnazione (30 giorni ex art. 325 c.p.c.), decorrente dalla notifica del primo atto di appello. Ed invero, il primo atto di appello è stato notificato in data 14.11.2022, mentre la notifica del secondo è avvenuta in data
27.02.2023, ben oltre i 30 giorni previsti dalla legge.
Ne consegue, dunque, l'inammissibilità dell'appello.
Ogni altra questione risulta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, Parte_1
va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'appellata costituita;
spese liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5,200,00) ed in relazione ai valori medi per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) ridotti del 50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
pagina 7 di 9 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1- quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
In ragione dell'esito del giudizio, va dichiarata la non ripetibilità delle spese del presente procedimento nei confronti della convenuta contumace.
Quanto alla richiesta della società appellata di condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, va ricordato che, secondo i Supremi Giudici
“In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere ( cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass.,
Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017 ). In altre decisioni si afferma che:” In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa”( cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018). Applicando i principi esposti al caso in esame, premesso che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo nell'attività difensiva, espressa nel pieno rispetto delle forme e delle cadenze processuali, non può ritenersi dimostrata neppure colpa grave nell'esplicazione della predetta attività in quanto, per l'assenza di consolidati pagina 8 di 9 orientamenti giurisprudenziali, la scelta di proporre l'odierno giudizio non può ritenersi del tutto avulsa dai principi generali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza della società nel giudizio di secondo grado;
spese Controparte_1
liquidate in euro 2.999,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
• rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in LI il 15.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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